CAMERA DEI DEPUTATI
Domenica 23 febbraio 2020
330.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 161/2019: Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (C. 2394 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Sopprimerlo.
1. 1. Tateo, Bisa.

  Al comma 1, sopprimere il numero 1).
1. 2. Tateo, Bisa.

  Al comma 1, numero 1), dopo le parole: al comma 1, aggiungere le seguenti: sono premesse le seguenti parole: «Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, lettere a) e b), della legge 9 gennaio 2019, n. 3,» e.
1. 3. Turri, Bisa, Morrone, Paolini, Potenti, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Tateo.

  Al comma 1, numero 1), sostituire le parole: ai procedimenti penali iscritti dopo il 30 aprile 2020, con le seguenti: ai procedimenti penali iscritti successivamente alla data di emanazione dei decreti di cui all'articolo 2, commi 3, 5 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, o comunque successivamente alla data del 31 dicembre 2020.

  Conseguentemente:
   all'articolo 1, comma 1, numero 2), le parole: a decorrere dal 1o maggio 2020, con le seguenti: a decorrere dalla data di emanazione dei decreti di cui all'articolo 2, commi 3, 5 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, o comunque a decorrere dal 1o gennaio 2021;
   all'articolo 2, comma 8, sostituire le parole: al 30 aprile 2020, con le seguenti: alla data di emanazione dei decreti di cui all'articolo 2, commi 3, 5 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, o comunque a decorrere dal 1o gennaio 2021.
1. 7. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 1, numero 1), sostituire le parole: ai procedimenti penali iscritti dopo il 30 aprile 2020, con le seguenti: ai procedimenti penali iscritti successivamente alla data di emanazione dei decreti di cui all'articolo 2, commi 3, 5 e 6, del presente decreto-legge.
1. 4. Turri, Bisa, Morrone, Paolini, Potenti, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Tateo.

  Al comma 1, numero 1), sostituire le parole: 30 aprile 2020, con le seguenti: 30 aprile 2022.

  Conseguentemente, al medesimo comma, numero 2), sostituire le parole: 1o maggio 2020, con le seguenti: 1o maggio 2022.
1. 10. Varchi, Maschio, Lollobrigida.

Pag. 20

  Al comma 1, numero 1), sostituire le parole: 30 aprile 2020, con le seguenti: 30 aprile 2021.

  Conseguentemente, al medesimo comma, numero 2), sostituire le parole: 1o maggio 2020, con le seguenti: 1o maggio 2021.
1. 13. Lucaselli, Varchi, Maschio, Lollobrigida.

  Al comma 1, numero 1), sostituire le parole: 30 aprile 2020, con le seguenti: 31 dicembre 2020.

  Conseguentemente:
   all'articolo 1, comma 1, numero 2, sostituire le parole: 1o maggio 2020, con le seguenti: 1o gennaio 2021;
   all'articolo 2, comma 8, sostituire le parole: 30 aprile 2020, con le seguenti: 31 dicembre 2020.
1. 9. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

  Al comma 1, numero 1), sostituire le parole: 30 aprile 2020, con le seguenti: 31 dicembre 2020.

  Conseguentemente, al medesimo comma, numero 2), sostituire le parole: 1o maggio 2020, con le seguenti: 1o gennaio 2021.
1. 5. Turri, Bisa, Morrone, Paolini, Potenti, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Tateo.

  Al comma 1, numero 1), sostituire le parole: 30 aprile 2020, con le seguenti: 30 ottobre 2020.

  Conseguentemente, al medesimo comma, numero 2), sostituire le parole: 1o maggio 2020, con le seguenti: 1o novembre 2020.
1. 6. Turri, Bisa, Morrone, Paolini, Potenti, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Tateo.

  Al comma 1, numero 1), sostituire le parole: 30 aprile 2020, con le seguenti: 30 giugno 2020.

  Conseguentemente:
   all'articolo 1, comma 1, numero 2, sostituire le parole: 1o maggio 2020, con le seguenti: 1o luglio 2021;
   all'articolo 2, comma 8, sostituire le parole: 30 aprile 2020, con le seguenti: 30 giugno 2020.
1. 8. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

  Al comma 1, sopprimere il numero 2).
1. 11. Tateo, Bisa.

  Al comma 1, numero 2, sostituire le parole: a decorrere dal 1o maggio 2020, con le seguenti: per i procedimenti penali iscritti successivamente alla data di emanazione dei decreti di cui all'articolo 2, commi 3, 5 e 6, del presente decreto-legge e, comunque, non oltre il 1o maggio 2021.
1. 12. Lucaselli, Varchi, Maschio, Lollobrigida.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
*2. 3. Bisa, Tateo.

  Sopprimerlo.
*2. 4. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Sopprimere il comma 1.
2. 5. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

Pag. 21

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-ter. Salvo che il caso costituisca più grave reato, le violazioni di cui al presente articolo sono punite con la pena di cui all'articolo 379-bis del codice penale.
2. 8. Potenti.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: vietata, inserire le seguenti: ai sensi dell'articolo 684 del codice penale,.

  Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. L'articolo 684 del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 684. – (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale)1. Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, compreso il contenuto delle intercettazioni di cui all'articolo 114, comma 2-bis, del codice di procedura penale ovvero la notizia di reato da cui si desume l'identità del segnalante, di cui all'articolo 54-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 250 a euro 750.
   2. Le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni non possono essere pubblicate prima della emanazione della sentenza definitiva.».

  7-ter. Dopo l'articolo 25-quinquiesdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:
  «Art. 25-sexiesdecies. – (Responsabilità per il reato di cui all'articolo 684 del codice penale)1. In relazione alla commissione del reato previsto dall'articolo 684 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a trecento quote.».
2. 12. Turri, Bisa, Morrone, Paolini, Potenti, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Tateo.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: vietata, inserire le seguenti: ai sensi dell'articolo 684 del codice penale,.
*2. 13. Turri, Bisa, Morrone, Paolini, Potenti, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Tateo.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: vietata, inserire le seguenti: ai sensi dell'articolo 684 del codice penale,.
*2. 16. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: vietata, inserire le seguenti: ai sensi dell'articolo 684 del codice penale,.
*2. 14. Lollobrigida, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: vietata, inserire le seguenti: ai sensi dell'articolo 326 del codice penale,.
2. 11. Turri, Bisa, Morrone, Paolini, Potenti, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Tateo.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: non acquisite, fino alla fine del periodo.
2. 10. Tateo, Bisa.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 268, 415-bis, o 454, con le seguenti: 268, 415-bis, 439, 444, 450, 454, e 460.
2. 9. Tateo, Bisa.

Pag. 22

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  2-ter. Chiunque consenta la pubblicazione, in tutto o in parte, di atti, documenti, video o immagini di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, compreso il contenuto delle intercettazioni di cui all'articolo 114, comma 2-bis, del codice di procedura penale, è punito con la reclusione da sei mesi a 3 anni e con l'ammenda da euro 1.000 a 7.000.

  2-quater. Le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, comunque acquisite, non possono essere pubblicate prima della emanazione della sentenza definitiva.
2. 15. Varchi, Maschio, Lollobrigida.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 192, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e alle intercettazioni concernenti conversazioni telefoniche o tra presenti svolte tra soggetti diversi dall'indagato, dall'imputato e dalla persona comunque assente dalla stessa conversazione.».
*2. 17. Siracusano, Costa, Cassinelli, Pittalis.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) all'articolo 192, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e alle intercettazioni concernenti conversazioni telefoniche o tra presenti svolte tra soggetti diversi dall'indagato, dall'imputato e dalla persona comunque assente dalla stessa conversazione.».
*2. 18. Turri, Bisa, Morrone, Paolini, Potenti, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Tateo.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: acquisita una registrazione, inserire le seguenti: previa autenticazione da parte della polizia giudiziaria.
2. 21. Bisa, Tateo.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: acquisita una registrazione, inserire la seguente: telefonica.
2. 22. Bisa, Tateo.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo l'articolo 254-bis, è aggiunto il seguente:

«Art. 254-ter.

(Osservazione e acquisizione da remoto)

   1. Nei procedimenti di criminalità organizzata, di stampo mafioso, di terrorismo e negli altri procedimenti puniti con la pena nel massimo pari ad anni dieci, il Giudice, su richiesta del Pubblico Ministero, può disporre l'osservazione dei dispositivi e l'acquisizione da remoto dei dati contenuti in un sistema informatico o telematico compresi quelli relativi al traffico telefonico o telematico non altrimenti acquisibili, solo quando vi sono gravi indizi di reato e quando l'osservazione e l'acquisizione da remoto sono assolutamente indispensabili per la prosecuzione delle indagini. Ogni acquisizione deve essere autorizzata dal Pubblico Ministero e convalidata con decreto motivato dal Giudice per le indagini preliminari.
   2. Si applicano l'articolo 266-bis, gli articoli 267, 268 e 268-bis e l'articolo 269 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.
   3. Il decreto autorizzativo, di cui al comma 1, deve essere notificato alla persona sottoposta alle indagini, alle altre parti nonché, se diversi, ai proprietari e agli utilizzatori dei dispositivi, entro quindici giorni dall'inizio delle attività oppure, ove vi sia fondato motivo di ritenere che dalla notifica possa derivare un grave pregiudizio alle indagini, il Giudice su richiesta del Pubblico Ministero può prorogare Pag. 23tale termine ogni dieci giorni e fino ad un massimo di diciotto mesi con un provvedimento adeguatamente motivato.».
2. 23. Varchi, Maschio, Lollobrigida.

  Al comma 1, lettera b-bis), premettere la seguente:
   0b-bis) all'articolo 266, comma 1, dopo le parole: «telefoniche» sono aggiunte le seguenti: «, epistolari».
2. 24. Ferro, Varchi, Maschio, Lollobrigida.

  Al comma 1, lettera c), premettere la seguente:
   0c) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «S'intende per captatore informatico un dispositivo che acquisisce fonie, messaggistica, audio, video e dati informatici».
2. 32. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano

  Al comma 1, sopprimere le lettere c) e d).
2. 25. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente, al medesimo comma, alla lettera d), sopprimere i numeri 1) e 2).
2. 27. Varchi, Maschio, Lollobrigida.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*2. 26. Boniardi, Bisa, Tateo, Turri, Morrone, Potenti, Paolini, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*2. 28. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) all'articolo 266, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile è sempre consentita nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater.».

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d), sostituire i numeri 1) e 2) con il seguente:
    1) al comma 1, le parole: «e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4» sono soppresse.
2. 30. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: previa indicazione delle ragioni che ne giustificano l'utilizzo anche nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale.
2. 29. Bisa, Tateo.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: anche nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, con le seguenti: , escludendo i luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale.
2. 33. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 1, lettera c), e ovunque ricorrano nell'articolo, sopprimere le seguenti parole: o degli incaricati di pubblico servizio.
2. 6. Bisa, Tateo.

Pag. 24

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: o degli incaricati di pubblico servizio.
2. 31. Bisa, Tateo.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Sono inutilizzabili ed importano l'immediata interruzione dell'intercettazione con spegnimento dei sistemi informatici utilizzati, le conversazioni di qualunque tipo tra difensore ed assistito, quand'anche l'indagato non abbia ancora comunicato all'autorità procedente la nomina del difensore ai sensi dell'articolo 96 C.p.p. In ogni caso deve procedersi senza ritardo alla immediata distruzione delle registrazioni, ad opera degli stessi soggetti delegati alle operazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 269, comma 3, Cpp.
2. 34. Potenti, Paolini, Turri, Morrone.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) all'articolo 226-bis, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  1-bis. I dati informatici in qualsiasi formato e contenuto trasmessi mediante strumenti e piattaforme di messaggistica istantanea P2P e/o client-server costituiscono comunicazioni ai sensi delle disposizioni di cui al presente Capo.
2. 132. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*2. 37. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*2. 44. Tateo, Bisa.

  Al comma 1, lettera d), al numero 1) premettere il seguente:
    01) al comma 1, le parole: «al giudice» sono sostituite dalle seguenti: «al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale».

  Conseguentemente, agli articoli 267, 268 e 269 del codice di procedura penale, la parola: giudice, ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: tribunale.
2. 36. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 1, lettera d), al numero 1) premettere il seguente:
    01) al comma 1, le parole «gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile fini della prosecuzione delle indagini» sono sostituite con le seguenti: «indizi di reato l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini» e al comma 1-bis, le parole: «dei gravi indizi» sono sostituite con le seguenti: «degli indizi».
2. 39. Ferro, Varchi, Maschio, Lollobrigida.

  Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente:
    1) al comma 1, il terzo periodo è sostituito con il seguente: «Il decreto che autorizza l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile indica le specifiche esigenze istruttorie che rendono necessaria e indispensabile tale modalità per lo svolgimento delle indagini, nonché le ragioni per le quali ritiene sia insufficiente l'utilizzo di altri mezzi di ricerca della prova; nonché, se si procede per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e dai delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la Pag. 25pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, l'elenco puntuale dei luoghi e delle circostanze nelle quali possa operare l'attività di registrazione e l'elenco puntuale dei luoghi in cui escludere l'attivazione della funzione di captazione per ragioni di tutela della vita privata, l'indicazione degli orari e delle circostanze in cui operare l'attivazione e la disattivazione del microfono con comando attivato da remoto».
2. 35. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 1, lettera d), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
   1-bis) al comma 2-bis le parole: «di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater» sono sostituite con le seguenti: «di cui all'articolo 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies».
2. 38. Varchi, Maschio, Lollobrigida.

  Al comma 1, lettera d), numero 2), sostituire le parole: e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4 con le seguenti:, per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater del codice penale nonché per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4.
2. 43. Paolini, Bisa, Tateo, Turri, Morrone, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

  Al comma 1, lettera d), numero 2), sostituire le parole: e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4 con le seguenti:, per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, nonché per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater del codice penale.
2. 42. Paolini, Bisa, Tateo, Turri, Morrone, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

  Al comma 1, lettera d), numero 2), aggiungere il seguente:
   2-bis) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i quindici giorni. Qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1, il pubblico ministero ne riferisce senza ritardo al Giudice, il quale può disporre una proroga con decreto motivato per periodi successivi di durata massima fino a 30 giorni».
2. 45. Potenti.

  Al comma 1, lettera d), numero 4), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
   Nell'esercizio della funzione di sorveglianza il Procuratore della Repubblica nomina nell'ufficio un amministratore di sistema, responsabile del rispetto delle regolamentazioni tecniche per la trasmissione e per la trascrizione dei dati.
  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera d), dopo il numero 4) inserire il seguente:
   4-bis) Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal Pag. 26numero precedente con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. 41. Turri, Paolini, Bisa, Tateo, Morrone, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

  Al comma 1, lettera d), numero 4), aggiungere infine il seguente periodo:
   Nell'esercizio della funzione di sorveglianza il Procuratore della Repubblica nomina nell'ufficio un amministratore di sistema, responsabile del rispetto delle regolamentazioni tecniche per la trasmissione e per la trascrizione dei dati.
2. 40. Turri, Paolini, Bisa, Tateo, Morrone, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere i numeri 1) e 2).
2. 46. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 1, lettera e), numero 1), sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:
  2-bis. Il pubblico ministero, con decreto motivato, dispone che nei verbali non siano riportate espressioni lesive che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini e nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone.
2. 83. Tateo, Bisa.

  Al comma 1, lettera e), numero 1), sostituire le parole: Il pubblico ministero dà indicazioni e vigila, con le seguenti: Il pubblico ministero dà indicazioni in conformità alle circolari ed alle direttive assunte dal competente Procuratore della Repubblica, sotto la vigilanza del Procuratore generale del distretto ed in conformità alla «Ricognizione di buone prassi in materia di intercettazione di conversazioni» di cui alla delibera 29 luglio 2016 del Consiglio Superiore della Magistratura n. 285/VV/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. 77. Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Turri, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

  Al comma 1, lettera e) sostituire le parole: dà indicazioni e vigila affinché con le seguenti:, con decreto motivato, può disporre che.
2. 79. Bisa, Tateo.

  Al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso 2-bis), dopo le parole: riportate espressioni lesive della reputazione delle persone inserire le seguenti: o del loro orientamento politico, religioso, sessuale e dopo le parole: sensibili dalla legge aggiungere: nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679.
2. 80. Potenti.

  Al comma 1, lettera e), numero 1), sostituire le parole da: o quelle fino alla fine del comma, con le seguenti: o comunque dati personali non rilevanti ai fini delle indagini, con particolare riferimento a quelli di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679.

  Conseguentemente, al comma 1, lettera e) numero 3), capoverso «6», al secondo periodo, sostituire le parole da: categorie, fino alla fine del periodo, con le seguenti: e di quelli comunque contenenti dati personali non rilevanti ai fini delle indagini, con particolare riferimento a quelli di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679.
2. 76. Paolini, Bisa, Tateo, Turri, Morrone, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

Pag. 27

  Al comma 1, lettera e), n. 1) capoverso «comma 2-bis», sostituire le parole da: o quelle, fino alla fine del comma, con le seguenti; o comunque dati personali non rilevanti ai fini delle indagini, con particolare riferimento a quelli di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679.

  Conseguentemente, al numero 3), capoverso «comma 6», al secondo periodo, sostituire le parole da: e di quelli, fino alla fine del periodo, con le seguenti: e di quelli comunque contenenti dati personali non rilevanti ai fini delle indagini, con particolare riferimento a quelli di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679.
2. 56. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 1, lettera e), numero 1) le parole: dati personali definiti sensibili dalla legge sono sostituite dalle seguenti: dati personali non rilevanti ai fini delle indagini o sensibili ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679.

  Conseguentemente, al comma 1, lettera e), numero 3), comma 6, al secondo periodo sostituire le parole da: categorie, fino alla fine del periodo, con le seguenti: e di quelli che riguardano dati personali non rilevanti ai fini delle indagini o sensibili ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679.
2. 62. Varchi, Maschio, Lollobrigida.

  Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso 4, secondo periodo, dopo le parole: Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni aggiungere le seguenti: a pena di nullità dei risultati delle intercettazioni.
2. 54. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso 4, secondo periodo, sostituire le parole: rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga con le seguenti: rimanendovi per il tempo fissato dal giudice.
*2. 55. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso 4, secondo periodo, sostituire le parole: rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga con le seguenti: rimanendovi per il tempo fissato dal giudice.
*2. 75. Cantalamessa, Paolini, Bisa, Tateo, Turri, Morrone, Potenti, Marchetti, Di Muro.

  Al comma 1, lettera e), numero 3, capoverso 4, secondo periodo, sostituire parole da: per il tempo fissato fino alla fine del periodo, con le seguenti: fino alla conclusione del procedimento con sentenza definitiva.
2. 78. Tateo, Bisa.

  Al comma 1, lettera e), n. 3), capoverso «4» aggiungere in fine il seguente periodo: È comunque vietata la trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni o conversazioni irrilevanti ai fini delle indagini, sia per l'oggetto che per i soggetti coinvolti, nonché di quelle, parimenti non rilevanti, che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge. Nel verbale delle operazioni sono indicate, in tali casi, soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta.
*2. 51. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 1, lettera e), n. 3), capoverso «4» aggiungere in fine il seguente periodo: È comunque vietata la trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni o conversazioni Pag. 28irrilevanti ai fini delle indagini, sia per l'oggetto che per i soggetti coinvolti, nonché di quelle, parimenti non rilevanti, che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge. Nel verbale delle operazioni sono indicate, in tali casi, soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta.
*2. 74. Bisa, Paolini, Tateo, Turri, Morrone, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

  Al comma 1, lettera e), punto 3), sostituire il capoverso 6 con le seguenti:
  6. Ai difensori dell'imputato è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, per via telematica hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche.
  6-bis. Scaduto il termine, il pubblico ministero trasmette immediatamente i decreti, i verbali e le registrazioni al giudice, il quale fissa la data dell'udienza in camera di consiglio per l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiono irrilevanti, procedendo anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.

  Conseguentemente, dopo il comma 2 inserire il seguente comma:
  2-bis. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 158, il primo comma è sostituito dal seguente:
  «Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente, dal giorno in cui è cessata la permanenza»;
   b) l'articolo 159 è sostituito dal seguente:
  «Art. 159. Sospensione del corso della prescrizione.
   Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:
    1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie;
    1-bis) operazioni di stralcio di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, dalla data in cui viene fissata l'udienza di cui all'articolo 268, comma 6-bis, del codice di procedura penale, sino alla chiusura della stessa, e comunque per un tempo non superiore a sessanta giorni;
    2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione;
    3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;
    3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale;
    3-ter) rogatorie all'estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria.Pag. 29
   La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.
   Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice.».
2. 1. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

  Al comma 1, lettera e), punto 3), sostituire il capoverso 6 con i seguenti:
  6. Ai difensori dell'imputato è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, per via telematica hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche.
  6-bis. Scaduto il termine, il pubblico ministero trasmette immediatamente i decreti, i verbali e le registrazioni al giudice, il quale fissa la data dell'udienza in camera di consiglio per l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiono irrilevanti, procedendo anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.

  Conseguentemente, dopo il comma 2 inserire il seguente comma:
  2-bis. L'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 159. Sospensione del corso della prescrizione.
   Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di;
    1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie;
    1-bis) operazioni di stralcio di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, dalla data in cui viene fissata l'udienza di cui all'articolo 268, comma 6-bis, del codice di procedura penale, sino alla chiusura della stessa, e comunque per un tempo non superiore a sessanta giorni;
    2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione;
    3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;
    3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale;
    3-ter) rogatorie all'estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria.
   Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:
    1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che Pag. 30definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi;
    2) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.
   I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale.
   Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente.
   La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.
   Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice.
2. 2. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

  Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso 6, sostituire le parole: Ai difensori delle parti con le seguenti: Ai difensori dell'imputato o dell'indagato ed ai difensori delle altre parti.
2. 73. Paolini, Bisa, Tateo, Turri, Morrone, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

  Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso 6, sostituire le parole: Ai difensori delle parti con le seguenti: Ai difensori della persona sottoposta alle indagini e ai difensori delle parti.
2. 59. Lucaselli, Varchi, Maschio, Lollobrigida.

  Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso 6, primo periodo, sostituire, le parole: e ascoltare le con le seguenti: ed acquisire copia su idoneo supporto delle.
2. 47. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso 6, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti: e di estrarre copia dei verbali di registrazione delle operazioni nonché copia delle registrazioni.
2. 82. Tateo, Bisa.

  Al comma 1, lettera e), capoverso 6, primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: per un tempo congruo alla quantità e tipologia degli stessi e comunque non inferiore a 10 giorni, prorogabili fino ad altri 10 su istanza motivata delle parti.
2. 64. Paolini.

  Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso 6, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: L'eventuale omissione o ritardo nella notifica ai difensori dell'avviso di deposito dà luogo ad una nullità generale, a regime intermedio, dei risultati delle intercettazioni. Terminato il deposito, il giudice invita il pubblico ministero e i difensori ad indicare, entro il termine di venti giorni o in quello da lui prorogato, le conversazioni o comunicazioni o i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti ed utilizzabili. Scaduto il termine, il giudice dispone immediatamente, a pena di nullità dei risultati delle intercettazioni, l'acquisizione Pag. 31delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano irrilevanti, procedendo anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione e di quelli che riguardano categorie particolari di dati personali, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza.
*2. 52. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso 6, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: L'eventuale omissione o ritardo nella notifica ai difensori dell'avviso di deposito dà luogo ad una nullità generale, a regime intermedio, dei risultati delle intercettazioni. Terminato il deposito, il giudice invita il pubblico ministero e i difensori ad indicare, entro il termine di venti giorni o in quello da lui prorogato, le conversazioni o comunicazioni o i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti ed utilizzabili. Scaduto il termine, il giudice dispone immediatamente, a pena di nullità dei risultati delle intercettazioni, l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano irrilevanti, procedendo anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione e di quelli che riguardano categorie particolari di dati personali, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza.
*2. 72. Paolini, Bisa, Tateo, Turri, Morrone, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

  Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso 6, secondo periodo, sostituire le parole: indicati dalle parti con le seguenti: specificamente indicati dalle parti».
2. 61. Maschio, Varchi, Lollobrigida.

  Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso 6, secondo periodo, dopo la parola: procedendo inserire le seguenti: entro 5 giorni e alla fine del comma aggiungere le seguenti parole: della relativa udienza.
*2. 71. Paolini, Bisa, Tateo, Turri, Morrone, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

  Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso 6, secondo periodo, dopo la parola: procedendo aggiungere le seguenti: entro 5 giorni e alla fine del comma aggiungere le seguenti parole: della relativa udienza.
*2. 50. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 1, lettera e), n. 3), capoverso 6, secondo periodo, dopo la parola: procedendo aggiungere le seguenti: entro 5 giorni.
2. 49. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso 6, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Ai fini della dimostrazione della rilevanza, il difensore può riservarsi di depositare, nei successivi quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo, l'elenco delle ulteriori registrazioni da lui ritenute rilevanti e di cui chiede copia.
2. 70. Marchetti, Paolini, Bisa, Tateo, Turri, Morrone, Potenti, Di Muro, Cantalamessa.

  Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso 6, all'ultimo periodo sostituire le parole: ventiquattro ore con le seguenti: quarantotto ore.
2. 81. Tateo, Bisa.

Pag. 32

  Al comma 1, lettera e), n. 3), capoverso 6 aggiungere in fine le seguenti parole: della relativa udienza.
2. 48. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso 7, primo periodo, sostituire le parole: Il giudice, anche nel corso delle con le seguenti: Il giudice, non oltre le.
2. 69. Paolini, Bisa, Tateo, Turri, Morrone, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

  Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso 7, primo periodo, sostituire le parole: anche nel con le seguenti: non oltre il.
2. 60. Maschio, Varchi, Lollobrigida.

  Al comma 1 lettera e), numero 3), capoverso 7, primo periodo, le parole: espletamento delle perizie aggiungere le seguenti: utilizzando file di log come strumento per captare eventuali anomalie dell'intercettazione e possibili minacce di malware.
2. 68. Paolini, Bisa, Tateo, Turri, Morrone, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

  Al comma 1, lettera e) numero 3), capoverso 7, secondo periodo, sostituire le parole: Le trascrizioni o le stampe con le seguenti: Le trascrizioni e le stampe.
2. 67. Paolini, Bisa, Tateo, Turri, Morrone, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

  Al comma 1, lettera e) numero 3), capoverso 7, sopprimere il terzo periodo.
2. 66. Boniardi, Bisa, Tateo, Turri, Paolini, Morrone, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

  Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso 8, primo periodo, dopo le parole: estrarre copia aggiungere la seguente: digitalizzata.
2. 58. Ferro, Varchi, Maschio, Lollobrigida.

  Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso 8, primo periodo, dopo le parole: su idoneo supporto aggiungere la seguente: informatico.
2. 57. Ferro, Varchi, Maschio, Lollobrigida.

  Al comma 1, lettera e), capoverso 8, primo periodo, dopo la parola: supporto aggiungere le seguenti: protetto da codice personale di accesso.
2. 63. Paolini.

  Al comma 1, lettera e), numero 3), dopo il capoverso 8, inserire il seguente:
  «9. I difensori, prima del deposito ai sensi del precedente comma 4, possono presentare al pubblico ministero richiesta di estrarre copia delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate ed utilizzate ai fini dell'adozione di un'ordinanza di custodia cautelare, ed hanno diritto di ottenerla in tempo utile per l'esercizio del diritto di difesa, a pena di nullità dei risultati delle intercettazioni.».
2. 53. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 1, lettera e), numero 3), dopo il capoverso 8, inserire il seguente:
  «8-bis. I difensori, prima del deposito ai sensi del precedente comma 4, possono presentare al pubblico ministero richiesta di estrarre copia delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate ed utilizzate ai fini dell'adozione di un'ordinanza di custodia cautelare, ed hanno diritto di ottenerla in tempo utile per Pag. 33l'esercizio del diritto di difesa, a pena di nullità dei risultati delle intercettazioni.».
2. 65. Turri, Paolini, Bisa, Tateo, Morrone, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

  Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso 1) premettere le seguenti parole:
  1. Le comunicazioni intercettate ai sensi dell'articolo 268 del codice di procedura penale devono essere messe in sicurezza prima del loro trasferimento.
2. 98. Turri, Paolini, Bisa, Tateo, Morrone, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

  Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso 1), sopprimere il secondo periodo.
2. 96. Boniardi, Bisa, Tateo, Turri, Paolini, Morrone, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

  Al comma 1, lettera f) sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al numero 1) capoverso 1, primo periodo, dopo la parola: «intercettazioni» aggiungere le seguenti: «e sono coperti da segreto»;
   b) sopprimere il numero 2).
2. 86. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso 1), primo periodo, dopo le parole: ed eseguito le intercettazioni aggiungere le seguenti: e sono coperti da segreto.

  Conseguentemente, al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso 1), sopprimere il secondo periodo.
2. 87. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso 1), primo periodo, dopo le parole: ed eseguito le intercettazioni aggiungere le seguenti: e sono coperti da segreto.
*2. 97. Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Turri, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

  Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso 1), primo periodo, dopo le parole: ed eseguito le intercettazioni aggiungere le seguenti: e sono coperti da segreto.
*2. 88. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 1, lettera f), numero 1), terzo periodo, sostituire le parole: per l'esercizio dei loro diritti e facoltà fino alla fine del periodo con le seguenti: è consentito, nell'esercizio dei loro diritti, l'accesso all'archivio e l'ascolto delle conversazioni o comunicazioni registrate con facoltà di farne eseguire la trasposizione su idoneo supporto.
2. 100. Potenti.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 2).
*2. 85. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 2).
*2. 95. Cantalamessa, Paolini, Bisa, Tateo, Turri, Morrone, Potenti, Marchetti, Di Muro.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 3).
**2. 90. Varchi, Maschio, Lollobrigida.

Pag. 34

  Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 3).
**2. 94. Marchetti, Paolini, Bisa, Tateo, Turri, Morrone, Potenti, Di Muro, Cantalamessa.

  Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 3) con il seguente: il comma 2 è sostituito del seguente:
  «2. Salvo quanto previsto dall'articolo 271, comma 3, le registrazioni, i flussi informatici, i metadati e la documentazione, ove si sia proceduto per reati puniti con la reclusione non inferiore a 5 anni, vengono criptate e conservata in archivio riservato, dal quale possono essere estratte e decifrate, solo laddove, in base a nuovi fatti, indagini o informazioni si abbia fondata ragione di ritenere che possano risultare decisive a fini probatori nel medesimo o in altro procedimento penale».
2. 92. Paolini.

  Al comma 1, lettera f), numero 3) capoverso 2), secondo periodo, dopo la parola: procedimento, aggiungere le seguenti: fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.
*2. 89. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 1, lettera f), numero 3) capoverso 2), secondo periodo, dopo la parola: procedimento, aggiungere le seguenti: fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.
*2. 91. Lollobrigida, Varchi, Maschio.

  Al comma 1, lettera f), numero 3) capoverso 2), secondo periodo, dopo la parola: procedimento, aggiungere le seguenti: fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.
*2. 93. Di Muro, Paolini, Bisa, Tateo, Turri, Morrone, Potenti, Marchetti, Cantalamessa.

  Al comma 1, lettera f) numero 3) aggiungere in fine il seguente periodo: In caso di mancata distruzione, la comunicazione a qualunque titolo o la pubblicazione dei contenuti delle registrazioni è punibile con la pena di cui all'articolo 379-bis del codice penale.
2. 99. Potenti.

  Al comma 1, lettera f), numero 3), aggiungere in fine il seguente periodo: Salvi i casi di cui all'articolo 271, commi 1 e 3, la documentazione non acquisita deve comunque essere distrutta e non può in ogni caso essere impiegata in procedimenti diversi.
2. 84. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 1, lettera g), sopprimere i numeri 01) e 1).
2. 102. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 01).

  Conseguentemente, al comma 1, lettera g), numero 1), sostituire le parole: dall'articolo 266, comma 2-bis con le seguenti: dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater.
2. 108. Varchi, Maschio, Lollobrigida.

  Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 01).
*2. 103. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

Pag. 35

  Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 01).
*2. 109. Boniardi, Bisa, Tateo, Turri, Paolini, Morrone, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

  Al comma 1, lettera g), numero 01), capoverso 1 aggiungere in fine le seguenti parole: purché siano connessi, ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, a quelli in relazione quali l'autorizzazione sia stata ab origine disposta.
2. 101. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 1).
*2. 114. Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Turri, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

  Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 1).
*2. 104. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 1, lettera g), numero 1), capoverso 1-bis, sopprimere le parole: con captatore informatico.
2. 113. Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Turri, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

  Al comma 1, lettera g), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: captatore informatico con le seguenti: attività di captazione informatica;
   b) sopprimere la parola: portatile.

  Conseguentemente:
   al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 89»:
    a) al comma 1, sostituire le parole: inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile con le seguenti: attività di captazione informatica su dispositivo elettronico;
    b) al comma 2 sostituire le parole: captatore informatico in dispositivi elettronici portatili con le seguenti: attività di captazione informatica su dispositivo elettronico;
    c) al comma 5, sostituire le parole: del captatore con le seguenti: delle attività di captazione informatica su dispositivo elettronico;
   al comma 3, sostituire le parole: captatore informatico su dispositivo elettronico portatile con le seguenti: strumenti o attività di captazione informatica su dispositivo elettronico.
2. 107. Varchi, Maschio, Lollobrigida.

  Al comma 1, lettera g), numero 1), capoverso 1-bis), sostituire le parole: con captatore informatico con le seguenti: con strumento informatico.
2. 112. Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Turri, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

  Al comma 1, lettera g), numero 1), capoverso 1-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: purché siano connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta.
*2. 105. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 1, lettera g), numero 1), capoverso 1-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: purché siano connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta.
*2. 111. Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Turri, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

Pag. 36

  Al comma 1, lettera g), numero 1), capoverso 1-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e purché si tratti di procedimenti ad essi connessi ai sensi dell'articolo 12.
2. 110. Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Turri, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

  Al comma 1, lettera g), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, salvo il caso di intercettazioni di comunicazioni e conversazioni tra avvocato e cliente.
2. 106. Lucaselli, Varchi, Maschio, Lollobrigida.

  Al comma 1, sopprimere la lettera h).
2. 115. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera i).
2. 116. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera m).
2. 118. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 1, lettera m), capoverso 2-bis, primo periodo, dopo le parole: dal pubblico ministero aggiungere le seguenti: e che devono essere indicati in uno specifico elenco separato.
2. 124. Tateo, Bisa.

  Al comma 1, lettera m), capoverso 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole: entro il termine di venti giorni con le seguenti: entro il termine di 60 giorni.
*2. 119. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 1, lettera m), capoverso 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole: entro il termine di venti giorni con le seguenti: entro il termine di 60 giorni.
*2. 122. Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Turri, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

  Al comma 1, lettera m), capoverso 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole: entro il termine di venti giorni con le seguenti: , entro la conclusione della fase dibattimentale.
2. 123. Tateo, Bisa.

  Al comma 1, lettera m), capoverso 2-bis, terzo periodo sostituire le parole: Sull'istanza provvede il pubblico ministero con le seguenti: Sull'istanza provvede il giudice.
2. 120. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 1, lettera m), capoverso 2-bis sostituire il quarto periodo con il seguente: In caso di omesso deposito o omesso avviso al difensore, i risultati delle intercettazioni sono affetti da nullità a regime intermedio.
2. 121. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera n).
*2. 125. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera n).
*2. 126. Di Muro, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Turri,, Potenti, Marchetti, Cantalamessa.

Pag. 37

  Al comma 1, lettera o), capoverso 2-bis, secondo periodo sostituire le parole: Entro 15 giorni con le seguenti: Entro 30 giorni.
**2. 127. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 1, lettera o), capoverso 2-bis, secondo periodo sostituire le parole: Entro 15 giorni con le seguenti: Entro 30 giorni.
**2. 128. Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Turri, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

  Al comma 1, lettera o), capoverso 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole: Entro quindici giorni con le seguenti: Entro l'udienza di cui all'articolo 455 cpp.
2. 129. Bisa, Tateo, Turri.

  Al comma 1, lettera o), capoverso 2-bis, secondo periodo, dopo le parole: comma 4, il difensore aggiungere le seguenti: delle parti.
2. 130. Tateo, Bisa.

  Al comma 1, sopprimere la lettera p).
2. 131. Varchi, Maschio, Lollobrigida.

  Al comma 1, sostituire, la lettera q) con la seguente: q) gli articoli 268-bis e 268-quater sono abrogati.
2. 133. Tateo, Bisa.

  Sopprimere il comma 2.
2. 7. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 89», comma 1 secondo periodo, sostituire le parole: captatore informatico con le seguenti: strumento informatico.
2. 135. Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Turri, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

  Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 89» comma 1, ultimo periodo, sopprimere la parola: portatile.

  Conseguentemente, alla medesima lettera a), capoverso «Art. 89», comma 2, sopprimere la parola: portatili.
2. 136. Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

  Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 89», comma 1, secondo periodo sopprimere la parola: portatile.
2. 137. Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

  Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 89», comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I risultati delle intercettazioni realizzate con programmi diversi da quelli di cui al presente comma sono inutilizzabili in ogni stato e grado del procedimento.
*2. 138. Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

  Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 89», comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I risultati delle intercettazioni realizzate con programmi diversi da quelli di cui al presente comma sono inutilizzabili in ogni stato e grado del procedimento.
*2. 19. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 89», comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I risultati delle intercettazioni realizzate con programmi diversi da Pag. 38quelli di cui al presente comma sono inutilizzabili in ogni stato e grado del procedimento.
*2. 20. Lollobrigida, Varchi, Maschio.

  Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 89» comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In ogni caso i programmi di cui al presente comma devono essere strutturati esclusivamente per lo svolgimento delle operazioni e comunque programmati per l'autodisinstallazione entro il termine massimo di un anno dall'installazione. Le intercettazioni eventualmente ottenute con programmi captatori non conformi ai requisiti di cui al presente articolo non sono utilizzabili e devono essere distrutte entro il termine inderogabile di 5 giorni dalla data in cui venga rilevata la non conformità dei programmi informatici.
2. 134. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 2, lettera b), capoverso «Art. 89-bis», comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: e determina il momento nel quale devono essere obbligatoriamente cancellati i dati trasmessi al server dal captatore esterno.
2. 141. Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

  Al comma 2, lettera b), capoverso «Art. 89-bis», comma 3, primo periodo, sostituire le parole: i difensori delle parti con le seguenti: i difensori delle persone sottoposte alle indagini.

  Conseguentemente, alla medesima lettera b), capoverso «Art. 89-bis», comma 4, primo periodo, sostituire le parole: i difensori delle parti con le seguenti: i difensori delle persone sottoposte alle indagini.
2. 140. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 2, lettera b), capoverso «Art. 89-bis», comma 3, primo periodo, dopo le parole: da un interprete aggiungere le seguenti: e da un consulente esperto fonico.
2. 139. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) all'articolo 226, comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «L'autorizzazione non può essere concessa e, se accordata, viene meno quando le intercettazioni o le registrazioni sono svolte in violazione dell'articolo 68 terzo comma della Costituzione o dell'articolo 17, comma 5 dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni; al materiale così raccolto si applica l'articolo 271, comma 3 del codice di procedura penale».
2. 143. Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Governo presenta alle Camere un disegno di legge recante delega per la definizione di disposizioni in materia di installazione e utilizzo dei programmi informatici funzionali all'esecuzione delle intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile.
  2-ter. Al fine di procedere, attraverso il disegno di legge di cui al comma 2-bis, alla definizione di disposizioni in materia di installazione e utilizzo dei programmi informatici funzionali all'esecuzione delle intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, le norme introdotte dall'articolo Pag. 394 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, nonché quelle introdotte dall'articolo 1, comma 4, lettere a) e b) della legge 9 gennaio 2019, n. 3, e dal comma 1, lettera c), lettera d), punti 1) e 2) e lettera g), punto 1), del presente articolo, non trovano applicazione fino all'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti attuativi della delega di cui al comma 2-bis del presente articolo, e comunque fino al 30 giugno 2021.
*2. 117. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano, Zanettin.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Governo presenta alle Camere un disegno di legge recante delega per la definizione di disposizioni in materia di installazione e utilizzo dei programmi informatici funzionali all'esecuzione delle intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile.
  2-ter. Al fine di procedere, attraverso il disegno di legge di cui al comma 2-bis, alla definizione di disposizioni in materia di installazione e utilizzo dei programmi informatici funzionali all'esecuzione delle intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, le norme introdotte dall'articolo 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, nonché quelle introdotte dall'articolo 1, comma 4, lettere a) e b) della legge 9 gennaio 2019, n. 3, e dal comma 1, lettera c), lettera d), punti 1) e 2) e lettera g), punto 1), del presente articolo, non trovano applicazione fino all'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti attuativi della delega di cui al comma 2-bis del presente articolo, e comunque fino al 30 giugno 2021.
*2. 142. Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

  Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «della giustizia», inserire le seguenti: «, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali»;
   b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I requisiti di cui al periodo precedente si applicano anche nel caso di intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico, svolte ai sensi dell'articolo 226 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale».
**2. 145. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «della giustizia», inserire le seguenti: «, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali»;
   b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I requisiti di cui al periodo precedente si applicano anche nel caso di intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico, svolte ai sensi dell'articolo 226 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale».
**2. 147. Di Muro, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti, Cantalamessa.

  Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «della giustizia», inserire le seguenti: «, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali»;
   b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I requisiti di cui al periodo precedente si applicano anche nel caso di intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico, svolte ai sensi dell'articolo Pag. 40226 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale».
**2. 149. Lollobrigida, Varchi, Maschio.

  Al comma 3, sostituire la parola: captatore con la seguente: strumento.
2. 144. Marchetti, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Di Muro, Cantalamessa.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, non alterino il contenuto del dispositivo in cui sono installati, mantengano traccia delle operazioni svolte, non siano connessi ad applicazioni informatiche offerte sul mercato neppure con filtri idonei a selezionare i destinatari, ma siano installati direttamente sul dispositivo del soggetto da sottoporre a intercettazione e non consentano l'archiviazione dei dati acquisiti in sistemi cloud.
*2. 150. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, non alterino il contenuto del dispositivo in cui sono installati, mantengano traccia delle operazioni svolte, non siano connessi ad applicazioni informatiche offerte sul mercato neppure con filtri idonei a selezionare i destinatari, ma siano installati direttamente sul dispositivo del soggetto da sottoporre a intercettazione e non consentano l'archiviazione dei dati acquisiti in sistemi cloud.
*2. 151. Paolini, Turri, Morrone, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, non alterino il contenuto del dispositivo in cui sono installati, mantengano traccia delle operazioni svolte, non siano connessi ad applicazioni informatiche offerte sul mercato neppure con filtri idonei a selezionare i destinatari, ma siano installati direttamente sul dispositivo del soggetto da sottoporre a intercettazione e non consentano l'archiviazione dei dati acquisiti in sistemi cloud.
*2. 152. Lollobrigida, Varchi, Maschio.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto di cui al presente comma stabilisce altresì le misure da adottare, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2018 n. 51, per la sicurezza dei dati personali contenuti nell'archivio.
**2. 153. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto di cui al presente comma stabilisce altresì le misure da adottare, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2018 n. 51, per la sicurezza dei dati personali contenuti nell'archivio.
**2. 154. Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto di cui al presente comma stabilisce altresì le misure da adottare, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2018 n. 51, per la sicurezza dei dati personali contenuti nell'archivio.
**2. 155. Lollobrigida, Varchi, Maschio.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:
  6-bis. Il Ministro della giustizia, nell'ambito della Relazione sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 del regio-decreto 30 gennaio 1941, n. 12, riferisce altresì in merito alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni.
2. 158. Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

Pag. 41

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Il Ministro della giustizia, entro il 1o giugno 2020, presenta alle Camere una relazione contenente la ricognizione delle strutture tecniche e informatiche in uso alle Procure nonché dei periti informatici in servizio presso le stesse, evidenziando le carenze riscontrate.
*2. 156. Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Il Ministro della giustizia, entro il 1o giugno 2020, presenta alle Camere una relazione contenente la ricognizione delle strutture tecniche e informatiche in uso alle Procure nonché dei periti informatici in servizio presso le stesse, evidenziando le carenze riscontrate.
*2. 157. Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

  Al comma 8, sostituire le parole: al 30 aprile 2020 con le seguenti: all'approvazione da parte delle Commissioni parlamentari competenti di un documento che attesti l'affidabilità, la sicurezza e l'efficacia del sistema di trasmissione delle intercettazioni redatto a cura del Procuratore della Repubblica.
2. 160. Marchetti, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Di Muro, Cantalamessa.

  Al comma 8, sostituire le parole: al 30 aprile 2020 con le seguenti: all'approvazione da parte delle Commissioni parlamentari competenti di un documento attestante la funzionalità e segretezza dei servizi relativi al sistema di trasmissione delle intercettazioni redatto a cura del Ministero della giustizia.
2. 159. Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

  Al comma 8, sostituire le parole: al 30 aprile 2020 con le seguenti: all'approvazione da parte della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di un documento che attesti l'affidabilità, la sicurezza e l'efficacia del sistema di trasmissione delle intercettazioni presentato dal Ministro della giustizia.
2. 161. Marchetti, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Di Muro, Cantalamessa.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Al fine di potenziare il sistema di controlli sul funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, è istituita presso il Ministero della giustizia una struttura tecnica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, operante alle dirette dipendenze del Ministro, denominata Struttura tecnica per la segretezza delle intercettazioni trasmesse.
2. 162. Di Muro, Cantalamessa, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Al fine di potenziare il sistema di controlli sul funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, è istituita presso il Ministero della giustizia una struttura tecnica, operante alle dirette dipendenze del Ministro e composta da otto qualificati consulenti, fra cui esperti in protezione dei dati personali e sicurezza informatica,.
2. 163. Di Muro, Cantalamessa, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti;

  8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, presso gli Uffici del Pag. 42Ministero della giustizia, utilizzando le risorse umane e strumentali a disposizione, è istituita una apposita Commissione con compiti di studio e analisi, presieduta dal Ministro della giustizia costituita da dieci professori universitari.
  8-ter. La partecipazione alla commissione, di cui al comma 8-bis è a titolo gratuito.
2. 172. Di Muro, Cantalamessa, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Presso gli Uffici del Ministero della giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio, consulenza e analisi, al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo e presenta annualmente al Parlamento una relazione.
  8-ter. La commissione, di cui al comma 8-bis, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, può avvalersi fino ad un massimo di dodici qualificati esperti o consulenti provenienti da diverse categorie professionali.
  8-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-ter, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del biennio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e Speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia.
2. 164. Di Muro, Cantalamessa, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. In prima applicazione, fino al 30 marzo 2021, presso gli Uffici del Ministero della giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio e consulenza, al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo.
  8-ter. La commissione, di cui al comma 8-bis nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, può avvalersi fino ad un massimo di dodici qualificati esperti o consulenti provenienti da diverse categorie professionali.
  8-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-ter, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia.
2. 165. Di Muro, Cantalamessa, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. In prima applicazione, fino al 30 marzo 2021, presso gli Uffici del Ministero della giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio e consulenza, al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo.
  8-ter. La commissione di cui al comma 8-bis nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, può avvalersi fino ad un massimo di dodici esperti o consulenti.
  8-quater. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente Pag. 43riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia.
2. 166. Di Muro, Cantalamessa, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo, presso gli Uffici del Ministero della giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio e analisi, costituita da qualificati esperti provenienti da diverse categorie professionali e presieduta dal Procuratore della Repubblica.
  8-ter. La commissione di cui al comma 8-bis nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, può avvalersi fino ad un massimo di dodici esperti o consulenti,
  8-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-ter, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia.
2. 178. Cantalamessa, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti, Di Muro.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo, presso gli Uffici del Ministero della giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio e analisi, costituita da comprovati esperti e presieduta dal Procuratore della Repubblica.
  8-ter. La commissione di cui al comma 8-bis nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, può avvalersi fino ad un massimo di dodici esperti o consulenti.
  8-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-ter, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia.
2. 179. Cantalamessa, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti, Di Muro.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo, presso gli Uffici del Ministero della giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio, supporto, consulenza e analisi.
  8-ter. La Commissione di cui al comma 8-bis può avvalersi fino ad un massimo di dieci consulenti nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro.
  8-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-ter, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale Pag. 442020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia.
2. 181. Cantalamessa, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti, Di Muro.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, presso gli Uffici del Ministero della giustizia, utilizzando le risorse umane e strumentali a disposizione, è istituita una apposita Commissione costituita da qualificati esperti provenienti da diverse categorie professionali e presieduta dal Procuratore della Repubblica.
  8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia.
2. 168. Di Muro, Cantalamessa, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, presso gli Uffici del Ministero della giustizia, utilizzando le risorse umane e strumentali a disposizione, è istituita una apposita Commissione costituita da qualificati esperti provenienti da diverse categorie professionali.
  8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia.
2. 167. Di Muro, Cantalamessa, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  «8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, presso gli Uffici del Ministero della giustizia, utilizzando le risorse umane e strumentali a disposizione, è istituita una apposita Commissione costituita da dodici comprovati esperti e presieduta dal Procuratore della Repubblica.
   8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».
2. 171. Di Muro, Cantalamessa, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti.

Pag. 45

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  «8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, presso gli Uffici del Ministero della giustizia, utilizzando le risorse umane e strumentali a disposizione, è istituita una apposita Commissione costituita da sei qualificati esperti fra avvocati dello Stato e professori universitari.
   8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».
2. 169. Di Muro, Cantalamessa, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  «8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, presso gli Uffici del Ministero della giustizia, utilizzando le risorse umane e strumentali a disposizione, è istituita una apposita Commissione costituita da sei qualificati esperti e presieduta dal Procuratore della Repubblica.
   8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».
2. 170. Di Muro, Cantalamessa, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  «8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, presso gli Uffici del Ministero della giustizia, è istituita una apposita Commissione costituita da qualificati esperti provenienti da diverse categorie professionali.
   8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».
2. 173. Di Muro, Cantalamessa, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  «8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni, presso gli Uffici del Ministero della giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio e analisi, presieduta dal Ministro della giustizia costituita da professori universitari.
   8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione Pag. 46del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».
2. 174. Cantalamessa, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti, Di Muro.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  «8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo, presso gli Uffici del Ministero della giustizia, utilizzando le risorse umane e strumentali a disposizione, è istituita una apposita Commissione con compiti di studio e analisi, costituita da comprovati esperti e presieduta dal Procuratore della Repubblica.
  8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancia triennale 2020- 2022, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».
2. 175. Marchetti, Cantalamessa, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Di Muro.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  «8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo, presso gli Uffici del Ministero della giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio e analisi, costituita da comprovati esperti, in particolare magistrati contabili, amministrativi e ordinari.
  8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».
2. 176. Cantalamessa, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti, Di Muro.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  «8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione delle intercettazioni di cui al presente articolo, presso gli Uffici del Ministero della giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio e analisi, costituita da comprovati esperti fra professori universitari e avvocati dello Stato.
  8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».
2. 177. Potenti, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Marchetti, Di Muro, Cantalamessa.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  «8-bis. Al fine di accertare il buon funzionamento del sistema di trasmissione Pag. 47delle intercettazioni di cui al presente articolo, presso gli Uffici del Ministero della giustizia è istituita una apposita Commissione con compiti di studio, supporto, consulenza e analisi.
  8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, pari a 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia».
2. 180. Cantalamessa, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti, Di Muro.

ART. 3.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni del presente provvedimento, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
3. 1. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni del presente provvedimento, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
3. 2. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Agli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a 13 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia.
3. 10. Di Muro, Cantalamessa, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Agli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a 10 milioni di euro, Pag. 48si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia.
3. 7. Marchetti, Di Muro, Cantalamessa, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni del presente provvedimento, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
3. 3. Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Pittalis, Siracusano.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Agli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a 9 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia.
3. 6. Marchetti, Di Muro, Cantalamessa, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Agli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a 8 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia.
3. 5. Marchetti, Di Muro, Cantalamessa, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Agli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a 13 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze Pag. 49indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. 9. Di Muro, Cantalamessa, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Agli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a 8 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. 4. Marchetti, Di Muro, Cantalamessa, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Agli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a 10 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
3. 8. Di Muro, Cantalamessa, Turri, Morrone, Paolini, Bisa, Tateo, Potenti, Marchetti.

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