CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 gennaio 2020
309.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. C. 1008 L'Abbate, C. 1009 D'Alessandro e C. 1636 Viviani.

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE

Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore.

Art. 1.
(Finalità)

  1. La presente legge reca disposizioni volte a incentivare una gestione razionale e sostenibile e l'incremento delle risorse ittiche, a sostenere le attività della pesca marittima professionale e dell'acquacoltura di rilevanza nazionale nonché ad assicurare un efficace sistema di relazioni tra lo Stato e le regioni al fine di garantire la piena coesione delle politiche in materia di pesca e di acquacoltura, nel rispetto degli orientamenti e degli indirizzi di competenza dell'Unione europea, e lo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche.

Art. 2.
(Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a raccogliere in un apposito testo unico tutte le norme vigenti in materia di pesca e di acquacoltura, apportandovi le modifiche necessarie per la semplificazione, il riordino e l'aggiornamento della normativa, nell'osservanza dei princìpi e criteri direttivi indicati al comma 2.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) abrogazione espressa delle disposizioni superate per effetto dell'introduzione di nuove norme, nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;
   b) coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
   c) eliminazione di duplicazioni e risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie;
   d) coordinamento, adeguamento e integrazione della normativa nazionale con quella internazionale e dell'Unione europea in materia di pesca e acquacoltura, di tutela e protezione dell'ecosistema marino e delle forme di pesca e acquacoltura tradizionali;
   e) adeguamento dei tipi di pesca previsti dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, in funzione dell'evoluzione tecnologica e in coerenza Pag. 80con la normativa sovranazionale, con particolare riferimento alla possibilità di modificare o estendere l'operatività delle navi da pesca, nel rispetto delle esigenze di salvaguardia della salute e della sicurezza della vita umana in mare;
   f) adeguamento delle disposizioni del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, con particolare riferimento al capo IV del titolo IV del libro primo, al fine di favorire il ricambio generazionale e l'arruolamento di pescatori a bordo delle navi della pesca costiera.

  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per il parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari è espresso entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
  4. Gli schemi di decreto legislativo adottati in attuazione della delega contenuta nel presente articolo sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 3.
(Interventi in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale in una prospettiva di crescita)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2021 sono estese al settore della pesca professionale le forme di integrazione salariale, comprensive delle relative coperture figurative, previste per i lavoratori agricoli dalla legge 8 agosto 1972, n. 457, in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, al fine di:
   a) sostenere il reddito dei lavoratori in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca derivante da misure di arresto temporaneo conseguente all'adozione di provvedimenti delle autorità pubbliche competenti, all'indisponibilità per malattia del Pag. 81comandante o di altri membri d'equipaggio, certificata dall'Autorità sanitaria marittima, tale da rendere l'imbarcazione inidonea alla navigazione, a periodi di fermo volontario disposti dalle organizzazioni di produttori o consorzi di gestione riconosciuti ai sensi della pertinente normativa europea, nazionale o regionale in materia di pesca, ad avversità meteomarine o ad ogni altra circostanza connessa alla gestione delle risorse marine;
   b) garantire stabilità occupazionale per tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca connessi ad interventi straordinari di manutenzione, ammodernamento e messa in sicurezza del peschereccio, a fenomeni di inquinamento ambientale, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica compromettendone la commercializzazione, a crisi strutturali di mercato, a ristrutturazioni aziendali, cessazione dell'attività ed ogni altra causa, organizzativa o ambientale, non imputabile al datore di lavoro, prevista dagli accordi e contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

  2. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, nell'ambito della «CISOA – Cassa Integrazione Salariale Operai dell'Agricoltura» di cui alla citata legge n. 457 del 1972 è istituito il «Fondo Pesca CISOA», con una dotazione iniziale di 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. A tal fine, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Alla relativa copertura si provvede ai sensi dell'articolo 16.
  3. Le risorse del «Fondo Pesca CISOA» che risultano eccedenti ogni anno sono destinate ad incrementare la dotazione del Fondo di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, nonché a sostenere le misure di tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali di cui all'articolo 2, comma 5-decies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
  4. I termini e le modalità di attuazione dei commi 1 e 2 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 4.
(Modifiche all'inquadramento previdenziale dei marittimi operanti su imbarcazioni da pesca inferiori alle 10 tonnellate)

  1. All'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 250, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2021 le persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, operando in forme giuridiche di impresa diverse dalle cooperative e dalle compagnie, o che non siano pescatori autonomi, possono beneficiare della disciplina dettata dal comma 1, ovvero optare per l'applicazione del regime di cui alla legge n. 413 del 1984.»

  2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2021. Alla relativa copertura si provvede ai sensi dell'articolo 16.

Art. 5.
(Fondo per lo sviluppo della filiera ittica)

  1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito dall'anno 2021 il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, destinato a finanziare le iniziative a carattere sperimentale di cui al comma 2, con una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro.
  2. Il Fondo è destinato a finanziare, dall'anno 2021, nel rispetto della vigente normativa europea, le seguenti attività:Pag. 82
   a) stipulazione di convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226;
   b) ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;
   c) svolgimento di campagne di educazione alimentare e di promozione del consumo dei prodotti della pesca marittima, anche incentivando il consumo delle specie meno commercializzate, nonché interventi per favorire iniziative di accorciamento e razionalizzazione della filiera ittica;
   d) interventi mirati per favorire l'accesso al credito;
   e) attivazione di programmi di formazione professionale, anche a favore degli addetti operanti nell'intera filiera ittica, e di misure finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza del personale imbarcato;
   f) progetti volti alla tutela, allo sviluppo e all'incremento sostenibile delle risorse ittiche autoctone.

  3. Ai fini di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo, nelle associazioni nazionali di categoria di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, sono comprese anche le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento per il settore.
  4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura di cui all'articolo 13, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di accesso ai finanziamenti concessi con le risorse del Fondo, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili.
  5. Per l'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Alla relativa copertura si provvede ai sensi dell'articolo 16.

Art. 6.
(Promozione della cooperazione e dell'associazionismo)

  1. Allo scopo di favorire l'associazionismo tra imprese e la cooperazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura, al decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 16, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche attraverso la collaborazione di organismi, compresi quelli aventi forma societaria o consortile, promossi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative o altre forme di aggregazione, comprese le associazioni che nei tre anni precedenti hanno operato nel settore della piccola pesca e le organizzazioni di cui all'articolo 18»;
   b) all'articolo 17, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche attraverso la collaborazione di organismi, compresi quelli aventi forma societaria o consortile, promossi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative o altre forme di aggregazione, comprese le associazioni che nei tre anni precedenti hanno operato nel settore della piccola pesca e le organizzazioni di cui all'articolo 18».

Art. 7.
(Esenzione dall'imposta di bollo)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2021 all'articolo 21-bis dell'allegato B, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente gli atti, i documenti e i registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo le parole: «al settore agricolo» sono inserite Pag. 83le seguenti: «e ai settori della pesca e dell'acquacoltura».
  2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Alla relativa copertura si provvede ai sensi dell'articolo 16.

Art. 8.
(Semplificazione in materia di licenze di pesca)

  1. La tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, è dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca. È ammesso il pagamento tardivo oltre il termine di scadenza dell'ottavo anno, purché entro i sei mesi successivi alla scadenza stessa; in tal caso è applicata, a titolo di sanzione, una soprattassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria.
  2. La tassa di cui al comma 1 è altresì dovuta, prima della scadenza del termine di otto anni, soltanto nei casi di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportino l'adozione di un nuovo atto amministrativo. Nei casi indicati dal presente comma, la nuova licenza rilasciata ha efficacia per otto anni decorrenti dalla data del pagamento della medesima tassa.
  3. Ferma restando la data di scadenza prevista dalla licenza, la tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca non è dovuta in caso di cambio di armatore, se il passaggio avviene tra la cooperativa o società di pesca e i suoi soci ovvero tra soci appartenenti alla medesima cooperativa o società di pesca durante il periodo di efficacia della licenza.
  4. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità per il rilascio, le modifiche e i rinnovi delle licenze di pesca, i criteri di valutazione, le variazioni sostanziali di cui al comma 2 che comportano il rilascio di una nuova licenza, le procedure e i termini relativi.
  5. In tutti i casi di rilascio di una nuova licenza di pesca o di semplice rinnovo, nelle more della conclusione del relativo procedimento amministrativo, il soggetto che ha presentato l'istanza, redatta ai sensi delle norme vigenti in materia, è temporaneamente abilitato all'esercizio dell'attività di pesca. In caso di attività di controllo da parte delle autorità competenti, il possesso da parte dell'armatore o del comandante di copia dell'istanza presentata abilita l'imbarcazione alla navigazione e alla pesca. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni e le modalità per garantire il pieno esercizio della facoltà di cui al presente comma in favore degli interessati, assicurando speditezza ed efficienza del procedimento amministrativo in conformità alla disciplina vigente dell'Unione europea.
  6. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2021. Alla relativa copertura si provvede ai sensi dell'articolo 16.

Art. 9.
(Vendita diretta)

  1. Gli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, possono vendere direttamente al consumatore finale e senza limiti quantitativi, anche in forma itinerante, i prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, igienico-sanitaria e fiscale e nel rispetto della disciplina di cui al Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009 e al Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013.Pag. 84
  2. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura, singoli o associati, e gli amministratori di persone giuridiche che abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato per reati in materia di igiene e sanità o di frode.
  3. Per la corretta e completa attuazione dei criteri e degli obiettivi previsti dal titolo V del Regolamento (CE) n. 1224/2009 all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
   «g) ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione proveniente esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari, nonché agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura, singoli o associati, che esercitano attività di vendita diretta al consumatore finale di prodotti provenienti prevalentemente dall'esercizio della propria attività».

Art. 10.
(Data di cattura dei prodotti ittici)

  1. A tutela di una corretta e completa informazione del consumatore, il Governo, nell'esercizio della potestà regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a disciplinare le modalità di indicazione al consumatore finale della data di cattura dei prodotti ittici sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia:
   a) l'indicazione abbia ad oggetto il prodotto fresco;
   b) l'indicazione abbia ad oggetto tutti i prodotti ittici, di provenienza nazionale e importati;
   c) siano definiti i termini di applicazione, in caso di violazione dell'obbligo di indicazione in esame, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

Art. 11.
(Rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette)

  1. All'articolo 2, comma 339, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, apportare le seguenti modifiche:
   a) al primo periodo, sostituire le parole: «dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)» con le seguenti: «dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)»;
   b) dopo il primo periodo, inserire il seguente: «I rappresentanti delle associazioni nazionali dell'impresa e della cooperazione nell'esercizio della pesca professionale e nell'attività di acquacoltura possono far pervenire alla Commissione di riserva indicazioni e proposte, limitatamente agli aspetti di competenza, in merito alle modalità di organizzazione e di funzionamento della riserva».

Art. 12.
(Determinazione dei canoni per le concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura)

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2021, alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, Pag. 85nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.
  2. Alle concessioni di specchi acquei demaniali, rilasciate o rinnovate, ai sensi del comma 1, per le aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari a un decimo di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595 e successive modificazioni.
  3. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Alla relativa copertura si provvede ai sensi dell'articolo 16.

Art. 13.
(Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura)

  1. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 20 è inserito il seguente: «20-bis. La Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura svolge le funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati».

Art. 14.
(Pesca del tonno rosso)

  1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa acquisizione dell'intesa della Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati, i termini e le modalità di attribuzione dell'eventuale incremento annuo del contingente di cattura assegnato all'Italia, fermi restando i coefficienti storici di ripartizione e le quote individuali di tonno rosso stabiliti per i sistemi delle tonnare fisse, delle circuizioni e dei palangari.
  2. Il decreto di cui al comma 1 dovrà mantenere i coefficienti storici di ripartizione e delle quote individuali di tonno rosso stabiliti per i sistemi delle tonnare fisse. Dovrà, altresì, prevedere l'attribuzione dell'eventuale incremento annuo del contingente di cattura assegnato all'Italia in modo da valorizzare i livelli medi di cattura registrati nei anni 2017-2020 dai singoli impianti e dalle imbarcazioni titolari di quote individuali e prevedere un processo di aumento della quota indivisa al fine di favorire l'accesso alla risorsa da parte degli operatori che ne sono privi, attraverso metodi distributivi per aree geografiche e temporali idonei a garantire la fruibilità durante l'anno solare ed in modo tendenzialmente uniforme in tutti i compartimenti marittimi.
  3. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di approvazione del programma triennale della pesca del tonno rosso e di attribuzione di talune «premialità» da attribuire agli assegnatari di quote individuali di cattura che presentino piani di produzione e commercializzazione per la promozione di una filiera di produzione del tonno rosso sul territorio italiano. Ai fini dell'attribuzione delle suddette «premialità», gli assegnatari di quote dovranno mantenere il pescato, nella percentuale del 10 per cento nel primo anno e in percentuali maggiori negli anni successivi, in impianti destinati all'accrescimento situati nelle acque territoriali sulle quali, in base alla quota assegnata, è esercitata la pesca del tonno rosso, lavorare e trasformare il tonno rosso in impianti situati nel territorio nazionale, anche attraverso accordi Pag. 86di collaborazione tra operatori nonché utilizzare tecniche di cattura innovative e sperimentali rese disponibili dalle organizzazioni dei produttori riconosciute per il tonno rosso e che associano le imprese di pesca autorizzate alla cattura al bersaglio del tonno rosso.

Art. 15.
(Disposizioni in materia di marinaio autorizzato alla pesca)

  1. Al fine di adeguare i limiti di abilitazione del personale imbarcato per tenere conto delle nuove tecnologie di ausilio alla navigazione installate a bordo delle navi da pesca, il marinaio autorizzato alla pesca può assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore a 200 tonnellate addette alla pesca mediterranea in qualsiasi zona. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede a modificare l'articolo 257 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal presente comma.

Art. 16.
(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, 4, 7, 8 e 12 della presente legge, valutati complessivamente in 65,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 e dall'attuazione dell'articolo 5, pari complessivamente a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede:
   a) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
   b) quanto a 61,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

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