CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 30 gennaio 2020
315.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-03457 Giacomoni: Chiarimenti relativi alla chiusura giornaliera dei registratori di cassa degli esercenti commerciali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti evidenziano alcune criticità operative in merito all'invio telematico dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle entrate per gli esercenti che si dotano di registratore telematico per i seguenti motivi:
   a) l'esercente dovrebbe effettuare una chiusura di cassa una volta al giorno quando il registratore è collegato alla linea internet;
   b) l'invio dei dati dal registratore telematico non potrebbe avvenire nella fascia oraria dalle 22.00 alle 24.00, periodo nel quale molti esercenti effettuano la loro chiusura di cassa;
   c) vi sarebbe un margine di tempo di 5 giorni lavorativi entro i quali l'invio dei corrispettivi deve essere assolutamente completato.

  Pertanto, gli Onorevoli chiedono al Ministro dell'economia e delle finanze «se il Governo sia a conoscenza di quanto evidenziato in premessa e quali iniziative si intendano assumere al riguardo per migliorare il funzionamento della chiusura giornaliera del registratore di cassa, senza creare disagi eccessivi a numerosi esercenti commerciali».
  Al riguardo, sentita l'Agenzia delle entrate, si rappresenta quanto segue.
  Con riferimento al punto a), si fa presente che le specifiche tecniche allegate al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016 e successive modificazioni (in ultimo si veda il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 20 dicembre 2019 rubricato «Modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016, modificato dal provvedimento n. 99297 del 18 aprile 2019, in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri») precisano che il registratore telematico può operare la memorizzazione dei dati dei corrispettivi, e la conseguente emissione del documento commerciale, così come la chiusura di cassa anche off-line. In quest'ultima ipotesi, al momento della chiusura di cassa, l'apparecchio predispone in automatico il file dei corrispettivi complessivi giornalieri, sigillando elettronicamente il file (garantendone quindi sicurezza e inalterabilità) e, al momento in cui l'apparecchio sarà connesso alla rete internet, provvederà a inviare automaticamente lo stesso file ai server dell'Agenzia delle entrate.
  Tutte queste operazioni sono svolte dall'apparecchio in modo automatico senza necessità di intervento dell'esercente. È essenziale che l'invio del file avvenga entro 12 giorni dalla data di chiusura di cassa e, pertanto, è importante che il registratore telematico si connetta alla rete internet almeno una volta ogni 12 giorni per effettuare l'invio del file. L'esercente, o il suo intermediario delegato, potranno verificare in qualsiasi momento anche sul portale «Fatture e Corrispettivi» la ricevuta che attesta l'avvenuta trasmissione del file, nonché consultarne il contenuto.
  Con riferimento al punto b), si evidenzia che nelle stesse specifiche tecniche allegate al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre Pag. 202016 e successive modificazioni è precisato, che nella fascia oraria dalle 3.00 alle 5.00 antimeridiane il sistema dell'Agenzia delle entrate potrebbe risultare indisponibile a ricevere il file dei corrispettivi. Questa limitazione, tuttavia, non ha alcun effetto in termini operativi per l'esercente in quanto, come sopra specificato, è il registratore telematico che, al momento di chiusura di cassa, elabora e sigilla il file dei corrispettivi da trasmettere e, se già collegato alla rete internet, inizia a effettuare più tentativi di invio del file, da quel momento fino à quando il sistema dell'Agenzia delle entrate acquisisce il file. In sostanza, quindi, se anche l'esercente chiude la cassa alle ore 3.15 del mattino e il registratore telematico, connesso in rete, tenta di inviare il file al sistema dell'Agenzia ricevendo un rifiuto, lo stesso registratore telematico riproverà in autonomia ad effettuare l'invio nelle ore successive finché lo stesso non sia andato a buon fine. Pertanto, per quanto riferito dall'Agenzia, la criticità sarebbe da riferirsi alla sola fascia oraria ricompresa dalle 3.00 alle 5.00 antimeridiane.
  Con riferimento, infine, al punto c), si fa presente che l'articolo 2, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 127 del 2015 stabilisce che «i dati dei corrispettivi giornalieri sono trasmessi all'Agenzia delle Entrate entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione». Tale previsione è stata peraltro recepita dal citato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016 e relative specifiche tecniche. Pertanto, come sopra chiarito, il registratore telematico può trasmettere il file dei corrispettivi giornalieri entro 12 giorni dal momento di chiusura di cassa.
  Peraltro, le stesse specifiche tecniche prevedono la possibilità – nel caso in cui ci sia una prolungata assenza di connessione in rete del registratore telematico – di effettuare il salvataggio su memoria esterna (es. USB) del file dei corrispettivi elaborato e sigillato dal registratore al momento della chiusura di cassa ed effettuare la trasmissione del predetto file da un PC o altro strumento collegato in rete accedendo al portale «Fatture e Corrispettivi». All'interno di tale portale, infatti, è presente un servizio gratuito per effettuare l’upload del predetto file sul sistema dell'Agenzia delle entrate. Tale operazione può essere effettuata tanto dall'esercente in autonomia quanto dal suo intermediario delegato ai predetti servizi telematici.

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ALLEGATO 2

5-03458 Osnato: Operazioni di investimento da parte di Cassa depositi e prestiti relative all'ex teatro comunale di Firenze.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In riscontro alle richieste degli onorevoli interroganti sulle operazioni relative all'ex teatro comunale di Firenze, che abbiano riguardato la Cassa Depositi e Prestiti e le sue società, anche sulla base di elementi forniti dalla Cassa medesima, si rappresenta che l'immobile, denominato ex teatro comunale di Firenze (l'immobile) è stato acquisito dal Comparto Extra del Fondo Investimenti per la Valorizzazione (FIV), fondo immobiliare chiuso gestito da CDP Investimenti SGR (COPI SGR), in data 27 dicembre 2013, nell'ambito della prima di una serie di acquisizioni di portafogli di immobili pubblici effettuate da CDPI SGR, ai sensi dell'articolo 11-quinquies del DL 203/2005.
  Il valore di acquisizione dell'immobile, pari a 23 milioni di euro, è stato determinato sulla base di valutazioni effettuate da soggetti terzi specializzati.
  A seguito di un'attività di commercializzazione, svolta con il supporto di un broker allo scopo individuato, COPI SGR, in data 31 luglio 2015, ha stipulato un contratto preliminare di compravendita, per un prezzo complessivo di 25 milioni di euro, con la società Corso Italia Firenze S.r.l., partecipata da Nikila Invest S.r.l. per il 69 per cento, Syntagma S.r.l. per il 20 per cento, Società Generale Focardi S.r.l. per il 6 per cento e La Castelnuovese Società Cooperativa per il restante 5 per cento.
  Ai sensi del Contratto, in ragione della complessità dell'operazione derivante dalla situazione urbanistica dell'immobile – soggetto, da un lato, a vincolo storico e paesaggistico e, dall'altro, ai sensi del Regolamento Urbanistico dei Comune di Firenze, a piano urbanistico attuativo, in ragione del quale la trasformazione richiede un iter amministrativo particolarmente complesso e articolato – la compravendita è stata sottoposta alla condizione sospensiva del rilascio dei titoli edilizi idonei alla realizzazione di un progetto di trasformazione dell'immobile conforme al Regolamento Urbanistico. In questa prospettiva, l'Acquirente, a febbraio 2016, ha presentato al Comune di Firenze una proposta di Piano di Recupero, che prevedeva la realizzazione di un complesso residenziale di pregio, oltre a una minima quota di commerciale e servizi, avviandone l'istruttoria tecnica.
  A dicembre 2015, cinque mesi dopo la stipula del preliminare, sono apparse notizie di stampa in merito alla Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio e, in particolare, alla posizione di Lorenzo Rosi – al tempo amministratore delegato della società acquirente e legale rappresentante della Syntagma S.r.l. (che deteneva una partecipazione del 20 per cento della società acquirente) – come soggetto coinvolto nei filoni di inchiesta aperti dalla Procura di Arezzo sul dissesto finanziario della banca. Secondo quanto riportato dalla stampa, inoltre, la Guardia di Finanza avrebbe sottoposto a perquisizione 14 aziende beneficiarie di fidi della banca, alcune delle quali specializzate nella costruzione e gestione di outlet, tra cui La Castelnuovese Società Cooperativa (che deteneva una partecipazione del 5 per cento della società acquirente).
  Alla luce di tali notizie, COPI SGR prese contatto con la società acquirente che, con lettera del 20 gennaio 2016, Pag. 22confermò la cessazione di Lorenzo Rosi dalla carica di Amministratore Delegato dell'Acquirente e la riorganizzazione della compagine azionaria (con l'uscita dal capitale sociale dell'Acquirente de La Castelnuovese Società Cooperativa). Successivamente, nel mese di agosto 2017, sono apparse ulteriori notizie di stampa secondo le quali Luigi D'Agostino e Maria Niccolai, rispettivamente titolari del 30 per cento e del 70 per cento di Nikila Invest S.r.l., società controllante, con il 69 per cento dei capitale, l'Acquirente, sarebbero risultati indagati per i reati di «appropriazione indebita e autoriciclaggio».
  In questo contesto, in data 6 dicembre 2017, di comune accordo con la società acquirente, si è proceduto alla risoluzione consensuale del Contratto, a fronte della restituzione della caparra versata e dell'acquisto del progetto di Piano, all'esito della quale COPI SGR è subentrata nella titolarità dell'iter approvativo, avviando le conseguenti attività operative.
  Conseguentemente, COPI SGR ha immediatamente avviato, sempre con il supporto di un broker, un nuovo processo di commercializzazione dell'immobile all'esito del quale, a maggio 2018, è stato individuato quale soggetto acquirente il gruppo americano Hines, multinazionale di sviluppo immobiliare presente a livello mondiale con circa 3.300 dipendenti e una massa gestita pari a circa 90 miliardi di dollari, in gran parte rivenienti da grandi investitori istituzionali. In particolare, l'offerta formulata da Hines prevedeva l'acquisto per il tramite di un fondo immobiliare gestito della società di gestione del risparmio Savills Investment Management Sgr S.p.A. La compravendita era sottoposta alla condizione sospensiva dell'approvazione del Piano.
  Intervenuta l'approvazione del Piano in data 31 dicembre 2018, in data 15 maggio 2019 è stato stipulato l'atto definitivo di compravendita dell'immobile a favore del fondo immobiliare Future Living gestito da Savills Investment Management Sgr.
  Si segnala che CDPI SGR non ha mai avuto alcun rapporto con il sig. Andrea Bacci e i suoi figli, citati nell'interrogazione, pertanto, non ha potuto fornire alcuna informazione sul presunto coinvolgimento dei medesimi.
  Si fa, altresì, presente che, a seguito di un contenzioso amministrativo avente ad oggetto la variante al Piano regolatore del Comune di Firenze, che ha causato incertezza in merito alla perdurante vigenza delle norme attuative che consentono la realizzazione del programmato intervento di riqualificazione dell'immobile, le parti (CDPI e Savills), di comune accordo, hanno ritenuto di rimodulare l'assetto dei propri rapporti al fine di tenere conto di tale circostanza sopravvenuta.
  In questa prospettiva, in data 15 novembre 2019, si è proceduto alla risoluzione consensuale del contratto di compravendita stipulato il 15 maggio 2019 e alla contestuale stipula di un nuovo contratto. L'efficacia di quest'ultimo Contratto è sospensivamente condizionata alla stipula della Convenzione urbanistica per l'attuazione del Piano di recupero.
  Sono state, inoltre, stabilite modalità di corresponsione del corrispettivo finalizzate a tener conto anche degli esiti del contenzioso amministrativo.
  Infine, si rappresenta che nessun ruolo nella vicenda è stato svolto dal citato Sig. Maestrelli, che, peraltro, non ha mai ricoperto alcuna carica in CDPI Sgr e che dal 13 dicembre 2019 non ricopre più la carica di Consigliere di Amministrazione di CDP Immobiliare.

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ALLEGATO 3

5-03459 Rotta: Chiarimenti relativi all'esenzione dell'imposta sul valore aggiunto sulle prestazioni didattiche.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, fanno riferimento all'articolo 32 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha modificato l'articolo 10, comma 1, n. 20, del D.P.R. n. 633 del 1972, il quale, nella nuova formulazione, prevede che le prestazioni didattiche esenti da IVA «non comprendono l'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1».
  A tal proposito, gli Onorevoli esprimono preoccupazione circa il fatto che la modifica normativa rischi di escludere dall'esenzione, oltre alle prestazioni di insegnamento fornite da scuole guida, anche altre attività formative, come quelle delle Università popolari e, pertanto, chiedono, di sapere «se non si ritenga opportuno chiarire che l'esenzione IVA è invece prevista per le prestazioni, di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale fornite da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni».
  Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  La recente modifica del citato articolo 10, introdotta dall'articolo 32, del DL n. 124 del 2019, ha l'obiettivo di garantire un pieno allineamento dell'ordinamento interno al dispositivo della sentenza C-449/17, del 14 marzo 2019, con la quale la Corte di Giustizia ha stabilito che l'insegnamento della guida automobilistica, impartito ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1 di cui all'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, non rientra tra le operazioni esenti da IVA di cui all'articolo 132, paragrafo 1 lettere i) e j) della Direttiva 2006/112/CE.
  Fatta salva la modifica apportata dal citato articolo 32, l'ambito applicativo dall'articolo 10, comma 1, n. 20, del D.P.R. n. 633 del 1972, rimane immutato.
  In particolare, sotto il profilo soggettivo, l'esenzione continua ad essere riservata alle prestazioni rese «da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati».
  Sulla base del tenore letterale della norma, restano esenti, se rese dai soggetti sopra menzionati, le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale. L'esenzione si applica, inoltre, alle lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale.
  Giova a questo punto ricordare che, con la citata sentenza del 14 marzo 2019, C-449/17, la Corte ha ribadito che il sistema di insegnamento che può godere dell'esenzione è un sistema integrato di trasmissione di conoscenze e di competenze avente ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché all'approfondimento e allo sviluppo di tali conoscenze Pag. 24e di tali competenze da parte degli allievi e degli studenti, di pari passo con la loro progressione e con la loro specializzazione in seno ai diversi livelli costitutivi del sistema stesso. Sulla base di tali premesse la Corte ha ritenuto che l'insegnamento della guida automobilistica, pur avendo ad oggetto varie conoscenze di ordine pratico e teorico, resta comunque un insegnamento specialistico che non equivale alla trasmissione di conoscenze e di competenze, caratterizzanti l'insegnamento scolastico o universitario.
  Ciò premesso, resta ferma l'applicabilità del regime di esenzione da IVA, per la «formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS», non modificato dalla novella legislativa.
  In via generale, pertanto, l'attività svolta dalle Università popolari è suscettibile di rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 10, comma 1, n. 20), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, solo qualora le stesse pongano in essere un insegnamento svolto nell'ambito del sistema di istruzione scolastico o universitario, in forza degli appositi provvedimenti emanati dal MIUR, fatta salva l'eventuale riconducibilità alle prestazioni di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale, sussistendone i presupposti. Indicazioni più precise potrebbero essere fornite a seguito di una descrizione più puntuale dell'attività, dei corsi, degli attestati e del tipo di riconoscimento da parte delle competenti amministrazioni pubbliche.

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ALLEGATO 4

5-03460 Centemero: Regolarità delle operazioni di estrazioni di biglietti vincenti della Lotteria Italia 2019.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alla vicenda relativa ai tre biglietti vincenti della lotteria Italia 2019 venduti a Ferno (VA) e chiedono di conoscere «se e quali verifiche siano state attivate e qualora trovasse conferma l'ipotesi di alterazione dell'estrazione, se» si «intenda promuovere una modifica delle procedure ed in che termini».
  Al riguardo, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, si rappresenta quanto segue.
  Giova, preliminarmente, osservare che relativamente ai dispositivi utilizzati per le operazioni di estrazione, sia le urne che le palline sono prodotte da una società specializzata, leader mondiale delle apparecchiature per estrarre lotterie, che fornisce tali macchinari a oltre 110 gestori di lotterie in tutto il mondo.
  I citati dispositivi sono periodicamente testati dalla società HS Company di cui Lotterie Nazionali, l'ente affidatario della gestione anche della Lotteria Italia si avvale al fine della verifica della corretta funzionalità.
  Nel caso di specie, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli riferisce che sono stati effettuati, dal maggio 2019 fino alla data di estrazione del 6 gennaio 2020, sette sessioni di test che ne hanno confermato il perfetto funzionamento.
  In relazione ai controlli circa la regolarità delle operazioni estrazionali relative alla Lotteria Italia 2019 del 6 gennaio 2020, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in data 14 gennaio 2020, presso la Sala estrazionale «Gioacchino Belli» ha tenuto una conferenza stampa alla presenza di giornalisti e rappresentanti del Codacons di categoria dei consumatori durante la quale è stata data una dimostrazione del corretto funzionamento delle urne estrazionali.
  L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha confermato la regolarità delle operazioni escludendo ogni possibilità di malfunzionamento o alterazione.
  Si è quindi proceduto alla visione della registrazione video delle fasi di estrazione dei biglietti della Lotteria Italia 2019 con particolare riguardo ai tre biglietti recanti la stessa lettera di serie e gli stessi primi 5 numeri e appartenenti quindi al medesimo blocco.
  I partecipanti alla conferenza hanno potuto, quindi, verificare la piena funzionalità delle urne nonché l'assoluta regolarità delle estrazioni del 6 gennaio anche riguardo alla casualità dell'esito delle stesse.
  A seguito della citata conferenza stampa è stata inoltre fornita al Codacons copia delle registrazioni visionate al fine di eventuali ulteriori analisi che non hanno portato a risultati diversi in ordine alla regolarità delle operazioni.
  La stessa associazione peraltro ha dato atto all'Agenzia di una grande disponibilità alla trasparenza affermando di non aver notato alcuna irregolarità ma di aver chiesto la registrazione dei filmati per verificare i movimenti delle palline anche al rallentatore.
  Per quanto riguarda il dubbio sollevato dal Codacons – in ordine alla possibilità di estrazione di tre biglietti caratterizzati dalla stessa lettera di serie e dagli stessi primi 5 numeri, quantificata dallo stesso Pag. 26Codacons in 1 probabilità su «2,6 miliardi di miliardi», deve segnalarsi che il calcolo probabilistico dell'associazione Codacons non risulta corretto a causa di un'errata scelta dei parametri di riferimento dai quali partire al fine di determinare le probabilità di estrazione.
  L'Agenzia delle dogane e dei monopoli riferisce di essere stata contattata da una società di formazione e comunicazione scientifica – specializzata, in gioco d'azzardo – che ha valutato la probabilità di un evento della specie pari a 1 su 650.000 circa.
  Nella citata conferenza stampa è stato invitato un rappresentante della società che, ha affermato che l'evento, se pur caratterizzato da una bassa probabilità, non risulta «impossibile».
  Alle stesse conclusioni sono pervenuti altri esperti del Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia (DISAT) dell'Università degli studi dell'Insubria, che, su richiesta di una testata giornalistica locale, hanno analizzato l'evento dal punto di vista statistico concludendo, in sintesi, che il risultato riportato dal Codacons non è corretto.

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ALLEGATO 5

5-03461 Currò: Applicazione della normativa per le agevolazioni fiscali sugli interventi di ristrutturazione edilizia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, richiamando la circolare del Ministero delle finanze n. 57 del 1998 con riferimento agli interventi di ristrutturazione edilizia per i quali è riconosciuta la detrazione fiscale, chiedono chiarimenti in merito alla possibile fruizione di tale agevolazione per la sostituzione di porte interne.
  Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 16-bis del TUIR prevede una detrazione dall'imposta lorda delle persone fisiche (IRPEF), attualmente pari al 50 per cento, nel limite massimo di spesa di euro 96.000, a fronte di interventi, effettuati sulle singole unità immobiliari, di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia (cfr. articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 – T.U. dell'edilizia).
  Tali agevolazioni riguardano anche i medesimi interventi eseguiti sulle parti comuni di edifici residenziali. In tale ultimo caso, tuttavia, la detrazione spetta anche nell'ipotesi di spese sostenute per interventi di manutenzione ordinaria, di cui al medesimo articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
  Come rappresentato dall'Onorevole interrogante, la sostituzione delle porte interne è inquadrabile fra le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, riconducibili tra gli interventi di manutenzione ordinaria e, quindi, non agevolabile se effettuata sulle singole unità immobiliari.
  Con la circolare n. 13/E del 31 maggio 2019, l'Agenzia delle entrate ha ribadito, confermando la precedente prassi, che gli interventi previsti in ciascuna delle categorie edilizie sopra richiamate sono, di norma, integrati o correlati ad interventi di categorie diverse. Ad esempio, negli interventi di manutenzione straordinaria, sono necessarie, per completare l'intervento edilizio nel suo insieme, opere di pittura e finitura ricomprese in quelle di manutenzione ordinaria.
  Pertanto, al fine dell'esatta individuazione degli interventi da realizzare e della puntuale applicazione delle disposizioni agevolati ve, anche in funzione dell'identificazione delle spese ammesse alla detrazione, occorre considerare il carattere assorbente della categoria di interventi «superiore» rispetto a quella «inferiore», e se ne può, quindi, tenere conto ai fini del beneficio spettante. Nell'ambito di un intervento di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione edilizia, effettuato sulla singola unità immobiliare, la detrazione, dunque, può essere calcolata, nel limite complessivamente stabilito dalla norma, anche con riferimento alle spese sostenute per opere di finitura, quali la sostituzione di porte interne, rientranti nella manutenzione ordinaria, se tali opere sono necessarie al completamento del suddetto intervento edilizio nel suo insieme.
  Tutto ciò premesso, si fa presente, infine, che la Guida dell'Agenzia delle Entrate avendo carattere divulgativo non elenca tutti gli interventi ammessi a fruire della detrazione.
  Per la valutazione degli interventi ricadenti nell'ambito della manutenzione straordinaria, la Guida rinvia alla copiosa prassi amministrativa.

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ALLEGATO 6

Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia. (C. 2152, approvata dalla 6a Commissione permanente del Senato, e C. 2041 Fogliani).

EMENDAMENTO APPROVATO

Art. 1.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutate in 800.000 euro per l'anno 2020 e in 200.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 1. Il Relatore.