CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 dicembre 2019
298.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-02777 Murelli: Salvaguardia dei livelli occupazionali presso gli stabilimenti italiani della società «La Perla».

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo dell'Onorevole interrogante, rappresento quanto segue.
  L'azienda di cui trattasi, situata a Bologna, appartiene al Gruppo multinazionale La Perla e svolge attività di ideazione, produzione e vendita su scala mondiale di abbigliamento di pregio maschile e femminile. Fondata nel 1954, l'azienda dal febbraio 2018 è di proprietà del Fondo olandese Sapinda Holding.
  In data 28 giugno 2019 l'azienda ha avviato per le due società bolognesi del gruppo, rispettivamente La Perla Manufacturing e La Perla Global Management UK Limited, una procedura di licenziamento collettivo per 126 dipendenti nell'ambito di un processo di ristrutturazione aziendale che la proprietà ha posto in essere a seguito di una progressiva perdita di fatturato nel corso degli anni. Con tale ristrutturazione l'azienda ha l'obiettivo di cambiare il modello di business tornando a quello che era il core business del gruppo ovvero la produzione di «lingerie di lusso» abbandonando pertanto la produzione di scarpe e borse, che hanno fatto perdere quote di mercato.
  In data 29 luglio 2019 si è tenuto un incontro al Ministero dello sviluppo economico al quale hanno partecipato l'azienda, le organizzazioni sindacali e le istituzioni locali, teso a scongiurare la perdita di un numero consistente di posti di lavoro. Nel corso dell'incontro l'azienda è stata invitata a sospendere la procedura di mobilità al fine di avviare un confronto per la individuazione di ogni possibile soluzione non escludendo peraltro l'eventuale ricorso a strumenti di supporto al reddito.
  Al riguardo l'azienda si è mostrata disponibile a sospendere la procedura di licenziamento e in data 30 ottobre 2019, al fine di evitare una gestione traumatica degli esuberi, è stato sottoscritto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'accordo per il ricorso alla cassa integrazione straordinaria per cessazione di attività.
  Come evidenziato nel verbale di accordo, sottoscritto in data 30 ottobre 2019 presso il Ministero del lavoro, «considerata l'esiguità delle risorse stanziate per il citato ammortizzatore sociale, ne consegue l'opportunità di richiedere l'ammortizzatore fino alla data del 31 dicembre 2019, pur permanendo in capo all'azienda e alle organizzazioni aziendali l'interesse a che il percorso di cassa integrazione straordinaria per cessazione di attività prosegua fino al completamento dei dodici mesi».
  Desidero evidenziare, in conclusione, che la situazione di crisi delle aziende italiane che rappresentano eccellenze del Made in Italy, sono seguite con la massima attenzione dal Governo nell'ottica di assicurare di volta in volta gli strumenti più idonei alla salvaguardia dei livelli occupazionali.

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ALLEGATO 2

5-03224 Mugnai: Iniziative per la proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria per i lavoratori dello stabilimento Bekaert di Figline e Incisa Valdarno (FI).

TESTO DELLA RISPOSTA

  La situazione della multinazionale belga Bekaert, oggetto del presente atto di sindacato ispettivo, è da tempo monitorata con particolare attenzione dal Governo, in ragione di una decisione unilaterale dell'azienda, avvenuta all'incirca un anno fa, di chiudere i siti toscani di Figline e Incisa Valdarno e di spostare in Romania la produzione di rinforzi in acciaio per pneumatici. Tale decisione aveva determinato l'avvio della procedura di licenziamento collettivo per 318 lavoratori.
  Alla luce della emanazione del decreto-legge n. 109 del 2018, convertito in legge 16 novembre 2018, n. 130, che consente alle aziende cessate, a determinate condizioni normativamente previste, la possibilità di ricorrere all'intervento di integrazione salariale, la società era stata invitata dal Ministero dello sviluppo economico e dalle parti sociali a sospendere la procedura di licenziamento e a richiedere l'intervento anzidetto al fine di attenuare, quanto più possibile, l'impatto sociale di detta decisione.
  A seguito di detto invito la società si era resa disponibile a richiedere la cassa integrazione straordinaria per cessazione di attività, concessa dal Ministero del lavoro sino al 31 dicembre 2019, al fine di favorire la possibile reindustrializzazione del sito e la conseguente salvaguardia dei livelli occupazionali anche mediante specifici percorsi di politica attiva.
  In data 16 dicembre 2019 si è tenuto il tavolo di monitoraggio presso il Ministero dello sviluppo economico, concernente lo stato di avanzamento del processo di reindustrializzazione del sito. Nell'ambito di tale processo, la società di consulenza Sernet, cui è stato affidato l'incarico di gestire la fase di ristrutturazione dell'azienda, ha riferito in merito alla manifestazione di interesse presentata dalla società Trafilerie Meridionali, in ordine alla quale oltre alle consuete verifiche tecniche, che sono attualmente in corso, seguirà un'attività di due diligence sul piano industriale e finanziario. È altresì in fase di valutazione da parte dell’advisor Sernet, il piano industriale della neo-costituita cooperativa di ex lavoratori Bekaert.
  Si è preso atto che il percorso di reinserimento lavorativo sta proseguendo attivamente ma che, al momento, si rende necessario assicurare la prosecuzione degli ammortizzatori sociali, in prossima scadenza, per i lavoratori in attesa di ricollocazione.
  Al riguardo desidero evidenziare che questo Ministero, preso atto che i processi di cessione aziendale possono incontrare fasi di particolare complessità, è intervenuto con l'inserimento di una disposizione in legge di bilancio 2020, approvata in Senato, con la quale si prevede lo stanziamento di risorse finanziarie al fine di assicurare la proroga di sei mesi della cassa integrazione straordinaria per cessazione di attività. In tal modo si consentirà l'espletamento delle azioni necessarie al completamento delle operazioni di cessione aziendale e la salvaguardia dei livelli occupazionali.

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ALLEGATO 3

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 e relativa nota di variazioni (C. 2305 Governo, approvato dal Senato, e C. 2305/I Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI RELAZIONE

  La XI Commissione,
   esaminato, limitatamente alle parti di competenza, il disegno di legge n. 2305 Governo, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, e la relativa nota di variazioni (C. 2305/I Governo), approvati dal Senato;
   preso atto delle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento in prima lettura;
   considerato che il disegno di legge interviene su numerosi ambiti materiali riconducibili alle competenze della XI Commissione;
   apprezzata, in particolare, l'istituzione, al comma 7 dell'articolo 1, del Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti, con una dotazione pari a 3 miliardi di euro per l'anno 2020 e a 5 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2021;
   condivisa la previsione, di cui al comma 8 dell'articolo 1, del riconoscimento, per il 2020, ai datori di lavoro con fino a nove dipendenti, di uno sgravio del 100 per cento dei contributi a loro carico, di durata triennale, in relazione ad assunzioni di giovani con contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo;
   rilevate, al comma 10 dell'articolo 1, l'estensione al 2022 dell'applicazione del meccanismo di riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, già previsto dalla legge di bilancio per il 2018 per gli anni 2019 2021 e per gli anni successivi al 2023, nonché, al comma 11 del medesimo articolo 1, con riferimento alla disciplina sull'esonero contributivo introdotta dalla legge di bilancio per il 2017, l'estensione del limite anagrafico di 34 anni e 364 giorni ai soggetti assunti negli anni 2019 e 2020, con conseguente abrogazione della disciplina transitoria in materia e la previsione, nei medesimi anni 2019 e 2020, dell'elevamento della misura dello sgravio al 100 per cento nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;
   apprezzato, al comma 127 dell'articolo 1, l'incremento di 225 milioni di euro per il 2020 e di 1,4 miliardi di euro a partire dal 2021 degli oneri a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2019-2021 del pubblico impiego e per i miglioramenti economici per il personale statale in regime di diritto pubblico;
   considerate le disposizioni volte a valorizzare l'impegno delle forze che operano nel settore della sicurezza, con particolare Pag. 164riferimento ai commi da 129 a 131 dell'articolo 1, che destinano risorse aggiuntive per i compensi del lavoro straordinario, rispettivamente, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco a decorrere dal 2020; al comma 133 dell'articolo 1, che istituisce un Fondo per la valorizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; ai commi 134 e 135 dell'articolo 1, che stanziano risorse, per il 2021, destinate, tra l'altro, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all'incentivazione della produttività del personale in servizio presso il Ministero della difesa;
   rilevato che i commi 161 e 162 dell'articolo 1 autorizzano le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità a prorogare le convenzioni e gli eventuali contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020;
   apprezzata, al comma 181 dell'articolo 1, la previsione della possibilità per le società sportive femminili che stipulano con le atlete contratti di lavoro sportivo di richiedere, per gli anni 2020, 2021 e 2022, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, entro il limite massimo di 8 mila euro su base annua;
   rilevata, al comma 342 dell'articolo 1, la proroga per il 2020 del congedo obbligatorio di paternità, la cui durata è aumentata a sette giorni;
   considerata la proroga, ai commi 473 e 476 dell'articolo 1, delle sperimentazioni, rispettivamente, della cosiddetta «Ape sociale» e della cosiddetta «Opzione donna»;
   preso atto, ai commi 476 e 477 dell'articolo 1, delle disposizioni che modificano la disciplina della rivalutazione delle pensioni ai prezzi, sia con riferimento al periodo transitorio 2020-2021, sia a regime,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.