CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 dicembre 2019
293.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-03134 Aprile: Chiarimenti relativi all'applicazione della ritenuta d'imposta ai redditi di capitale e ai redditi diversi conseguiti da persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante chiede di sapere se la disciplina transitoria relativa alla distribuzione degli utili prevista dall'articolo 1, comma 1006, della legge 205 del 2017 sia applicabile anche agli utili percepiti dopo il 31 dicembre 2017 a seguito di delibera assembleare adottata prima del 1o gennaio 2018.
  Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 1, commi da 999 a 1006, della legge di bilancio 2018, ha modificato il regime di tassazione dei redditi di capitali e diversi di natura finanziaria derivanti da partecipazioni qualificate ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), percepiti dalle persone fisiche, prevedendo per tali redditi la tassazione nella misura del 26 per cento, con l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta o dell'imposta sostitutiva.
  In particolare, il comma 1005 prevede che le nuove disposizioni «si applicano ai redditi di capitali percepiti a partire dal 1o gennaio 2018 ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1o gennaio 2019».
  Tale disposizione detta la regola generale di decorrenza del nuovo regime di tassazione che, relativamente agli utili derivanti da partecipazioni qualificate, si applica in base al principio di cassa sui dividendi percepiti a partire dal 1o gennaio 2018.
  Il successivo comma 1006 prevede che, in deroga a tale principio generale, «alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2022», continua ad applicarsi il regime di tassazione preesistente.
  Come noto, in base al regime previgente di cui all'articolo 47, comma 1, del TUIR, gli utili derivanti da partecipazioni qualificate, non percepiti nell'esercizio di un'impresa commerciale, concorrono alla formazione della base imponibile dell'IRPEF del socio persona fisica limitatamente al 40 per cento del loro ammontare.
  Con riferimento agli utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, la predetta misura è stata elevata al 49,72 per cento per effetto dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 2 aprile 2008.
  Successivamente, la predetta misura è stata elevata a 58,14 ad opera del decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 26 maggio 2017, con riferimento ai dividendi formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  Ciò posto, per effetto del regime transitorio di cui all'articolo 1, comma 1006, della legge di bilancio 2018, gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui delibera di distribuzione sia compresa nel suddetto periodo transitorio (1o gennaio 2018 – 31 dicembre 2022), concorrono a formare il reddito complessivo della persona fisica, che detiene la partecipazione qualificata al di Pag. 105fuori dell'attività d'impresa, nella misura del 40 per cento del loro ammontare.
  Gli utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2016, la cui delibera di distribuzione sia compresa nel periodo transitorio, concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente nella misura del 49,72 per cento del loro ammontare.
  Infine, gli utili prodotti nell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 deliberati dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 concorrono al reddito complessivo del contribuente nella misura del 58,14 per cento del loro ammontare.
  Tenuto conto del mutamento della disciplina di tassazione, il legislatore ha salvaguardato, per un periodo di tempo limitato, il regime fiscale degli utili formati nei periodi precedenti all'entrata in vigore del nuovo regime, facendo riferimento nella disposizione transitoria agli utili deliberati a partire dal 1o gennaio 2018.
  Un'interpretazione logico-sistematica delle disposizioni in esame – che intende conservare agli utili formatisi prima della entrata in vigore della legge di riforma lo stesso trattamento fiscale (ossia l'imponibilità parziale) che gli utili stessi avrebbero avuto se gli utili fossero stati distribuiti nel periodo di formazione e non in un periodo successivo – non può che condurre ad affermare che agli utili deliberati fino al 31 dicembre 2017 debba applicarsi il previgente regime di tassazione dei dividendi, ancorché gli stessi siano distribuiti dal 1o gennaio 2018.

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ALLEGATO 2

5-03136 Fragomeli: Regime della certificazione ai fini IVA dei servizi di bike e car sharing.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere se, con riferimento ai servizi di bike e car sharing, non si ritenga opportuno equiparare tali servizi a quelli elettronici al fine di esonerarli dall'obbligo di emissione del documento fiscale, nel presupposto che tali servizi, ed i relativi pagamenti, vengono resi in maniera automatizzata attraverso sistemi rintracciabili e dovrebbero, pertanto, beneficiare di una semplificazione degli adempimenti.
  Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dal decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, prevede che «A decorrere dal 1o gennaio 2020 (e dal 1o luglio 2019 per i soggetti con volume d'affari superiore a 400.000 euro) i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972... Con decreto del Ministro Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere previsti specifici esoneri dagli adempimenti di cui al presente comma in ragione della tipologia di attività esercitata».
  Ne consegue che, per i soggetti che effettuano operazioni di commercio al minuto e attività assimilate, sussiste n via generalizzata l'obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri (cfr. articolo 2, comma 3 del decreto legislativo n. 127 del 2015), ad eccezione delle operazioni espressamente esonerate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 maggio 2019, tra le quali sono ricompresi anche i servizi elettronici resi a committenti privati.
  Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 15 marzo 2011, n. 282, i servizi prestati tramite mezzi elettronici, di cui alla direttiva 2006/112/CE, «comprendono i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata da un intervento umano minimo, e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione».
  Pertanto, secondo il vigente quadro comunitario, i servizi di bike e car sharing non sono equiparabili ai servizi elettronici resi a committenti privati, esonerati ai sensi del decreto ministeriale del 10 maggio 2019.
  Si evidenzia, inoltre, che il citato decreto, nell'individuare i casi di esonero dall'obbligo di invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri, ripropone, in linea generale, gli esoneri dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi già individuati dalla normativa preesistente e, in particolare, dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 696 del 1996 e dai decreti ministeriali del 13 febbraio Pag. 1072015 e del 27 ottobre 201, precisando, peraltro, la natura temporanea dell'esonero. Sarebbe, di conseguenza del tutto asistematico, sotto il profilo tecnico, prevedere ex novo uno specifico esonero dall'obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per i servizi in questione.

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ALLEGATO 3

5-03264 Bitonci: Disciplina in materia di definizione agevolata delle liti tributarie.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, con riferimento alla riapertura dei termini della c.d. rottamazione-ter, chiedono di sapere quale sia stato il numero totale delle adesioni e se non ritenga valutabile l'opportunità di estendere, attraverso ulteriori iniziative normative, la possibilità di una definizione agevolata anche per le cartelle relative al 2017 notificate nel corso del 2018. Ciò anche in considerazione del fatto che l'aver circoscritto l'adesione alla definizione agevolata alle sole cartelle consegnate entro il 2017, escludendo quelle che sono state notificate dall'Agente della riscossione successivamente alla data del 1o gennaio 2018, avrebbe penalizzato molti contribuenti interessati a definire le proprie posizioni debitorie nei confronti del Fisco, ma oggettivamente impossibilitati per i tempi della burocrazia.
  Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  Con la c.d. «Pace fiscale» sono state previste diverse misure dirette a definire in via agevolata situazioni debitorie ancora aperte con l'Amministrazione Finanziaria. Difatti, con il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 (Decreto fiscale 2019), è stata concessa ai contribuenti/debitori la possibilità di utilizzare diversi strumenti per sanare le proprie posizioni debitorie, tra i quali, vi sono l'annullamento automatico totale dei debiti di importo fino a 1.000 euro, la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (c.d. rottamazione-ter) e la definizione agevolata delle liti tributarie pendenti.
  In particolare, con la «rottamazione-ter» – sulla falsariga delle precedenti edizioni disciplinate dall'articolo 6, decreto-legge n. 193/2016 e dall'articolo 1, decreto-legge n. 148/2017 – è stata prevista la definizione agevolata dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, consentendone l'estinzione mediante versamento delle sole somme dovute a titolo di capitale, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi e gli interessi di mora. Per usufruire della «rottamazione-ter», il decreto-legge n. 119/2018 ha fissato la scadenza del 30 aprile 2019 come termine ultimo per presentare la dichiarazione di adesione.
  Successivamente, il decreto-legge n. 34/2019 («decreto Crescita»), convertito con modificazioni dalla legge n. 58/2019, ha riaperto i termini per aderire alla «rottamazione-ter», fissando la nuova scadenza per presentare la domanda di adesione al 31 luglio 2019.
  Da ultimo, l'articolo 37 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, in corso di conversione, ha spostato il termine per il pagamento dell'unica o prima rata della «rottamazione-ter», prorogandolo al 30 novembre 2019 (in luogo del 31 luglio 2019).
  Tanto premesso, relativamente al numero totale delle adesioni, si fa presente che all'Agenzia delle entrate-Riscossione sono pervenute circa 1,7 milioni di dichiarazioni di adesione alla «rottamazione-ter», di cui circa 300.000 presentate a Pag. 109seguito della riapertura dei termini, ossia successivamente alla scadenza originaria del 30 aprile 2019.
  Con riferimento, invece, all'istituto del «saldo e stralcio», le relative dichiarazioni sono state più di 400.000, di cui 68.000 presentate dopo la suddetta scadenza del 30 aprile 2019.
  Il totale di cartelle di pagamento e avvisi esecutivi oggetto delle dichiarazioni di rottamazione-ter e di saldo e stralcio è stato pari a circa 15,6 milioni; di questi, 2,7 milioni sono riconducibili a dichiarazioni presentate dopo il 30 aprile 2019.
  Quanto, poi, alla seconda richiesta dell'Onorevole interrogante – vale a dire circa la possibilità di introdurre una definizione agevolata anche per le cartelle relative al 2017 ma notificate nel corso del 2018 – occorre precisare che il Legislatore, nelle diverse forme di definizione agevolata dei debiti iscritti a ruolo varate negli ultimi anni, ha sempre individuato i carichi definibili in funzione della data di affidamento del carico all'agente della riscossione, anziché di quella di notifica della cartella di pagamento, ovvero dell'avviso esecutivo; in tal senso, dispongono, infatti, l'articolo 6 del decreto-legge n. 193/2016 (relativamente alla «prima rottamazione»), l'articolo 1 del decreto-legge n. 148/2017 (relativamente alla c.d. «rottamazione-bis»), gli articoli. 3 e 5 del decreto-legge n. 119/2018 (relativamente alla c.d. «rottamazione-ter») e l'articolo 1, commi 184 ss., della legge n. 145/2018 (relativamente al c.d. «saldo e stralcio»).
  Con riguardo alla «rottamazione-ter», gli articoli 3 e 5 del decreto-legge n. 119/2018 hanno già consentito la definizione agevolata dei «carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2017», ivi compresi, quindi, quelli per i quali le cartelle di pagamento sono state notificate successivamente al 31 dicembre 2017. In tale contesto, i debitori hanno, comunque, avuto la possibilità di individuare tutti i carichi definibili, indipendentemente dalla data di notifica della relativa cartella di pagamento, richiedendo l'apposito prospetto informativo reso disponibile dall'Agenzia delle entrate-Riscossione on line (sia nell'area pubblica sia nell'area riservata del sito Internet) oppure presso gli sportelli.

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ALLEGATO 4

5-03265 Martino: Iniziative per il controllo e la tassazione di plastiche di provenienza extra-UE in ingresso tramite container nel territorio nazionale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, in relazione alla prevista introduzione della c.d. plastic tax istituita con l'articolo 79 del disegno di legge di bilancio 2020, chiedono di sapere in che modo si intendano contrastare eventuali comportamenti elusivi assicurando il corretto pagamento della suddetta tassa su tutte le plastiche in ingresso tramite container sul territorio nazionale anche al fine di evitare problemi di importazione di prodotti non conformi o dichiarati erroneamente. Ciò con particolare riferimento alle merci provenienti da Paesi Terzi per le quali la tassa dovrà essere pagata dall'importatore.
  Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) nella sua veste di autorità doganale, esercita, a garanzia della piena osservanza della normativa comunitaria e nazionale, attività di controllo, accertamento e verifica relative alla circolazione delle merci e alla fiscalità interna connessa agli scambi internazionali. Contrasta inoltre gli illeciti di natura extratributaria, quali i traffici illegali di armi, droga, beni del patrimonio culturale, prodotti contraffatti o non rispondenti alle normative in materia sanitaria o di sicurezza, nonché commercio internazionale di esemplari di specie animali e vegetali minacciate di estinzione, protette dalla Convenzione di Washington.
  Queste attività sono condotte, in molti segmenti, in stretta collaborazione con le altre Autorità competenti per i diversi profili interessati (ad es.: Ministero della salute per le problematiche afferenti la tutela della salute, Ministero dello sviluppo economico per il controllo della rispondenza dei prodotti ai requisiti previsti, in materia di sicurezza, dalle norme comunitarie e nazionali, Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per i controlli radiometrici sui rifiuti e semilavorati metallici).
  Il ruolo nevralgico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli anche per detti presidi deriva proprio dalla sua esclusiva competenza nella gestione del momento doganale, ovvero della fase nella quale la merce e i soggetti che la movimentano lungo la sua catena di produzione, distribuzione e commercializzazione debbono porre in essere le procedure doganali ed essere sottoposti ai relativi controlli che riguarderanno, unitariamente, tutti gli aspetti connessi con la loro immissione nel territorio doganale dell'UE e la loro uscita dal medesimo.
  I controlli doganali, ai sensi dell'articolo 46 del Reg UE 952/2013, si basano principalmente sull'analisi dei rischi effettuata mediante un procedimento informatico, il «circuito doganale di controllo», al fine di identificare e valutare i rischi e di mettere a punto le contromisure necessarie, sulla base di criteri elaborati a livello nazionale, unionale e, se del caso, internazionale.
  Tali controlli doganali possono consistere, in particolare, nella visita delle merci, nel prelievo di campioni, nella verifica dell'accuratezza e della completezza delle informazioni fornite con la dichiarazione doganale e dell'esistenza, dell'autenticità, dell'accuratezza e della validità di documenti a corredo di quest'ultima.Pag. 111
  Sul piano operativo, la procedura informatizzata del circuito doganale di controllo, all'atto della registrazione della dichiarazione doganale, segnala:
   (CA) controllo automatizzato: se la merce non deve essere sottoposta ad un controllo;
   (CD) controllo documentale: se si deve procedere al controllo dei documenti allegati alla dichiarazione;
   (VM) visita merce: se, oltre al controllo documentale, occorre procedere obbligatoriamente al controllo fisico delle merci;
   (CS) controllo scanner: se si deve procedere alla scansione del mezzo di trasporto/container e, in caso di dubbi sulle immagini, procedere con l'eventuale controllo fisico;
   (CB) controllo a posteriori: se occorre procedere a un controllo (documentale), successivamente al rilascio della merce per le sole operazioni selezionate CA.

  L'applicazione di questa metodologia viene effettuata attraverso la rapida interconnessione delle seguenti fasi, volte a:
   individuare i campi maggiormente esposti al rischio di illeciti, con riferimento ai settori merceologici, alle tipologie di traffico ed ai soggetti;
   modulare le rilevanze dei rischi configurati per determinare una scala di valori cui fare riferimento per i controlli in un corretto equilibrio costi-benefici;
   effettuare un costante monitoraggio della situazione operativa, al fine di riscontrare la validità dell'analisi dei rischi posta in atto ed integrare e/o aggiornare la banca dati dei profili di rischio, i relativi parametri ovvero per introdurne di nuovi.

  La procedura per la gestione dei rischi si caratterizza, quindi, come un processo estremamente dinamico, basato essenzialmente sull'acquisizione permanente di informazioni qualificate a livello nazionale, comunitario ed internazionale, sull'analisi e valutazione costante di tali informazioni e sul monitoraggio continuo delle operazioni e dei risultati dei controlli.
  Il sistema informatizzato, adottato dall'amministrazione doganale italiana per la fase di monitoraggio del processo di gestione del rischio e di taratura dei profili, consente l'aggiornamento dei profili di rischio inseriti nel circuito doganale di controllo utilizzando i messaggi di esito dei controlli eseguiti al termine della verifica come completamento dell'accertamento effettuato.
  L'Agenzia delle dogane, utilizzando al meglio le informazioni in proprio possesso, è in grado di svolgere un ruolo di presidio volto a contrastare comportamenti elusivi consentendo di assicurare i corretti adempimenti doganali, mitigando dunque il rischio di importazione di prodotti non conformi o non correttamente dichiarati, al fine di tutelare il commercio lecito, le imprese nazionali del settore e gli interessi erariali, provvedendo alla riscossione di tributi specifici e contribuendo alla lotta all'evasione fiscale e alle frodi.
  In tale contesto, ed in particolare per quanto concerne la specifica richiesta degli On.li interroganti in merito ai provvedimenti che si intendono adottare per contrastare comportamenti elusivi e per assicurare il corretto pagamento dell'imposta in questione su tutte le plastiche in ingresso sul territorio nazionale, al fine di evitare problemi di importazione di prodotti non conformi o dichiarati erroneamente, l'Agenzia, secondo lo schema di norma attualmente in discussione in Parlamento (A.S. 1586 – Legge di Bilancio 2020, articolo 79, comma 13) accerta e riscuote l'imposta sui prodotti di importazione con le modalità previste per i diritti di confine. Inoltre, lo stesso schema di norma prevede che le modalità di attuazione della citata disposizione, ivi incluse quelle per il corretto assolvimento del tributo, siano demandate ad apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

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ALLEGATO 5

5-03104 Centemero: Maggiori entrate derivanti dall'obbligo di fatturazione elettronica per il tax free shopping

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere, con riferimento all'anno 2018 ed al primo semestre 2019, quale sia il gettito confluito nel Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato derivanti dall'applicazione dell'obbligo di fatturazione elettronica per il tax free shopping.
  Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  Occorre anzitutto premettere che l'articolo 4-bis del decreto-legge 193 del 2016 prevede, al comma 1, che a decorrere dal 1o gennaio 2018 (termine rinviato al 1o settembre 2018), con riferimento alle cessioni di beni del valore complessivo, al lordo dell'IVA, superiore a 155 euro, destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell'Unione europea (cessioni ex articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972-tax free), l'emissione delle relative fatture deve essere effettuata dal cedente in modalità elettronica. Il sistema tax free permette agli acquirenti domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea di ottenere lo sgravio o il rimborso dell'IVA pagata sui beni acquistati dai venditori italiani.
  Il successivo comma 2 stabilisce che, per assicurare l'interoperabilità tra il sistema di fatturazione elettronica e il sistema OTELLO e per permettere la piena operatività di tale sistema in tutto il territorio nazionale, siano previsti, con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, modalità e contenuti semplificati della fatturazione elettronica di detti beni. La richiamata determinazione n. 54088 del 22 maggio 2018, in particolare all'articolo 4 (Interoperabilità con i sistemi vigenti e connesse semplificazioni) prevede che «i dati di competenza dell'Agenzia delle entrate, trasmessi ad OTELLO 2.0 siano automaticamente messi a disposizione in apposita area riservata onde consentire, con un solo invio da parte del cedente, di assolvere anche gli adempimenti comunicativi di natura fiscale previsti dalla normativa vigente. Sono altresì trasmesse all'Agenzia delle entrate le informazioni di competenza sullo stato di apposizione del visto digitale sulle fatture per il tax free shopping».
  Il comma 5 stabilisce che le maggiori risorse finanziarie derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo in esame sono destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, istituito presso il MEF per la riduzione del debito pubblico.
  A tale ultimo riguardo, la mancata individuazione della metodologia per determinare il maggior gettito previsto dall'articolo 4-bis in argomento, peraltro in difetto di indicazioni in merito nella norma primaria, non consente di dare attuazione al comma 5.
  Sono, tuttavia, in corso riunioni tecniche che possano consentire alle Amministrazioni coinvolte di superare le difficoltà metodologiche riscontrate.

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ALLEGATO 6

5-03105 Ungaro: Costi di apertura di depositi bancari da parte di cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In riscontro alle richieste degli onorevoli interroganti, sentita anche la Banca d'Italia, si rammenta, preliminarmente, che la legge 18 giugno 2015 n. 95 – che ha dato attuazione alla direttiva UE 2014/107 sugli scambi informativi a fini fiscali e ha ratificato l'Accordo tra USA e Italia finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa del « Foreign Account Tax Compliance Act», (FATCA) – ha introdotto le modalità di rilevazione, trasmissione e comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle informazioni relative ai conti finanziari detenuti dai soggetti non residenti, nonché le procedure relative agli obblighi di adeguata verifica (due diligence) ai fini fiscali. Il MEF ha emanato il 28 dicembre 2015 un decreto di attuazione.
  Pertanto, ai sensi della citata legge, le istituzioni finanziarie (tra cui banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie) all'atto dell'apertura di un conto finanziario da parte di un soggetto non residente, effettuano un'attività di due diligence volta ad acquisire, tra l'altro, dati personali quali il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il numero di identificazione fiscale (NIF) o i NIF di ciascuna persona oggetto di comunicazione.
  Ciò premesso, entrando nello specifico, si ritiene utile considerare che i conti correnti per non residenti sono un prodotto bancario commercializzato dalle banche nell'esercizio della loro attività d'impresa e che le commissioni bancarie sono stabilite in un regime di libero mercato, e, quindi, sono sottratte ad un controllo di congruità da parte dello Stato.
  In ogni caso il collegamento tra l'entità della commissione richiesta per la gestione del conto corrente e la effettuazione di controlli fiscali non può, comunque, essere posto a fondamento della richiesta di commissioni bancarie più alte.
  Si precisa, inoltre che, secondo la vigente normativa antiriciclaggio e la relativa normativa secondaria di attuazione, non sussiste alcun obbligo di chiusura di conti correnti per i cittadini italiani non residenti. L'eventuale interruzione del rapporto continuativo con l'intermediario finanziario (banca o poste italiane) ovvero il rifiuto all'instaurazione del rapporto risulta collegato esclusivamente all'impossibilità oggettiva di effettuare o completare, entro i termini prescritti dalla legge, l'adeguata verifica del cliente.