CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 dicembre 2019
293.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili (S. 1638, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge S. 1638 di conversione del decreto-legge n. 124 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;
   richiamato il parere reso sul provvedimento nel corso dell'esame alla Camera, nella seduta del 20 novembre 2019;
   rilevato che:
    il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla materia sistema tributario e contabile dello Stato di esclusiva competenza statale (articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione); assumono anche rilievo altre materie di competenza esclusiva come la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (articolo 117, secondo comma, m) nonché di competenza concorrente come il sostegno all'innovazione dei settori produttivi e le grandi reti di trasporto e di navigazione (articolo 117, terzo comma) o residuale regionale come il trasporto pubblico locale (articolo 117, quarto comma);
    l'articolo 27 prevede l'istituzione di un registro unico degli operatori del gioco pubblico; le modalità di iscrizione al registro e le altre disposizioni attuative relative alla tenuta dello stesso sono rimesse dal comma 7 a un decreto del Ministro dell'economia; al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento della Conferenza unificata nel procedimento di emanazione del previsto provvedimento attuativo; in base al comma 1 dell'articolo 27 infatti l'istituzione del registro è finalizzata, tra le altre cose, al perseguimento di un razionale assetto sul territorio dell'offerta di gioco pubblico, fattispecie che la Corte costituzionale – con la sentenza n. 108/2017 – ha ricondotto, in quanto collegata al contrasto della ludopatia – alla materia di legislazione concorrente «tutela della salute»;
    l'articolo 32-sexies istituisce un fondo, con 2 milioni di euro annui per ciascun anno dal 2020 al 2029, per la ristrutturazione e la riqualificazione energetica delle ex strutture manicomiali; all'individuazione delle strutture e delle modalità e dei criteri per l'assegnazione delle risorse del fondo, si provvede con decreto del Ministro dell'economia, d'intesa con i ministri della salute e dei beni culturali; al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere il coinvolgimento della Conferenza unificata nel procedimento di emanazione del previsto decreto attuativo, in considerazione del ruolo svolto dalle regioni nel processo di chiusura delle strutture manicomiali e data la possibilità di riutilizzo degli immobili che ospitavano tali strutture sul territorio;
    l'articolo 38-bis modifica la disciplina del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, tributo destinato a province e città metropolitane; i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo agli enti destinatari sono demandati Pag. 158ad uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 maggio 2020, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città; la norma prevede che in mancanza dell'intesa i decreti siano comunque emanati purché i relativi schemi siano stati sottoposti all'esame della Conferenza Stato-città almeno trenta giorni prima dell'emanazione; al riguardo, andrebbe approfondita la coerenza della disposizione con le caratteristiche dello strumento dell'intesa, che presuppongono un'effettiva condivisione di volontà tra Stato ed enti territoriali;
    l'articolo 38-ter prevede l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica con piattaforma pagoPA, a decorrere dal 1o gennaio 2020; al riguardo, si segnala che la norma potrebbe essere suscettibile di approfondimento alla luce delle competenze delle regioni in materia di riscossione e accertamento della tassa stabilite dal decreto ministeriale n. 418 del 1998;
    come già segnalato nel precedente parere, l'articolo 47, comma 1, dispone il rinvio al 2020 della riforma del sistema di ripartizione del Fondo per il trasporto pubblico locale, nonché l'applicazione dal 2021 della ripartizione della quota residua del Fondo sulla base dei livelli adeguati di servizio, secondo quanto previsto dall'articolo 27 del decreto-legge n. 50 del 2017; al riguardo, andrebbe valutata la congruità del termine del 2021, considerato che, per la ripartizione della quota residua del fondo, entro il medesimo 2021 si dovrà provvedere alla definizione da parte delle regioni dei livelli di servizio sulla base dei quali, entro il 30 giugno del medesimo anno, si dovrebbe procedere all'emanazione del decreto di ripartizione delle risorse;
    il comma 1-bis dell'articolo 47 esclude, fino al 31 dicembre 2020, dal divieto di circolazione dei autoveicoli a motore aventi più di 8 posto con caratteristiche «Euro 0», i minibus e gli autobus già adibiti a trasporto pubblico locale nelle isole minori aventi particolari specifiche dimensionali; al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere un coinvolgimento della Conferenza unificata nell'ambito del procedimento di emanazione del necessario provvedimento attuativo;
    l'articolo 58-octies istituisce un'apposita sezione del fondo unico per l'edilizia scolastica – pari a 5 milioni di euro per il 2019 e a 10 milioni annui dal 2020 al 2025 – da destinare alla messa in sicurezza e riqualificazione energetica degli edifici scolastici pubblici; all'individuazione delle modalità di accesso al fondo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione; al riguardo, si segnala l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento della Conferenza unificata nel procedimento di emanazione del previsto decreto attuativo,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:
    prevedere forme di coinvolgimento della Conferenza unificata ai fini dell'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dall'articolo 27; dall'articolo 32-sexies; dall'articolo 47, comma 1-bis e dall'articolo 58-octies;
    approfondire la formulazione dell'articolo 38-bis;
    approfondire il contenuto dell'articolo 38-ter;
    approfondire la congruità del termine fissato dall'articolo 47, comma 1, al 2021 per l'individuazione e la prima applicazione dei livelli adeguati di servizio nel settore del traporto pubblico locale ai fini del riparto delle risorse del fondo nazionale.

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ALLEGATO 2

DL 126/2019: Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti (S. 1633, approvato dalla Camera).

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge S. 1633 di conversione del decreto-legge n. 126 del 2019, recante misure di straordinaria necessità e urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti;
   richiamato il parere reso nel corso dell'esame alla Camera, nella seduta del 20 novembre 2019;
   rilevato che:
    il provvedimento risulta principalmente riconducibile alle competenze legislative esclusive dello Stato in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e di norme generali sull'istruzione (articolo 117, secondo comma, lettera g), m) ed n); in proposito si richiama la sentenza n. 76/2013 della Corte costituzionale che ha ricondotto alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato la disciplina del personale scolastico;
    l'articolo 3, comma 2, consente agli enti locali con riferimento al trasporto scolastico, nell'ottica di porre termine a un contenzioso giurisdizionale, di graduare o stabilire la gratuità della relativa tariffa, in coerenza con la natura di servizio pubblico essenziale a garanzia del primario diritto allo studio; come già segnalato nel parere precedentemente reso, appaiono al riguardo meritevoli di approfondimento due aspetti;
    in primo luogo, appare opportuno accedere comunque ad un'interpretazione che consenta ai comuni di prevedere riduzioni o esenzioni dal pagamento per il trasporto di tutti gli alunni delle scuole dell'obbligo e non solo per il trasporto degli alunni delle scuole primarie statali, contestualmente prevedendo l'istituzione di meccanismi di perequazione finanziaria che consentano lo svolgimento del servizio anche nei comuni con minori capacità fiscali, al fine di garantire che il servizio di trasporto, da ritenersi strettamente connesso con il diritto costituzionale allo studio, sia omogeneo su tutto il territorio nazionale;
    in secondo luogo andrebbe chiarito e, in caso, esplicitato, il carattere di interpretazione autentica, e quindi anche retroattivo della disposizione;
    è stata recepita la condizione contenuta nel precedente parere che richiedeva l'inserimento nel testo di una clausola di salvaguardia delle autonomie speciali,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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  con le seguenti osservazioni:
   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:
    chiarire la formulazione dell'articolo 3, comma 2, al fine di consentire ai comuni di prevedere riduzioni o esenzioni dal pagamento per il trasporto di tutti gli alunni delle scuole dell'obbligo, contestualmente prevedendo l'istituzione di meccanismi di perequazione finanziaria che consentano lo svolgimento del servizio anche nei comuni con minori capacità fiscali;
    sempre con riferimento all'articolo 3, comma 2, chiarire, e in caso esplicitare, il carattere di interpretazione autentica, e quindi retroattivo, della disposizione.

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ALLEGATO 3

DL 126/2019: Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti (S. 1633, approvato dalla Camera).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA DELLA SENATRICE FREGOLENT E DEL DEPUTATO PELLA

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge S. 1633 di conversione del decreto-legge n. 126 del 2019, recante misure di straordinaria necessità e urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti;
   richiamato il parere reso nel corso dell'esame alla Camera, nella seduta del 20 novembre 2019;
   rilevato che:
    il provvedimento risulta principalmente riconducibile alle competenze legislative esclusive dello Stato in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e di norme generali sull'istruzione (articolo 117, secondo comma, lettera g), m) ed n); in proposito si richiama la sentenza n. 76/2013 della Corte costituzionale che ha ricondotto alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato la disciplina del personale scolastico;
    l'articolo 3, comma 2, consente agli enti locali con riferimento al trasporto scolastico, nell'ottica di porre termine a un contenzioso giurisdizionale, di graduare o stabilire la gratuità della relativa tariffa, in coerenza con la natura di servizio pubblico essenziale a garanzia del primario diritto allo studio; come già segnalato nel parere precedentemente reso, appaiono al riguardo meritevoli di approfondimento due aspetti;
    in primo luogo, appare opportuno accedere comunque ad un'interpretazione che consenta ai comuni di prevedere riduzioni o esenzioni dal pagamento per il trasporto di tutti gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, statali e paritarie, e non solo per il trasporto degli alunni delle scuole primarie statali;
    in secondo luogo andrebbe chiarito e, in caso, esplicitato, il carattere di interpretazione autentica, e quindi anche retroattivo della disposizione;
    è stata recepita la condizione contenuta nel precedente parere che richiedeva l'inserimento nel testo di una clausola di salvaguardia delle autonomie speciali,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:
    chiarire la formulazione dell'articolo 3, comma 2, al fine di consentire ai Pag. 162comuni di prevedere riduzioni o esenzioni dal pagamento per il trasporto di tutti gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, statali e paritarie;
    sempre con riferimento all'articolo 3, comma 2, chiarire, e in caso esplicitare, il carattere di interpretazione autentica, e quindi retroattivo, della disposizione.