CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 gennaio 2020
308.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 142/2019: Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento.
C. 2302 Governo

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

  Al comma 1, dopo le parole: «delle imprese» aggiungere le seguenti: «e dell'occupazione».
*1. 3. (Nuova formulazione) Pastorino, Trano, Aprile, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Ruocco, Zanichelli, Zennaro, Buratti, Fragomeli, Mancini, Romina Mura, Rotta, Topo, Del Barba, Ungaro.
*1. 4. (Nuova formulazione) Pastorino, Trano, Aprile, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Grimaldi, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Ruocco, Zanichelli, Zennaro, Buratti, Fragomeli, Mancini, Romina Mura, Rotta, Topo, Del Barba, Ungaro.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A., ovvero la società di cui al comma 2, in caso di costituzione della medesima, riferiscono su base quadrimestrale alle Commissioni parlamentari competenti per materia sull'andamento delle operazioni finanziarie di cui al comma 1, anche con riferimento ai profili finanziari e all'andamento dei livelli occupazionali, e presentano altresì alle Camere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2021, una relazione annuale sulle medesime operazioni finanziarie realizzate nel corso dell'anno precedente. All'atto dell'eventuale costituzione della società di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione sulle scelte operate, sulle azioni conseguenti e sui programmi previsti.
*1. 9.  (Nuova formulazione) Del Barba, Marattin, Ungaro.
*1. 11. (Nuova formulazione) Del Barba, Marattin, Ungaro.
*1. 23. (Nuova formulazione) Trano.
*1. 22. (Nuova formulazione) Giacomoni, Martino, Baratto, Cattaneo, Angelucci, D'Ettore, Porchietto, Giacometto, Nevi, D'Attis, Labriola.
*1. 24. (Nuova formulazione) Zanichelli.
*1. 12. (Nuova formulazione) Marattin, Del Barba, Ungaro.
*1. 13. (Nuova formulazione) Osnato, Bignami.
*1. 21. (Nuova formulazione) Osnato, Bignami.

  Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Resta ferma la disciplina in materia di requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia degli amministratori prevista dal Testo unico bancario.».
1. 17. (Nuova formulazione) Osnato, Bignami.

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ALLEGATO 2

5-03394 Cattaneo: Inclusione delle società di investimento immobiliare quotate (Siiq) e non quotate (Siinq) nell'elenco degli «investitori istituzionali» dei Fia immobiliari.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti evidenziano come le società di investimento immobiliari quotate (SIIQ) e non quotate (SIINQ), nonché i soggetti esteri con i medesimi requisiti sostanziali (quali i Real Estate Investment Trust – REIT), essendo società che svolgono ex lege, a pena di decadenza del regime speciale, l'attività di investimento in immobili da locare, costituiscono il «naturale» investitore istituzionale dei FIA immobiliari italiani (Fondi comuni d'investimento e Sicaf).
  Gli interroganti sottolineano, pertanto, che la non inclusione delle SIIQ (e delle SIINQ) nell'elenco degli «investitori istituzionali» dei FIA immobiliari di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010 risulterebbe priva di una ragione sistematica e non terrebbe conto di un istituto che all'epoca del decreto-legge n. 78 del 2010 era ancora agli inizi.
  Gli interroganti segnalano infine che il Gruppo ha presentato in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per altre esigenze indifferibili (C-2220-A) il Gruppo Forza Italia ha proposto un emendamento respinto mentre è stato accolto o come raccomandazione l'ordine del giorno 9/02220-AR/233 a firma del Gruppo Forza Italia con cui si impegna il Governo ad «approfondire la questione e valutare l'opportunità di adottare apposite iniziative normative volte a dare seguito a quanto esposto in premessa».
  Ciò posto, gli interroganti hanno chiesto al Ministro dell'economia e delle finanze quali iniziative siano state adottate ad oggi per dare seguito ai contenuti dell'ordine del giorno citato e quale, ove vi sia, l'eventuale impatto sul gettito delle modifiche ivi proposte.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, devono ribadirsi le criticità di ordine tecnico che sono state formulate in relazione alla proposta emendativa menzionata.
  In particolare si osserva che le citate SIIQ, le SIINQ e le società di capitali quotate, al contrario degli investitori istituzionali individuati dell'articolo 32, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, non sono enti pubblici né entità soggette a vigilanza, e, possono essere partecipate in misura consistente da un solo soggetto, prestandosi, quindi, ad essere utilizzate come veicolo per convogliare proventi su soggetti diversi dall'effettivo beneficiario. La proposta, quindi, mina il sistema di tassazione antielusivo della trasparenza previsto per i predetti fondi immobiliari.

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ALLEGATO 3

5-03397 Fragomeli: Iniziative per l'informazione ai contribuenti della modifica dei termini di scadenza per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante chiede chiarimenti con riferimento alle modifiche introdotte dall'articolo 16-bis del decreto-legge n. 124 del 2019, convertito in legge n. 157 del 2019, in relazione ai nuovi termini di scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi modello 730 chiede al Ministro: «come intenda dare necessario risalto alle novità introdotte, prevedendo idonei mezzi di comunicazione con diffusione sulla rete nazionale, anche al fine di chiarire che la modifica delle scadenze per la presentazione della dichiarazione dei redditi è volta a dare una facoltà ulteriore ai contribuenti spostando il termine ultimo di presentazione della dichiarazione dei redditi ma non escludendo la possibilità di conguaglio d'imposta a partire dal mese di agosto come avveniva in precedenza per coloro che anticipano la documentazione per redigere il prospetto di liquidazione».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si osserva che la citata disposizione ha differito dal 23 luglio al 30 settembre il termine per la presentazione del Modello 730 e, tenuto conto di tale differimento, al fine di garantire che l'esecuzione dei conguagli sia a credito che a debito sia effettuata tempestivamente, è stata prevista una rimodulazione dei termini entro cui i CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, nell'ambito delle attività di assistenza fiscale di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, devono effettuare le prescritte comunicazioni ai contribuenti e all'Agenzia delle entrate.
  Pertanto, è stata introdotta una rimodulazione del termine sempre in relazione alla data di presentazione delle dichiarazioni da parte del contribuente del termine – attualmente fissato al 7 luglio – entro cui i sostituti d'imposta provvedano a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione. Inoltre, il sostituto d'imposta deve effettuare il conguaglio d'imposta (a debito o a credito) «a termine mobile», ossia con la prima retribuzione utile e, comunque, con quella di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il risultato contabile. Analoghe modifiche sono apportate in caso di pensioni.
  È previsto il differimento al 16 marzo del termine di trasmissione all'Agenzia delle entrate delle certificazioni uniche da parte dei sostituti d'imposta e dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti da parte dei soggetti terzi ai fini della dichiarazione precompilata. Coerentemente, anche il termine di consegna delle certificazioni uniche da parte del sostituto d'imposta ai contribuenti è fissato al 16 marzo.
  È spostato dal 15 aprile al 30 aprile il termine per la messa a disposizione dei contribuenti della dichiarazione precompilata.
  Infine, il contribuente può avvalersi della facoltà di inviare all'Agenzia delle entrate, direttamente in via telematica, la dichiarazione precompilata entro il 30 Pag. 43settembre (in luogo del 23 luglio) di ciascun anno, senza che questo determini la tardività della presentazione.
  Deve dunque sottolinearsi che la disposizione in esame è diretta a semplificare gli adempimenti dichiarativi, razionalizzando organicamente i termini concessi per la presentazione del Modello 730, nonché quelli previsti per la trasmissione all'Agenzia delle entrate delle certificazioni uniche da parte dei sostituti e degli altri dati da parte di soggetti terzi, necessari ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata.
  Tanto premesso, la norma non sembra dare adito a dubbi interpretativi allorché, come sopra evidenziato, si stabilisce che il sostituto d'imposta debba effettuare il conguaglio con la prima retribuzione utile e, comunque, con quella di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il risultato contabile.

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ALLEGATO 4

5-03398 Osnato: Chiarimenti relativi alla tassazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, con particolare riferimento allo status fiscale degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che riconosce a questi ultimi una detrazione ai fini IMU che di fatto «sterilizza» il valore dell'imposta, chiedono di sapere se si intenda confermare tale misura ovvero promuovere la parificazione legislativa tra gli alloggi ERP e quelli cosiddetti sociali.
  Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  La legge di Bilancio 2020 ha mantenuto inalterato il regime fiscale già previsto in materia di IMU per gli enti in questione confermando la volontà del Governo di non penalizzare questo comparto con ulteriore tassazione.
  In particolare il comma 749 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 stabilisce che dall'imposta dovuta per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica (ERP), comunque denominati, «aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616» si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200.
  Tale disposizione ricalca quella già contenuta nell'articolo 13, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 in tema di IMU.
  Si deve inoltre aggiungere che costituisce una novità rispetto al precedente regime IMU la possibilità, disposta al comma 754 del medesimo articolo 1, di azzerare l'aliquota prevista per gli immobili in questione che, si ribadisce, non erano e continuano a non essere assimilati all'abitazione principale, come affermato anche dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 20135 del 25 luglio 2019 – che si pone in linea con quanto affermato da questo Dipartimento nella Circolare n. 3/DF del 2012 – che ha escluso l'applicazione dell'aliquota ridotta (poi trasformata in esenzione) prevista per l'abitazione principale in quanto «legittimato passivo dell'imposta è l'Ente possessore dell'immobile diverso dalla persona fisica locataria».
  Si deve altresì aggiungere che la facoltà di azzeramento dell'aliquota di cui al citato comma 754, che riguarda gli immobili diversi dall'abitazione principale, è suscettibile di essere esercitata per tutti gli immobili di proprietà di tali istituti e, quindi, non solo per gli alloggi regolarmente assegnati ma anche, ad esempio, per quelli sfitti.
  Per quanto riguarda la richiesta di intervento ufficiale diretto a chiarire lo « status fiscale degli alloggi di edilizia residenziale pubblica» si fa presente che tale questione potrà essere affrontata nell'ambito di un documento di prassi amministrativa recante chiarimenti sulle disposizioni della legge di bilancio in materia di IMU.
  In relazione invece all'ulteriore richiesta di «promuovere la parificazione legislativa tra gli alloggi ERP a quelli cosiddetti “sociali” ex decreto-legge n. 102 del 2013 riconoscendone altrettanto valore sociale», nel rinviare alla valutazione politica l'adozione di una siffatta disposizione normativa, si deve comunque precisare che il comma 741 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, alla lettera c), n. 3) – Pag. 45ricalcando la norma già prevista per l'IMU dall'articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 201 del 2011 – stabilisce che sono altresì considerate abitazioni principali «i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale».
  Si deve precisare che le assimilazioni di cui alla lettera c) del comma 741 in parola hanno carattere peculiare e prendono in considerazione proprio fattispecie che altrimenti non potrebbero rientrare nell'ipotesi tipica di abitazione principale di cui alla precedente lettera b). In particolare, nel caso degli alloggi sociali assume rilievo determinante per l'assimilazione la corrispondenza dell'alloggio alle caratteristiche individuate dal decreto ministeriale 22 aprile 2008 e il fatto che lo stesso sia adibito ad abitazione principale.
  Pertanto, si può concludere che rientrano in siffatta ipotesi di assimilazione anche gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti in questione laddove tali alloggi rientrino nella definizione di cui al decreto ministeriale appena citato.
  Del resto detto orientamento era già contenuto nella risposta n. 15 di questo Dipartimento alle FAQ del 3 giugno 2014, pubblicate sul sito www.finanze.it il quale potrà essere riconfermato nello stesso documento di prassi amministrativa sopra indicato.