CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 novembre 2019
282.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura (S. 1421).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo della proposta di legge S. 1421 recante «Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura»;
   richiamato il parere reso sul provvedimento nel corso dell'iter alla Camera, nella seduta del 26 giugno 2019;
   rilevato che:
    il provvedimento appare riconducibile, principalmente, alla materia «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali», che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione ha incluso tra le materie di legislazione concorrente; rilevano, inoltre, la materia «sistema tributario e contabile dello Stato», affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lett. e), Cost.) e la materia «commercio», ricondotta alla competenza legislativa residuale delle regioni ex articolo 117, quarto comma, Cost.;
    alla luce del richiamato riparto di competenze il provvedimento correttamente prevede, ai fini dell'adozione del piano nazionale d'azione per la promozione della lettura di cui all'articolo 2, l'intesa in sede di Conferenza unificata, recependo l'osservazione contenuta nel parere della Commissione del 26 giugno 2019;
    l'articolo 9 istituisce l'albo nazionale delle librerie di qualità; l'iscrizione all'albo conferisce il diritto di utilizzare il marchio «libreria di qualità»; i requisiti per l'iscrizione all'albo, insieme alla modalità di formazione e tenuta dell'albo, sono stabiliti, in base al comma 4 del medesimo articolo, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, da adottare entro sei mesi dall'approvazione della legge; al riguardo, appare opportuno prevedere un coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali – attraverso il parere o l'intesa in sede di Conferenza unificata – ai fini dell'emanazione del decreto; l'istituzione dell'albo incide infatti sia su materie di competenza concorrente come la «promozione e organizzazione di attività culturali» (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) sia su materia di residuale competenza regionale come il commercio (articolo 117, quarto comma);
    segnalata l'esigenza di prestare particolare attenzione all'attuazione delle finalità del Piano d'azione per la promozione della lettura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera i) e della corrispondente azione di cui al successivo comma 5, lettera d), in materia di sostegno alla lettura da parte delle persone con disabilità, coinvolgendo anche i Centri del libro parlato,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE
  con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di prevedere, all'articolo 9, comma 4, forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'emanazione del previsto decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali.

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ALLEGATO 2

Disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana (C. 1682).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminata la proposta di legge C. 1682, recante disposizioni per la valorizzazione della produzione enologica e gastronomica italiana, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;
   rilevato che:
    l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, del Registro delle associazioni nazionali delle città del vino e dell'olio e delle eccellenze gastronomiche italiane (di cui all'articolo 1), del nucleo di coordinamento delle stesse eccellenze (di cui all'articolo 3) e della Commissione dell'enogastronomia di qualità (di cui all'articolo 5) è riconducibile alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» che l'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
    le disposizioni concernenti i percorsi formativi universitari (di cui di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e gli interventi riguardanti il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) della Costituzione) sono riconducibili alla materia «istruzione», che è attribuita dall'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato per quanto concerne le norme generali, mentre la disciplina di dettaglio è attribuita dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione alla competenza legislativa concorrente, e alla materia «ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi», attribuita dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni;
    le disposizioni in merito a programmi di educazione alimentare (di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) e punteggi relativi agli appalti al fine di incentivare un modello nutrizionale che si basi sui princìpi della dieta mediterranea (di cui all'articolo 6) appaiono anche riconducibili alla materia «alimentazione», che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione assegna alla competenza concorrente tra lo Stato e le regioni, fermo restando che la disciplina dei contratti pubblici investe anche materie di esclusiva competenza statale, quali «tutela della concorrenza» (articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione) e «ordinamento civile» (articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione);
    il provvedimento richiede il parere della Conferenza unificata o della Conferenza Stato-Regioni per l'emanazione dei decreti in materia di: definizione dei requisiti e delle modalità per l'iscrizione nel Registro delle associazioni nazionali delle città del vino, dell'olio e delle eccellenze gastronomiche italiane (di cui all'articolo 1); individuazione dell'elenco dei prodotti, della data e delle modalità organizzative della «Giornata delle eccellenze enogastronomiche italiane» e individuazione annuale della «capitale della Giornata delle Pag. 134eccellenze enogastronomiche italiane» (di cui all'articolo 2); definizione delle modalità di attribuzione di un punteggio aggiuntivo nei contratti di appalto per la ristorazione pubblica a favore di offerte che adottino il modello della dieta mediterranea (di cui all'articolo 6);
    è previsto che della Commissione dell'enogastronomia italiana di cui all'articolo 5 facciano parte due rappresentanti della Conferenza unificata;
    nel nucleo di coordinamento delle eccellenze enogastronomiche italiane di cui all'articolo 5 non è invece prevista la partecipazione di rappresentanti delle Regioni;
    non sono previste modalità di coinvolgimento delle Regioni nelle previsioni, di cui all'articolo 4, relative: alla promozione, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di percorsi formativi nelle università pubbliche; alla destinazione, in sede di ripartizione annuale del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di una quota parte delle risorse alle attività di ricerca che il Consiglio nazionale delle ricerche svolge nell'ambito della produzione vitivinicola, olivicola e gastronomica; alla promozione di programmi di ricerca e innovazione, nonché percorsi formativi e di aggiornamento in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE
  con le seguenti osservazioni:
   a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere la partecipazione di rappresentanti delle regioni al nucleo di coordinamento delle eccellenze enogastronomiche italiane di cui all'articolo 3;
   b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento delle regioni nelle previsioni di cui all'articolo 4.