CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 13 febbraio 2020
324.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-03580 Tripodi: Sul Polo di Mantenimento delle Armi leggere (PMAL) di Terni.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il Polo di mantenimento delle armi leggere di Terni è un ente appartenente all'area tecnico-operativa del Ministero della Difesa posto alle dipendenze del Comando logistico dell'Esercito, per il tramite del Comando dell'Arma Trasporti e materiali.
  Si segnalano, tra i molteplici compiti, il mantenimento in efficienza di materiali, mezzi e relativi equipaggiamenti in dotazione alle unità dell'Esercito dislocate sul territorio nazionale e nei teatri operativi.
  Nel merito dei quesiti posti si specifica che nell'ambito della procedura concorsuale tesa ad assumere n. 10 unità di assistente tecnico per la motoristica, la meccanica e le armi, Area funzionale seconda, fascia retributiva F2, nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa, n. 6 unità erano destinate presso il Polo di Mantenimento Armi Leggere di Terni.
  A conclusione di detta procedura, n. 4 vincitori della medesima hanno assunto servizio presso l'Ente in parola.
  Pertanto, si sta procedendo, anche mediante apposita richiesta di rimodulazione al Dipartimento della Funzione Pubblica, all'assunzione di tutti gli idonei non vincitori al fine di esaurire la relativa graduatoria (n. 3 unità per il Polo di Terni).
  Con riferimento, invece, alle assunzioni straordinarie di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, comma 305, volte al reclutamento, nel triennio 2019-2021, di complessive n. 294 unità tra assistenti e funzionari tecnici, la competente Direzione Generale per il Personale Civile ha trasmesso, al Dipartimento della Funzione Pubblica un prospetto riepilogativo delle unità di personale da assumere mediante concorso unico tramite la Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM).
  In particolare, il citato prospetto, riferito alle unità da assumere per l'anno 2019, include n. 5 unità complessive da destinare al Polo in parola, come di seguito elencate:
   n. 1 funzionario tecnico per la motoristica e la meccanica;
   n. 1 assistente tecnico per le lavorazioni;
   n. 1 assistente tecnico per la motoristica, la meccanica e le armi;
   n. 2 assistenti tecnici per le lavorazioni e la meccanica.

  Per l'anno 2020, sempre con riferimento alle assunzioni straordinarie (n. 98 unità del profilo tecnico, di cui n. 88 di seconda area e n. 10 di terza area), al fine di assicurare la funzionalità e l'efficienza dell'area produttiva industriale, in particolare degli arsenali e degli stabilimenti militari, la relativa esigenza è stata già comunicata al Dipartimento della Funzione Pubblica.
  Per quanto riguarda, invece, il piano del fabbisogno ordinario di personale civile per il triennio 2018-2020, si rende noto che sono previste n. 561 assunzioni, anche se non sono state definite numericamente le unità da destinare al Polo.
  Si rappresenta, infine, che, rivestendo l'area tecnico-industriale prioritaria importanza per la Difesa e tenuto conto dei Pag. 33rilevanti numeri di pensionamenti fra il personale civile del Dicastero, è stato dato mandato agli organi tecnici di predisporre, con proiezione fino al 31 dicembre 2024, una programmazione strategica delle esigenze funzionali di personale civile, già comprensiva delle assegnazioni, suddivise per aree e per profilo, agli enti in carenza di organico.
  Con riferimento, infine, alla possibilità di «affrontare in modo sistemico una migliore e più efficace gestione e funzionalità di tale particolare tipologia di siti, attraverso procedure meno rigide», in questa sede è possibile assicurare un fattivo impegno della Difesa, unitamente alle altre Amministrazioni dello Stato competenti, ad accelerare le procedure assunzionali a tempo indeterminato, non potendo prediligere, come approccio sistemico, forme più flessibili che finirebbero, inevitabilmente, per alimentare forme di precariato nella pubblica amministrazione.

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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-03584 D'Uva: Sul personale in dotazione alla Marina militare.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Lo strumento militare che scaturisce dai dettami della legge 31 dicembre 2012, n. 244, è basato sui vincoli numerici e su volumi finanziari.
  L'obiettivo delle riduzioni organiche avviate, dal volume iniziale di 190.000 unità – passando per le 170.000 unità stabilite dal decreto-legge n. 95 del 2012 («Spending review») – dovrà giungere, entro il 31 dicembre 2024, alle 150.000 unità previste dalla legge 244.
  In particolare, per quanto riguarda la Marina Militare, il processo di revisione in atto comporterà, a regime, la contrazione degli organici dalle 34.000 unità contemplate dal precedente modello alle 26.800 del futuro modello.
  Nel quadro dei contatti avviati con gli Stati Maggiori/Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, la tematica della carenza di personale interessa tutti i comparti e anche la componente civile.
  Pertanto, la non disconosciuta problematica deve essere affrontata nell'ambito di un esame complessivo che non può prescindere da valutazioni sulla spesa che un eventuale correttivo della legge comporterebbe e che, doverosamente, deve essere preceduta dall'espressione di una significativa e coerente volontà del Parlamento di sostenere iniziative in tal senso.
  Per quanto attiene alla posizione del Dicastero, il Ministro intende avviare una riflessione generale sulla legge che, preservandone l'impianto, la aggiorni proprio alla luce del mutato contesto geostrategico e tenga conto delle effettive esigenze numeriche di personale delle Forze armate, individuando, nel contempo, le necessarie coperture finanziarie.

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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-03581 Galantino: Sul personale arruolato ai sensi della legge n. 958 del 1986.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il concorso straordinario per il reclutamento nei ruoli dei Marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica è stato previsto, per il solo anno 2018, dal provvedimento di riordino dei ruoli e delle carriere, emanato con il decreto legislativo n. 94 del 2017 che, novellando il Codice dell'Ordinamento Militare con l'articolo 2197-ter, ha disposto tale specifica forma di reclutamento.
  Il provvedimento trova la sua ratio nella disciplina transitoria del decreto legislativo n. 196 del 1995 che prevedeva, per il personale arruolato ai sensi della legge n. 958 del 1986 (anche per quello in congedo da un limitato periodo di tempo) una serie graduale di opportunità di progressione di carriera, calibrate in relazione alle anzianità di servizio maturate e alle eventuali selezioni superate, a compensazione del pregiudizio sofferto in conseguenza della sopravvenuta istituzione di ruoli distinti per Sergenti e Marescialli e della conseguente limitazione nell'avanzamento professionale.
  In particolare, i Sergenti di complemento che avevano superato le selezioni per la partecipazione al corso per la successiva ammissione al concorso ai sensi della legge n. 212 del 1983 sono stati direttamente inquadrati nel servizio permanente, come disposto dall'articolo 34 del decreto legislativo n. 196 del 1995.
  I Sergenti e i Volontari che non avevano ancora superato tali selezioni e che avevano maturato una determinata anzianità di grado sono stati, invece, ammessi a concorsi straordinari sulla base dell'anzianità di servizio maturata, in aderenza agli articoli 35 e 36 della medesima norma.
  Infine i Sergenti e Volontari con una minore anzianità di servizio (meno di due anni) e, quindi, con minori aspettative, hanno avuto comunque la possibilità di partecipare ai concorsi sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 37 della stessa norma.
  Il legislatore, con il riordino dei 2017, ha quindi fatto proprie le linee tracciate nel 1995, prevedendo il concorso straordinario esclusivamente per coloro che avevano maggiori anzianità di servizio (e quindi maggiori aspettative), adottando il requisito del titolo di studio all'epoca previsto dalla legge n. 212 del 1983 (scuola dell'obbligo).
  Diversamente, l'allargamento della procedura concorsuale a tutto il personale arruolato ai sensi della legge n. 958 del 1986 avrebbe determinato un eccessivo favor – privo di un solido fondamento razionale e censurabile anche in sede di contenzioso – in un contesto normativo che già oggi consente una progressione interna verso il ruolo marescialli per il personale appartenente ai ruoli sottostanti.
  Alla luce di quanto rappresentato, l'individuazione della platea dei destinatari della procedura straordinaria di reclutamento dei Marescialli e le correlate modalità di selezione risultano conformi al disposto dell'articolo 2197-ter del Codice dell'Ordinamento Militare.
  Si rappresenta, infine, che la Direzione Generale per il Personale Militare, con decreto interdirigenziale n. 31/1D del 23 dicembre 2019, emanato di concerto con Autorità di pari rango del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, ha provveduto all'immissione in ruolo dei vincitori del concorso in questione.

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ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-03582 Pagani: Sulla normativa dei bossoli di guerra.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Nel merito della vicenda riportata nell'atto, si evidenzia che la prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza depositata il 31 gennaio 2020, ha confermato la sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria di condanna nei confronti di M.L.A. per i delitti, tra gli altri, di illecita detenzione di due fucili clandestini ed alterati, ricettazione di tali armi e detenzione di munizioni da guerra.
  La Corte di Cassazione, nel richiamare la propria costante giurisprudenza, ha affermato che la detenzione di bossoli, anche se esplosi, relativi a munizioni di guerra, configura il reato di cui all'articolo 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, non essendo necessario che si tratti di munizioni atte all'impiego, dovendosi invece considerare sufficiente la loro originaria e normale destinazione.
  Nella ricostruzione sistematica dei fatti e della normativa di riferimento, la Corte, anche con riferimento alla legge n. 110 del 1975 che definisce la nozione di munizione di guerra, ha ribadito come per la configurazione del reato di detenzione di munizioni da guerra, non sia necessario che esse siano atte all'impiego, dovendosi prescindere dalla loro efficienza e considerare sufficiente la loro originaria e normale destinazione.
  Sulla base di un tale procedimento logico-argomentativo, confortato da una giurisprudenza consolidata, la Corte, nel ritenere fondate le motivazioni poste alla base della sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria, ha ritenuto prevalente il dato della gravità e pericolosità della condotta sull'incensuratezza e sugli altri elementi evidenziati dalla Difesa, rigettando il ricorso e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
  In tale ambito, la richiesta di valutazione del Ministro della difesa in merito gli orientamenti sulla disciplina vigente, non può non coincidere con quella operata dal giudice di merito (di primo e di secondo grado) che, per quanto evidenziato dai giudici della stessa Corte di Cassazione, «ha esercitato in maniera niente affatto irragionevole la sua discrezionalità e che, quindi, è esente da censure di legittimità».

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ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-03583 Ferrari: Sulla presenza italiana nello stretto di Hormuz.

TESTO DELLA RISPOSTA

  I recenti accadimenti nell'area dello Stretto di Hormuz hanno spinto la comunità internazionale ad avviare iniziative per garantire la sicurezza della navigazione in un'area dall'alta valenza strategica.
  In tale quadro, a latere dell'operazione Sentinel, a guida statunitense, la Francia ha proposto l'avvio di un'iniziativa ristretta tra alcuni Paesi europei, denominata European-led Maritime Awareness Strait of Hormuz (EMASOH) che, rispetto all'operazione a guida USA, si caratterizza per un approccio de-escalatorio, inclusivo e di non esplicita contrapposizione militare.
  Oltre che all'Italia, la possibilità di partecipazione all'iniziativa è stata estesa anche a Grecia, Finlandia, Danimarca, Olanda, Belgio, Svezia, Norvegia, Spagna e Germania.
  Nella considerazione della rilevanza strategica che la transitabilità in sicurezza dello Stretto riveste per la politica energetica nazionale – ricordo che dallo Stretto di Hormuz transita il 35 per cento del fabbisogno nazionale di idrocarburi e circa il 10 per cento di gas naturale – anche l'Italia, al fine di salvaguardare tali fondamentali interessi per il Paese, ha manifestato, attraverso il Joint Statement dello scorso 20 gennaio, l'intenzione di supportare la creazione della Missione EMASOH.
  La missione testimonia, inoltre, la volontà del nostro Paese di continuare a costituire un punto di riferimento per i Paesi del Golfo, a garanzia del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
  In termini generali, se autorizzata dal Parlamento, la missione sarebbe finalizzata:
   a mantenere un'autonoma capacità di apprezzamento della situazione marittima, rilevando eventuali atti illegali;
   a contribuire alla creazione di un ambiente stabile, garantendo la sicurezza della navigazione e promuovendo il dialogo tra tutti gli attori coinvolti nell'area;
   a consolidare la capacità di intervento europeo quale fattore di stabilità nell'area, anche a fronte dei problematici rapporti tra Iran ed i Paesi del Golfo.

  Sul piano operativo, voglio sottolineare che l'area di pattugliamento sarebbe incentrata sullo Stretto di Hormuz ed interesserebbe le sole acque internazionali.
  Mi preme, infine, evidenziare come la missione EMASOH:
   non presenti una connotazione tale da renderne plausibile un accostamento con l'operazione ATALANTA, ad esclusiva vocazione antipirateria e, peraltro, attiva in un contesto geograficamente differente;
   in considerazione della natura e della quantità degli assetti impiegati, non pregiudicherebbe alcuna eventuale capacità d'intervento in Libia.