CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 dicembre 2019
298.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-03315 Cenni: Iniziative a tutela del comparto vitivinicolo italiano.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Mi preme anzitutto rilevare che la problematica in esame è seguita con la massima attenzione dal Ministero delle politiche agricole e dall'intero Governo. Infatti, nell'interesse dei nostri prodotti, diverse iniziative sono state assunte in tal senso, sia dal Presidente del Consiglio, che dal Presidente della Repubblica.
  Come noto, la lista americana dei prodotti a cui applicare dazi aggiuntivi colpisce settori sensibili per l’export di diversi Paesi europei. Per quanto ci riguarda, i prodotti maggiormente colpiti dalle contromisure americane sono i formaggi, i liquori e le carni lavorate di maiale. Sono esclusi i vini. In particolare, il totale complessivo dell’export italiano delle voci doganali colpite da dazi aggiuntivi è stato nel 2018 pari a 468,5 milioni di dollari, per cui il dazio aggiuntivo del 25 per cento genera un dazio addizionale pari a 117,2 milioni di dollari.
  Per quanto concerne il settore vitivinicolo, il Ministero è intervenuto presso le Istituzioni europee al fine di ottenere provvedimenti che rendessero agevole e flessibile l'utilizzo di alcune misure inserite nel Programma nazionale di sostegno (PNS) vitivinicolo e, in particolare, la promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi.
  Alle richieste dell'Italia e di altri Stati membri la Commissione ha dato seguito predisponendo tre proposte di Regolamento che rendono la gestione della promozione più flessibile, consentendo ai beneficiari dei contributi di apportare modifiche ai progetti di promozione approvati, comprese quelle che riguardano i Paesi target oggetto delle azioni promozionali, nonché di realizzare progetti di promozione per un periodo superiore ai cinque anni per ciascun Paese terzo, superando così l'attuale limite.
  Inoltre, viene consentito l'incremento della percentuale di contribuzione dell'Unione europea, portandola dall'attuale 50 per cento al 60 per cento, riducendo la partecipazione finanziaria dell'impresa al 40 per cento delle spese effettivamente sostenute. In questo modo, si cerca di sostenere i produttori italiani ed europei a mantenere le quote di mercato faticosamente guadagnate in un Paese, come l'America, che rappresenta uno dei nostri maggiori mercati di export per il vino.
  L'Italia ha chiesto altresì la possibilità di estendere l'applicabilità dei tre Regolamenti a tutti i vini e non soltanto ai vini fermi e la Commissione si è dichiarata disposta a valutare la proposta.
  L'iniziativa della Commissione europea, pertanto, va incontro alle nostre sollecitazioni di questi mesi e ciò rappresenta un primo segnale positivo per la protezione del Made in Italy.
  Concludo informando che la problematica è stata portata nuovamente all'attenzione della Commissione europea in occasione del Consiglio dei Ministri del 16-17 dicembre scorsi. In tale contesto è stata evidenziata l'opportunità di un'ulteriore incisiva azione negoziale con il Governo degli Stati Uniti nonché la necessità di attivare al più presto misure ed azioni più efficaci di sostegno, anche di carattere straordinario, per i settori maggiormente penalizzati dall'inasprimento dell'imposizione tariffaria.

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ALLEGATO 2

5-03316 Caon: Iniziative in materia di contrasto alla cimice asiatica.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Monitoriamo continuamente da tempo la problematica dell’Halymorpha halys, un insetto originario dell'Asia orientale che è stato rinvenuto per la prima volta in Europa a partire dal 2004, che ha arrecato gravi danni su vari fruttiferi e colture erbacee e che ha dimostrato un'elevata capacità di diffusione nel Mediterraneo e nell'areale europeo.
  Nell'ambito delle misure di contrasto al parassita – che includono interventi di lotta dedicati e basati su strategie di intervento integrate – risulta fondamentale in primo luogo l'attività di monitoraggio mirata nelle singole aziende agricole e sulle diverse colture, così come è importante ricordare che il successo nel contrasto al parassita non è assicurato dall'esclusivo utilizzo di trattamenti chimici, vista l'elevata mobilità della specie che può riposizionarsi su differenti colture.
  In seno al Comitato Fitosanitario nazionale sono state identificate le azioni prioritarie volte a contrastare i danni del parassita, che si sostanziano in attività dedicate di divulgazione e monitoraggio a cura dei Servizi Fitosanitari delle regioni interessate dal problema, in collaborazione con le strutture tecniche territoriali, per supportare gli agricoltori nella lotta all'insetto.
  In particolare il Centro di Ricerca Difesa e Certificazione (CREA-DC) è stato identificato come istituto di supporto per l'approfondimento degli aspetti scientifici e, nel contempo, sono state avviate sperimentazioni con prove «in campo» e in laboratorio, per individuare le sostanze più idonee al contrasto e le tecniche di lotta più efficaci.
  In merito all'ipotesi di agire contro la cimice nella stagione invernale, si sottolinea l'impossibilità di intervenire nei siti di svernamento prediletti dell'insetto, che riguardano, oltre alle aree agricole, soprattutto gli abitati urbani, per via della tossicità dei prodotti insetticidi necessari.
  Diversi studi sono in corso per individuare tecniche di cattura massaie o per intervenire nella fase di maggiore aggregazione dell'insetto, che necessitano tuttavia di ulteriori studi.
  I risultati delle sperimentazioni avviate verranno periodicamente valutati in sede di Comitato fitosanitario nazionale al fine di monitorare costantemente l'evoluzione della problematica e attivare appropriate misure fitosanitarie.
  Con riferimento specifico al controllo biologico per la difesa della frutticoltura nazionale sono stati avviati studi dedicati per porre in essere interventi con antagonisti naturali del parassita.
  In particolare, le ricerche svolte nell'ambito del Progetto nazionale denominato «ASPROPI», hanno permesso di individuare in ambienti dell'Italia centrale un Imenottero parassita delle uova della Cimice, Ooencyrtus telenomicida, allevabile in biofabbriche su ospiti alternativi. Una popolazione del parassitoide è stata trasferita nei laboratori CREA e mantenuta in ambiente controllato, dove si è mostrata in grado di parassitizzare efficacemente le uova della Cimice.
  Per la verifica «in campo» delle potenzialità dell'antagonista naturale – impiegabile in un contesto integrato per la difesa della frutticoltura nazionale – sono state effettuate prove dirette in frutteti condotti con differenti metodologie ma Pag. 191l'antagonista ha mostrato nei frutteti produttivi limiti di efficacia e di permanenza negli ambienti.
  Per tale motivo, tenuto allora conto dell'importanza di procedere tempestivamente alla verifica delle potenzialità e dei rischi connessi invece all'introduzione di antagonisti naturali «esotici», cioè provenienti dall'area di origine della Cimice asiatica questo Ministero – previa acquisizione delle necessarie certificazioni di legge – ha autorizzato il CREA ad introdurre, in condizioni di quarantena e per soli motivi di studio, la specie ritenuta a livello mondiale più efficace: il Trissolcus Japonicus (cosiddetta Vespa Samurai), a carico della quale sono in fase avanzata i necessari studi, in particolare quelli sull'impatto ambientale nei nostri agroecosistemi.
  Tuttavia, per l'utilizzo di antagonisti naturali provenienti dal territorio d'origine del parassita in prove estensive in campo, tese a valutarne l'efficacia e le migliori modalità d'impiego, bisogna tenere in conto le problematiche legate all'introduzione in natura specie o popolazioni non autoctone.
  A tal riguardo, il 5 settembre 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 2019, n. 102 che modifica la formulazione dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 che, precedentemente, sanciva un divieto tassativo per l'immissione di specie esotiche, senza percorsi in deroga.
  Esso prevede dunque che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – sentiti il MIPAAF, il Ministero della salute e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere del Consiglio del Sistema nazionale di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132 – possa adottare con proprio decreto i criteri per l'immissione di specie e di popolazioni non autoctone di cui al comma 3, nel rispetto delle finalità del presente regolamento e della salute e del benessere delle specie, criteri che sono attualmente in fase di stesura.
  Ritengo inoltre importante ricordare che il Ministro ha avuto modo di evidenziare pochi giorni fa, come la mancata autorizzazione da parte dell'Unione Europea all'utilizzo del chlorpyrifos-methyl – un significativo strumento di contrasto alla cimice asiatica – sia un errore che grava sui nostri produttori e l'intera filiera in quanto sarebbe importante disporre già di efficaci mezzi di difesa fitosanitaria per il controllo dell'emergenza almeno fino a quando non saranno disponibili misure alternative.
  La cimice asiatica è un'emergenza europea, connessa com’è alla crisi climatica e per questo siamo già impegnati con i nostri uffici, per negoziare urgentemente una deroga con Bruxelles, deroga nazionale sulla quale ci stiamo già adoperando con il Ministro della salute.

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ALLEGATO 3

5-03317 Viviani: Sull'eventuale adozione del sistema «nutri-score» nell'etichettatura dei prodotti agroalimentari.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Le tematiche evidenziate dall'Onorevole interrogante rivestono da sempre una rilevanza strategica per questo Ministero, in quanto l'applicazione di sistemi quali il «nutriscore» francese ma anche il «traffic light» inglese potrebbero produrre effetti discriminatori soprattutto verso quei prodotti italiani riconosciuti a livello europeo come patrimonio nazionale (Denominazione d'Origine Protetta – DOP, Indicazione Geografica Protetta – IGP, Specialità Tradizionale Garantita – STG), che sono obbligati per legge a mantenere determinati tenori di nutrienti, previsti dai disciplinari di produzione a tutela delle tradizioni e dei consumatori.
  Da sempre, l'Italia ha promosso, promuove e promuoverà la «Dieta mediterranea», un modello nutrizionale rimasto costante nel tempo che l'Unesco, come noto, ha dichiarato Patrimonio immateriale dell'Umanità.
  Pertanto, ogni fattivo contributo al dibattito in atto in Europa sulla tematica evocata dall'Onorevole Interrogante è finalizzato da parte di questa Amministrazione, a raggiungere un sistema comune di etichettatura nutrizionale «front of pack» chiara, comprensibile, realmente informativa e, soprattutto, non discriminatoria del «Made in Italy», nella piena convinzione di dover difendere e garantire le eccellenze italiane nel settore agroalimentare.
  In Italia si sta completando la sperimentazione di un sistema «a batteria» che riporta per il consumatore, in uno specifico «box», l'indicazione quantitativa della percentuale di energia, grassi, grassi saturi, zuccheri e sale apportati nella singola porzione rispetto alla quantità giornaliera di assunzione raccomandata, rappresentando graficamente la percentuale di energia o nutrienti contenuta nella singola porzione, permettendo di quantificarla visivamente.
  In linea con i più consolidati orientamenti scientifici, il Ministero della salute e questo Ministero hanno sempre ritenuto fondamentale la totalità della dieta e non il singolo alimento, evitando di classificare gli alimenti in buoni e cattivi, demonizzando di volta in volta «grassi» o «zuccheri», poiché tali alimenti devono essere commisurati alle esigenze del singolo individuo e non giudicati nell'ambito di una semplice valutazione standardizzata. La riduzione di particolari nutrienti – come ad esempio zuccheri e grassi – attraverso l'individuazione di semplici target numerici, non può essere accettata perché risulta non solo di difficile realizzazione, ma anche di dubbia efficacia.
  Peraltro, ulteriori perplessità su questo approccio – privo di alcuna componente educativa verso sane abitudini alimentari – nascono dalla constatazione che esso potrebbe portare all'eliminazione di taluni alimenti che fanno parte della dieta mediterranea e determinare un possibile spostamento dei consumi verso prodotti di scarsa qualità nutrizionale, in particolare nell'età infantile ed evolutiva o nella sfera dei bassi profili di reddito.
  Per quanto sopra, l'Italia, anche con riguardo alla prevenzione e al controllo delle patologie non trasmissibili (Not Communicable Diseases – NCDs), non ha mai mancato di contrastare i fattori di rischio e promuovere i «determinanti di salute», attraverso un approccio «distico» che privilegiasse Pag. 193la prevenzione delle malattie croniche e interventi multisettoriali che coinvolgessero più Amministrazioni pubbliche e la società civile, valorizzando l'esigenza di stili di vita salutari, attività fisica regolare e diete sane, equilibrate e sostenibili.
  Anche nel più recente passato, a fronte delle azioni di alcuni Paesi che si sono fatti promotori di vari tentativi di reintrodurre il concetto di «cibi insalubri» – col rischio legato all'adozione di misure restrittive sul piano commerciale, potenzialmente lesive sui mercati esteri delle eccellenze e delle tipicità dell'agroalimentare Made in Italy – il nostro Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) si è immediatamente attivato con azioni incisive.
  Quanto sopra non esaurisce in ogni caso l'azione di tutela degli interessi italiani, per la quale si continuerà a mantenere alta l'attenzione nei fori internazionali in cui si discute di temi nutrizionali e chiederemo, infatti, alla commissione Ue di rendere più forte la legge europea sull'etichettatura, un obiettivo su cui lavoreremo in vista del mese di aprile 2020 in ossequio alla «Farm to Fork» e dunque alla nuova «strategia di crescita per l'Europa» presentata a Bruxelles l'11 dicembre ultimo scorso, armonicamente all’European Green Deal.
  Il regolamento 775 del 2018 e la scelta di un regime facoltativo di etichettatura ci trova del tutto contrari, anche perché la sperimentazione già in atto su latte, formaggi, carni trasformate, pasta, riso, pomodoro – con l'indicazione chiara, comprensibile, realmente informativo dell'origine della materia prima – non può terminare con l'entrata in vigore del regolamento dal 1o aprile 2020, di cui l'Italia ritiene dunque indispensabile chiedere uno slittamento di almeno un anno.
  È quindi fondamentale che tutte le Amministrazioni coinvolte sostengano e affianchino azioni per rendere pienamente efficace la tutela delle eccellenze agroalimentari nazionali all'estero, al fine di imprimere incisività e determinazione al ruolo dell'Italia in tutti i fori internazionali in cui vengono definite le politiche della salute con potenziale impatto sulla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari italiani di qualità in sede internazionale.

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ALLEGATO 4

5-03319 Gadda: Iniziative a tutela del comparto dell'uva da tavola.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Mi preme anzitutto evidenziare che, da sempre, il settore della produzione e della commercializzazione del vino e dell'uva da tavola «a livello internazionale» ha una rilevante portata strategica, trattandosi di una delle produzioni di qualità più rappresentative del «Made in Italy», un emblema di pregio della nazione.
  La crescita delle nostre esportazioni in campo agricolo e alimentare pretende ogni sforzo di investimento sull'eccellenza, la tipicità e l'autenticità delle nostre produzioni, tra le quali si colloca – a fortissima vocazione export – il vino, di cui siamo primo produttore mondiale.
  L'attiva partecipazione di questa Amministrazione a difesa degli interessi delle aziende italiane – nel quadro degli accordi negoziati dall'Unione europea a livello bilaterale, multilaterale e di libero scambio – consente di perseguire la protezione internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche italiane del vino registrate nell'UE.
  Così come rilevano le azioni che i Consorzi di tutela svolgono in difesa delle Denominazioni a tutela della libera concorrenza e del reddito degli agricoltori, il Ministero ha già promosso iniziative a contrasto delle pratiche sleali o comunque distorsive, come le aste al doppio ribasso citate dall'interrogante.
  Peraltro, in data 28 giugno 2017 è stato firmato un patto di impegno del Ministero con Federdistribuzione e Ancd Conad per promuovere, attraverso un codice etico, pratiche commerciali leali lungo l'intera filiera agroalimentare. Nello specifico, le organizzazioni della grande distribuzione si sono impegnate a non fare più ricorso alle aste elettroniche inverse al doppio ribasso per l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari.
  L'obiettivo del patto è quello di favorire la trasparenza, l'equità, la legalità e il rispetto dei diritti dei lavoratori, a partire dal contrasto al caporalato e allo sfruttamento in agricoltura. In particolare vengono definite e promosse linee guida e impegni nell'acquisto dei prodotti agroalimentari da parte della Grande Distribuzione Organizzata anche per favorire l'adesione volontaria delle imprese agricole alla Rete del lavoro agricolo di qualità.
  Per rafforzare i rapporti nelle filiere il Ministero sta investendo oltre 500 milioni di euro di risorse pubbliche nei contratti di filiera, uno strumento che favorisce gli investimenti e rende più strutturati e duraturi i rapporti tra agricoltori e mondo della trasformazione.
  Allo stesso modo si lavora sulla trasparenza nella formazione dei prezzi indicativi attraverso le Cun, commissioni uniche nazionali. Sono 7 quelle attive, 5 nella filiera suinicola, una cunicola e una delle uova. Uno strumento che è in ogni caso a disposizione di tutte le filiere che dovessero essere interessate.
  Sul fronte europeo l'Italia si è impegnata in sede di trilogo per l'approvazione della direttiva n. 633 del 17 aprile 2019 contro le pratiche sleali, per inserire le aste al doppio ribasso tra i divieti.
  È nostra ferma intenzione arrivare a una rapida attuazione in Italia della direttiva stessa per garantire tutela alle imprese della filiera agroalimentare e, come ribadito dalla Ministra, all'approvazione Pag. 195definitiva del disegno di legge per il divieto delle aste al doppio ribasso, approvato in prima lettura alla Camera e ora al Senato.
  Concludo informandovi che la Ministra ha indicato nelle sue linee prioritarie il lavoro di sostegno da fare attraverso le Organizzazioni comuni di mercato (OCM) per favorire la maggiore aggregazione delle aziende agricole in organizzazioni di produttori al fine di ottenere una migliore remunerazione.
  Allo stesso tempo si lavora con l'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) per garantire l'effettivo divieto della vendita dei prodotti agroalimentari, a prezzi inferiori rispetto a quelli di produzione.

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ALLEGATO 5

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 e relativa nota di variazioni (C. 2305 Governo, approvato dal Senato e C. 2305/I Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI RELAZIONE DELLA RELATRICE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XIII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (C. 2305 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazioni (C. 2305/I Governo, approvato dal Senato);
   premesso che il provvedimento in esame, come si evince chiaramente dalla relazione illustrativa, si colloca in uno scenario di crescita modesta, caratterizzato dalla debolezza della domanda interna e dall'evoluzione sfavorevole degli indicatori europei internazionali. In tale ambito, la manovra di bilancio del Governo mira a preservare la sostenibilità della finanza pubblica e conseguire nel medio termine la riduzione del rapporto debito/PIL, avviando un percorso di crescita duratura, compatibile con le esigenze di sostenibilità ambientale e sociale;
   ritenuto che l'obiettivo perseguito dall'Esecutivo è quello di adottare misure dirette, da un lato, a garantire la completa eliminazione dell'incremento dell'IVA, previsto a legislazione vigente nel 2020, dall'altro, a ridurre il cuneo fiscale sul lavoro, a promuovere politiche di sostegno alla famiglia e a sostenere gli investimenti per una crescita sostenibile, con particolare attenzione alla salvaguardia dell'ambiente e al contrasto all'evasione fiscale;
   valutate con particolare favore, in tale contesto, le disposizioni riguardanti il comparto agricolo, quali, nello specifico: l'esenzione ai fini Irpef per il 2020 dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (articolo 1, comma 183); l'incremento di 40 milioni di euro per il 2020 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori al fine di ristorare le imprese agricole ubicate nei territori colpiti dalla cimice asiatica (articolo 1, commi 501-502); l'esonero dal versamento totale dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate nel corso del 2020, per un periodo massimo di 24 mesi (articolo 1, comma 503); la concessione di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate allo sviluppo o al consolidamento di aziende agricole condotte da imprenditrici agricole, attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (articolo 1, commi 504-506); l'istituzione nello stato di previsione del MIPAAF del Fondo per la competitività delle filiere agricole, finalizzato a sostenere lo sviluppo e gli investimenti delle filiere, con una dotazione finanziaria iniziale di 15 milioni di euro per il 2020 e 14,5 milioni di euro per il Pag. 1972021 (articolo 1, comma 507); l'istituzione di un Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole, con dotazione di 5 milioni di euro per il 2020 presso il Ministero dello sviluppo economico (comma 123);
   preso atto altresì con favore di ulteriori misure dirette a sostenere il comparto agricolo, tra le quali:
    la determinazione del reddito d'impresa, con un coefficiente di redditività del cinque per cento, per gli imprenditori agricoli florovivaistici rispetto alla commercializzazione di piante vive e di prodotti della floricoltura (articolo 1, comma 225);
    l'incremento da 20 milioni a 22,5 milioni di euro della spesa autorizzata, a decorrere dal 2020, per consentire la realizzazione del piano di stabilizzazione del personale precario del CREA (articolo 1, comma 467);
    l'aumento del venti per cento della quota di ammortamento deducibile dalle imposte sui redditi, a fronte di spese sostenute per investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali, con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni. (articolo 1, comma 509);
    la modifica del regime giuridico di vendita dei terreni ISMEA (comma 510);
    il rifinanziamento di 1 milione di euro annui per il triennio 2020-2022 del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti (articolo 1, comma 511);
    l'individuazione di campagne di promozione per prodotti agroalimentari sottoposti ad aumento di dazi nell'ambito del Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia (articolo 1, comma 508);
    l'estensione delle disposizioni della legge di bilancio 2018 relative alle attività di enoturismo, alle attività di oleoturismo (articolo 1, commi 513-514);
   considerato che il disegno di legge dispone il finanziamento dell'arresto di pesca obbligatorio per il 2020, nel limite di spesa di 11 milioni di euro per il 2021 e del c.d. fermo di pesca non obbligatorio, con l'incremento di 2,5 milioni di euro per il 2021, nonché la proroga al 31 dicembre 2020 del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019 (articolo 1, commi 515-517);
   osservato che il provvedimento reca disposizioni dirette a prevedere:
    la concessione alle imprese agricole di un contributo a fondo perduto per l'innovazione tecnologica in agricoltura (articolo 1, commi 520-521);
    l'istituzione del Fondo per l'agricoltura biologica, con una dotazione pari a 4 milioni di euro per il 2020 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 (articolo 1, comma 522);
    l'estensione del limite temporale – da uno a tre anni – degli interventi compensativi a carico del Fondo di solidarietà nazionale (articolo 1, comma 523);
    il diritto di fruire di un incentivo sull'energia elettrica prodotta per taluni impianti di produzione di energia elettrica esistenti alimentati a biogas realizzati da imprenditori agricoli (articolo 1, commi 524-527);
   considerato che il provvedimento prevede l'istituzione della Commissione per lo studio delle proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi (articolo 1, comma 98), con il compito di sviluppare un ampio percorso di partecipazione democratica (comma 99), in relazione al quale sarebbe opportuno precisare il coinvolgimento anche delle associazioni rappresentative del comparto agricolo e della pesca;
   rilevata la necessità, in siffatto ambito, a fronte della prevista ridefinizione del sistema di tali sussidi, di individuare adeguate misure di carattere compensativo per gli operatori del settore;Pag. 198
   considerata altresì la necessità di prevedere, nei prossimi provvedimenti utili, disposizioni dirette a: prorogare il cosiddetto bonus verde, rimodulandone in termini più favorevoli l'ambito di applicazione; incrementare le risorse destinate al Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura; stanziare adeguate risorse per il Tavolo per la lotta agli sprechi e per l'assistenza alimentare agli indigenti, come definito all'articolo 8 della legge n. 166 del 2016;
   rilevata l'esigenza di modificare, al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole colpite da calamità naturali o da eventi eccezionali, l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, prevedendo, per le aziende che non raggiungano la soglia minima complessiva per la concessione degli aiuti previsti, che in caso di danni alle coltivazioni dovuti da organismi nocivi ai vegetali, il calcolo dell'incidenza del danno sulla produzione lorda vendibile sia effettuato in riferimento alla sola coltivazione oggetto del danno stesso;
   apprezzato, infine, l'impianto complessivo del provvedimento, in grado di incrementare notevolmente il potenziale di crescita dell'economia, di creare nuovi mercati, modelli di business e posti di lavoro, oltre che di generare significativi impulsi all'innovazione, alla ricerca e allo sviluppo tecnologico, in particolare per il settore agricolo,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

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ALLEGATO 6

Proposta di regolamento in materia di disciplina finanziaria a decorrere dall'esercizio finanziario 2021 e di flessibilità tra i pilastri per l'anno civile 2020, relativamente alla politica agricola comune (COM(2019)580 final).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La Commissione XIII,
   esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda la disciplina finanziaria a decorrere dall'esercizio finanziario 2021 e il regolamento (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda la flessibilità tra i pilastri per l'anno civile 2020 (COM (2019)580 final);
   richiamato il parere espresso in data 18 dicembre 2019 dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea;
   preso atto delle considerazioni emerse durante le audizioni svolte in Commissione;
   apprezzato che, la Commissione europea, nelle more dell'approvazione dei provvedimenti relativi alla riforma della politica agricola comune (PAC) 2021-2027, sui quali sono in corso negoziati, ha deciso di adottare alcune iniziative volte a definire un regime di carattere transitorio;
   considerato altresì che l'obiettivo perseguito è quello di garantire la continuità del sistema sino all'entrata in vigore della riforma, in coerenza con le risorse che saranno assegnate nell'ambito del Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 dell'Unione europea;
   tenuto conto che, in siffatto ambito, la proposta di regolamento in oggetto, nel modificare i regolamenti (UE) n. 1306/2013 e n. 1307/2013, introduce alcune modifiche alla disciplina finanziaria, ai massimali di spesa e alla flessibilità tra i pilastri;
   considerato, in particolare, che attraverso le modifiche proposte si intende fissare regole per l'erogazione delle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) con riferimento all'anno 2020, con effetti finanziari sull'anno 2021;
   preso atto che la proposta di regolamento, come si evince chiaramente dalla relazione trasmessa dal Governo, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, contempla disposizioni di natura strettamente tecnica, prive di qualsivoglia effetto sostanziale sul quadro normativo complessivo della PAC, limitandosi a modificare disposizioni già previste dai due richiamati regolamenti allo scopo di assicurare la continuità su alcuni aspetti finanziari nella fase di transizione dall'attuale periodo di programmazione (2014-2020) al prossimo periodo di programmazione (2021-2027), attualmente ancora oggetto di esame presso le istituzioni europee;
   considerato altresì che tale proposta di regolamento, che sta seguendo una procedura d'urgenza per essere approvata entro la fine di dicembre 2019, è completata dalla proposta di regolamento che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e Pag. 200del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'anno 2021 e che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013 e (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la loro distribuzione nell'anno 2021 e i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le loro risorse e la loro applicabilità nell'anno 2021 (COM(2019)581), che sta seguendo la procedura legislativa ordinaria, con la finalità di raggiungere un accordo prima dell'estate 2020,

  esprime

NULLA OSTA

  all'ulteriore corso del negoziato.