CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 20 febbraio 2020
328.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e VI)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 relativa ai meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea (Atto n. 143).

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

  Le Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze),
   esaminato lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea (Atto del Governo n. 143);
   rammentato che lo Schema di decreto è volto a stabilire le norme relative alle procedure amichevoli o ad altre procedure di risoluzione delle controversie tra l'Autorità competente italiana e le Autorità competenti degli altri Stati membri dell'Unione europea derivanti dall'interpretazione e dall'applicazione degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio di cui l'Italia è parte, nonché della Convenzione 90/436/CEE, del 23 luglio 1990 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate; lo Schema di decreto stabilisce inoltre i diritti e gli obblighi dei soggetti interessati quando emergano tali controversie;
   rilevato che l'articolo 2 dello Schema di decreto, al fine di delimitare il perimetro applicativo delle norme in esame, fa riferimento alle controversie relative a «un'imposizione aggiuntiva»; tale formulazione – sebbene non perfettamente coincidente con la lettera della Direttiva (UE) 2017/1852, che all'articolo 2, lettera c) utilizza la locuzione «onere fiscale aggiuntivo» – consente l'applicazione delle procedure di risoluzione disciplinate dallo schema anche alle richieste di rimborso, che rappresentano gran parte del contenzioso sull'applicazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni;
   ritenuti condivisibili i contenuti degli articoli 9, comma 7 e 21, comma 3, che escludono dalla procedura di risoluzione amichevole tutte le fattispecie di cui al Titolo II del decreto legislativo n. 74 del 2000 – non limitando, pertanto, l'esclusione alle sole fattispecie fraudolente – atteso che le disposizioni recate dall'articolo 16, punto 6, della Direttiva (UE) 2017/1852 ricomprendono tra le cause di esclusione le condotte comunque caratterizzate dal dolo specifico di evasione, seppur non fraudolente;
   precisato che, come peraltro chiarito dal Governo nella relazione illustrativa, l'esclusione dalla procedura di risoluzione amichevole opera nel solo caso in cui siano state comminate pene e non anche nel caso di mero avvio dell'azione penale e che pertanto tale esclusione non deve intendersi come denegato accesso alla procedura amichevole (di cui all'articolo 7 dello Schema), ma come denegato accesso alla fase successiva ed eventuale di risoluzione delle controversie che si svolge dinanzi alla Commissione Consultiva, istituita nei casi indicati all'articolo 9 dello Schema;
   precisato altresì che l'articolo 21, comma 3, dispone la sospensione delle procedure previste dallo Schema (procedura amichevole e procedura di risoluzione Pag. 9dinanzi alla Commissione Consultiva o alla Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie) in caso di simultaneo svolgimento di procedimenti per una delle condotte di cui al Titolo II del decreto legislativo n. 74 del 2000, e che tale sospensione rappresenta una mera facoltà per l'Agenzia delle entrate la quale, valutate le circostanze del caso e lo stato di avanzamento delle stesse, può anche decidere di non avvalersene;
   rilevato che lo Schema prevede, in diversi casi, l'intervento delle Commissioni tributarie, sia per impugnare direttamente il rifiuto di accesso alla procedura, sia per sopperire all'inerzia dell'Amministrazione (articoli 18, comma 7 e 19, comma 8, dello Schema), senza tuttavia individuare con precisione il foro tributario territorialmente competente e che ciò rischia di determinare dubbi interpretativi; al fine di evitare incertezze ed aggravi a carico dei contribuenti, appare pertanto opportuno che le disposizioni delegate individuino con precisione la commissione territorialmente competente;
   tenuto conto che, sebbene l'elenco degli atti impugnabili dinnanzi alle Commissioni tributarie, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 546 del 1992, non abbia valore tassativo, come riconosciuto in più occasioni dalla Corte di Cassazione, opportunamente lo Schema, all'articolo 22, comma 1, integra esplicitamente tale elenco, qualificando come atti impugnabili innanzi alle predette Commissioni anche quelli derivanti dalle procedure amichevoli previste dalla direttiva, al fine di preservare le garanzie del giusto processo nella nuova procedura;
   considerato che, con riferimento ai rapporti tra la procedura amichevole e il processo tributario pendente, l'articolo 16, comma 4 della Direttiva (UE) 2017/1852 consente allo Stato membro di estinguere, ovvero di precludere l'accesso alle procedure stragiudiziali «qualora una decisione su una questione controversa sia stata pronunciata dal tribunale competente o altro organo giurisdizionale di uno Stato membro e il diritto nazionale dello Stato membro in questione non gli consenta di derogare alla decisione», e che tra gli obiettivi della Direttiva oggetto di recepimento vi è la deflazione del contenzioso (il quale, oltre a essere costoso per l'amministrazione fiscale, può avere effetti dilatori sulla pretesa tributaria); tenuto conto, infine, delle differenze terminologiche tra le norme europee e le norme procedurali nazionali, appare opportuno chiarire che l'estinzione e la preclusione delle procedure disciplinate dallo Schema operano solo qualora vi sia una decisione passata in giudicato;
   considerato, con riferimento all'articolo 19, comma 5, che il processo sospeso per effetto delle procedure potrebbe riguardare atti impositivi che concernono anche temi del tutto estranei alle decisioni assunte ai sensi degli articoli 7 e 18 dello Schema, appare opportuno esplicitare che al contribuente non è richiesto di rinunciare all'intera controversia bensì alla parte di essa che costituisce oggetto delle decisioni medesime;
   sottolineato che l'articolo 19, comma 1 – il quale stabilisce che in esecuzione delle decisioni adottate ai sensi degli articoli 7 e 18 dello Schema, da cui derivi una variazione del reddito o dell'imposta, l'Agenzia delle entrate dispone il rimborso o lo sgravio delle imposte non dovute ovvero la riscossione delle imposte dovute – implica necessariamente l'adozione di tutti i necessari atti presupposti, quali, ad esempio, gli atti di riliquidazione del tributo, delle sanzioni e degli interessi;
   considerato che l'articolo 19, comma 2, ai fini dell'esecuzione delle decisioni di cui al comma l, prevede in deroga allo Statuto del contribuente il raddoppio dei termini per l'accertamento delle imposte sui redditi, che passerebbero in tal modo da 6 a 12 anni, appare necessario – al fine di contemperare le esigenze di accertamento dell'amministrazione fiscale con le garanzie di celerità delle procedure a tutela dei contribuenti – ridurre tale arco temporale e sostituire il raddoppio con Pag. 10l'aumento a non oltre un terzo dei termini previsti;
   visti i contenuti dell'articolo 19, comma 3, il quale prevede che il rimborso delle sanzioni è consentito nel solo caso in cui la pretesa erariale sia stata integralmente annullata e che, pertanto, le sanzioni versate in sede conciliativa sono rimborsate esclusivamente nel caso di annullamento totale della pretesa; rilevato che tale previsione rischia di determinare una disparità di trattamento a sfavore del contribuente che abbia aderito alla procedura di accertamento con adesione e che appare quindi opportuno estendere il rimborso delle sanzioni anche qualora la pretesa erariale sia stata annullata solo parzialmente;
   in relazione all'articolo 22 dello schema, appare opportuno estendere la possibilità per il contribuente di avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni anche a seguito della rideterminazione del debito tributario conseguente all'esecuzione delle decisioni adottate nell'ambito delle procedure amichevoli o delle procedure di risoluzione delle controversie di cui allo Schema in esame,
  esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) valuti il Governo l'opportunità di integrare il comma 3 dell'articolo 2 relativo alle definizioni, specificando che il tribunale competente per lo Stato italiano è la Commissione tributaria territorialmente competente, come individuata dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
   b) valuti il Governo l'opportunità di precisare – con riferimento agli articoli 3 comma 3, 6 comma 2, lettera d), 7 comma 4, 9 comma 6, 16 comma 9 e 18, comma 5 – che l'estinzione e la preclusione delle procedure disciplinate dallo Schema operano solo qualora vi sia una decisione passata in giudicato;
   c) valuti il Governo l'opportunità di esplicitare che al contribuente non è richiesto di rinunciare all'intera controversia bensì alla parte di essa che costituisce oggetto delle decisioni medesime, introducendo all'articolo 19, comma 5, dello Schema, dopo le parole: «rinunci agli altri mezzi di impugnazione» le parole: «con riguardo alla materia oggetto delle decisioni di cui agli articoli 7 e 18» e, dopo le parole: «atto di rinuncia» le seguenti: «anche parziale»;
   d) valuti il Governo l'opportunità di sostituire la previsione del raddoppio dei termini per l'accertamento delle imposte sui redditi di cui all'articolo 19, comma 2, con l'aumento a non oltre un terzo dei termini ordinariamente previsti;
   e) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 19, comma 3, ultimo periodo, sopprimendo la parola: «solo» e inserendo, dopo la parola: «integralmente» le parole: «o parzialmente»;
   f) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 22 dello Schema nel senso di prevedere l'applicabilità della definizione agevolata ex articolo 2-quater, comma 1-sexies, del decreto-legge n. 564 del 1994 ovvero, in alternativa, di prevedere in favore del contribuente una rimessione in termini ai fini del ravvedimento ex articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997.