CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 dicembre 2019
298.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (C. 2305 Governo, approvato dal Senato) e relativa Nota di variazioni (C. 2305/I Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI

  Dopo il comma 70, è inserito il seguente:
  70-bis. Dal 1o gennaio 2020 dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento del compenso pagato a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 10.000 per dieci annualità. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento della spesa e in quelli successivi. In attuazione del presente comma, la lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è abrogata. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 130 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il reddito di cittadinanza» di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa come modificato dal presente comma.
2305/VI/1. 1. Bignami, Osnato, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 175, aggiungere i seguenti:
  175-bis. (Misure fiscali in materia di sicurezza). – Coloro che acquistano dispositivi di sicurezza, ivi compresi impianti di allarme, videocamere di sorveglianza e manufatti volti a garantire l'inaccessibilità della proprietà privata, ovvero si avvalgono di dispositivi di servizi di sicurezza in comodato d'uso, possono beneficiare di una detrazione dell'IRPEF del 50 per cento fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 20.000 euro annui. Dall'attuazione del presente comma discendono oneri pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 per ciascun anno del triennio 2020, 2021 e 2022.
  175-ter. Alle imprese che intendono dotarsi dei dispositivi di sicurezza di cui al comma 1 è riconosciuto un credito di imposta del 50 per cento per spese sino ad un ammontare complessivo sino a 50.000 euro per ciascun anno del triennio 2020, 2021 e 2022.
  Dall'attuazione del presente comma discendono oneri pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 per ciascun anno del triennio 2020, 2021 e 2022.
  175-quater. Dall'attuazione del presente articolo discendono oneri pari complessivamente a 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per ciascun anno del triennio 2020, 2021 e 2022.
  175-quinquies. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità attuative del presente articolo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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  Conseguentemente, alla Tabella A, voce « Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:
   2020: –35.000.000;
   2021: –35.000.000;
   2022: –35.000.000.
2305/VI/1. 2. Bignami, Osnato, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 290, sono inseriti i seguenti:
  290-bis. Al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) Il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: «1. Chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante di importo compreso tra i 5.000 e i 10.000 euro deve dichiarare tale somma all'Agenzia delle dogane. L'obbligo di dichiarazione non è soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete.»;
   b) Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma 1-bis: «1-bis. Non è consentito il trasporto di denaro contante in entrata e in uscita dal territorio nazionale per importi superiori a 10.000 euro»;
   c) il comma 2 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente: «2. Il sequestro è eseguito su tutta la somma non dichiarata e in eccedenza, così come individuata ai sensi dei commi 1 e 1-bis dell'articolo 3.»;
   d) i commi 3, 4, 6 e 8 dell'articolo 6 sono soppressi;
   e) gli articoli 7 ed 8 sono soppressi;
   f) l'articolo 9 è sostituito dal seguente: «Art. 9. – (Sanzioni). – 1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'ammontare non dichiarato di cui ai limiti dell'articolo 3 comma 1 e in eccedenza rispetto alle soglie di cui all'articolo 3 comma 1-bis. La sanzione si intende estinta con l'acquisizione all'erario del denaro sequestrato.»

  290-ter. Le disposizioni di cui al comma 318-bis si applicano dal 1o marzo 2020. L'Agenzia delle dogane provvede ad informare i soggetti in transito delle disposizioni di cui al presente articolo, mediante appositi avvisi redatti nelle principali lingue da essi utilizzate ed esposti con carattere di evidenza nei punti di entrata e di uscita del territorio nazionale.
2305/VI/1. 3. Bignami, Osnato, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 551, aggiungere i seguenti:
  551-bis) Per il triennio 2020, 2021 e 2022, per le micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 e i titolari di partita IVA operanti nei comuni classificati come montani non si applicano gli obblighi di fatturazione elettronica.
  551-ter) Dall'attuazione del precedente comma discendono oneri pari complessivamente a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020, 2021 e 2022, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate Pag. 97le modalità attuative del presente articolo entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2305/VI/1. 4. Bignami, Osnato, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 552, aggiungere i seguenti:
  552-bis. Misure a sostegno delle aree montane. Al fine di contrastare i fenomeni di rarefazione commerciale delle zone montane e favorirne il ripopolamento, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le misure necessarie al fine di:
   a) Istituire zone franche montane e zone a fiscalità di vantaggio tenendo conto di parametri oggettivi quali la condizione di marginalità, lo sviluppo economico difforme, il rischio o la situazione in essere di desertificazione commerciale, il calo demografico dell'ultimo quinquennio;
   b) Individuare incentivi economici per coloro che intendano avviare un punto vendita polifunzionale nelle aree montane;
   c) Individuare agevolazioni, in termini di tassazione, per le attività economiche già presenti nelle aree montane;
   d) Individuare strumenti di premialità per le aziende che assumano personale residente nel Comune montano, o nell'Unione di Comuni montana di riferimento.

  552-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione di spesa del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, tutte le occorrenti variazioni di bilancio.
2305/VI/1. 5. Bignami, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Osnato.

  Sopprimere il comma 691 (Regime forfetario).
  Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma, pari a 2.000 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il reddito di cittadinanza» di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.
2305/VI/1. 6. Bignami, Osnato, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.

  Al comma 692 (Regime forfetario), lettera d) le parole: «eccedenti l'importo di 30.000 euro» sono sostituite da: «40.000 euro».
  Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 858 della presente legge.
2305/VI/1. 7. Bignami, Osnato, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli.

  Dopo il comma 692, aggiungere i seguenti:
  «692-bis). (Esonero obblighi fatturazione elettronica e invio telematico per partite Iva in regime forfetario). I contri-Pag. 98buenti persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni cui si applica il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi derivanti dal sistema di fatturazione elettronica.
  692-ter). I contribuenti di cui al comma 1 sono esonerati dall'invio in forma telematica dei corrispettivi.
  692-quater). I contribuenti di cui al comma 1 e 2 possono aderire in via facoltativa al sistema di fatturazione elettronica e all'invio dei corrispettivi in forma telematica.
2305/VI/1. 8. Bignami, Lollobrigida, Rampelli, Lucaselli, Osnato.