CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 gennaio 2020
308.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013 (C. 1677 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione IV (Difesa),
   esaminato il disegno di legge recante la ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013 (C. 1677 Governo);
   considerato che:
    l'Accordo si colloca nel solco dell'articolo 189 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea) e ha l'obiettivo di formalizzare e approfondire la stretta integrazione della Svizzera ai programmi europei di navigazione satellitare (GNSS – Global Navigation Satellite Systems);
    la Svizzera ha collaborato al programma GALILEO fin dai suoi inizi e ha fornito un contribuito politico, tecnico e finanziario a tutte le fasi del programma in quanto membro dell'ESA, anche attraverso la sua partecipazione, a livello informale, alle strutture europee di governance specifiche del programma;
    rilevato che l'Accordo è diretto a stabilire i princìpi alla base della cooperazione tra le Parti in molti settori, quali lo spettro radio, la ricerca e formazione scientifiche, lo sviluppo del mercato, la cooperazione industriale e gli appalti, la standardizzazione e certificazione, lo scambio di informazioni classificate e gli scambi di personale, consente all'Unione europea di fissare princìpi generali, fra cui misure di salvaguardia in materia di sicurezza e di controllo delle esportazioni e, infine, impegna le Parti a improntare la cooperazione nei suddetti ambiti al rispetto dei princìpi di reciproco vantaggio, su una base di parità di diritti e di obblighi, di scambio tempestivo di informazioni, di adeguata tutela dei diritti di proprietà intellettuale, di libertà nel fornire servizi di navigazione satellitare nei territori delle Parti stesse, nonché di commercio senza restrizioni dei prodotti di GNSS,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Addis Abeba il 10 aprile 2019 (C. 1999 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione IV (Difesa),
   esaminato il disegno di legge recante la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Addis Abeba il 10 aprile 2019 (C. 1999 Governo);
   ricordato che:
    l'Accordo in esame consta di un breve preambolo e di tredici articoli che forniscono fornire una cornice giuridica per avviare forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e indurre positivi effetti indiretti in alcuni settori produttivi e commerciali dell'economia dei due Paesi;
    un Accordo sulla cooperazione nel settore della difesa tra Italia e Etiopia era già stato firmato, a Roma, il 12 marzo 1998 dall'allora Ministro della difesa, Beniamino Andreatta, e dal generale Gebre Tsadkan, vice ministro della Difesa e Capo di stato maggiore della Difesa etiopico, senza tuttavia entrare in vigore non essendo mai stato avviato il relativo iter parlamentare;
   considerato che:
    l'Etiopia sta conoscendo un accelerato e intenso processo di riforma, dovuto principalmente al suo nuovo Primo Ministro Abiy Ahmed, che ha inaugurato una nuova fase politica di riforme e di riconciliazione nazionale.
    sul piano regionale, il nuovo Primo Ministro ha puntato sulla pace con l'Eritrea, sulla distensione dell'area e sul rafforzamento dei legami con alcuni Paesi del Golfo, ricevendo un significativo riconoscimento da parte della Comunità internazionale con il conferimento del Premio Nobel per la pace nel 2019;
    particolare rilevanza e delicatezza riveste l'articolo 9, che riguarda la cooperazione nel campo dei materiali per la difesa e prevede forme di supporto alle iniziative commerciali finalizzate a razionalizzare il controllo sui prodotti a uso militare e sulle relative procedure;
    conseguentemente, l'entrata in vigore dell'Accordo consentirà al Ministero della difesa, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di svolgere attività di supporto in favore del Governo etiope in relazione all'eventuale acquisizione da parte di questo di materiali per la difesa prodotti dall'industria nazionale;
    rilevato che occorre tener fermo il dettato dell'articolo 11 della Costituzione e rammentare le ragioni per cui l'Accordo del 1998 non era stato ratificato;
    ritenuto opportuno che, in sede esecutiva, sia data preponderanza all'arti colo 4 dell'Accordo, specialmente nelle parti in cui si predispone la cornice per la partecipazione ai corsi e agli studi, la formazione e l'addestramento, le operazioni a sostegno della pace e per la promozione dei servizi sanitari militari,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (C. 2325 Governo).

PARERE APPROVATO

  La IV Commissione (Difesa),
   esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (C. 2325 Governo);
   rilevato che:
    l'articolo 1, comma 5, proroga anche per l'anno 2020 le autorizzazioni alle assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2013 relative al comparto sicurezza-difesa e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, adottate in deroga alle percentuali del turn over previste dalla legislazione vigente, e il successivo comma 4, lettera b), proroga al 31 dicembre 2020 le autorizzazioni alle assunzioni aggiuntive relative agli stessi settori per l'anno 2014, previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 192 del 2014;
    l'articolo 3, comma 4, proroga al 30 giugno 2020 il termine entro il quale è ammesso l'impiego di guardie giurate nel contrasto della pirateria a bordo delle navi mercantili italiane in acque internazionali, ancorché non abbiano frequentato i previsti corsi tecnico-pratici previsti dalla legge. Al proposito, valutata l'opportunità che sia l'ultima proroga, è necessario tener fermi i requisiti dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'interno n. 139 del 2019;
    l'articolo 9, comma 1, reca una novella al comma 1-bis dell'articolo 2259-bis del Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66) al fine di consentire, fino all'anno 2020, l'assunzione di personale tecnico da destinare agli arsenali e agli stabilimenti militari, nella misura del 60 per cento delle assunzioni consentite al Ministero della difesa in base alle norme vigenti in materia di turn over;
    l'articolo 19 autorizza l'assunzione straordinaria, nel quinquennio 2021-2025, di un contingente massimo di 2.319 unità nei ruoli iniziali delle Forze di polizia, tra cui 822 Carabinieri e dispone, inoltre, l'assunzione di ulteriori 50 unità nel ruolo iniziale dell'Arma dei carabinieri, destinate al potenziamento del Comando carabinieri per la tutela ambientale;
    l'articolo 20, comma 1, reca, invece, un'autorizzazione di spesa pari a 3 milioni di euro per il 2020, 5 milioni di euro per il 2021 e 8 milioni di euro annui, a decorrere dal 2022, destinati a integrare le risorse stanziate per l'attuazione delle disposizioni in materia di trattamenti accessori e altri istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate;
    gli articoli 26 e 27 ineriscono al tema della sicurezza cibernetica e prevedono, rispettivamente, che il Computer security incident response team – CSIRT italiano, istituito presso la Presidenza del Consiglio, sia incardinato nel Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) e che la puntuale determinazione dei soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica sia affidata ad un Pag. 31atto amministrativo del Presidente del Consiglio dei ministri anziché ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, come originariamente previsto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 105 del 2019, convertito, con modificazioni dalla legge n. 133 del 2019, al quale spetta invece la determinazione delle modalità e dei criteri procedurali per la relativa individuazione,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   all'articolo 3, comma 4, siano aggiunte le seguenti parole: «e sono aggiunte infine le seguenti parole: “, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'interno 7 novembre 2019, n. 139.”»;
   all'articolo 27, comma 1, dopo la lettera e) sia aggiunta la seguente:
   «e-bis). Al decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con la legge 18 novembre 2019, n. 133, all'articolo 1, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente: “4-ter. L'atto amministrativo di cui al comma, 2-bis è trasmesso entro 10 giorni dalla sua emanazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Analogamente a quest'ultimo sono trasmessi altresì i relativi aggiornamenti, entro 10 giorni dalla loro adozione.”».

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ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-01873 Paita: Sull'obbligo del test di gravidanza ai fini della partecipazione alle prove di efficienza fisica nelle selezioni per le Forze armate.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La tutela del personale femminile in stato di gravidanza candidato ai reclutamenti nelle Forze Armate è uno degli aspetti qualificanti dell'intero provvedimento relativo ai correttivi al riordino dei ruoli e delle carriere del personale militare, delegato al Governo con legge n. 132 del 2018, approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2019 ed in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
  Il provvedimento in parola, novellando gli articoli 640 e 1494 del Codice dell'ordinamento Militare, assicura, infatti, una forma di tutela avanzata dei diritti alla genitorialità e alla maternità, intervenendo sulla disciplina dei concorsi pubblici e di quelli interni per il reclutamento del personale militare.
  In particolare, tali novelle normative stabiliscono che le aspiranti agli arruolamenti – così come le candidate ai concorsi interni per l'accesso al ruolo superiore – che, a causa del loro stato di gravidanza, non possono essere sottoposte agli accertamenti dell'idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare, vi sono ammesse d'ufficio – anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di età – nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione dello stato di temporaneo impedimento.
  Il succitato personale, qualora vincitore, sarà immesso in servizio con la medesima anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del concorso per il quale ha originariamente presentato domanda e con l'anzianità relativa determinata, ove previsto, sulla base del punteggio ottenuto nella graduatoria finale al termine del periodo di formazione.
  Gli effetti economici della nomina decorrono, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento o, per i concorsi interni, del relativo corso di formazione frequentato.
  Alla luce delle citate previsioni normative, l'obbligo di presentazione delle risultanze del test di gravidanza nell'ambito degli iter concorsuali è tutt'altro che discriminatorio e, anzi, garantisce, in linea con i principi costituzionali a salvaguardia dei diritti alla genitorialità e alla maternità, la tutela delle candidate sia nelle loro aspettative professionali, sia in relazione al proprio stato di salute.