CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 6 febbraio 2020
320.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (C. 2325 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2325 di conversione del decreto-legge n. 162 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica;
   rilevato che:
    il provvedimento, di portata assai ampia, appare riconducibile principalmente alle materie organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali ed ordinamento civile, di esclusiva competenza statale (articolo 117, secondo comma, lettere g) ed l) della Costituzione); assumono anche rilievo le ulteriori materie di competenza esclusiva armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie e tutela dei beni culturali (articolo 117, secondo comma, lettere e) ed s) nonché quelle di competenza concorrente sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali ed organizzazione di attività culturali (articolo 117, terzo comma);
    in via generale sul provvedimento sono state avanzate, nell'audizione presso le Commissioni competenti in sede referente dello scorso 15 gennaio, numerose richieste di modifica e di integrazione da parte della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'ANCI e dell'UPI che appaiono meritevoli di attenzione;
    all'accoglimento di tali richieste è condizionato il parere favorevole reso sul provvedimento dalla Conferenza unificata nella riunione del 29 gennaio 2020; tra di esse merita richiamare, a titolo esemplificativo, le richieste relative al Fondo di progettazione degli Enti locali per il 2020, alla determinazione delle spese per il personale della Polizia locale, al regime delle assunzioni del personale negli Enti locali ed alla proroga del termine per la concessione dei contributi a favore dei territori delle Regioni dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici, nonché quelle relative alle assunzioni del personale da parte delle Province e alla riduzione dell'onere del debito degli enti locali;
    l'articolo 1, comma 7, affida a un regolamento di esecuzione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, l'individuazione in concreto della tipologia di dati reddituali dei dirigenti pubblici da sottoporre a pubblicazione, dopo che la Corte costituzionale ha sancito, con la sentenza n. 50 del 2019, l'incostituzionalità della disposizione che prevedeva l'obbligo di pubblicazione di tutti i dati; al riguardo, potrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nel procedimento di adozione del regolamento, dato che lo stesso troverà applicazione anche nei confronti dei dirigenti degli enti territoriali;Pag. 58
    all'articolo 17, recante norme in materia di facoltà assunzionali delle province e delle città metropolitane, potrebbe risultare opportuno approfondire le ragioni per le quali le assunzioni a tempo determinato siano previste per le sole province e non anche per le città metropolitane, a differenza delle altre misure contenute nell'articolo con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato;
    l'articolo 18 prevede misure procedimentali che consentono al Dipartimento per la funzione pubblica di accelerare la capacità assunzionale delle P.A. nel triennio 2020-2022 (comma 1) e autorizza Formez PA, in via sperimentale a fornire adeguate forme di assistenza ai piccoli comuni per il sostegno delle attività fondamentali (comma 2); tra le altre cose, si prevede che il Dipartimento della funzione pubblica elabori, entro il 30 marzo 2020, bandi-tipo che garantiscano omogeneità di contenuti e tempestività nell'avvio delle procedure concorsuali; al riguardo, potrebbe risultare opportuno prevedere un coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nel procedimento di elaborazione dei bandi-tipo;
    nell'ambito delle misure di sostegno alle capacità assunzionali dei comuni di cui all'articolo 18 andrebbero contemplate anche misure di agevolazione nelle assunzioni per quei comuni che abbiano un rapporto tra popolazione residente e dipendenti inferiore alla media nazionale;
    l'articolo 23 prevede il potenziamento dell'organico della Corte dei conti; al riguardo appare opportuno prevedere, nell'ambito di questo potenziamento, una riorganizzazione delle sezioni regionali della Corte in modo da incentivare una fattiva collaborazione tra la Corte e gli enti territoriali;
    l'articolo 25, comma 1, nel disporre un incremento delle risorse per i trattamenti economici accessori della dirigenza medica, mantiene fermo il limite annuo di spesa regionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 35 del 2019; al riguardo, andrebbero chiarite le ragioni per le quali non si faccia riferimento anche ai successivi terzo e quarto periodo che hanno introdotto specificazioni per tale limite relative al triennio 2019-2021;
    l'articolo 30 prevede l'adozione, entro 30 aprile 2020, di un DPCM per stabilire le modalità di verifica dell'attuazione della disposizione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge n. 243 del 2016; tale disposizione prevede che le risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita e al sostegno degli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna) siano ripartite in misura proporzionale alla popolazione residente (in pratica, corrispondente al 34 per cento); al riguardo, potrebbe risultare opportuno prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nel procedimento di adozione del DPCM,

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PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:
    recepire le proposte di modifica ed integrazione formulate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, dall'ANCI e dall'UPI;
    prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del regolamento previsto dall'articolo 1, comma 7;
    aggiungere, all'articolo 17, comma 1, capoverso 1-ter, dopo le parole: «le province», le parole: «e le città metropolitane»;
    prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nel procedimento di elaborazione dei bandi-tipo di cui all'articolo 18;Pag. 59
    contemplare, nell'ambito delle misure di sostegno alle capacità assunzionali dei comuni di cui all'articolo 18, anche misure di agevolazione nelle assunzioni per quei comuni che abbiano un rapporto tra popolazione residente e dipendenti inferiore alla media nazionale;
    prevedere, nell'ambito del potenziamento dell'organico della Corte dei conti disposto dall'articolo 23, una riorganizzazione delle sezioni regionali della Corte in modo da migliorare la collaborazione con gli enti territoriali;
    approfondire la formulazione dell'articolo 25, comma 1;
    prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nel procedimento di adozione del DPCM previsto dall'articolo 30.

Pag. 60

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016 (C. 2119 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge C. 2119, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016»;
   rilevato che:
    l'Accordo è volto ad elevare le relazioni bilaterali al livello di partenariato rafforzato, creando una cornice giuridica adeguata a disciplinare la cooperazione politica, quella economico-commerciale e quella settoriale fra le Parti;
    il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

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PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 61

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017 (C. 2120 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo del disegno di legge C. 2120, già approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017»;
   rilevato che:
    l'Accordo intende definire la cornice giuridica e istituzionale della cooperazione tra Armenia e Unione europea;
    il provvedimento attiene alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

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PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 62

ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra (C. 2230 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge C. 2230, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017»;
   rilevato che:
    l'Accordo è volto a delineare il quadro giuridico per la cooperazione fra l'Unione europea e l'Afghanistan e a fornire la base per il sostegno continuo dell'Unione europea all'Afghanistan nell'attuazione del proprio programma di riforme;
    il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

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PARERE FAVOREVOLE.