CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 dicembre 2019
298.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. C. 2305 Governo, approvato dal Senato, e relativa nota di variazioni C. 2305/I Governo, approvato dal Senato (per le parti di competenza).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Dopo il comma 330, aggiungere i seguenti:
  330-bis. Le organizzazioni, costituite in società di capitale, anche in forma di cooperativa, o di persona, che esercitano attività di impresa, al fine dell'inserimento lavorativo di lavoratori con disturbi dello spettro autistico di cui alla legge 18 agosto 2015, n. 134, sono imprese sociali, qualificate start up a vocazione sociale ai sensi dell'articolo 25, comma 4 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, e per gli effetti dell'articolo 2, commi 1 e 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.
  330-ter. La qualifica di cui al comma 330-bis si determina quando l'impresa impiega, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in una percentuale uguale o superiore alla metà della forza lavoro complessiva, lavoratori con disturbi dello spettro autistico.
  330-quater. Alle imprese sociali di cui al comma 330-bis è riconosciuto un contributo a fondo perduto, entro il limite massimo di spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, a valere sulle risorse del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2305/XII/1. 5. Bellucci.

  Dopo il comma 453, aggiungere i seguenti:
  453-bis. A decorrere dall'anno 2020, al fine di garantire il potenziamento delle reti di terapia del dolore e delle cure palliative, comprese quelle riferite all'età pediatrica, il Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementato di 100 milioni di euro annui da destinare alla realizzazione delle finalità di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38.
  453-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 453-bis, valutati in 100 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 858.
2305/XII/1. 6. Bellucci.

  Dopo il comma 453, aggiungere i seguenti:
  453-bis. Al fine di coprire, nel medio periodo, l'intero fabbisogno nazionale di cannabis a fini terapeutici allo Stabilimento Chimico farmaceutico militare di Firenze sono assegnate risorse iniziali pari ad euro 800 mila euro annui a decorrere dall'anno 2020 per l'assunzione di personale a tempo indeterminato.
  453-ter. Agli oneri derivanti dal comma 453-bis, valutati in 800 mila euro annui, si Pag. 175provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 858.
2305/XII/1. 7. Bellucci.

  Dopo il comma 472, aggiungere i seguenti:
  472-bis. Presso ogni pronto soccorso dei presidi ospedalieri di primo e secondo livello, i centri di salute mentale e i servizi per le dipendenze è istituito un presidio fisso di polizia, ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici, composto almeno da un ufficiale di polizia e da un numero di agenti determinato in proporzione al bacino di utenza e al livello di rischio della struttura interessata.
  472-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 472-bis, valutati in 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2305/XII/1. 4. Bellucci.

  Dopo il comma 720, aggiungere il seguente:
  720-bis. All'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di inclusione per le persone di minore età con disabilità»;
   b) dopo il comma 5.1, è aggiunto il seguente comma:
  «5.1-bis. Gli interventi di inclusione per le persone di minore età con disabilità consistono nella realizzazione o adeguamento dei parchi gioco esistenti o di nuova progettazione a livello locale secondo criteri di accessibilità e incisività.»;
   c) al comma 5.2, le parole «e 5.1» sono sostituite con le seguenti: «, 5.1 e 5.1-bis»;
   d) al comma 5-bis, le parole «e 5.1» sono sostituite con le seguenti: «, 5.1 e 5.1-bis»;
   e) al comma 6, secondo periodo, le parole «di cui al comma 5.1» sono sostituite con le seguenti: «di cui ai commi 5.1 e 5.1-bis».
2305/XII/1. 1. Bellucci.

  Dopo il comma 879, aggiungere i seguenti:
  879-bis. Al fine di garantire le attività di prevenzione, cura e trattamento su tutto il territorio nazionale con riferimento alle persone con problematiche di dipendenza patologica, nonché al fine di favorirne il reinserimento sociale e lavorativo, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo Nazionale Lotta alle Dipendenze», al quale è assegnata una donazione annua di 500 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio 2020-2022. Gli atti e provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo di cui al presente comma e l'assegnazione delle relative risorse al servizio pubblico per le tossicodipendenze e al privato sociale attivo nell'ambito delle dipendenze sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  879-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 879-bis, pari a 500 milioni di euro per ciascuna delle annualità del triennio 2020-2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2305/XII/1. 2. Bellucci.

Pag. 176

  Dopo il comma 879, aggiungere il seguente:
  879-bis. Presso il Dipartimento delle politiche per la famiglia della Presidenza del Consiglio è istituito un Fondo con una dotazione iniziale di 1,5 milioni di euro. Le risorse del Fondo sono destinate a finanziare i risarcimenti in favore delle famiglie i cui figli in esito a procedimento giudiziario siano stati riconosciuti come ingiustamente affidati a terzi. I criteri di funzionamento del predetto Fondo e di riparto delle relative risorse sono definiti con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2020: –1.500.000;
   2021: –1.500.000;
   2022: –1.500:000.
2305/XII/1. 3. Bellucci.

Pag. 177

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. C. 2305 Governo, approvato dal Senato, e relativa nota di variazioni C. 2305/I Governo, approvato dal Senato (per le parti di competenza).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (C. 2305 Governo, approvato dal Senato), con la relativa nota di variazioni, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento;
   esaminati gli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), limitatamente alle parti di competenza, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella 4), limitatamente alle parti di competenza, e del Ministero della salute (Tabella 14);
   espresso apprezzamento, in generale, per gli interventi previsti dal provvedimento in oggetto per quanto riguarda la materia socio-sanitaria e le misure a sostegno della famiglia e della natalità, che appaiono come indicatori dell'avvio di una tendenza positiva, in conformità con le politiche portate avanti dalla Commissione Affari sociali;
   manifestata condivisione per il contenuto delle disposizioni in materia di tutela della salute concernenti: l'abolizione della quota di compartecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (cosiddetto «superticket»), al fine di promuovere maggiore equità nell'accesso alle cure; le misure che consentono di fronteggiare la grave carenza di personale nel settore sanitario e di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza attraverso la stabilizzazione dei precari che abbiano rapporti di lavoro a termine o flessibile con enti e aziende del Servizio sanitario nazionale; le norme in favore del personale che svolge attività di ricerca sanitaria presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS); l'aumento del numero dei contratti di formazione specialistica dei medici; gli interventi in materia di edilizia sanitaria, con un incremento pari complessivamente a 2 miliardi di euro; le risorse finalizzate a favorire l'utilizzo di apparecchiature sanitarie da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, volte al miglioramento del processo di presa in cura dei pazienti e alla riduzione del fenomeno delle liste d'attesa; l'attribuzione di risorse per garantire l'attuazione della legge n. 29 del 2019, sull'istituzione di una Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza, approvata con una clausola di invarianza finanziaria;
   espresso, inoltre, particolare apprezzamento per le disposizioni volte alla tutela delle disabilità e dei soggetti più fragili, con specifico riferimento a quelle che prevedono: l'istituzione del «Fondo per la disabilità e la non autosufficienza», con una dotazione di 29 milioni di euro per il 2020, di 200 milioni di euro per il 2021 e di 300 milioni di euro annui a Pag. 178decorrere dal 2022 nonché l'incremento di 50 milioni di euro del Fondo per le non autosufficienze; l'incremento di 2 milioni di euro per l'anno 2020 della dotazione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (cosiddetto Fondo Dopo di noi); l'incremento di 5 milioni di euro per il 2020 del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili; l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per i minori privi del sostegno familiare per i quali siano state attivate specifiche misure da parte dell'autorità giudiziaria; l'incremento di 4 milioni di euro, per il triennio 2020-2022, del Fondo per le pari opportunità, al fine di finanziare il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere;
   sottolineata, per quanto riguarda il suddetto incremento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, l'opportunità di valutare se vi siano le condizioni per istituire un collegamento tra quest'ultimo e il Reddito di cittadinanza, con riferimento ai percettori con disabilità, eventualmente attraverso un protocollo d'intesa con l'Inps;
   ritenuta sicuramente condivisibile la scelta di aver previsto misure a sostegno della famiglia e della natalità quali: l'istituzione del «Fondo assegno universale e servizi alla famiglia», con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, volto al sostegno e alla valorizzazione della famiglia nonché al riordino e alla sistematizzazione delle politiche in favore delle famiglie con figli; l'estensione dell'assegno di natalità (cosiddetto Bonus bebè) per ogni figlio nato o adottato nell'anno 2020, che diventa una prestazione ad accesso universale modulata sulla base delle diverse fasce di reddito; l'incremento del Bonus asilo nido, differenziato sulla base delle soglie ISEE; la proroga per il 2020 dell'istituto del congedo obbligatorio di paternità, la cui durata viene elevata a sette giorni; l'erogazione di un contributo per l'acquisto di latte artificiale nei casi di patologie che impediscono la pratica naturale dell'allattamento da parte delle neomamme;
   evidenziata, con riferimento alla misura da ultimo richiamata, l'esigenza di scongiurare il rischio di incentivare l'utilizzo del latte artificiale in luogo di quello materno, che richiederebbe di prevedere, nel decreto attuativo della disposizione in oggetto, il coinvolgimento di un endocrinologo oltre che del pediatra, al fine di accertare se vi siano le condizioni che impongano di ricorrere all'allattamento artificiale,
  delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE