CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 febbraio 2020
319.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-03039 Baldelli: Comunicazione preventiva della scadenza dei termini di pagamento della tassa automobilistica.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti, con riferimento al pagamento del bollo auto, chiedono di sapere se non si ritenga opportuno adottare opportune misure per agevolare gli utenti ad esempio stabilendo l'obbligo, per tutte le direzioni regionali dell'Aci, di prevedere un sistema di comunicazione preventiva ed automatica finalizzato ad avvisare tempestivamente gli utenti-consumatori, prima della scadenza dei termini di pagamento del bollo auto, in modo da ridurre il ricorso al procedimento sanzionatorio.
  Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  Ai sensi dell'articolo 17, comma 10, della legge n. 449 del 1997 la gestione delle tasse automobilistiche è demandata alle regioni a statuto ordinario.
  Con legge regionale 11 agosto 2015, n. 16, la Regione Sicilia, a far data dal 1o gennaio 2016, è competente territorialmente per la tassa automobilistica regionale dovuta dai residenti intestatari dei veicoli della regione.
  La regione autonoma Valle d'Aosta, in attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 13 e dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 novembre 2009, è competente per la riscossione e la gestione diretta delle tasse automobilistiche a decorrere dal 1o gennaio 2010. La competenza a disciplinare il tributo è stata trasferita alla regione dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 184 del 2017. Le modalità di gestione sono disciplinate dalla legge regionale 15 aprile 2008, n. 9.
  Per la Regione Trentino-Alto Adige, a decorrere dal 1o gennaio 1999 è stata istituita la tassa automobilistica provinciale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 432. Dalla stessa data (1o gennaio 1999) è cessata l'applicazione nel territorio della provincia di Trento della tassa automobilistica erariale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche).
  L'Agenzia delle entrate ha competenza nella gestione delle tasse automobilistiche solo per le regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna.
  Ciò premesso, si fa presente che l'Agenzia delle entrate sul proprio sito mette a disposizione di tutti i contribuenti il servizio di calcolo della tassa automobilistica che consente di determinare l'importo da versare e la scadenza del pagamento.
  Sul sito è, altresì, disponibile per le regioni per le quali la tassa automobilistica è gestita dall'Agenzia delle Entrate (Friuli Venezia Giulia e Sardegna) nonché per le regioni Marche, Sicilia e Valle D'Aosta il servizio di controllo pagamenti che permette di controllare i versamenti delle tasse automobilistiche effettuati presso gli intermediari abilitati (tabaccherie, agenzie di pratiche auto, Poste e AGI) e trasmessi all'Agenzia delle Entrate da parte degli intermediari stessi.

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ALLEGATO 2

5-03075 Benamati: Iniziative a tutela dei piccoli investitori e dei lavoratori della Bio-On SpA.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante chiede chiarimenti in merito alla vicenda relativa alla Bio-On s.p.a., società quotata nel mercato dedicato alle piccole medie e imprese innovative «Aim» di Borsa italiana.
  Al riguardo, la CONSOB fa presente quanto segue.
  BIO-ON è una società attiva dal 2007 nel settore delle biotecnologie applicate ai materiali di uso comune, con lo scopo di creare prodotti e soluzioni naturali da fonti rinnovabili o scarti della lavorazione agricola. La Società è focalizzata sulla produzione di plastica biologica (PHA), la concessione di licenze di tecnologia e di diritti di sfruttamento produttivo e commerciale a società terze.
  Le azioni BIO-ON sono state ammesse a negoziazione sul mercato AIM Italia- Alternative Investment Market il 24 ottobre 2014 e sono state negoziate fino al 22 ottobre 2019.
  La CONSOB ha svolto in tutto il periodo di negoziazione dei titoli della società sull'AIM, le consuete attività di monitoraggio sul mercato, fornendo la necessaria collaborazione alle altre Istituzioni ed analizzando, per quanto di competenza, gli aspetti meritevoli di approfondimento.
  La crisi della società è emersa dopo la pubblicazione il 23 luglio 2019 di un report del fondo estero Quintessential Capital Management (QCM) a seguito del quale, nel mese di agosto, la Procura di Bologna ha chiesto al Tribunale civile l'apertura di un procedimento per irregolarità ex articolo 2049 del Codice civile, con richiesta di ispezione dell'amministrazione.
  Successivamente il 1o ottobre 2019 è stata diffusa – a mercati chiusi – la relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2019, i cui risultati mostravano un notevole disallineamento in negativo rispetto ai dati di piano industriale di fine 2019.
  Il giorno successivo, con un comunicato stampa richiesto dalla Consob, la società annunciava che il suo Nominated Advisor (Nomad) aveva rinunciato al contratto per giusta causa lamentando mancata collaborazione e il venir meno del rapporto fiduciario. Il Nomad, in base ai regolamenti di AIM Italia, assiste obbligatoriamente la società sia nel processo di quotazione sia successivamente nell'adempimento degli obblighi regolamentari.
  Il Comando Generale della Guardia di Finanze riferisce che, nell'ambito delle indagini, avviate su delega della Procura di Bologna, il Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Bologna ha dato esecuzione a tre provvedimenti di misure cautelari personali nei confronti di soggetti appartenenti ai vertici societari (un provvedimento di arresti domiciliari e due misure interdittive del divieto di esercitare uffici direttivi di persone giuridiche). Ha inoltre deferito all'Autorità giudiziaria complessivamente nove persone (ricoprenti le cariche di amministratori, sindaci, direttore finanziario e revisore) in relazione alla commissione dei citati illeciti (manipolazione del mercato e false comunicazioni sociali delle società quotate) ed eseguito il sequestro preventivo di beni e risorse finanziarie Pag. 143nella disponibilità degli indagati per circa 150 milioni di euro.
  Dagli accertamenti svolti, è emerso che parte dei ricavi della società, iscritti nei bilanci d'esercizio e consolidati nel periodo dal 2015 al 2018, fossero dubbi in relazione alle tempistiche e modalità di realizzazione, frutto di operazioni fittizie o non dovessero essere esposti in sede di consolidamento.
  La politica comunicativa adottata da parte della società BIO-ON S.p.A. e dal socio di maggioranza/presidente avesse creato aspettative di crescita tali da influenzare significativamente l'andamento del titolo.
  Successivamente, la società veniva posta in amministrazione straordinaria, con lo scioglimento degli organi sociali e la nomina di un amministratore giudiziario.
  Il 20 dicembre 2019 il Tribunale di Bologna dichiarava il fallimento e disponeva la continuazione temporanea dell'attività, autorizzando l'esercizio provvisorio per preservare la continuità aziendale con l'obiettivo di evitare che venisse dissolta l'organizzazione produttiva nelle sue componenti di occupazione, tecnologiche e di avviamento.
  Il 22 gennaio 2020 il collegio dei curatori fallimentari comunicava la conclusione dell'accordo per il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e, stante l'erogazione di nuova finanza da parte di un istituto di credito, il pagamento degli stipendi maturati durante l'esercizio provvisorio.
  Nello stesso giorno è stata presentata l'istanza per accedere all'integrazione salariale straordinaria per i propri 39 dipendenti, come riferisce il Ministero del lavoro.
  Detto Dicastero comunica che l'istanza in esame è in corso di lavorazione da parte dei propri Uffici nel rispetto del criterio cronologico di acquisizione delle istanze.

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ALLEGATO 3

5-02714 Del Barba: Deducibilità dei compensi corrisposti agli amministratori delle società.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante, con riferimento all'articolo 95 del TUIR in tema di spese per prestazioni di lavoro, chiede di sapere se si intenda fornire un'interpretazione definitiva della norma volta a chiarire che tale disposizione si applica a tutte le tipologie societarie, ivi incluse le società a responsabilità limitata unipersonali. Ciò in considerazione del fatto che l'amministrazione finanziaria starebbe contestando la deducibilità del compenso corrisposto, nelle S.r.l. unipersonali, all'amministratore unico che sia anche socio unico, anche se tale compenso risulta inerente e di importo congruo.
  Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  Come precisato nella risoluzione n. 113/E del 2012, le norme vigenti nell'attuale sistema del TUIR separano nettamente il trattamento fiscale da riservare ai compensi erogati all'imprenditore individuale rispetto a quello disposto per i compensi agli amministratori erogati da società in nome collettivo, in accomandita semplice e da società di capitali rientranti nell'ambito di applicazione dell'IRES.
  In tale contesto, l'articolo 60 del TUIR – in base al quale «non sono ammesse in deduzione a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta dall'imprenditore (...)» – è da riferirsi al solo imprenditore individuale/persona fisica e non anche all'impresa esercitata in forma collettiva.
  Le spese per prestazioni di lavoro risultano deducibili nei confronti dei soggetti societari, infatti, ai sensi di quanto disposto nel comma 5 dell'articolo 95 del «nuovo» TUIR, al momento della corresponsione.
  Lo stesso legislatore, nel consentire la deducibilità al momento della corresponsione, si è assicurato che non venissero effettuati arbitraggi consistenti nella deducibilità per competenza del costo del compenso in capo alla società e nel rinvio della tassazione al momento della percezione da parte dell'amministratore.
  Tale ricostruzione è già stata effettuata nella risposta fornita in occasione del question time n. 5-03498 del 30 settembre 2010.
  Nella citata risposta, si è evidenziato come il comma 5 dell'articolo 95 del TUIR, disponendo che il componente negativo di reddito concorre alla formazione della base imponibile al momento in cui avviene l'erogazione, non mette in dubbio la deducibilità dei compensi erogati da soggetti IRES ai propri amministratori.
  Tuttavia, resta fermo che, in sede di attività di controllo, l'amministrazione finanziaria può disconoscere totalmente o parzialmente la deducibilità dei componenti negativi di cui si tratta in tutte le ipotesi in cui i compensi appaiano sproporzionati.
  Ciò premesso, si ribadiscono le considerazioni sopra evidenziate e già esplicitate nella risoluzione n. 113/E del 2012 con riferimento al caso di ma SRL in liquidazione volontaria che corrisponde al proprio liquidatore – che riveste anche la qualifica di socio, detenendo una quota di partecipazione pari al 99 per cento – un compenso per l'attività svolta.Pag. 145
  In altri termini, le SRL unipersonali, essendo ricomprese nel novero dei soggetti IRES, non rientrano nella disciplina rinvenibile nell'articolo 60 del TUIR applicabile ai soggetti imprenditori.
  Piuttosto, i compensi spettanti all'amministratore rientrano tra i componenti negativi di reddito deducibili dalla società al momento dell'erogazione e tassati in capo all'amministratore secondo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 95 del TUIR.
  Conseguentemente, in capo al percettore, tali somme saranno soggette ad imposizione in quanto, ancorché lo stesso assuma il ruolo di amministratore-socio, non risultano applicabili le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8, del TUIR, riferibili ai soli imprenditori individuali.
  In ultimo, prescindendo dall'esame concreto delle fattispecie oggetto dell'interrogazione in argomento, si ritiene non necessario procedere alla emanazione di ulteriori chiarimenti rispetto al quadro giuridico vigente in quanto il tema è già stato oggetto di diversi interventi interpretativi.
  In ogni caso, tenuto conto che la questione rappresentata attiene a fattispecie oggetto di controlli in corso e che gli stessi sembrerebbero non assumere la natura di casi isolati, sarà cura dell'Agenzia delle entrate verificare se detti controlli si pongano o meno in contrasto con il quadro giuridico interpretativo sotto riportato.

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ALLEGATO 4

5-03471 Trano: Applicazione del regime forfettario di tassazione a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2020.
5-03472 Centemero: Applicazione del regime forfettario di tassazione a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2020.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere se si intenda confermare che le nuove regole sulla flat tax previste dalla legge di bilancio 2020 entreranno in vigore dal 2021 e, in caso affermativo, se non si ritenga opportuno introdurre un intervento legislativo ad hoc finalizzato a prevedere la proroga di un anno per i contribuenti che intendono avvalersi del regime forfetario.
  Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  Giova preliminarmente osservare che, contrariamente a quanto affermato dagli On.li interroganti, il requisito del limite dei beni strumentali non è stato reintrodotto nella vigente disciplina e, pertanto, il superamento di detta soglia è, comunque, ininfluente ai fini dell'applicazione del regime forfetario.
  Ciò premesso, con l'articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) sono state apportate alcune modifiche alla disciplina del cosiddetto regime forfetario, sia con riferimento ai requisiti di accesso, sia in relazione alle cause di esclusione.
  In particolare, con riferimento ai requisiti di accesso, il comma 692, alla lettera a) ha sostituito l'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevedendo che i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario se, al contempo, nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000 e se hanno sostenuto spese per il personale e per lavoro accessorio superiori a 20.000 euro (in precedenza il limite era fissato in 5.000 euro).
  Con riferimento alle cause di esclusione la disposizione inserita nella Legge di bilancio 2020 ha previsto quale causa di esclusione dall'applicazione del regime forfetario l'ipotesi in cui nel periodo d'imposta precedente il soggetto abbia percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo lordo superiore a 30.000 euro. Tale causa di esclusione non si discosta da quella, sostanzialmente identica sul punto, prevista in sede di prima applicazione del regime forfetario (articolo 1, comma 57, lettera d-bis), della legge n. 190 del 2014) laddove era prevista, quale causa ostativa all'accesso al regime, la circostanza che la persona non avesse percepito, nell'anno precedente, redditi di lavoro eccedenti l'importo di 30.000 euro.
  Ai fini della individuazione del periodo di imposta a decorrere dal quale le modifiche introdotte producono effetto si osserva che, come si evince dall'espressa formulazione normativa del novellato comma 54, il limite delle spese di cui alla lettera b) del nuovo comma 54, va verificato con riferimento all'anno precedente all'applicazione del regime forfetario. Di conseguenza, i contribuenti che nel 2019 avranno superato i limiti previsti nel comma 54 in commento, non potranno accedere al regime forfetario nel 2020.
  Anche per la clausola di esclusione prevista nel predetto comma 57, lettera Pag. 147d-ter), in base al tenore letterale della norma, si evidenzia che la stessa opera già dal periodo d'imposta 2020 se i contribuenti nel periodo d'imposta 2019, conseguono redditi di lavoro dipendente e/o assimilati in misura superiore a euro 30.000.
  Tale interpretazione trova un precedente nei chiarimenti resi con la circolare 4 aprile 2016, n. 10/E in relazione alla medesima clausola inserita ad opera della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità del 2016).
  Ciò premesso, con riferimento all'eventuale contrasto delle nuove norme con l'articolo 3 della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), si osserva che, contrariamente alla disposizione di carattere antielusivo contenuta nella legge di bilancio per il 2018, che prevedeva quale nuova causa ostativa la detenzione di partecipazioni in S.r.l. e per la quale l'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 9/E del 2019 (par. 2.3.2), ha affermato che «In considerazione della pubblicazione della legge di bilancio del 2019 nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 302 del 31 dicembre 2018 e in ossequio a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della Legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), qualora alla predetta data il contribuente si trovasse in una delle condizioni tali da far scattare l'applicazione della causa ostativa in esame già a partire dal 2019, lo stesso potrà comunque applicare nell'anno 2019 il regime forfetario, ma dovrà rimuovere la causa ostativa entro la fine del 2019, a pena di fuoriuscita dal regime forfetario dal 2020», le modifiche apportate al regime con la legge di bilancio per il 2020 non impongono alcun adempimento immediato atto a garantire le condizioni abilitanti per la permanenza nel regime per i soggetti che nel 2019 avevano i requisiti per fruire del forfait. Infatti, il requisito (20.000 euro di spese massime per lavoro dipendente o accessorio) e la causa di esclusione (non aver percepito più di 30.000 euro in qualità di lavoratore dipendente) impongono esclusivamente una verifica dell'eventuale superamento di dette soglie.
  Inoltre, la fuoriuscita dal regime forfetario comporta l'adozione del regime ordinario secondo i consueti noti adempimenti e secondo regole già fissate nell'ambito dello stesso regime forfetario; in tale ottica, non sembra possibile ritenere che si contravvenga il contenuto dispositivo del comma 2 dell'articolo 3 dello Statuto del contribuente secondo cui «le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore». Per quanto sopra esposto, si ritiene che le modifiche al regime forfettario introdotte dalla legge di bilancio per il 2020 operino a decorrere dal periodo d'imposta 2020.
  Infine, si segnala che sono in corso di predisposizione da parte dell'Agenzia delle entrate, i documenti di prassi volti a fornire chiarimenti interpretativi in merito alle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2020.