CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 dicembre 2019
297.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia (C. 2152, approvata dalla 6a Commissione permanente del Senato, e abb.).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminate la proposta di legge C. 2152, approvata dalla 6a Commissione permanente del Senato, recante norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia, adottata come testo base, cui è abbinata la proposta di legge Fogliani C. 2041;
   evidenziato come le proposte di legge siano volte a trasferire al patrimonio disponibile del comune di Chioggia l'area del comprensorio denominato «Ex aree imbonite fascia lagunare Sottomarina» per permetterne la successiva alienazione ai privati possessori, prevedendo l'applicazione per l'area in questione delle norme della legge 5 febbraio 1992, n. 177, che consentono il trasferimento delle aree demaniali al patrimonio disponibile del comune e ne permettono successivamente l'alienazione ai privati possessori;
   rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come le proposte di legge appaiano riconducibili in via prevalente alle materie «ordinamento civile» e «organizzazione amministrativa dello Stato» attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi, rispettivamente, delle lettere l) e g) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (C. 2305 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazioni (C. 2305/I Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2305 recante il bilancio di previsione per il 2020 e la relativa Nota di variazioni (C. 2305/I);
   richiamato il parere reso sul testo originario del provvedimento nel corso dell'esame al Senato, nella seduta del 20 novembre 2019;
   rilevato che:
    l'articolo 1, ai commi da 29 a 37, assegna ai comuni per ciascuno degli anni da 2020 a 2024, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile; il comma 30 prevede che la misura del contributo vari in base alla popolazione del comune secondo una graduazione che prevede un contributo minimo di 50.000 euro per i comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti e un contributo massimo di 250.000 euro per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti; il medesimo comma prevede anche che si proceda alla ripartizione con decreto del Ministero dell'interno e che, entro il 10 febbraio 2020, il Ministero dell'interno dia comunicazione a ciascun comune del contributo ad esso spettante per ciascun anno; al riguardo, appare opportuno precisare se il Ministero dell'interno abbia margini di discrezionalità nella ripartizione dei contributi tra i comuni; in tale ipotesi appare opportuno un coinvolgimento della Conferenza Stato-città e autonomie locali;
    i successivi commi da 51 a 58 prevedono l'assegnazione ai comuni di contributi destinati alla spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza del territorio, di efficientamento energetico delle scuole e degli edifici pubblici e di messa in sicurezza delle strade; tra le altre cose, al comma 52 si prevede che ciascun comune non possa presentare più di tre richieste di contributo per la stessa annualità; al riguardo, potrebbe essere oggetto di approfondimento la congruità della previsione di un medesimo numero massimo di richieste per tutti i comuni italiani, indipendentemente dalla loro dimensione demografica;
    il successivo comma 269 abroga il comma 4-bis dell'articolo 11 del decreto-legge n. 35 del 2019, ed inserisce i riferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome nella disciplina sui limiti annui di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale relativa alle altre regioni; il citato comma 4-bis – ha escluso le regioni a statuto speciale e le province autonome dall'ambito di applicazione dei limiti in esame, come stabiliti dai precedenti commi da 1 a 4 del medesimo articolo 11, a condizione che tali enti provvedano al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul loro Pag. 248territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato (rientrano in tale fattispecie tutti gli enti territoriali suddetti, ad eccezione della Regione Sicilia); dalla norma sembrerebbe quindi derivare l'applicazione agli enti in oggetto dei più severi limiti previgenti; al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento delle regioni a statuto speciale nell'attuazione della disposizione, in considerazione della giurisprudenza della Corte costituzionale in base alla quale i rapporti tra lo Stato e le autonomie speciali sono regolati dal principio pattizio, tramite accordo (si veda ad esempio la sentenza n. 103/2018);
    i commi da 321 a 326 dell'articolo 1 prevedono l'istituzione del «Fondo cresci al Sud» a sostegno della competitività e della crescita dimensionale delle piccole e medie imprese aventi sede legale e attività produttiva nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; al riguardo, si rileva l'esigenza di un chiarimento sul rapporto tra il fondo istituito dall'articolo in commento e l'analogo Fondo imprese Sud istituito dall'articolo 1, commi da 897 a 903 della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018);
    l'articolo 1, comma 330, istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro un fondo per la disabilità e la non autosufficienza, con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020, di 200 milioni di euro per il 2021, di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2022; con appositi provvedimenti normativi si provvede a dare attuazione agli interventi previsti a valere sulle risorse del fondo; al riguardo, appare opportuno chiarire il rapporto tra l'istituendo fondo e il già istituito fondo per le non autosufficienze; andrebbero inoltre individuate modalità per garantire un adeguato coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nella disciplina di utilizzo delle risorse del fondo, considerate le competenze degli enti territoriali nel settore dell'assistenza sociale;
    il comma 470 dell'articolo 1 prevede l'istituzione di una tecnostruttura per supportare le attività dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali per la formazione medica specialistica, ed estende le competenze dello stesso Osservatorio nazionale, con riferimento alle scuole di specializzazione destinate alla formazione degli ulteriori profili professionali sanitari; si prevede anche un'integrazione della relativa composizione, per garantire una rappresentanza degli specializzandi dei profili professionali sanitari diversi da quello di medico, in aggiunta alla rappresentanza eletta dei medici in formazione specialistica; al riguardo si rileva che sembrerebbe opportuno specificare i termini e le modalità di tale integrazione, anche ai fini di una valutazione dell'equilibro complessivo della composizione;
    il successivo comma 548 è una norma programmatica concernente la Regione a statuto speciale Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di prevedere l'attivazione di procedure di verifica degli eventuali effetti negativi sulla finanza dei tre enti, a seguito di modifiche della disciplina statale relativa ai tributi erariali; l'attivazione della procedura avviene con decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro degli affari regionali; al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento della regione e delle due province autonome ai fini dell'emanazione del previsto decreto ministeriale, in considerazione della già richiamata giurisprudenza della Corte costituzionale in base alla quale i rapporti tra lo Stato e le autonomie speciali sono regolati dal principio pattizio, tramite accordo;
    il comma 551 dell'articolo 1 prevede un incremento del Fondo di solidarietà comunale di 2 milioni di euro annui per il triennio 2020-2022; le modalità di attuazione della disposizione sono rinviate ad un decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigere della legge di bilancio per il 2020; al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere il coinvolgimento Pag. 249della Conferenza Stato-città ai fini dell'emanazione del decreto;
    il successivo comma 553 istituisce il fondo per gli investimenti nelle isole minori, volto a finanziare progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio dei comuni delle isole minori, con una dotazione di 14,5 milioni per il 2020, di 14 milioni per il 2021 e di 13 milioni per il 2022; i criteri e le modalità di erogazione delle risorse sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della Conferenza unificata; il fondo è quindi ripartito tra i comuni destinatari con decreto del Ministro per gli affari regionali previo «parere favorevole» della Conferenza unificata; al riguardo, considerato che i progetti appaiono idonei ad incidere su numerosi ambiti materiali in cui rileva la competenza regionale, sia concorrente (quali governo del territorio, sostegno all'innovazione dei settori produttivi, grandi reti di trasporto e di navigazione, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia) sia residuale (quali commercio, agricoltura, turismo ed agriturismo, artigianato, pesca, servizi pubblici locali), andrebbe valutata la possibilità di prevedere l'acquisizione dell'intesa, anziché del semplice parere, in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'emanazione del DPCM; andrebbe poi chiarito se la previsione della necessità di un parere favorevole della Conferenza unificata ai fini del riparto del Fondo prefiguri un parere vincolante, che costituirebbe una nuova tipologia di intervento della Conferenza, anche se assimilabile per alcuni aspetti all'intesa e per altri all'accordo; appare infine opportuno un coordinamento tra il Fondo e le altre disposizioni legislative di sostegno alle isole minori (quali l'articolo 25, commi 7 e 8, della legge n. 448/2001 e l'articolo 2, comma 41 della legge n. 244/2007),
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione delle seguenti disposizioni dell'articolo 1:
    comma 30, al fine di precisare se il Ministero dell'interno abbia margini di discrezionalità nella ripartizione dei contributi, prevedendo in tale ipotesi un coinvolgimento della Conferenza Stato-città e autonomie locali;
    comma 52, al fine di considerare la congruità della previsione di un medesimo numero massimo di richieste per tutti i comuni italiani, indipendentemente dalla loro dimensione demografica;
    comma 269, al fine di prevedere forme di coinvolgimento delle regioni a statuto speciale nella fase di attuazione della disposizione;
    commi da 321 a 326, al fine di chiarire il rapporto tra il fondo «Cresci al Sud» istituito dalla norma e l'analogo Fondo imprese Sud istituito dall'articolo 1, commi da 897 a 903 della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018);
    comma 330 al fine di chiarire il rapporto tra l'istituendo fondo per la disabilità e la non autosufficienza e il già istituito fondo per le non autosufficienze e di individuare modalità per garantire un adeguato coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nella disciplina di utilizzo delle risorse del fondo;
    comma 470, al fine di specificare meglio i termini e le modalità della prevista integrazione dell'Osservatorio nazionale per la formazione medica specialistica;
    comma 548, al fine di prevedere forme di coinvolgimento della Regione Trentino Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano nel procedimento di emanazione del previsto decreto ministeriale;
    comma 551, al fine di prevedere forme di coinvolgimento della Conferenza Stato-città nel procedimento di emanazione del previsto decreto ministeriale;Pag. 250
    comma 553 al fine di considerare la previsione dell'intesa, anziché del semplice parere della Conferenza unificata, per l'adozione del DPCM di definizione dei criteri di ripartizione del fondo, di precisare il significato della necessità di un «parere favorevole» della Conferenza per l'adozione del decreto di riparto del fondo e di considerare un coordinamento tra la disposizione e le altre disposizioni di sostegno per le isole minori.