CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 dicembre 2019
298.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 e Nota di variazioni. C. 2305 Governo, approvato dal Senato e C. 2305/I Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La VIII Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge C. 2305 Governo, approvato dal Senato recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 e la relativa Nota di variazioni C. 2305/I Governo, approvata dal Senato, per le parti di propria competenza,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

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ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata «ItaliaMeteo» e misure volte ad agevolare il coordinamento della gestione della materia meteorologia e climatologia e relativo statuto. Atto n. 132.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VIII Commissione,
   esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata «ItaliaMeteo» e misure volte ad agevolare il coordinamento della gestione della materia meteorologia e climatologia e relativo statuto (atto n. 132);
   ricordato che tale provvedimento, ai sensi del comma 558 della legge n. 205 del 2017 è adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, e su di esso è acquisito il parere del Consiglio di Stato;
   rilevato come l'intesa sancita in seno alla Conferenza permanente sia stata condizionata all'accoglimento di proposte emendative testuali che – secondo quanto riportato nel parere del Consiglio di Stato – «sono state integralmente recepite nel testo definitivo sottoposto al parere del Consiglio di stato» che risulta quindi diverso da quello esaminato dalla Commissione;
   preso atto delle proposte di modifica formulate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il cui accoglimento è requisito necessario ai fini del perfezionamento dell'intesa di cui all'articolo 1, comma 558, della legge n. 205 del 2017, che entreranno a far parte del testo definitivo alla luce del parere già espresso dal Consiglio di Stato, e che si ritengono integralmente condivisibili;
   valutata positivamente la finalità di rafforzare e razionalizzare l'azione nazionale nei settori della meteorologia e della climatologia, potenziando la competitività italiana e la strategia nazionale in materia;
   ritenuta la necessità che la confluenza presso l'Agenzia delle risorse umane, finanziarie e strumentali, previa la ricognizione di cui all'articolo 5, comma 1, sia orientata a finalità di contenimento degli organici del personale, da perseguire anche attraverso un sistematico ricorso allo strumento delle convenzioni di sistema con gli enti meteo previste dall'articolo 15 dello schema di decreto in esame;
   preso atto dei rilievi trasmessi dalla IV Commissione Difesa
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 2, comma 2, dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire la definizione della categoria «enti meteo», tenuto conto che la norma in esame sembrerebbe riferirla ai soli soggetti privati che svolgono funzioni di interesse pubblico in materia, mentre l'allegato 1 al provvedimento, Pag. 137cui la norma in esame rinvia, elenca sia soggetti pubblici sia enti di diritto privato, anche valutando l'opportunità di precisare che gli ulteriori «enti meteo» individuati dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 2 comma 3, qualora si tratti di soggetti privati, debbano avere le caratteristiche degli enti privati di cui al comma 2 del medesimo articolo con particolare riferimento all'assenza di finalità lucrative e all'erogazione di servizi di interesse pubblico e se la disponibilità dei dati degli istituti partecipanti in capo all'Agenzia comporti anche l'eventuale commercializzazione degli stessi;
   b) all'articolo 11, comma 3, dovrebbe valutarsi l'opportunità di fare riferimento al comma 2 dell'articolo 55-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale prevede che ciascuna amministrazione individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari, anziché al comma 4 del medesimo articolo;
   c) dovrebbe inoltre valutarsi l'opportunità di specificare, tra i compiti affidati all'Agenzia, i profili di responsabilità operativa di cui al comma 551 della legge n. 205 del 2017, anche con riferimento alla verifica in ordine all'attendibilità dei dati e delle informazioni meteo ridistribuite ai sensi dell'articolo 2 del provvedimento in esame, al fine di perseguire la massima efficienza del servizio;
   d) dovrebbe infine valutarsi l'opportunità, in considerazione dell'elevata specializzazione e delle specifiche competenze degli enti pubblici e privati coinvolti, i quali tuttavia intervengono su base volontaria, di individuare strumenti volti a consolidare e stabilizzare il contributo di tali enti al fine di garantire la continuità e la piena operatività del servizio.

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ALLEGATO 3

Sul rapporto per il 2019 concernente l'impatto delle detrazioni fiscali per il recupero e la ristrutturazione edilizia e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio nonché del cosiddetto bonus verde.

NOTA DI SINTESI

  Il presente documento rappresenta l'aggiornamento dello studio pubblicato nel mese di novembre 2013 e nelle cinque successive edizioni pubblicate, rispettivamente, nel mese di giugno 2014, nel mese di ottobre 2015, nel mese di settembre 2016, nel mese di settembre 2017 e nel mese di novembre 2018. Il documento è stato predisposto in collaborazione con il CRESME (Centro ricerche economiche sociali di mercato per l'edilizia e il territorio), su richiesta dell'VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) formulata nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 23 ottobre 2019. Il documento intende fornire una stima dell'impatto delle detrazioni fiscali per il recupero e la ristrutturazione edilizia e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio. Rispetto alla precedente edizione, è stato aggiornato il dato a consuntivo relativo al 2018, mentre i dati riguardanti il 2019 si basano su proiezioni a partire dalle rilevazioni riguardanti i primi nove mesi dell'anno. Il documento, inoltre, presenta una analisi riguardante l'articolazione regionale del ricorso agli incentivi per l'attività di recupero edilizio e riqualificazione energetica, che è basata sui dati relativi agli importi portati in detrazione nelle dichiarazioni dei redditi dal 2010 al 2018. Le detrazioni fiscali per il recupero edilizio e la riqualificazione energetica dispiegano i propri effetti nel mercato rispettivamente dal 1998 e dal 2007 e la loro applicabilità è stata oggetto di numerose proroghe nel corso degli anni, nonché di modifiche che hanno inciso sulle aliquote, sui limiti massimi di spesa e sulle categorie di interventi agevolabili. Le leggi di bilancio 2017, 2018 e 2019, oltre a prorogare l'applicazione delle detrazioni per i rispettivi anni, hanno introdotto importanti innovazioni con riferimento agli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, i cui effetti allo stato non è risultato possibile quantificare in forma disaggregata, ma che sono compresi nel volume complessivo degli investimenti incentivati. Considerato il breve lasso di tempo trascorso da quando sono stati introdotti e tenuto conto della complessità degli interventi necessari alla riduzione del rischio sismico, si ritiene peraltro che i nuovi incentivi non abbiano ancora espresso nel 2018 la loro completa potenzialità. La legge di bilancio 2019 ha previsto la proroga, per l'anno 2019, delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica e ristrutturazione edilizia. Il disegno di legge di bilancio 2020 – che al momento della redazione del presente rapporto è all'esame del Senato – prevede la proroga delle misure fiscali agevolative per il 2020 e introduce la detraibilità dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) del 90 per cento delle spese documentate, sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi edilizi, ivi inclusi quelli di manutenzione 4 ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici (cosiddetto «bonus facciate»). Pag. 139Dalle stime elaborate dal CRESME nel presente documento emerge che gli incentivi fiscali per il recupero edilizio e per la riqualificazione energetica hanno interessato dal 1998 al 2019, 19,5 milioni di interventi, ossia – considerando che le abitazioni sono il principale oggetto degli interventi di rinnovo – oltre il 62,5 per cento delle abitazioni italiane stimate dall'ISTAT (31,2 milioni). In venti anni le misure di incentivazione fiscale hanno attivato investimenti pari a quasi 322 miliardi di euro. Il dato a consuntivo per il 2018 indica un volume di investimenti pari a 28.487 milioni di euro veicolati dagli incentivi, riconducibili a 3.331 milioni di euro per la riqualificazione energetica e a 25.156 milioni di euro per il recupero edilizio. Le previsioni per il 2019, sulla base delle dinamiche registrate nei primi otto mesi dell'anno in corso, indicano un volume di spesa complessivo superiore ai livelli del 2018, con 28.963 milioni di euro, imputabili per 3.250 milioni di euro alla riqualificazione energetica (in lieve calo rispetto al 2018) e per 25.713 milioni al recupero edilizio. I dati del 2018 e del 2019 confermano, dunque, che le misure di incentivazione hanno attivato importanti volumi di investimenti a partire dal 2013, in corrispondenza della maggiorazione delle aliquote, e si può pensare che gli incrementi registrati nel 2018 e nel 2019 siano da attribuire anche all'inizio degli effetti prodotti dai nuovi incentivi. L'analisi territoriale, svolta sulla base dei dati regionali relativi agli importi dei lavori portati in detrazione nelle dichiarazioni dei redditi, conferma il maggior ricorso agli incentivi da parte delle regioni del Nord-ovest, dove si concentra il 38 per cento degli importi in detrazione per quanto riguarda il recupero edilizio e il 42 per cento degli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica; nel Nord-est si concentra il 28 per cento degli interventi di recupero edilizio, e il 33 per cento degli interventi per la riqualificazione energetica. Emerge in questo quadro il basso ricorso agli incentivi del Sud e delle Isole; infatti, sommando le due aree geografiche solo il 14 per cento degli importi portati in detrazione per gli interventi di recupero edilizio su base nazionale riguarda il Mezzogiorno, mentre per la riqualificazione energetica si scende al 10 per cento. Nel biennio 2017-2018 sono stati portati in detrazione per il recupero edilizio svolto negli anni 2016-2017 11,3 miliardi di euro, contro i 10 miliardi di euro del biennio dei lavori 2015-2016, con un significativo incremento del 13 per cento; mentre per quanto riguarda la riqualificazione energetica sono stati portati in detrazione 2,8 miliardi di euro, contro i circa 2,4 del biennio precedente, con un incremento del 19,7 per cento. Gli investimenti veicolati dalle misure di incentivazione fiscale hanno avuto e continuano ad avere un rilevante impatto sull'occupazione: nel 2019 le stime riguardano 432.358 occupati, dei quali 288.239 diretti. I 231,3 miliardi di euro attivati dagli incentivi nel periodo 2011-2019 hanno attivato oltre 2,3 milioni di occupati diretti nel settore del recupero edilizio e della riqualificazione energetica e oltre 1,1 milione di occupati indiretti nelle industrie e nei servizi collegati. 5 La stima dell'impatto sulla finanza pubblica delle misure di incentivazione fiscale attivate nei venti anni che vanno dal 1998 al 2019, elaborata dal CRESME, evidenzia poi, a fronte di minori introiti conseguenti alla defiscalizzazione e stimati in 151,5 miliardi di euro, un gettito fiscale e contributivo in base alla legislazione vigente, per i lavori svolti, pari a 121,6 miliardi di euro, con un saldo totale negativo in venti anni di 29,8 miliardi di euro, pari a 1,35 miliardi di euro medi annui dal 1998 al 2019. Considerando, però, che lo Stato incassa i proventi spettanti nell'anno di esecuzione dei lavori e distribuisce le detrazioni fiscali (il mancato gettito) nell'arco dei successivi dieci anni, l'introduzione di ulteriori elementi di natura finanziaria basati sull'attualizzazione dei valori precedentemente esposti modificherebbe il saldo generando un risultato negativo in venti anni di –3,6 miliardi di euro, pari nel periodo a 163 milioni di euro annui. Un ulteriore approfondimento dell'analisi, che prende in considerazione, da un lato, i minori introiti per lo Stato Pag. 140legati agli interventi di efficientamento energetico (minori imposte sui consumi di energia) e, dall'altro, la quota di gettito per lo Stato derivante dai consumi e dagli investimenti mobilitati dai redditi aggiuntivi dei nuovi occupati (quota ricavata dalla Matrice di contabilità sociale, pur considerata in forma prudenziale), determina un saldo positivo per lo Stato per poco meno di 8,7 miliardi di euro. Allargando, poi, il campo della valutazione a tutti gli attori che rivestono un ruolo nel sistema in cui si inseriscono le agevolazioni, ossia Stato, Famiglie e Imprese, si delineerebbe, nel periodo 1998-2018, un saldo positivo per il sistema Paese valutabile in 26,7 miliardi di euro. Il saldo per lo Stato di circa 8,7 miliardi di euro deriva dall'incremento del gettito (positivo), dai flussi derivanti dalle detrazioni (negativi), dalle maggiori entrate derivanti dalla Matrice di contabilità Sociale (positive) e dal minor gettito fiscale sui consumi energetici (negativo). Per quanto riguarda le famiglie, o più correttamente gli investitori, il risultato «negativo» di –249 miliardi di euro è conseguente al saldo tra l'investimento effettuato (negativo), le detrazioni fiscali (positive) e il risparmio sulle bollette energetiche (positivo). Le imprese e il fattore lavoro vantano un saldo positivo di +267 miliardi di euro quale risultato di un fatturato (positivo), all'interno del quale sono compresi i compensi e le retribuzioni per gli occupati delle imprese stesse, nonché le imposte e gli oneri sociali sostenuti dalle imprese e attribuibili agli incentivi fiscali (negativi). Oltre a quanto precedentemente evidenziato, come si è già rilevato nelle precedenti edizioni, nella stima dell'impatto delle detrazioni andrebbero infine considerati ulteriori aspetti importanti, che allo stato attuale appare complesso quantificare, quali, ad esempio, la valorizzazione del patrimonio immobiliare, il miglioramento della qualità della vita e il miglioramento delle prestazioni funzionali che gli interventi di recupero edilizio e riqualificazione energetica consentono di ottenere.