CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 febbraio 2020
323.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana (Nuovo testo C. 1682 Brunetta).

PARERE APPROVATO

  La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1682 Brunetta, recante disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana, come risultante dalle modifiche introdotte in sede referente;
   premesso che:
    la proposta di legge, al fine di valorizzare l'insieme di conoscenze ed esperienze legate alla produzione enologica, olivolicola e gastronomica italiane d'eccellenza – considerate parte integrante del più ampio patrimonio culturale, artistico, storico e paesaggistico del Paese – prevede, tra l'altro, l'attivazione di iniziative di coinvolgimento nelle scuole in generale, nonché di percorsi di studio specifici negli indirizzi di istruzione professionale e di percorsi formativi nelle università;
    in particolare, l'articolo 2 – nell'istituire la Giornata delle eccellenze enogastronomiche italiane, da dedicare a iniziative per la diffusione della conoscenza del patrimonio enogastronomico nazionale e del turismo esperienziale – prevede il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche nelle predette iniziative e il concerto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che dovrà definire le modalità attuative della Giornata;
    l'articolo 4 prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuova nelle università pubbliche l'attivazione di specifici percorsi formativi per la valorizzazione della storia e della cultura delle eccellenze enogastronomiche italiane, nonché dell'insegnamento della dietoterapia mediterranea nella clinica sanitaria; e che il medesimo Ministero promuova programmi di ricerca e innovazione, nonché percorsi formativi e di aggiornamento in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti. Al riguardo deve peraltro ricordarsi che le università, sul fondamento dell'articolo 33 della Costituzione, godono di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile e che i relativi corsi di diploma, di laurea e di specializzazione sono determinati dai rispettivi statuti;
    il medesimo articolo 4 stabilisce, inoltre, che parte delle risorse del FOE (Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca) debba essere destinata annualmente alle attività di ricerca che il Consiglio nazionale delle ricerche svolge nell'ambito della produzione vitivinicola, olivicola e gastronomica. Al riguardo va considerato che il FOE (che rappresenta il maggior contributo finanziario che il Ministero dell'università e della ricerca destina agli enti e alle istituzioni di ricerca pubblici vigilati dal Ministero stesso) viene erogato sulla base della programmazione preventiva degli enti, elaborata tenendo presente le indicazioni contenute nel Programma nazionale della ricerca, e che non appare quindi opportuno prevedere per legge un vincolo di destinazione di quota delle sue risorse, soprattutto se finalizzato ad un ambito commerciale;
    l'articolo 4-bis prevede che, nel profilo di uscita di uno degli indirizzi di studio dei percorsi istruzione professionale, Pag. 95e precisamente «Enogastronomia e ospitalità alberghiera», venga introdotta, come risultato di apprendimento, la competenza in materia di analisi dei vini a livello olfattivo e degustativo, nonché la conoscenza dei vitigni e delle tecniche di produzione delle aree di origine. Al riguardo va detto innanzitutto che appare inopportuno aggiungere una competenza nuova nel profilo di uscita del suddetto indirizzo di studio, senza contare che le undici competenze nello stesso attualmente previste, essendo tipiche di un profilo di uscita unitario, sono generiche e trasversali, e non specifiche come invece la nuova che si vorrebbe introdurre (acquisizione della capacità di analisi dei vini a livello olfattivo e degustativo e conoscenza dei vitigni e delle tecniche di produzione delle aree di origine); si aggiunga che l'introduzione di questa competenza nel citato indirizzo dei percorsi di istruzione professionale potrebbe creare confusione in quanto la competenza è già prevista anche nella formazione dell'istituto tecnico, indirizzo agraria, agroalimentare e agroindustria, articolazione «viticoltura ed enologia» e provocherebbe una sovrapposizione tra i profili di indirizzo dell'istruzione tecnica e quelli dell'istruzione professionale, che la recente riforma di questi ultimi ha voluto scongiurare;
    l'articolo 6 detta disposizioni relative alle gare di appalto per l'affidamento e la gestione dei servizi di refezione e di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari nelle mense ospedaliere, nelle residenze sanitarie assistenziali, negli enti pubblici, negli asili nido, scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo e di secondo grado, volte a promuovere la diffusione della dieta mediterranea, prevedendo in sostanza che le stazioni pubbliche appaltanti debbano attribuire un punteggio aggiuntivo per le offerte che prevedono l'adozione del modello di dieta mediterranea. È inoltre previsto che sia il Ministro dell'istruzione, con proprio regolamento, a stabilire criteri e modalità di attuazione di questo articolo. Al riguardo, con specifico riferimento alla refezione scolastica, va tenuto presente che l'articolo 4, commi da 5 a 5-quinquies, del decreto-legge n. 104 del 2013 reca già disposizioni in materia di educazione alimentare e gare d'appalto nei servizi di refezione scolastica, prevedendo specifici compiti in capo al Ministero per le politiche agricole, e che, in particolare, il comma 5-quater già prevede l'attribuzione di punteggi specifici nelle gare d'appalto per le offerte che prevedono la dieta mediterranea e la filiera corta;
    i riferimenti al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca devono essere corretti alla luce del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, che ha diviso in dicastero in due Ministeri autonomi,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 4, comma 1, la Commissione di merito riformuli la lettera a), chiarendo che il Ministero competente «promuove l'attivazione di specifici percorsi formativi nelle università pubbliche» esclusivamente in forme compatibili con il pieno rispetto dell'autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile delle università;
   2) al medesimo articolo 4, comma 1, la Commissione di merito sopprima la lettera b);
   3) all'articolo 4-bis, la Commissione di merito sopprima il comma 1, eventualmente chiarendo che le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale possano avvalersi – per la previsione di percorsi di formazione volti all'acquisizione della capacità di analisi dei vini a livello olfattivo e degustativo e della conoscenza dei vitigni e delle tecniche di produzione delle aree di origine – degli spazi di flessibilità previsti dall'articolo 3, comma 5, e dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 61 del 2017; Pag. 96
   4) all'articolo 6, la Commissione di merito coordini le disposizioni ivi contenute con quelle, di analogo tenore, già previste dall'articolo 4, commi da 5 a 5-quinquies, del decreto-legge n. 104 del 2013;
   5) i riferimenti al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dove rimangono, siano corretti tenendo conto del fatto che il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, ha diviso il dicastero in due Ministeri autonomi.