CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 12 dicembre 2019
294.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-03279 Serracchiani: Ricadute occupazionali dell'annunciato piano di ristrutturazione del gruppo Unicredit S.p.A.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'atto di sindacato ispettivo in esame si riferisce alla vicenda Unicredit e, in particolare, al piano di ristrutturazione annunciato di recente dal Gruppo. Gli Onorevoli interroganti chiedono quali iniziative il Governo intenda adottare, previa verifica dei contenuti occupazionali del piano, per scongiurare i licenziamenti.
  Sullo stesso tema, in risposta a due distinte interrogazioni a risposta immediata, è già intervenuto ieri in Aula il Ministro, evidenziando che la vicenda Unicredit è seguita, come ovvio, con la massima attenzione da questo Governo che ha il fermo proposito di avviare quanto prima, ove restino confermate le notizie di questi giorni, il confronto con i vertici del Gruppo in vista dell'assunzione di ogni possibile iniziativa utile.
  Pertanto, in risposta al presente atto di sindacato ispettivo, non posso che riaffermare la più ampia disponibilità delle istituzioni al dialogo.
  Un dialogo che, auspico, sia condotto nella direzione di coinvolgere tutte le parti in causa, dalle imprese alle organizzazioni sindacali, alle istituzioni locali con uno sforzo comune che ponga le basi per un confronto utile ad un più generale mutamento dell'approccio al tema delle crisi aziendali nell'ottica di prevenire in qualche misura le stesse, limitando il più possibile di dover intervenire in emergenza.
  Al proposito, a titolo esemplificativo, potrebbe risultare di notevole utilità la costituzione di un Osservatorio sul mercato del lavoro, che operi nella direzione di una analisi e approfondimento dei settori di investimento nel nostro Paese nonché di quei settori in maggiore sofferenza, consentendo in tal modo di operare con anticipo rispetto al verificarsi delle crisi.
  Concludo affermando che è ferma intenzione del Governo attivarsi in tale direzione nel medio periodo, mettendo in campo ogni iniziativa utile per la salvaguardia dei lavoratori e delle imprese.

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ALLEGATO 2

5-03280 Murelli: Attuazione delle disposizioni in materia di finanziamento a titolo di anticipazione del trattamento di fine servizio, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Col presente atto di sindacato ispettivo, gli Onorevoli interroganti chiedono elementi sui tempi di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la disciplina dei criteri di accesso al finanziamento per l'anticipazione del Trattamento di Fine Servizio/Fine Rapporto di cui all'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
  Come noto, l'articolo 23 del suddetto decreto prevede la possibilità per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché il personale degli enti pubblici di ricerca, che cessano o che siano già cessati dal servizio per accesso alla pensione, sia con Quota 100 che con le modalità ordinarie di accesso al trattamento pensionistico, di presentare richiesta di finanziamento (fino a 45.000 euro), dell'indennità di fine servizio maturata, alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono a un apposito Accordo Quadro da stipulare tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'Associazione bancaria italiana, sentito l'INPS.
  Le modalità di attuazione, i criteri, le condizioni e gli adempimenti per l'accesso al finanziamento sono disciplinati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'odierno atto di sindacato ispettivo. In particolare, il comma 7 dell'articolo 23 citato ha previsto che «Le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel predetto articolo e gli ulteriori criteri, condizioni e adempimenti, anche in termini di trasparenza ai sensi del Titolo VI del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, per l'accesso al finanziamento, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia di cui al comma 3 e della garanzia di ultima istanza dello Stato sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sentiti l'INPS, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato».
  Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo di tale disposizione è stato oggetto di un tavolo tecnico già a partire da giugno 2019, a cui hanno partecipato il Dipartimento della funzione pubblica, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS e l'ABI.
  All'esito dei pareri resi dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dal Garante per la protezione dei dati personali, il testo, modificato sulla scorta delle indicazioni dei Garanti, è stato nuovamente condiviso, ottenendo i concerti dei Ministeri competenti.
  Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è stato inviato al Consiglio di Stato e si è attualmente in attesa del parere, in esito al quale potrebbero rendersi necessarie ulteriori modifiche. Seguirà l'adozione.