CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 gennaio 2020
306.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 142/2019: Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento (C. 2302 Governo)

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Al comma 1, dopo le parole: contributi in conto aggiungere le parole: aumento di.
1. 1. Martino, Giacomoni, Baratto, Cattaneo, Angelucci, D'Ettore, Porchietto, Giacometto, Nevi, D'Attis, Labriola.

  Al comma 1, dopo le parole: secondo logiche, criteri e condizioni di mercato inserire le seguenti: nonché nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione.
1. 2. Tateo, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 1, dopo le parole: di mercato, aggiungere le seguenti: il mantenimento dei livelli occupazionali e delle garanzie sociali,.
1. 3. Pastorino.

  Al comma 1, dopo le parole: di mercato, aggiungere le seguenti: il mantenimento dei livelli occupazionali,.
1. 4. Pastorino.

  Al comma 1, dopo le parole: anche a sostegno delle imprese nel Mezzogiorno, aggiungere le seguenti: previa notifica alla Commissione europea, ai fini della valutazione della compatibilità con la disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato,.
1. 5. Ianaro.

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, dopo le parole: da realizzarsi inserire le seguenti: entro il 31 dicembre 2020;
   b) al comma 2, dopo le parole: può essere disposta inserire le seguenti: entro il 31 dicembre 2020.
1. 6. Del Barba, Marattin, Ungaro.

  Al comma 1, dopo le parole: di norma società per azioni inserire le seguenti: e comunque costituite in società per azioni per quelle con un attivo superiore a quattro miliardi di euro.
1. 7. Marattin, Del Barba, Ungaro.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le assegnazioni dei contributi in conto capitale in favore dell'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. Pag. 79di cui al presente comma devono intendersi come aumenti del capitale sociale dell'Agenzia stessa.
1. 8. Martino, Giacomoni, Baratto, Cattaneo, Angelucci, D'Ettore, Porchietto, Giacometto, Nevi, D'Attis, Labriola.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  1-bis. Le acquisizioni di partecipazioni al capitale di cui al comma 1 possono essere effettuate esclusivamente previa redazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di una relazione contenente i dati relativi all'andamento delle suddette operazioni, da trasmettere alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario.

  1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze redige e trasmette alle Camere, per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario, una relazione semestrale sull'andamento delle operazioni finanziarie di cui al comma 1 e diverse da quelle di cui al comma 1-bis.
1. 9. Del Barba, Marattin, Ungaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le operazioni finanziarie di cui al comma 1, qualora comportino il ricorso alla cessione di partecipazioni del capitale di società bancarie e finanziarie, sono realizzate attraverso progetti di ristrutturazione e rilancio industriale idonei a garantire la tutela dei risparmiatori e la massima salvaguardia dei livelli occupazionali delle società direttamente coinvolte, senza pregiudizio del valore territoriale della vicinanza e della relazione con il tessuto imprenditoriale e sociale di riferimento.
1. 10. Nevi, Martino, Giacomoni, Baratto, Cattaneo, Angelucci, D'Ettore, Porchietto, Giacometto, D'Attis, Labriola.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le acquisizioni di partecipazioni al capitale di cui al comma 1 possono essere effettuate esclusivamente previa redazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di una relazione contenente i dati relativi all'andamento delle suddette operazioni, da trasmettere alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario.
1. 11. Del Barba, Marattin, Ungaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, presenta alle Camere una relazione trimestrale sulle operazioni finanziarie realizzate nel periodo dalla Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A. anche mediante acquisizione di partecipazioni al capitale di società bancarie e finanziarie, con cui sono fornite informazioni riguardo eventuali emissioni di strumenti garantiti, l'ammontare della commissione effettivamente applicata con riferimento a ciascuna emissione, le caratteristiche degli strumenti finanziari di debito non garantiti emessi dalla banca beneficiaria.
1. 23. Trano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione quadrimestrale relativa alle operazioni finanziarie disciplinate dal parente articolo. Nella relazione sono indicati, con riferimento agli interventi, effettuati nel quadrimestre, i dettagli delle operazioni finanziarie effettuate anche al fine di valutare l'evoluzione del profilo finanziario di Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale Spa.
1. 22. Giacomoni, Martino, Baratto, Cattaneo, Angelucci, D'Ettore, Porchietto, Giacometto, Nevi, D'Attis, Labriola.

Pag. 80

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro il 30 giugno 2020 presenta alle Camere una relazione relativa agli interventi effettuati a norma del presente articolo, nella quale sono indicati l'ammontare delle risorse assegnate ed effettivamente erogate e le finalità di spesa. Nella relazione sono indicate, con riferimento agli interventi effettuati nel periodo a sostegno di società bancarie e finanziarie, le informazioni attinenti al profilo di rischio e al merito di credito, riferite alla data nella quale sono stati concessi i finanziamenti, dei soggetti nei cui confronti le società bancarie e finanziarie vantano crediti, classificati in sofferenza, per un ammontare pari o superiore all'1 per cento del patrimonio netto, nonché eventuali rapporti commerciali o professionali dei membri del Consiglio di Amministrazione e delle controparti creditrici della società relativi ai 5 anni precedenti agli interventi di cui al presente decreto.
1. 24. Zanichelli.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze redige e trasmette alle Camere, per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario, una relazione semestrale sull'andamento delle operazioni finanziarie di cui al comma 1.
1. 12. Marattin, Del Barba, Ungaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Presidente della Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale relaziona alle competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato sul piano di sviluppo e sugli obbiettivi previsti.
1. 13. Osnato, Bignami.

  Al comma 2, dopo le parole: alla quale sono assegnate le attività e partecipazioni acquisite ai sensi del comma 1, aggiungere le seguenti: e compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, con il trasferimento di personale già impiegato alla Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A.
1. 14. Ianaro.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Le società di nuova costituzione di cui al comma 2 sono disciplinate dalle disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. La nomina del Consiglio di amministrazione della società è effettuata dalla base sociale, secondo, le previsioni dello Statuto e dell'atto costitutivo delle società medesime.
1. 15. Tateo, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: Alla società di nuova costituzione di cui al comma precedente non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
1. 16. Ianaro.

  Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, con esclusione della disciplina riguardo ai requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia e dei limiti dei compensi per gli amministratori previsti dalla norma.
1. 17. Osnato, Bignami.

  Il comma 5 è sostituito dal seguente:
  5. Le eventuali risorse di cui al comma 1 non più necessarie alle finalità di cui al Pag. 81presente decreto sono quantificate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e trasferite al Fondo indennizzo risparmiatori (FIR).
1. 18. Ianaro.

  Al comma 5, sostituire le parole: al capitolo di provenienza con le seguenti: al Fondo «Cresci al Sud», di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
1. 19. Pastorino.

  Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
  5-bis. Entro 180 giorni dalla realizzazione delle operazioni finanziarie a sostegno di società bancarie e finanziarie a norma del comma 1, la Guardia di finanza provvede a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze una Relazione redatta a seguito di ispezione analitica, anche sulla base, degli elementi forniti dagli Organi di Amministrazione, Direzione e Controllo della Banca, con l'analisi delle cause delle perdite finanziarie maggiormente rilevanti e degli effetti finanziari delle principali cessioni di attività. Nella Relazione sono indicati, in via prioritaria, i crediti deteriorati di importo più elevato e il loro iter di approvazione, le cessioni di portafogli crediti deteriorati e i relativi prezzi, i contratti di cessione di attività in prossimità di aumenti di capitale, i conflitti di interesse dei vertici apicali della stessa banca, gli esiti delle ispezioni della Banca d'Italia e della Banca Centrale Europea.
  5-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito della Relazione di cui al comma 5-bis, può promuovere e proseguire in ogni stato e grado di giudizio eventuali azioni revocatorie ed azioni di responsabilità nei confronti degli organi di amministrazione e di controllo della società bancaria o finanziaria.
1. 20. Currò.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Ogni semestre per i successivi tre anni dall'entrata in vigore del decreto o comunque dall'ultima erogazione di finanziamento da parte dello Stato, il Presidente della Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale ovvero della eventuale società di nuova costituzione prevista dal comma 2 del presente articolo presenta una relazione sul funzionamento della banca alle competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato.
1. 21. Osnato, Bignami.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Dichiarazione di carattere non finanziario)

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo n. 254 del 30 dicembre 2016 il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «Gli enti d'interesse pubblico redigono per ogni esercizio finanziario una dichiarazione conforme a quanto previsto, dall'articolo 3 qualora abbiano avuto, in media durante l'esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a 250 e, alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali:
   a) totale dello stato patrimoniale: 10.000.000 di euro;
   b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 20.000.000 di euro».

  2. Il medesimo obbligo di redigere una dichiarazione conforme a quanto previsto dall'articolo 3 sussiste per le altre imprese qualora abbiano avuto, in media durante l'esercizio finanziario, un numero di dipendenti superiore a 500.
  3. A partire dal 1o gennaio 2023 il medesimo obbligo si estende alle altre imprese qualora abbiano avuto, in media durante l'esercizio finanziario, un numero di dipendenti superiore a 250.Pag. 82
  4. Le disposizioni di cui al comma 1 e 2 si applicano con riferimento alle dichiarazioni e relazioni relative agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1o gennaio 2020.
  5. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano con riferimento alle dichiarazioni e relazioni relative agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1o gennaio 2023.
1. 01. Buratti, Topo.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Dichiarazione di carattere non finanziario)

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo n. 254 del 30 dicembre 2016 il comma 1 è sostituito dai seguenti:
  «1. Gli enti d'interesse pubblico redigono per ogni esercizio finanziario una dichiarazione conforme a quanto previsto dall'articolo 3 qualora abbiano avuto, in media durante l'esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a 250 e, alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali:
   a) totale dello Stato patrimoniale: 10.000.000 di euro;
   b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 20.000.000 di euro».
   «1-bis. L'obbligo di cui al comma 1 sussiste anche per le altre imprese qualora abbiano avuto, in media durante l'esercizio finanziario, un numero di dipendenti superiore a 500. A decorrere dall'anno 2023 il limite al numero di dipendenti di cui al presente comma è ridotto a 250».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 e 1-bis dell'articolo 2, del decreto legislativo n. 254 del 30 dicembre 2016 come, novellati dalla presente legge, si applicano con riferimento alle dichiarazioni e relazioni relative agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1o gennaio 2020.
1. 02. Buratti, Topo.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Dichiarazione di carattere non finanziario)

  1. Nell'ambito delle attività preordinate ad assicurare una adeguata valorizzazione delle iniziative di cui al presente articolo, all'articolo 2 del decreto legislativo n. 254 del 30 dicembre 2016 il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Gli enti d'interesse pubblico redigono per ogni esercizio finanziario una dichiarazione conforme a quanto previsto dall'articolo 3 qualora abbiano avuto, in media durante l'esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a 250 e, alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali:
   a) totale dello stato patrimoniale: 10.000.000 di euro;
   b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 20.000.000 di euro».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con riferimento alle dichiarazioni e relazioni relative, agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1o gennaio 2020.
1. 03. Buratti, Topo.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Promozione dell'educazione finanziaria)

  1. Alla legge 20 agosto 2019, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «vita civica» inserire la seguente: «economica»;Pag. 83
   b) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: «attiva e digitale» inserire le seguenti: «educazione finanziaria»;
   c) all'articolo 3, comma 1, inserire la seguente lettera:
   « i) educazione finanziaria»;
   d) all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: «cittadinanza attiva» inserire le seguenti: «l'educazione finanziaria»;
   e) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «della partecipazione» inserire le seguenti: «dell'educazione finanziaria»;
   f) all'articolo 6, comma 1, le parole: «4 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «4 milioni e 200 mila euro».

  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 200.000 euro, a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 04. Buratti, Topo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifica dell'articolo 125-sexies del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385)

  1. All'articolo 125-sexies, comma 1, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, le parole da: «pari a» fino a: «contratto», sono sostituite dalle seguenti: «che include tutti i costi posti a suo carico, ad eccezione delle imposte e dei costi corrisposti dal finanziatore a terzi per prestazioni già integralmente svolte, ad eccezione dei costi chiaramente definiti e indicati nei contratti come non rimborsabili in caso di estinzione anticipata, nei confronti dei quali si rimette al prudente apprezzamento degli intermediari la determinazione del criterio di rimborso, in considerazione di un criterio proporzionale rispetto alla durata. Il presente comma si applica ai soli contratti stipulati a decorrere dall'11 novembre 2019.».
1. 05. Buratti, Topo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifica dell'articolo 125-sexies del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385)

  1. All'articolo 125-sexies, comma 1, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, le parole da: «pari a» fino a: «contratto», sono sostituite dalle seguenti: «Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, che include tutti i costi posti a suo carico, ad eccezione delle imposte e dei costi corrisposti dal finanziatore a terzi per prestazioni già integralmente svolte. Il presente comma si applica ai soli contratti stipulati a decorrere dall'11 novembre 2019».
1. 06. Buratti, Topo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Assicurazione obbligatoria per i consiglieri d'amministrazione di società di capitali)

  1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito Pag. 84dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
   e-bis) Il rappresentante legale pro tempore della società di capitali è obbligato a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività svolte da ciascun soggetto che ricopre la carica di consigliere di amministrazione. Tale assicurazione deve essere stipulata per l'intero periodo di durata della carica societaria e con decorrenza dalla data d'inizio dell'incarico di ciascun consigliere. Il rappresentante legale della società deve, entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto, rendere noti a tutti gli organi societari gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità e il relativo massimale. Dalla data d'entrata in vigore della presente legge, tutti i premi assicurativi versati dalla società, relativi al contratto di assicurazione sottoscritto per le attività svolte da ciascun consigliere di amministrazione, sono interamente deducibili. Le disposizioni del presente comma si applicano dal periodo d'imposta in corso.
   e-ter) Qualora la società non adempia a tale obbligo, e comunque entro il termine perentorio di 30 giorni dalla nomina, il soggetto che ricopre la carica di consigliere di amministrazione di società di capitali è obbligato a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività inerenti detta carica societaria. Tale assicurazione deve essere stipulata per l'intero periodo di durata della carica societaria e con decorrenza dalla data d'inizio dell'incarico. Il soggetto deve, entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto, rendere noti a tutti gli organi societari gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità e il relativo massimale. Dalla data d'entrata in vigore della presente legge, i premi assicurativi versati, relativi al contratto di assicurazione sottoscritto in qualità di consigliere d'amministrazione, sono interamente deducibili. Le disposizioni del presente comma si applicano dal periodo d'imposta in corso.
1. 07. Currò.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Riduzione dell'onere delle crisi bancarie per il bilancio dello Stato)

  1. Dopo l'articolo 54 del Testo Unico Bancario di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

«Art. 54-bis.
(Assicurazione a copertura della responsabilità civile derivante dall'attività bancaria)

  1. I membri degli organi, di amministrazione e di controllo, i direttori generali, i direttori centrali e i direttori di filiale delle banche, a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività, stipulano apposita polizza assicurativa per l'intera durata dell'incarico, con un massimale di copertura non inferiore a 5 milioni di euro. La polizza, a decorrere dalla data di nomina, copre la responsabilità, anche per colpa grave e assicura ogni genere di danno derivante dall'esercizio dell'attività nello svolgimento dell'incarico, patrimoniale, non patrimoniale, diretto e indiretto, temporaneo o permanente causati a clienti, a terzi e alla banca. Il relativo premio è a carico dell'interessato e non può essere posto a carico, direttamente o indirettamente, della banca o di altre società del gruppo.
  2. Le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze di cui al comma 1, sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia e l'Associazione Bancaria Italiana.
  3. La mancata osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 comporta la decadenza dall'incarico, nonché l'obbligo di restituire alla Banca le somme corrisposte dalla medesima all'interessato negli ultimi cinque anni a titolo di indennità, Pag. 85retribuzione, premio, parcella, provvigione o altro compenso».
1. 08. Ruggiero.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Inasprimento delle pene e delle sanzioni per reati commessi nell'esercizio di attività bancaria)

  1. Al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 136, comma 2, le parole: «da uno a tre anni e con la multa da 206 a 2.066 euro.» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni e con la multa da 412 a 4.132 euro.»;
   b) all'articolo 137, comma 2, le parole: «da uno a tre anni e con l'ammenda fino a euro 10.329.» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni e con l'ammenda fino a euro 20.658.»;

  2. Al codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2621, in fine, aggiungere il seguente comma: «Nel caso di banche e intermediari finanziari, la pena per i fatti previsti dal primo comma è da quattro a otto anni»;
   b) all'articolo 2622, primo comma, sostituire le parole: «da tre» con le seguenti: «da quattro»;
   c) all'articolo 2627, primo comma, le parole: «fino a un anno» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sei anni, raddoppiati nel caso in cui il fatto sia commesso da amministratori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea.»;
   d) all'articolo 2632 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: «fino a un anno» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sei anni.» e alla fine, è aggiunto il seguente periodo: «La pena è raddoppiata nel caso in cui il fatto sia commesso da amministratori e soci di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea»;
   e) all'articolo 2634 del codice civile, primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sei anni»;
   f) all'articolo 2636 del codice civile, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sei anni»;
   g) all'articolo 2637, sostituire le parole: «da uno a cinque anni» con le seguenti: «da quattro a otto anni».

  4. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 167, sono sostituite le parole: «da uno a tre anni» con le seguenti: «da due a quattro anni»;
   b) all'articolo 185, comma 1, le parole: «da due», sono sostituite dalle seguenti: «da quattro».

  5. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 648-ter. 1, quinto comma, dopo le parole: «è aumentata» sono aggiunte le seguenti: «nel minimo a quattro anni e nel massimo a dodici anni,»;
   b) dopo l'articolo 640-bis è aggiunto il seguente:
  «640-ter. La pena è della reclusione da tre a sei anni e della multa da euro 516, a euro 2.582 e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 è commesso nell'esercizio dell'attività bancaria o di intermediazione finanziaria».
1. 09. Martinciglio, Zanichelli.

Pag. 86

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure volte alla riduzione dei compensi degli amministratori e dei dirigenti delle banche partecipate dalla Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A.)

  1. L'acquisizione di partecipazioni al capitale di società bancarie e finanziarie, da parte della Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A., a norma dell'articolo 1, determina, dalla data della sottoscrizione, la definizione di limiti al trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori e ai dirigenti, che non può comunque eccedere il limite massimo stabilito per i compensi per gli amministratori e per i dipendenti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.
  2. La differenza del trattamento economico annuo onnicomprensivo di cui al comma 1, rispetto al trattamento corrisposto prima della data di sottoscrizione, confluisce in apposito Fondo di Solidarietà per i dipendenti delle Banche in crisi istituito contestualmente nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il licenziamento per giusta causa del dirigente dell'Emittente implica altresì il versamento della buona uscita stabilita nel contratto di assunzione del dirigente nel medesimo Fondo di Solidarietà.
1. 010. Migliorino, Zennaro.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Operazioni Gruppo Iva)

  1. All'articolo 70-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 3, inserire i seguenti:
  «3-bis. Alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto partecipante a un gruppo IVA da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, a cui lo stesso soggetto è consorziato, non partecipanti al medesimo gruppo IVA, si applica il comma 2 dell'articolo 10 del presente decreto.
  3-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 3-bis, la verifica della condizione prevista dall'articolo 10, comma 2, ai sensi della quale, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, sia stata non superiore al 10 per cento, va effettuata sulla base della percentuale determinata:
   a) in capo al consorziato, per ognuno degli anni antecedenti al primo anno di efficacia dell'opzione per la costituzione del gruppo IVA, compresi nel triennio di riferimento;
   b) in capo al gruppo IVA, per ognuno degli anni di validità dell'opzione per la costituzione del gruppo medesimo, compresi nel triennio di riferimento.».
*1. 011. Buratti, Topo.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Operazioni Gruppo Iva)

  1. All'articolo 70-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 3, inserire i seguenti:
  «3-bis. Alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto partecipante a un gruppo IVA da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, a cui lo stesso soggetto è consorziato, non partecipanti al medesimo gruppo IVA, si applica il comma 2 dell'articolo 10 del presente decreto.Pag. 87
  3-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 3-bis, la verifica della condizione prevista dall'articolo 10, comma 2, ai sensi della quale, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, sia stata non superiore al 10 per cento, va effettuata sulla base della percentuale determinata:
   a) in capo al consorziato, per ognuno degli anni antecedenti al primo anno di efficacia dell'opzione per la costituzione del gruppo IVA, compresi nel triennio di riferimento;
   b) in capo al gruppo IVA, per ognuno degli anni di validità dell'opzione per la costituzione del gruppo medesimo, compresi nel triennio di riferimento.».
*1. 012. Gebhard, Schullian, Plangger.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Operazioni Gruppo Iva)

  1. All'articolo 70-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 3, inserire i seguenti:
  «3-bis. Alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto partecipante a un gruppo IVA da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, a cui lo stesso soggetto è consorziato, non partecipanti al medesimo gruppo IVA, si applica il comma 2 dell'articolo 10 del presente decreto.
  3-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 3-bis, la verifica della condizione prevista dall'articolo 10, comma 2, ai sensi della quale, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, sia stata non superiore al 10 per cento, va effettuata sulla base della percentuale determinata:
   a) in capo al consorziato, per ognuno degli anni antecedenti al primo anno di efficacia dell'opzione per la costituzione del gruppo IVA, compresi nel triennio di riferimento;
   b) in capo al gruppo IVA, per ognuno degli anni di validità dell'opzione per la costituzione del gruppo medesimo, compresi nel triennio di riferimento.».
*1. 013. Del Barba, Marattin, Ungaro.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Operazioni Gruppo Iva)

  1. All'articolo 70-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 3, inserire i seguenti:
  «3-bis. Alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto partecipante a un gruppo IVA da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, a cui lo stesso soggetto è consorziato, non partecipanti al medesimo gruppo IVA, si applica il comma 2 dell'articolo 10 del presente decreto.
  3-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 3-bis, la verifica della condizione prevista dall'articolo 10, comma 2, ai sensi della quale, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, sia stata non superiore al 10 per cento, va effettuata sulla base della percentuale determinata:
   a) in capo al consorziato, per ognuno degli anni antecedenti al primo anno di efficacia dell'opzione per la costituzione del gruppo IVA, compresi nel triennio di riferimento;
   b) in capo al gruppo IVA, per ognuno degli anni di validità dell'opzione per la costituzione del gruppo medesimo, compresi nel triennio di riferimento.».
*1. 014. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Tateo.

Pag. 88

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Lavoro agile)

  1. Alla legge 22 maggio 2017, n. 81 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 18, comma 2, le parole: «sicurezza e del buon funzionamento» sono sostituite dalle seguenti: «sicurezza, conformità, adeguatezza e buon funzionamento»;
   b) all'articolo 22, comma 1, dopo le parole: «un'informativa scritta» sono inserire le seguenti: «e illustrata laddove necessario per attività di carattere operativo»;
   c) all'articolo 22, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Con la consegna dell'informativa di cui al comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 10, e all'articolo 174 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, con riferimento gli obblighi del datore di lavoro, trovano applicazione in quanto compatibili con la disciplina della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali oggetto dell'accordo sulle modalità di lavoro agile stipulato per iscritto di cui all'articolo 19. Le disposizioni di cui agli articoli 69, 70 e 71, commi 1 e 2 lettera a), c), d), e 72 del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, continuano ad applicarsi in ogni caso.».
1. 015. Buratti, Topo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Regime fiscale degli interessi su obbligazioni destinate ad investitori esteri)

  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:
  «1-quinquies. Non sono soggetti all'imposta sostitutiva di cui al comma 1, né all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sulle società e all'imposta regionale sulle attività produttive, i redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera b) derivanti dalle obbligazioni e titoli similari emessi all'estero da banche e da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera c) del presente decreto legislativo, percepiti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato.
   2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano alle obbligazioni e titoli similari emessi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
1. 016. Buratti, Topo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Estensione per le BCC di aderire a un sistema di tutela istituzionale)

  1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, con legge 8 aprile 2016, n. 49, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Tale obbligo è altresì assolto dalle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis del decreto legislativo 12 settembre 1993, n. 385, che, in alternativa alla costituzione del gruppo bancario cooperativo, hanno esercitato la facoltà di adottare sistemi di tutela istituzionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento Pag. 89(UE) n. 575/2013, fino alla data di adesione ad un sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, dall'adesione delle stesse al Fondo temporaneo di cui al presente comma.»;
   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. L'adesione di una banca di credito cooperativo al Gruppo bancario cooperativo, ovvero, per una banca di credito cooperativo avente sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, al sistema di tutela istituzionale, non comporta il venir meno dell'adesione della stessa al Fondo temporaneo. Al più tardi alla data dell'adesione dell'ultima banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo o al sistema di tutela istituzionale, gli organi del Fondo, previa consultazione con le capogruppo dei gruppi bancari cooperativi e con l'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 settembre 1993, n. 385, convocano l'Assemblea per deliberare sulle modalità di scioglimento dello stesso.»

  2. All'articolo 150-ter, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4-bis sono aggiunte, dopo le parole: «anche dalla capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui appartiene l'emittente», le seguenti: «o dall'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis, del presente decreto a cui aderisce l'emittente»; e dopo le parole: «della singola banca di credito cooperativo emittente e del gruppo», le seguenti: «bancario cooperativo o del sistema di tutela istituzionale»;
   b) al comma 4-ter, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee delle banche di credito cooperativo emittenti azioni di finanziamento e per la validità delle deliberazioni sono determinate dallo statuto e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci finanziatori. Alle modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento degli statuti delle banche di credito cooperativo emittenti azioni di finanziamento ai fini del presente comma non si applica l'articolo 2437, primo comma, lettera g) del codice civile.»;
   c) dopo il comma 4-ter, è aggiunto, infine, il seguente:
  «4-quater. Ai fini di cui all'articolo 57 e di cui agli articoli 2501-ter e 2506 del codice civile, in caso di fusioni o scissioni alle quali partecipano banche di credito cooperativo che abbiano emesso azioni di finanziamento, le banche di credito cooperativo incorporanti, risultanti dalla fusione o beneficiarie del trasferimento per scissione possono emettere azioni di finanziamento ai sensi del comma 4-bis quando le azioni di finanziamento precedentemente emesse non siano state oggetto di rimborso ai sensi del comma 4. I diritti patrimoniali e amministrativi spettanti ai soci finanziatori sono stabiliti dallo statuto, anche in deroga a quanto previsto dal comma 3».

  3. Al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, all'articolo 37-bis, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
  «1-ter. Le banche di credito cooperativo non aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano hanno la facoltà di adottare, in alternativa alla costituzione del Gruppo bancario cooperativo, sistemi di tutela istituzionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 113, paragrafo 7, del Regolamento n. 575 del 2013. Tali sistemi prevedono un soggetto gestore costituito in forma di società per azioni o di società cooperativa in caso di sistemi a valenza provinciale. Nel primo caso, il soggetto gestore è autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria e il capitale è detenuto per almeno il sessanta per cento dalle banche di credito cooperativo Pag. 90aderenti al sistema di tutela istituzionale. Nel secondo caso, il soggetto gestore è affiancato da una società per azioni autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria il cui capitale è detenuto per almeno il 60 per cento dalle banche di credito cooperativo aderenti al sistema di tutela istituzionale.»;

  4. Al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, all'articolo 37, dopo il comma 2, inserire il seguente:
  «2-bis. Una quota fino a un massimo del dieci per cento degli utili netti annuali può essere corrisposta al sistema di tutela istituzionale a cui la banca di credito cooperativo aderisce.»

  5. Al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 37-ter, è aggiunto il seguente:

«Art. 37-ter 1.
(Trasformazione dei Gruppi Bancari Cooperativi in sistemi di tutela istituzionale)

  1. La Banca d'Italia autorizza la trasformazione in sistemi di tutela istituzionale dei Gruppi Bancari Cooperativi già autorizzati e operativi purché la Capogruppo assuma il ruolo di soggetto gestore del sistema, siano adottati meccanismi di contribuzione analoghi ai dispositivi di determinazione della garanzia incrociata vigenti all'epoca della trasformazione e siano rispettati gli stessi obblighi di fornire prontamente i mezzi finanziari necessari per gli interventi di sostegno alle banche aderenti al sistema.
  2. I sistemi di tutela istituzionale nascenti dalla trasformazione dei Gruppi Bancari Cooperativi mantengono i medesimi processi di classificazione, monitoraggio e controllo dei rischi delle banche aderenti. Esse affidano all'ente gestore l'esercizio delle funzioni aziendali di controllo sulla base di appositi contratti di esternalizzazione.
  3. L'ente gestore esercita poteri di intervento proporzionati alla rischiosità delle banche aderenti, incluso il potere di nominare, opporsi alla nomina e revocare uno o più componenti, fino a concorrenza della maggioranza, degli organi di amministrazione e controllo delle banche aderenti.
  4. Al fine di assicurare la sostenibilità e la stabilità del sistema di tutela istituzionale, economie di scopo ed efficaci processi di gestione, l'ente gestore indica alle banche aderenti gli indirizzi strategici e le politiche di gestione e assunzione dei rischi cui debbono adeguarsi. Stabilisce altresì per le stesse banche aderenti comuni standard organizzativi, ivi compresi quelli inerenti al sistema informativo e fornisce indirizzi vincolanti in ordine agli assetti di governo societario, ai modelli operativi e alle tipologie di prodotti che esse possono offrire. Le banche aderenti al sistema di tutela istituzionale che, sulla base del sistema di classificazione del rischio adottato dall'ente gestore, si collocano nelle classi di rischio migliori: a) definiscono in autonomia i propri piani strategici e operativi, nel quadro degli indirizzi impartiti dall'ente gestore è sulla base delle metodologie da quest'ultimo definite; b) comunicano tali piani all'ente gestore; nominano i componenti dei propri organi di amministrazione e controllo e, in caso di mancato gradimento dell'ente gestore, sottopongono alla stessa, ai fini della sostituzione di ogni componente non gradito, una lista di tre candidati diversi da quelli già indicati nella medesima procedura di nomina, fermi restando i requisiti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 26. L'ente gestore emette disposizioni in ordine alle misure organizzative a presidio dei conflitti d'interesse.
  5. Le decisioni di rilievo strategico quali fusioni, scissioni, investimenti partecipativi e immobiliari, apertura, trasferimento o chiusura di dipendenze, vanno preventivamente comunicate all'ente gestore che, nel caso di nocumento agli equilibri economici e patrimoniali delle banche aderenti, può motivatamente negarne l'attuazione.
  6. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo, con Pag. 91particolare riferimento alle modalità di esercizio dei poteri di revoca e opposizione alla nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti di cui al comma 2, alle previsioni attinenti agli indirizzi del comma 4 e alle comunicazioni del comma 5».
1. 017. Ruggiero.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Banche di credito cooperativo)

  1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale obbligo è altresì assolto dalle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, che, in alternativa alla costituzione del gruppo bancario cooperativo, hanno esercitato la facoltà di adottare sistemi di tutela istituzionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, fino alla data di adesione ad un sistema di tutela istituzionale di cui allo stesso articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, dall'adesione delle stesse al Fondo temporaneo di cui al presente comma.»;
   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «2. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. L'adesione di una banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo, ovvero, per una banca di credito cooperativo avente sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, al sistema di tutela istituzionale, non comporta il venir meno dell'adesione della stessa al Fondo temporaneo. Al più tardi alla data dell'adesione dell'ultima banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo o al sistema di tutela istituzionale, gli organi del Fondo, previa consultazione con le capogruppo dei gruppi bancari cooperativi e con l'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, convocano l'Assemblea per deliberare sulle modalità di scioglimento dello stesso».

  2. All'articolo 150-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4-bis, dopo le parole: «anche dalla capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui appartiene l'emittente» sono inserite le seguenti: «o dall'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis del presente decreto a cui aderisce l'emittente» e dopo le parole: «della singola banca di credito cooperativo emittente e del gruppo» sono inserite le seguenti: «bancario cooperativo o del sistema di tutela istituzionale»;
   b) al comma 4-ter sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee delle banche di credito cooperativo emittenti azioni di finanziamento e per la validità delle deliberazioni sono determinate dallo statuto e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci finanziatori. Alle modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento degli statuti delle banche di credito cooperativo emittenti azioni di finanziamento ai fini del presente comma non si applica l'articolo 2437, primo comma, lettera g), del codice civile.»;
   c) dopo il comma 4-ter è aggiunto il seguente:
  «4-quater. Ai fini di cui all'articolo 57 del presente decreto e di cui agli articoli Pag. 922501-ter e 2506 del codice civile, in caso di fusioni o scissioni alle quali partecipano banche di credito cooperativo che abbiano emesso azioni di finanziamento, le banche di credito cooperativo incorporanti, risultanti dalla fusione o beneficiarie del trasferimento per scissione, possono emettere azioni di finanziamento ai sensi del comma 4-bis quando le azioni di finanziamento precedentemente emesse non siano state oggetto di rimborso ai sensi del comma 4. I diritti patrimoniali e amministrativi spettanti ai soci finanziatori sono stabiliti dallo statuto, anche in deroga a quanto previsto dal comma 3».
*1. 018. Marattin, Del Barba, Ungaro.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Banche di credito cooperativo)

  1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale obbligo è altresì assolto dalle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, che, in alternativa alla costituzione del gruppo bancario cooperativo, hanno esercitato la facoltà di adottare sistemi di tutela istituzionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, fino alla data di adesione ad un sistema di tutela istituzionale di cui allo stesso articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575 del 2013, dall'adesione delle stesse al Fondo temporaneo di cui al presente comma.»;
   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «2. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. L'adesione di una banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo, ovvero, per una banca di credito cooperativo avente sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, al sistema di tutela istituzionale, non comporta il venir meno dell'adesione della stessa al Fondo temporaneo. Al più tardi alla data dell'adesione dell'ultima banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo o al sistema di tutela istituzionale, gli organi del Fondo, previa consultazione con le capogruppo dei gruppi bancari cooperativi e con l'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, convocano l'Assemblea per deliberare sulle modalità di scioglimento dello stesso».

  2. All'articolo 150-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4-bis, dopo le parole: «anche dalla capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui appartiene l'emittente» sono inserite le seguenti: «o dall'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis del presente decreto a cui aderisce l'emittente» e dopo le parole: «della singola banca di credito cooperativo emittente e del gruppo» sono inserite le seguenti: «bancario cooperativo o del sistema di tutela istituzionale»;
   b) al comma 4-ter sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee delle banche di credito cooperativo emittenti azioni di finanziamento e per la validità delle deliberazioni sono determinate dallo statuto e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci finanziatori. Alle modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento Pag. 93degli statuti delle banche di credito cooperativo emittenti azioni di finanziamento ai fini del presente comma non si applica l'articolo 2437, primo comma, lettera g), del codice civile.»;
   c) dopo il comma 4-ter è aggiunto il seguente:
  «4-quater. Ai fini di cui all'articolo 57 del presente decreto e di cui agli articoli 2501-ter e 2506 del codice civile, in caso di fusioni o scissioni alle quali partecipano banche di credito cooperativo che abbiano emesso azioni di finanziamento, le banche di credito cooperativo incorporanti, risultanti dalla fusione o beneficiarie del trasferimento per scissione, possono emettere azioni di finanziamento ai sensi del comma 4-bis quando le azioni di finanziamento precedentemente emesse non siano state oggetto di rimborso ai sensi del comma 4. I diritti patrimoniali e amministrativi spettanti ai soci finanziatori sono stabiliti dallo statuto, anche in deroga a quanto previsto dal comma 3».
*1. 019. Giacomoni, Martino, Baratto, Cattaneo, Angelucci, D'Ettore, Porchietto, Giacometto, Nevi, D'Attis, Labriola.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Banche di credito cooperativo)

  1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale obbligo è altresì assolto dalle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, che, in alternativa alla costituzione del gruppo bancario cooperativo, hanno esercitato la facoltà di adottare sistemi di tutela istituzionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europea e del Consiglio, del 26 giugno 2013, fino alla data di adesione ad un sistema di tutela istituzionale di cui allo stesso articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, dall'adesione delle stesse al Fondo temporaneo di cui al presente comma.»;
   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «2. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. L'adesione di una banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo, ovvero, per una banca di credito cooperativo avente sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, al sistema di tutela istituzionale, non comporta il venir meno dell'adesione della stessa al Fondo temporaneo. Al più tardi alla data dell'adesione dell'ultima banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo o al sistema di tutela istituzionale, gli organi del Fondo, previa consultazione con le capogruppo dei gruppi bancari cooperativi e con l'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, convocano l'Assemblea per deliberare sulle modalità di scioglimento dello stesso».

  2. All'articolo 150-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4-bis, dopo le parole: «anche dalla capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui appartiene l'emittente» sono inserite le seguenti: «o dall'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis del presente decreto a cui aderisce l'emittente» e dopo le parole: «della singola banca di credito cooperativo emittente e del gruppo» sono inserite le seguenti: «bancario cooperativo o del sistema di tutela istituzionale»;Pag. 94
   b) al comma 4-ter sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee delle banche di credito cooperativo emittenti azioni di finanziamento e per la validità delle deliberazioni sono determinate dallo statuto e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci finanziatori. Alle modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento degli statuti delle banche di credito cooperativo emittenti azioni di finanziamento ai fini del presente comma non si applica l'articolo 2437, primo comma, lettera g), del codice civile.»;
   c) dopo il comma 4-ter è aggiunto il seguente:
  «4-quater. Ai fini di cui all'articolo 57 del presente decreto e di cui agli articoli 2501-ter e 2506 del codice civile, in caso di fusioni o scissioni alle quali partecipano banche di credito cooperativo che abbiano emesso azioni di finanziamento, le banche di credito cooperativo incorporanti, risultanti dalla fusione o beneficiarie del trasferimento per scissione, possono emettere azioni di finanziamento ai sensi del comma 4-bis quando le azioni di finanziamento precedentemente emesse non siano state oggetto di rimborso ai sensi del comma 4. I diritti patrimoniali e amministrativi spettanti ai soci finanziatori sono stabiliti dallo statuto, anche in deroga a quanto previsto dal comma 3».
*1. 020. Buratti, Topo.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Banche di credito cooperativo)

  1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale obbligo è altresì assolto dalle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, che, in alternativa alla costituzione del gruppo bancario cooperativo, hanno esercitato la facoltà di adottare sistemi di tutela istituzionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, fino alla data di adesione ad un sistema di tutela istituzionale di cui allo stesso articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, dall'adesione delle stesse al Fondo temporaneo di cui al presente comma.»;
   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «2. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. L'adesione di una banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo, ovvero, per una banca di credito cooperativo avente sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, al sistema di tutela istituzionale, non comporta il venir meno dell'adesione della stessa al Fondo temporaneo. Al più tardi alla data dell'adesione dell'ultima banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo o al sistema di tutela istituzionale, gli organi del Fondo, previa consultazione con le capogruppo dei gruppi bancari cooperativi e con l'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, convocano l'Assemblea per deliberare sulle modalità di scioglimento dello stesso».

  2. All'articolo 150-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4-bis, dopo le parole: «anche dalla capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui appartiene l'emittente» Pag. 95sono inserite le seguenti: «o dall'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis del presente decreto a cui aderisce l'emittente» e dopo le parole: «della singola banca di credito cooperativo emittente e del gruppo» sono inserite le seguenti: «bancario cooperativo o del sistema di tutela istituzionale»;
   b) al comma 4-ter sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee delle banche di credito cooperativo emittenti azioni di finanziamento e per la validità delle deliberazioni sono determinate dallo statuto e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci finanziatori. Alle modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento degli statuti delle banche di credito cooperativo emittenti azioni di finanziamento ai fini del presente comma non si applica l'articolo 2437, primo comma, lettera g), del codice civile.»;
   c) dopo il comma 4-ter è aggiunto il seguente:
  «4-quater. Ai fini di cui all'articolo 57 del presente decreto e di cui agli articoli 2501-ter e 2506 del codice civile, in caso di fusioni o scissioni alle quali partecipano banche di credito cooperativo che abbiano emesso azioni di finanziamento, le banche di credito cooperativo incorporanti, risultanti dalla fusione o beneficiarie del trasferimento per scissione, possono emettere azioni di finanziamento ai sensi del comma 4-bis quando le azioni di finanziamento precedentemente emesse non siano state oggetto di rimborso ai sensi del comma 4. I diritti patrimoniali e amministrativi spettanti ai soci finanziatori sono stabiliti dallo statuto, anche in deroga a quanto previsto dal comma 3».
*1. 021. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Tateo.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Banche di credito cooperativo)

  1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale obbligo è altresì assolto dalle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, che, in alternativa alla costituzione del gruppo bancario cooperativo, hanno esercitato la facoltà di adottare sistemi di tutela istituzionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575 del 2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, fino alla data di adesione ad un sistema di tutela istituzionale di cui allo stesso articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, dall'adesione delle stesse al Fondo temporaneo di cui al presente comma.»;
   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. L'adesione di una banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo, ovvero, per una banca di credito cooperativo avente sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, al sistema di tutela istituzionale, non comporta il venir meno dell'adesione della stessa al Fondo temporaneo. Al più tardi alla data dell'adesione dell'ultima banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo o al sistema di tutela istituzionale, gli organi del Fondo, previa consultazione con le capogruppo dei gruppi bancari cooperativi e con l'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 1o Pag. 96settembre 1993, n. 385, convocano l'Assemblea per deliberare sulle modalità di scioglimento dello stesso».
1. 022. Gebhard, Schullian, Plangger.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Banche di credito cooperativo)

  1. All'articolo 150-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4-bis dopo le parole: «anche dalla capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui appartiene l'emittente» inserire le seguenti: «o dall'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis del presente decreto a cui aderisce l'emittente» e dopo le parole: «della singola banca di credito cooperativo emittente e del gruppo» inserire le seguenti: «bancario cooperativo o del sistema di tutela istituzionale»;
   b) al comma 4-ter aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee delle banche di credito cooperativo emittenti azioni di finanziamento e per la validità delle deliberazioni sono determinate dallo statuto e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci finanziatori. Alle modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento degli statuti delle banche di credito cooperativo emittenti azioni di finanziamento ai fini del presente comma non si applica l'articolo 2437, primo comma, lettera g), del codice civile.»;
   c) dopo il comma 4-bis aggiungere il seguente: «4-quater. Ai fini di cui all'articolo 57 del presente decreto e di cui agli articoli 2501-ter e 2506 del codice civile, in caso di fusioni o scissioni alle quali partecipano banche di credito cooperativo che abbiano emesso azioni di finanziamento, le banche di credito cooperativo incorporanti, risultanti dalla fusione o beneficiarie del trasferimento per scissione, possono emettere azioni di finanziamento ai sensi del comma 4-bis quando le azioni di finanziamento precedentemente emesse non siano state oggetto di rimborso ai sensi del comma 4. I diritti patrimoniali e amministrativi spettanti ai soci finanziatori sono stabiliti dallo statuto, anche in deroga a quanto previsto dal comma 3».
1. 023. Gebhard, Schullian, Plangger.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Obbligo di predisposizione dei criteri di merito creditizio e sistema sanzionatorio)

  1. È fatto obbligo, a tutte le imprese bancarie, in qualsiasi forma costituita, ad eccezione delle casse rurali o banche di credito cooperativo aventi massimo 5 sportelli, di erogare il credito di importo superiore a 10.000 euro, sotto qualsiasi forma, previa redazione di criteri di merito per l'accesso al credito in condizioni di uguaglianza e nel rispetto del principio di trasparenza e non discriminazione, resi pubblici nei locali della banca e sul proprio sito internet con richiamo evidente in prima pagina.
  2. Gli organi di controllo contabile delle imprese bancarie sono tenute a verificare che i criteri di merito per l'accesso al credito siano stati rispettati e sono obbligati a segnalare alla CONSOB tutte le violazioni dei criteri medesimi.
  3. L'omissione di tali segnalazioni da parte degli organi di controllo contabile, comporta una sanzione amministrativa, da parte della CONSOB, variabile da euro 5.000 ad euro 200.000.
  4. Le imprese bancarie che abbiano erogato il credito in violazione dei criteri di merito, dalle medesime fissati, e resi pubblici ovvero abbiano posto in essere ingiustificati rifiuti di concessione del credito, in violazione dei princìpi di trasparenza e non discriminazione, possono essere Pag. 97sanzionate, dalla CONSOB, con sanzioni amministrative variabili nella misura dall'1 per cento al 5 per cento del credito erogato ovvero ingiustamente rifiutato.
  5. Tali sanzioni potranno essere ridotte ad un terzo, ove le imprese bancarie tenute a predisporre criteri di merito per l'accesso al credito, si siano dotate di appositi strumenti informatici per verificare il rispetto dei criteri di accesso accredito in modo Oggettivo e secondo parametri matematici di intelligenza artificiale, comunicati preventivamente alla CONSOB e da questa pubblicati sul proprio sito.
1. 024. Tateo, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Norma interpretativa in materia di banche di credito cooperativo)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 100, comma 2, lettera o-ter) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'articolo 11, comma 1, lettera a), n. 1-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relative alla deducibilità, rispettivamente ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi versati, anche su base volontaria, al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza ad obblighi di legge, si interpretano nel senso che sono deducibili anche le somme versate ai fondi istituiti presso consorzi costituiti al fine di perseguire in modo esclusivo i medesimi scopi di consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza ad obblighi di legge.
*1. 025. Buratti, Topo.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Norma interpretativa in materia di banche di credito cooperativo)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 100, comma 2, lettera o-ter) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'articolo 11, comma 1, lettera a), n. 1-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relative alla deducibilità, rispettivamente ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi versati, anche su base volontaria, al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza ad obblighi di legge, si interpretano nel senso che sono deducibili anche le somme versate ai fondi istituiti presso consorzi costituiti al fine di perseguire in modo esclusivo i medesimi scopi di consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza ad obblighi di legge.
*1. 026. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Tateo.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Norma interpretativa in materia di banche di credito cooperativo)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 100, comma 2, lettera o-ter) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'articolo 11, comma 1, lettera a), n. 1-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relative alla deducibilità, rispettivamente ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi versati, anche su base volontaria, al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza ad obblighi di legge, si interpretano nel senso che sono deducibili anche Pag. 98le somme versate ai fondi istituiti presso consorzi costituiti al fine di perseguire in modo esclusivo i medesimi scopi di consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza ad obblighi di legge.
*1. 027. Gebhard, Schullian, Plangger.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Norma interpretativa in materia di banche di credito cooperativo)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 100, comma 2, lettera o-ter) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'articolo 11, comma 1, lettera a), n. 1-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relative alla deducibilità, rispettivamente ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi versati, anche su base volontaria, al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza ad obblighi di legge, si interpretano nel senso che sono deducibili anche le somme versate ai fondi istituiti presso consorzi costituiti al fine di perseguire in modo esclusivo i medesimi scopi di consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza ad obblighi di legge.
*1. 028. Del Barba, Marattin, Ungaro.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in favore dei lavoratori che intendono aderire ai Fondi di solidarietà)

  1. I soggetti interessati da processi di agevolazione all'esodo in quanto dipendenti di imprese o gruppi di imprese coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione, rientranti nei settori destinatari dei Fondi di solidarietà di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono optare per una sospensione delle quote annuali costanti delle detrazioni delle spese indicate negli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, spettanti per i periodi di permanenza ai Fondi medesimi pari o superiori a sei mesi nell'anno solare. La sospensione ha effetto fino all'anno precedente a quello di accesso alla prestazione pensionistica INPS, se la decorrenza della pensione è stabilita tra il 1o gennaio ed il 1o giugno di quest'ultimo. Se la decorrenza della pensione è fissata nel secondo semestre dell'anno, la sospensione è applicata fino all'anno medesimo. Al termine del periodo di sospensione la detrazione delle quote annuali costanti residue riprende a decorrere a partire dalla prima quota sospesa e per gli anni successivi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione.
  2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 4,6 milioni di euro nell'anno 2025, di 6,2 milioni di euro nell'anno 2026, di 8,1 milioni di euro nel 2027, di 2 milioni di euro nel 2028, di 0,5 milioni di euro nel 2029 ed è incrementato di 1,5 milioni di euro nell'anno 2030.
1. 029. Buratti, Topo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Fondo di solidarietà)

  1. I soggetti interessati da processi di agevolazione all'esodo in quanto dipendenti di imprese o gruppi di Imprese coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione, rientranti nei settori destinatari dei Fondi di solidarietà di cui all'articolo Pag. 9926 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono optare per una sospensione delle quote annuali costanti delle detrazioni delle spese indicate negli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, spettanti per i periodi di permanenza ai Fondi medesimi pari o superiori a sei mesi nell'anno solare. La sospensione ha effetto fino all'anno precedente a quello di accesso alla prestazione pensionistica INPS, se la decorrenza della pensione è stabilita tra il 1o gennaio ed il 1o giugno di quest'ultimo. Se la decorrenza della pensione è fissata nel secondo semestre dell'anno, la sospensione è applicata fino all'anno medesimo. Al termine del periodo di sospensione la detrazione delle quote annuali costanti residue riprende a decorrere a partire dalla prima quota sospesa e per gli anni successivi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4,6 milioni di euro per l'anno 2025, 6,2 milioni di euro per l'anno 2026, 8,1 milioni di euro per l'anno 2027, 2 milioni di euro per l'anno 2028 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 030. Ungaro, Fregolent.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Ulteriori disposizioni per il sostegno al sistema creditizio)

  1. All'articolo 33 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al comma 3, la lettera a) è abrogata.
  2. All'articolo 1845 del codice civile, primo comma, aggiungere il seguente periodo: «In ogni caso la Banca non può recedere dal contratto prima della scadenza del termine quando i saldi siano in attivo».
1. 031. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Tateo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Divieto di pressione sulle vendite)

  1. L'acquisizione di partecipazioni al capitale di società bancarie e finanziarie, da parte della Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A., a norma dell'articolo 1, determina, dalla data della sottoscrizione, l'applicazione del divieto, per tali società bancarie e finanziarie, di vincolare quota parte della retribuzione dei dipendenti alla promozione e al collocamento di prodotti finanziari e di prevedere un regime di incentivazione alla progressione di carriera dei dipendenti correlato, in modo mediato o diretto, alla vendita di prodotti finanziari. Sono nulli i patti sottoscritti in violazione dei suddetti divieti. La nullità può essere fatta valere anche da Banca d'Italia e da Consob.
  2. Dalla data della sottoscrizione delle partecipazioni di cui al comma 1, il profilo finanziario è assegnato alla clientela dalla banca e dalla società finanziaria sulla base di dati e informazioni oggettive fornite dal cliente, quali la misura del reddito; la composizione del nucleo familiare; le proprietà immobiliari e quant'altro e in relazione alle dichiarazioni di intenti rese dal medesimo in merito alla propensione al rischio negli investimenti.
1. 032. Giuliodori.

Pag. 100

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Conversione del pignoramento nella vendita della nuda proprietà)

  1. In alternativa a quanto previsto all'articolo 495 del codice di procedura civile, quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili, il debitore può chiedere di sostituire al bene pignorato il controvalore economico della nuda proprietà del bene, mediante l'intervento di un investitore, purché l'iniziativa non rechi pregiudizio agli interessi dei creditori, come previsto dall'articolo 2913 del codice civile.
  2. L'istanza di cui al comma 1 dovrà prevedere la sostituzione del bene immobile pignorato con la somma ricavata dalla vendita della nuda proprietà, anche per un importo inferiore a quello dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo delle spese di esecuzione. L'importo offerto non potrà essere comunque inferiore al 40 per cento dell'ammontare complessivo dei crediti fatti valere nella procedura esecutiva.
  3. Unitamente all'istanza, dev'essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore ad un sesto dell'importo relativo al controvalore della nuda proprietà o dell'importo stabilito con accordo tra le parti, oltre ad una proposta irrevocabile di acquisto, autenticata da un notaio o da un pubblico ufficiale.
  4. In alternativa a quanto previsto al comma 3 e nei medesimi termini, è concesso al debitore chiedere l'immediata apertura di un'asta competitiva sulla nuda proprietà del bene pignorato, che si svolgerà nelle forme previste dagli articoli 534 e seguenti del codice di procedure civile e con un termine di svolgimento massimo contenuto in novanta giorni, con possibilità di tre incanti.
1. 033. Currò.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Società di investimento semplice)

  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, numero 58, la lettera i-quater) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
   i-quater) società di investimento semplice (SiS): il FIA italiano costituito in forma di Sicaf che gestisce direttamente il proprio patrimonio e che rispetta tutte le seguenti condizioni:
    1) il patrimonio netto non ecceda euro 50 milioni;
    2) ha per oggetto esclusivo l'investimento diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati di cui all'articolo 2 paragrafo 1, lettera f), primo alinea, del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell'attività, in deroga all'articolo 35-bis, comma 1, lettera f);
    3) non ricorre alla leva finanziaria;
    4) dispone di un capitale sociale almeno pari a quello previsto dall'articolo 2327 del codice civile, in deroga all'articolo 35-bis, comma 1, lettera c).
1. 034. Currò.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Prescrizioni per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche partecipate da Mediocredito Centrale S.p.a.)

  1. L'acquisizione di partecipazioni al capitale di società bancarie e finanziarie, da parte della Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A., a norma Pag. 101dell'articolo 1, determina, dalla data della sottoscrizione, l'applicazione del divieto, per coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso tali società bancarie e finanziarie di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o di compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca o la società finanziaria che amministrano, dirigono o controllano, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate. Previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità con l'esclusione del voto dell'esponente interessato e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, possono essere concessi finanziamenti ai membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo che non abbiano segnalazioni alla Centrale Rischi interbancaria per insolvenza conclamata e certa.
1. 035. Maniero.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 474 del codice di procedura civile)

  1. Al codice di procedura civile, articolo 474, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo comma, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:
    4) le decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario e dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie di cui all'articolo 128-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, all'articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e al decreto legislativo 6 agosto 2015 n. 130.
   b) al terzo comma, le parole: «di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai numeri 1), 3) e 4) del secondo comma».
1. 036. Martinciglio.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 111-duodecies delle disposizioni di attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «2. Quanto previsto dal primo comma si applica anche qualora i soci illimitatamente responsabili siano società di capitali soggette al diritto di un altro Stato membro dell'Unione europea oppure società soggette al diritto di un altro Stato ma assimilabili giuridicamente alle imprese a responsabilità limitata disciplinate dal diritto di uno Stato membro dell'Unione europea.».

  2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al sesto comma dell'articolo 2423-ter del codice civile, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge sono indicati nella nota integrativa gli importi lordi oggetto di compensazione.»;
   b) al quinto comma dell'articolo 2435-bis, le parole: «e quinto comma dell'articolo 2423-ter,» sono sostituite dalle seguenti: «, quinto e sesto comma dell'articolo 2423-ter,»;
   c) all'articolo 2435-ter del codice civile dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: «Agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste:
    1) dal presente articolo;
    2) dal settimo comma dell'articolo 2435-bis; e
    3) dal secondo comma dell'articolo 2435-bis con riferimento alla facoltà di ricomprendere la voce D dell'attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D.»;
   d) al secondo comma dell'articolo 2361 del codice civile, dopo le parole: «integrativa del bilancio» sono inserite le Pag. 102seguenti: «, indicando il nome, la sede legale e la forma giuridica di ciascuna partecipazione».

  3. Al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) All'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
  «3-bis. Ai medesimi fini dei commi 1 e 2, la totalità dei diritti di voto dei soci dell'impresa partecipata è ridotta dei diritti di voto inerenti alle azioni o quote proprie detenute dall'impresa partecipata stessa, o da una sua controllata o detenute da terzi per conto di tali imprese.
   3-ter. Le imprese controllate sono oggetto di consolidamento a prescindere dal luogo in cui sono costituite.».
   b) All'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, dopo le parole: «non abbiano superato,» sono inserite le seguenti: «su base consolidata,»;
    2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. La verifica del superamento dei limiti numerici indicati al comma precedente può essere effettuata su base aggregata senza effettuare le operazioni di consolidamento. In tale caso, i limiti numerici indicati al comma 1 lettere a) e b) sono maggiorati del venti per cento.»;
    3) al comma 2 le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «primo comma».
   c) Dopo il comma 1 dell'articolo 39 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, è inserito il seguente:
  «1-bis. L'elenco previsto nell'articolo 38, comma 2, lettera d), deve altresì indicare, per ciascuna impresa, l'importo del patrimonio netto e dell'utile o della perdita risultante dall'ultimo bilancio approvato. Tali informazioni possono essere omesse, quando l'impresa controllata non è tenuta a pubblicare il suo stato patrimoniale in base alle disposizioni della legge nazionale applicabile.».

  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano per la prima volta al bilancio dell'impresa e al bilancio consolidato relativi al primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2019.
  5. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 037. Buratti, Topo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure in materia di cartolarizzazione)

  1. All'articolo 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, comma 1-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «1 e 1-bis del presente articolo» sono aggiunte le seguenti: «ovvero all'articolo 7, comma 1, lettera»;
   b) dopo le parole: «inferiore ad euro 2 milioni,» sono aggiunte le seguenti: «direttamente ovvero per il tramite di una banca o intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 che agisce in nome proprio,»;
   c) è aggiunto il seguente ultimo periodo: «Nel caso il finanziamento abbia luogo per il tramite di una banca o intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, ai crediti nascenti dal finanziamento concesso dalla banca ovvero dall'intermediario finanziario, ai relativi incassi e ai proventi derivanti dall'escussione o realizzo dei beni e diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali Pag. 103crediti si applica altresì l'articolo 7, comma 2-octies della presente legge».

  2. All'articolo 4, della legge 30 aprile 1999, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2-bis, dopo le parole: «derivanti da aperture di credito» sono aggiunte le seguenti: «o altre forme di concessione di credito a breve termine o con modalità rotative»;
   b) al comma 4-ter:
    1) dopo le parole: «derivanti da aperture di credito in qualunque forma» sono aggiunte le seguenti: «o altre forme di concessione di credito a breve termine o con modalità rotative»;
    2) dopo le parole: «contrattualmente previste. Gli incassi» sono aggiunte le seguenti: «e i proventi derivanti dall'escussione o realizzo dei beni e diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti»;
    3) dopo le parole: «da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli» sono aggiunte le seguenti: «e, nel loro interesse, dalla società di cui all'articolo 3, comma 1,»;
    4) dopo le parole: «cessionarie degli impegni o delle facoltà di erogazione» sono aggiunte le seguenti: «se non per l'eccedenza delle somme incassate e dovute a tali soggetti».
1. 038. Buratti, Topo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure in materia di cartolarizzazione)

  1. All'articolo 7, della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2-quater, le parole: «le disposizioni dell'articolo 1, 2, 3, 5, 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni dell'articolo 1,2,3,4, 5, 6,7 e 7.1.»;
   b) al comma 2-octies, le parole: «anche effettuando la segregazione dei medesimi crediti, diritti e beni, con facoltà di costituire un pegno sui beni e sui diritti predetti a garanzia dei crediti derivanti dal finanziamento concesso dalla società di cartolarizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «. A tal fine il soggetto finanziato adotta apposita deliberazione contenente l'indicazione dei diritti e dei beni destinati, anche individuabili in blocco, dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, dei diritti ad essi attribuiti e delle modalità con le quali è possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato, nonché i limiti e le circostanze in cui il soggetto finanziato può utilizzare le somme derivanti dal patrimonio destinato. La deliberazione deve essere depositata e iscritta a norma dell'articolo 2436 del codice civile. Dalla data di iscrizione della deliberazione, tali crediti, beni, diritti e rapporti giuridici sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello del soggetto finanziato e dagli altri patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei soggetti al cui vantaggio la destinazione è effettuata, sul patrimonio oggetto di destinazione, così come identificato nella deliberazione, sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Delle obbligazioni nei confronti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata il soggetto finanziato risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio ad essi destinato e dei crediti, beni e diritti ad essi attribuiti, salvo che la deliberazione non disponga diversamente. Per il caso di sottoposizione del soggetto finanziato a qualsiasi procedura concorsuale o di gestione delle crisi applicabile, i contratti relativi a ciascun patrimonio destinato e quelli ivi inclusi continuano ad avere esecuzione e continuano ad applicarsi le previsioni contenute nel presente comma. Gli organi della procedura possono trasferire i diritti e i Pag. 104beni ricompresi in ciascun patrimonio destinato e le relative passività, alla società di cartolarizzazione o ad altro soggetto identificato dalla società di cartolarizzazione stessa».
   c) al comma 2-novies, la parola: «suddetta» è sostituita dalle seguenti: «di cui al comma 1, lettera a)

  2. L'articolo 1, comma 1089, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è abrogato.
1. 039. Buratti, Topo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130)

  1. All'articolo 7, della legge 30 aprile 1999, n. 130, comma 1-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2-octies, le parole: «, anche effettuando la segregazione dei medesimi crediti, diritti e beni, con facoltà di costituire un pegno sui beni e sui diritti predetti a garanzia dei crediti derivanti dal finanziamento concesso dalla società di cartolarizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «, A tal fine il soggetto finanziato adotta apposita deliberazione contenente l'indicazione dei diritti e dei beni destinati, anche individuabili in blocco, dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, dei diritti ad essi attribuiti e delle modalità con le quali è possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato, nonché i limiti e le circostanze in cui il soggetto finanziato può utilizzare le somme derivanti dal patrimonio destinato. La deliberazione deve essere depositata e iscritta a norma dell'articolo 2436 del codice civile. Dalla data di iscrizione della deliberazione, tali crediti, beni, diritti e rapporti giuridici sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello del soggetto finanziato e dagli altri patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei soggetti al cui vantaggio la destinazione è effettuata, sul patrimonio oggetto di destinazione, così come identificato nella deliberazione, sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Delle obbligazioni nei confronti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata il soggetto finanziato risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio ad essi destinato e dei crediti, beni e diritti ad essi attribuiti, salvo che la deliberazione non disponga diversamente. Per il caso di sottoposizione del soggetto finanziato a qualsiasi procedura concorsuale o di gestione delle crisi applicabile, i contratti relativi a ciascun patrimonio destinato e quelli ivi inclusi continuano ad avere esecuzione e continuano ad applicarsi le previsioni contenute nel presente comma. Gli organi della procedura possono trasferire i diritti e i beni ricompresi in ciascun patrimonio destinato e le relative passività, alla società di cartolarizzazione o ad altro soggetto identificato dalla società di cartolarizzazione stessa.»
   b) al comma 2-novies, la parola: «suddetta» è sostituta dalle seguenti; «di cui al comma 1, lettera a)».

  2. L'articolo 1, comma 1089, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è soppresso.
1. 040. Buratti, Topo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 188, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 209 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea:
    1) dopo le parole: «articolo 47-quinquies» sono soppresse le seguenti: «ovvero, ai fini della salvaguardia della Pag. 105stabilità del sistema finanziario nel suo complesso e del contrasto di rischi sistemici, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni dell'ordinamento europeo relative alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario dell'Unione europea,» e dopo le parole: «nei confronti» è soppressa la seguente: «anche»;
   b) alla lettera b) sono soppresse le seguenti parole: «o di prevedere limitazioni, restrizioni temporanee o differimenti per determinate tipologie di operazioni o di facoltà esercitabili dai contraenti».
1. 041. Buratti, Topo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 36-septies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 9 è sostituito dal seguente:
  «9. A decorrere dall'esercizio 2019, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 36-octies, comma 1, l'aumento di cui al comma 8 è applicato quando la differenza descritta al medesimo comma sia positiva e lo spread nazionale corretto per il rischio superi gli 85 punti base».
1. 042. Buratti, Topo.
(Inammissibile)

ART. 2.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 in materia di indennizzo per gli azionisti)

  1. All'articolo 1, comma 238, lettera b) della legge 27 dicembre 2019 n. 160 dopo le parole: «prezzo medio» è aggiunta la seguente: «ponderato».
2. 01. Zanettin, Giacomoni, Martino, Baratto, Cattaneo, Angelucci, D'Ettore, Porchietto, Giacometto, Nevi, D'Attis, Labriola.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Equiparazione percentuale di indennizzo obbligazionisti subordinati e risparmiatori obbligazioni convertibili)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 496, ovunque ricorrano, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «95 per cento».
2. 02. Zanettin, Giacomoni, Martino, Baratto, Cattaneo, Angelucci, D'Ettore, Porchietto, Giacometto, Nevi, D'Attis, Labriola.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 in materia di prestazione di collaborazione nella presentazione della domanda di indennizzo)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 501, sopprimere l'ultimo periodo.
2. 03. Zanettin, Giacomoni, Martino, Baratto, Cattaneo, Angelucci, D'Ettore, Porchietto, Giacometto, Nevi, D'Attis, Labriola.
(Inammissibile)

Pag. 106

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure a tutela dei risparmiatori. Introduzione dell'articolo 115-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, in materia di chiarezza e semplificazione dei contratti e dei documenti informativi bancari)

  1. Dopo l'articolo 115 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 115-bis.
(Criteri per la redazione dei contratti bancari e dei documenti informativi)

  1. I contratti bancari e i documenti informativi devono essere formulati in maniera chiara e facilmente intellegibile. Nella redazione delle clausole è necessario utilizzare una sintassi semplice ed un lessico di uso comune.
  2. La terminologia utilizzata non deve essere connotata da espressioni ad elevato tasso di tecnicismo. I termini tecnici più importanti e ricorrenti, le sigle e le abbreviazioni sono spiegati, con un linguaggio preciso e semplice, in un glossario o in una legenda.
  3. Ciascuna clausola reca un titolo esplicito e indicativo del contenuto della medesima. A tal fine, la dimensione e il formato del carattere di scrittura utilizzato deve consentire una lettura agevole.
  4. Le clausole che rechino condizioni più onerose per il cliente o che riconoscano diritti o facoltà in capo allo stesso sono opportunamente evidenziate attraverso l'impiego dei diversi stili del carattere.
  5. I contratti bancari e i documenti informativi devono specificare dettagliatamente tutti i servizi oggetto della proposta contrattuale dell'intermediario.
  6. La mancata osservanza delle prescrizioni indicate ai precedenti commi è sanzionata con la nullità».

  2. Le banche e gli altri istituti di credito sono tenuti ad adeguarsi alle prescrizioni di cui al comma del presente articolo entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. 04. Giacomoni, Martino, Baratto, Cattaneo, Angelucci, D'Ettore, Porchietto, Giacometto, Nevi, D'Attis, Labriola.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni a tutela dei risparmiatori)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 496, aggiungere in fine il seguente periodo: «In ogni caso per coloro che abbiano un reddito IRPEF non superiore a 35.000 euro o disponibilità mobiliare non superiori a 100.000 euro, nonché la base di calcolo per l'indennizzo di importo inferiore a 40.000 euro, ed una età superiore a 75 anni o abbia una invalidità pari o superiore all'80 per cento, o abbia a carico un disabile con percentuale pari o superiore all'80 per cento la misura dell'indennizzo è elevata dal 30 per cento all'80 per cento».
2. 05. Zanettin, Giacomoni, Martino, Baratto, Cattaneo, Angelucci, D'Ettore, Porchietto, Giacometto, D'Attis, Labriola, Nevi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni a tutela dei risparmiatori)

  1. Al fine di garantire un'immediata erogazione dell'indennizzo in favore dei risparmiatori con contestuale liquidazione dell'importo dovuto, la documentazione necessaria per avviare la procedura di Pag. 107domanda al Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR) di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 è rappresentata:
   a) dall'attestato di possesso delle azioni od obbligazioni e del prezzo medio di carico al 30 giugno 2017.
   b) dall'attestato di mantenimento del possesso all'atto della domanda;
   c) dall'IBAN dove accreditare l'indennizzo con la dichiarazione della banca sull'intestazione.
   In caso di azioni ed obbligazioni pervenute iure successione il prezzo per il calcolo dell'indennizzo è il maggiore tra il prezzo di carico del de cuius e quello definito dall'erede con l'Agenzia delle Entrate.
   All'atto di presentazione della domanda, previo mero riscontro dei dati da compiere entro dieci giorni, si procede all'erogazione, in via provvisoria, dell'importo in ordine cronologico, a far data da 1o febbraio 2020, con riserva di verifica da parte del Fondo indennizzo Risparmiatori (FIR) che può, acquisite ulteriori dati da Consap e Sistema bancario. Decorsi tre mesi dall'erogazione dell'indennizzo, la domanda si considera perfezionata.
2. 06. Zanettin, Giacomoni, Martino, Baratto, Cattaneo, Angelucci, D'Ettore, Porchietto, Giacometto, Nevi, D'Attis, Labriola.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni operative per il funzionamento del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR))

  1. Alla fine del comma 501-bis previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera f), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è aggiunto il seguente periodo: «La Commissione tecnica di cui al comma 501, attraverso la suddetta società, può effettuare riscontri necessari a verificare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al comma 502-bis dichiarati nella domanda di indennizzo, avvalendosi a tal fine delle informazioni risultanti dalle banche dati detenute dall'Agenzia delle Entrate, ivi comprese quelle della sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, commi 6 e 11, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni, alimentata ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Commissione tecnica e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le tipologie di informazioni riscontrabili, le modalità di effettuazione dei controlli e le misure di sicurezza adeguate ai rischi di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.».
2. 07. Buratti, Topo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Nome per la tutela del sistema creditizio)

  1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo presenta alle Camere un disegno di legge di riforma della disciplina dei reati bancari e finanziari, per realizzare i seguenti obiettivi:
   a) attribuite le funzioni di cui all'articolo 51 del codice di procedura penale all'ufficio del pubblico, ministero presso il tribunale del Capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente;
   b) istituire in ciascuna procura della Repubblica presso i tribunali dei capoluoghi Pag. 108di distretto una sezione specializzata di polizia giudiziaria, alla quale sia assegnato personale dotato di specifiche attitudini e preparazione;
   c) istituire presso i tribunali dei capoluogo di distretto e le corti di appello Sezioni specializzate in materia di reati bancari e finanziari, scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze.
2. 08. Mulè, Giacomoni, Martino, Baratto, Cattaneo, Angelucci, D'Ettore, Porchietto, Giacometto, Nevi, D'Attis, Labriola, Zanettin.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Cabina di regia per gli interventi nel settore delle crisi bancarie)

  1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, è istituita la Cabina di regia per gli interventi nel settore delle crisi bancarie, di seguito denominata «Cabina di regia», con il compito di individuare strumenti e soluzioni adeguati ad affrontare la gestione delle crisi bancarie attraverso l'utilizzo di risorse dei sistemi di assicurazione dei depositi, fondi di risoluzione, risorse pubbliche nell'ambito di piani di risanamento preventivi o forme di uscita delle crisi attraverso il ricorso al mercato alternativi alla risoluzione come definita dalla Bank Recovery and Resolution Directive (Brrd) di cui alla direttiva 2014/59/UE, presieduta dal Ministro dell'economia e delle finanze.
  2. La Cabina di regia costituisce, per il settore delle crisi industriali, la sede di confronto tra il Governo, le regioni, gli enti locali, i membri del Parlamento, i rappresentanti dei sindacati, del sistema bancario e dell'amministrazione fiscale per garantire l'unitarietà e il coordinamento tra gli strumenti di programmazione e di attuazione di politica bancaria, nonché l'ottimale e coordinato utilizzo delle relative risorse finanziarie.
  3. Per la realizzazione dell'obiettivo di cui al comma 2, la Cabina di regia assicura il raccordo politico, strategico e funzionale per facilitare un'efficace integrazione tra gli interventi e gli strumenti di sostegno promossi, sostenerne l'accelerazione e garantire una più stretta correlazione con le istanze e con le dinamiche di sviluppo dei sistemi bancari.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disciplinato il funzionamento della Cabina di regia.
2. 09. D'Ettore, Giacomoni, Martino, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Giacometto, Nevi, D'Attis, Labriola.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Linee guida per gli istituti di credito finalizzate ad assicurare l'effettiva adeguatezza delle operazioni)

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di date piena attuazione dell'articolo 47 della Costituzione e in armonia con quanto previsto dalla normativa comunitaria e dall'articolo 21 del Testo unico bancario di cui decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispone le linee guida per gli istituti di credito volte a garantire che l'azione dell'intermediario assicuri l'effettiva adeguatezza delle operazioni dei clienti, anche ai fini dell'imposizione all'intermediario del divieto di far compiere al proprio cliente operazioni finanziarie oggettivamente inadeguate per il suo profilo di rischio.
  2. Nelle linee guida di cui al comma 1 sono indicate, con riferimento alla raccolta delle informazioni che l'intermediario deve raccogliere per costruire «il profilo Pag. 109di investitore» del cliente, le modalità attraverso le quali valutare la propensione al rischio dell'investitore tenendo conto, in particolare, dei dati e delle informazioni oggettive fornite dal cliente in relazione alla misura del reddito, la composizione familiare e le proprietà immobiliari che assumono prevalenza rispetto alle dichiarazioni soggettive di intenti rese dall'investitore interessato in riferimento alla propria propensione al rischio.
2. 010. D'Ettore, Giacomoni, Martino, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Giacometto, Nevi, D'Attis, Labriola.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Inversione dell'onere della prova ai fini dell'accertamento della diligenza dell'intermediario. Modifiche all'articolo 23 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di contratti)

  1. Al comma 6 dell'articolo 23 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 aggiungere in fine il seguente periodo: «Nel caso di accertato inadempimento dei soggetti abilitati di cui al presente comma è presunta, salvo prova contraria, la sussistenza del nesso di causalità tra inadempimento e danno».
2. 011. D'Ettore, Giacomoni, Martino, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Giacometto, Nevi, D'Attis, Labriola.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure per la classificazione e valutazione dei crediti deteriorati)

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sentita la Banca d'Italia, la Consob e il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), sono adottate le disposizioni finalizzate ad eliminare le distorsioni sulla classificazione dei crediti deteriorati che creano problemi agli istituti di credito operanti in Italia sia in termini di maggiore assorbimento di capitale regolamentare, sia in termini di ridotta propensione ad erogare nuovi crediti alle imprese, nonché a definire le verifiche e i controlli legati alla valutazione dei suddetti crediti.
2. 012. Giacomoni, D'Ettore, Martino, Baratto, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Giacometto, Nevi, D'Attis, Labriola.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure volte allo smaltimento dei crediti deteriorati da parte degli istituti di credito e alla prevenzione dell'emergenza abitativa conseguente a procedimenti di esecuzione forzata e per la valorizzazione del patrimonio immobiliare)

  1. Il presente articolo è volto a prevenire l'insorgere di una situazione di emergenza abitativa e di conseguente disagio sociale determinata dal crescente numero di unità immobiliari sottoposte a espropriazione forzata in conseguenza, del recupero dei crediti deteriorati da parte degli istituti di credito nel contesto dell'attuale congiuntura economica negativa.
  2. Ai fini del presente articolo, per «istituti di credito» si intendono le banche e i gruppi bancari interessati da procedure di risanamento, risoluzione o sostegno economico-finanziario pubblico straordinario Pag. 110ai sensi della normativa vigente, selezionati secondo i criteri definiti con il decreto di cui al comma 6.
  3. Ai fini del presente articolo, per «crediti deteriorati» si intendono esclusivamente i crediti iscritti nel bilancio e classificati come crediti in sofferenza da parte degli istituti di credito.
  4. Il presente articolo si applica a tutte le unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata senza distinzione di categoria catastale.
  5. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per gli anni 2020, 2021 e 2022, il Fondo patrimonio Italia, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione minima di 500 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2020, 2021 e 2022. La dotazione del Fondo è destinata all'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo.
  6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i limiti di investimento delle risorse del Fondo, secondo criteri volti alla riduzione dei rischi di credito, di concentrazione e di mercato e nel rispetto di parametri di sostenibilità per la finanza pubblica e di equilibrio finanziario nella gestione del Fondo medesimo, nonché i criteri per l'individuazione delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata da acquistare ai sensi del comma 8. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i criteri per la selezione degli istituti di credito ammessi e le modalità di presentazione della richiesta di intervento del Fondo ai sensi del comma 8.
  7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità per la gestione e la valorizzazione delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata acquisite dal Fondo, con priorità per la loro utilizzazione per le finalità di cui al comma 1. Con il medesimo decreto sono altresì indicati i criteri per l'individuazione dei soggetti economicamente o socialmente deboli, ai fini dell'applicazione delle misure di tutela da parte del Fondo.
  8. Gli istituti di credito che intendono chiedere l'intervento del Fondo allegano alla richiesta l'elenco delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata che sono poste a garanzia dei propri crediti deteriorati, indicando la classificazione con cui il credito è iscritto nel bilancio, i dati identificativi dell'unità immobiliare, comprendenti la sua localizzazione, la tipologia, i dati catastali e il valore aggiornato all'ultimo trimestre, nonché i dati identificativi della procedura esecutiva instaurata, il valore dell'unità immobiliare stimato dal consulente tecnico d'ufficio, la data e il prezzo base della successiva asta.
  9. Gli istituti di credito indicano altresì i dati identificativi delle ipoteche iscritte a proprio favore sulle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata e i dati identificativi dei soggetti debitori o garanti proprietari delle stesse.
  10. Gli istituti di credito, contestualmente alla presentazione della richiesta di intervento del Fondo, ne inviano comunicazione scritta a tutti i debitori e i garanti dei crediti per i quali chiedono l'intervento del Fondo. La comunicazione deve contenere l'avvertenza, espressa in modo chiaro e comprensibile, che il destinatario della comunicazione può opporsi all'intervento del Fondo, inviando comunicazione scritta all'istituto di credito e in copia al Fondo stesso entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.
  11. L'intervento del Fondo è precluso nel caso in cui il debitore o il garante proprietario dell'unità immobiliare oggetto di espropriazione forzata, ai sensi del comma 8 e nel termine ivi previsto, comunichi la propria opposizione, senza obbligo di motivazione.Pag. 111
  12. Entro sessanta giorni il Fondo valuta la conformità della richiesta alle finalità di cui al comma 1, nonché l'opportunità dell'operazione, esaminando, ove ritenuto necessario, separatamente ogni unità immobiliare oggetto di espropriazione forzata, anche avvalendosi della consulenza di professionisti esterni. A seguito di tale valutazione, il Fondo comunica all'istituto di credito richiedente il rigetto o l'accoglimento della richiesta di intervento.
  13. L'eventuale accoglimento della richiesta di intervento può riguardare tutte le unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata o parte di esse, sulla base della valutazione dell'opportunità dell'intervento effettuata in relazione a ciascuna unità immobiliare.
  14. Qualora accolga la richiesta di intervento presentata dall'istituto di credito ai sensi del comma 8, il Fondo comunica le condizioni di acquisto delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata.
  15. Il Fondo può acquistare in blocco tutte le unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata iscritte nell'elenco di cui al comma 8 o partecipare alle singole aste giudiziarie secondo le modalità descritte dal presente articolo.
  16. Nella valutazione della migliore modalità di acquisto delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata, il Fondo effettua ogni analisi ritenuta necessaria e, in particolare, tiene conto del numero complessivo delle unità immobiliari, del valore di ciascuna unità stimato dalla consulenza tecnica d'ufficio depositata nella relativa procedura esecutiva o concorsuale, del prezzo base della successiva asta, nonché della presenza di altri creditori intervenuti.
  17. Il Fondo può partecipare alle aste soltanto dal secondo esperimento di vendita e con un prezzo non superiore al valore stimato dalla consulenza tecnica d'ufficio, ridotto del 25 per cento.
  18. Il Fondo, ove lo ritenga opportuno, può procedete all'acquisto in blocco di più unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata. In tale caso, l'istituto di credito, a proprie spese, entro il settimo giorno successivo alla data dell'asta, comunica agli organi giudiziari di ciascuna procedura esecutiva o concorsuale l'intervento del Fondo finalizzato all'acquisto delle unità immobiliari oggetto di vendita giudiziaria e coadiuva il Fondo per gli adempimenti relativi al saldo del prezzo e all'emissione del decreto di trasferimento della proprietà delle unità immobiliari al Fondo stesso. Tutte le unità immobiliari devono essere acquistate a un prezzo pari all'offerta minima presentata nell'ultima asta alla quale il Fondo non ha partecipato. Tale asta non può comunque essere antecedente all'esperimento di vendita di età al presente articolo.
  19. Il Fondo, ove lo ritenga opportuno, può acquistare singolarmente ciascuna unità immobiliare oggetto di espropriazione forzata partecipando separatamente ad ogni asta, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo e delle disposizioni vigenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, mediante partecipazione, diretta ovvero tramite professionisti esterni, enti pubblici, società strumentali o istituzioni finanziarie controllate dallo Stato o da altri enti pubblici. Tali aste non possono comunque essere antecedenti all'esperimento di vendita di cui al presente articolo.
  20. Il Fondo provvede alla gestione ordinaria e straordinaria e alla valorizzazione delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata acquistate e può delegare le attività a professionisti esterni, enti pubblici, società strumentali o istituzioni finanziarie controllate dallo Stato o da altri enti pubblici.
  21. Per garantite l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, e per tutelare i soggetti economicamente o socialmente deboli, individuati in base ai criteri previsti dal decreto di cui al presente articolo, dal rischio di perdita della disponibilità dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale o dell'immobile commerciale nel quale è esercitata un'attività professionale fondamentale per il sostentamento del soggetto e del suo nucleo familiare, il Fondo può concedere in Pag. 112locazione a canone agevolato le unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata da esso acquistate. Nel concedere in locazione le unità immobiliari è data priorità all'originario proprietario o al soggetto che occupava con titolo idoneo le unità immobiliari stesse. Il Fondo può procedere alla vendita delle unità immobiliari oggetto di espropriazione forzata da esso acquistate, effettuando, ove opportuno, attività dirette alla valorizzazione delle unità immobiliari per la realizzazione del massimo valore di vendita. Il Fondo, nella determinazione delle attività di valorizzazione e delle decisioni di vendita, considera, oltre alla realizzazione del massimo valore di vendita, anche le esigenze sociali del territorio nel quale sono ubicate le singole unità immobiliari.
  22. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 500 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2020, 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. 013. Giacomoni, Martino, Baratto, Cattaneo, Angelucci, D'Ettore, Porchietto, Giacometto, Nevi, D'Attis, Labriola.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Procedure semplificate)

  1. All'articolo 20, comma 2-ter, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo le parole «dai soggetti di cui agli articoli» è aggiunta la seguente: «29».
2. 014. Giacomoni, Martino, Baratto, Cattaneo, Angelucci, D'Ettore, Porchietto, Giacometto, Nevi, D'Attis, Labriola.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Procedure semplificate)

  1. Gli articoli 21, 23 e 24-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non si applicano all'offerta ed alla consulenza aventi ad oggetto azioni emesse dai soggetti di cui all'articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, quando la sottoscrizione o l'acquisto sia di importo non superiore a 3.000 euro ovvero, se superiore a tale importo, rappresenti la quota minima stabilita nello statuto della banca per diventare socio purché la stessa non ecceda l'importo di 4.000 euro. Ai fini del rispetto dei limiti suddetti si tiene conto degli acquisti e delle sottoscrizioni effettuati nei ventiquattro mesi precedenti.
2. 015. Giacomoni, Martino, Baratto, Cattaneo, Angelucci, D'Ettore, Porchietto, Giacometto, Nevi, D'Attis, Labriola.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Imposte sui trasferimenti di beni posti in essere dalle società immobiliari possedute dagli intermediari finanziari)

  1. Alle cessioni di immobili oggetto di contratti di leasing risolti o altrimenti cessati per fatto dell'utilizzatore si applica comunque l'articolo 35, comma 10-ter.1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, anche se effettuate da una società immobiliare specializzata, a condizione che tale società sia controllata dall'intermediario finanziario già titolare del contratto di leasing. Per le trascrizioni nei pubblici registri e volture catastali effettuate a qualunque titolo in relazione ai beni e diritti acquisiti e ceduti dalla società immobiliare specializzata, le imposte Pag. 113di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 milione di euro annuo a decorrere dall'anno 2020, si provvede con corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 28, comma 2, lettera b) del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
2. 016. Buratti, Topo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

  1. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, rubricato «Interessi delle obbligazioni pubbliche», è aggiunto il seguente comma:
  «2. Ai fini del calcolo dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio di cui agli articoli 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77 o dall'investimento in contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, tra i titoli equiparati alle obbligazioni e agli altri titoli similari di cui al comma precedente rientrano anche i project bond emessi ai sensi dell'articolo 184 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50».
2. 017. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Tateo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

  1. All'articolo 2652 del codice civile, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
  «1-bis. Se la domanda, presentata ai sensi dei precedenti numeri 1,4, 5 e 6, è trascritta dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell'atto oggetto del giudizio, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti sugli immobili acquistati dai terzi e loro aventi causa in base a un atto contenente accollo, anche parziale, ovvero estinzione del mutuo bancario, garantito da ipoteca volontaria di primo grado iscritta anteriormente alla domanda.».
2. 018. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Tateo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure in favore del Microcredito)

  1. Il limite dei finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 111 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, come modificato dal decreto legislativo 14 dicembre 2010, n. 218, nonché all'articolo 4, comma 1, primo periodo del decreto 17 ottobre 2014, n. 176, è fissato a 50.000 euro.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 4, comma 1, del decreto 17 ottobre 2014, n. 176, il secondo periodo è soppresso;
   b) all'articolo 4, comma 2, del decreto 17 ottobre 2014, n. 176, le parole: non superi il limite di 25.000 euro o, nei casi previsti dal comma 1, di 35.000 euro sono sostituite dalle seguenti: non superi il limite di 50.000 euro.
2. 019. Trano.
(Inammissibile)

Pag. 114

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Sostegno all'attività degli operatori di microcredito)

  1. Gli operatori di microcredito iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, in possesso del requisito di micro piccola media impresa, beneficiano, a titolo gratuito e nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento e, relativamente alle nuove imprese costituite o che hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati, senza valutazione del merito di credito, della garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sui finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari finalizzati alla concessione, da parte dei medesimi operatori, di operazioni di microcredito in favore di beneficiari come definiti dal medesimo articolo 111 e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176.
2. 020. Trano.
(Inammissibile)