CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 novembre 2019
282.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili (C. 2220 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE DAL GOVERNO 14.11, 31.1, 50.08, 58.037 E 58.038 E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 14.

  Al comma 1, dopo il capoverso 5-ter aggiungere il seguente:
  5-quater. Per la fatturazione elettronica e per la memorizzazione, conservazione e consultazione delle fatture elettroniche relative alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi destinate agli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 29 della medesima legge.
14. 11. Il Governo.

ART. 31.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: l'ordine pubblico e.
31. 1. Il Governo.

ART. 50.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito il Fondo per la valorizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con la dotazione di 75 milioni di euro per l'anno 2020, di 155 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 220 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.
  2-ter. Il Fondo di cui al comma 2-bis è destinato al finanziamento di interventi legislativi volti a valorizzare il ruolo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e le attività da esso svolte a favore della collettività.
  2-quater. I commi 106 e da 162 a 170 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.
  2-quinquies. All'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 9 è sostituito dal seguente:
  «9. Per gli interventi di cui al comma 7, lettera b), il CIPE, con la medesima delibera di approvazione dei Piano sviluppo e coesione, stabilisce, al fine di accelerarne la realizzazione e la spesa, le misure di accompagnamento alla progettazione e all'attuazione da parte del Dipartimento per le politiche di coesione e dell'Agenzia per la coesione territoriale»;
   b) al comma 13, primo periodo, le parole da: «, anche attraverso il ricorso alla Struttura» fino alla fine del periodo sono soppresse.

  2-sexies. Agli oneri derivanti dall'istituzione del fondo di cui al comma 2-bis, si provvede:
   a) quanto a 75 milioni di euro per l'anno 2020 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante le risorse derivanti dalle disposizioni introdotte dai commi 2-quater e 2-quinquies;Pag. 73
   b) quanto a 55 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
   c) quanto a 55 milioni di euro per l'anno 2022 e a 120 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
0. 50. 08. 1. Caso, Migliorino, Grimaldi, Angiola, Aprile, Cancelleri, Currò, Giuliodori, Maniero, Martinciglio, Raduzzi, Ruggiero, Trano, Zanichelli, Zennaro, Fiano, Buratti, Mancini, Mura, Rotta, Topo, Pastorino, Del Barba, Ungaro, Osnato, Angelucci, Baratto, Cattaneo, Giacomoni, Martino, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

  Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

Art. 50-bis.
(Pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettuate dalle Forze di polizia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel 2018)

  1. Al fine di consentire il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario riferiti ad annualità precedenti al 2019 e non ancora liquidati, è autorizzata la spesa complessiva di 180 milioni di euro per il predetto anno 2019, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione e in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La spesa di cui al presente comma è così ripartita:
   a) 175 milioni di euro con riferimento agli appartenenti alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121;
   b) 5 milioni di euro con riferimento al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97.

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 180 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede:
   a) quanto a 124 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
   b) quanto a 41,8 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
   c) quanto a 14,2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
50. 08. Il Governo.

ART. 58.

  Al comma 1, dopo le parole: tali tributi inserire il seguente periodo: Le disposizioni contenute all'articolo 1, comma 328 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche alle dimore di particolare valore storico.
0. 58. 037. 1. Mollicone.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  «3. Al fine di favorire interventi volti all'apertura di nuove sedi di accademie di Pag. 74belle arti, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in edifici di particolare pregio storico-artistico, è autorizzata la spesa fino al massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2020.
  4. Il Ministero dell'istruzione promuove, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apposito bando di gara destinato agli istituti di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 che abbiano rilevanza internazionale.
  5. Agli oneri di cui al comma 3, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
0. 58. 037. 2. Claudio Borghi, Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  «3. Per le spese documentate, da parte di persone fisiche, effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici, relative all'acquisto dei beni indicati nella tabella di cui all'articolo 36, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, durante le manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, di cui al seguente comma 2, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento dell'IVA, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 100.000 euro annui.
  4. La detrazione, salvi i requisiti di cui al comma 1, è concedibile per gli acquisti effettuati nelle seguenti manifestazioni fieristiche: Artefiera Bologna, Altissima Torino, Miart Milano, Arte Genova, Art Verona, Biennale antiquariato di Firenze, Art Parma Fair, Arte Vicenza e Bergamo Arte Fiera.
  5. Agli oneri derivanti dal comma precedente, valutati in 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
0. 58. 037. 3. Claudio Borghi, Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  «3. Al fine di completare il progetto di riconversione dello Scalo Farini di Milano nel nuovo «Campus delle Arti» dell'Accademia di Belle Arti di Brera secondo quanto previsto dalla delibera CIPE 3/2016 e confermato dal Comitato di Sorveglianza CIPE del 25 luglio 2018 è autorizzata la spesa di 27 milioni di euro per l'anno 2020, da iscrivere nel fondo per la «realizzazione di interventi di edilizia e per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza» di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 con assegnazione all'Accademia di Belle Arti di Brera che, in ragione di tale progetto, deroga gestionalmente alla legge 508/99. Al maggior onere di cui al presente comma si provvede con le risorse di cui al comma 2.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 3, valutati in 27 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attuazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto-legge 7 ottobre 2008 n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189 e successive modificazioni».
0. 58. 037. 4. Claudio Borghi, Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
(Inammissibile)

Pag. 75

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  «3. Per il rilancio dei teatri di tradizione Coccia di Novara e Verdi di Salerno, in quanto unici nei rispettivi territori regionali, è attribuito, a ciascuno di essi, un contributo straordinario di euro 1.000.000,00, per l'anno 2020, ed è autorizzata la conseguente spesa per euro 2.000.000,00, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.».
0. 58. 037. 5. Gusmeroli, Liuni, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, De Luca.
(Inammissibile)

  Aggiungere il seguente articolo:

Art. 58-ter.

  1. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 525 della legge. 30 dicembre 2018, n. 145 comporta a carico del soggetto interessato o committente l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 di importo non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000.
  2. L'Autorità competente alla contestazione e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e del comma 536 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  3. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale e riassegnati allo stato di previsione della spesa dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni a copertura degli oneri derivanti dall'attività di cui ai commi precedenti.

  Conseguentemente, all'alinea, sostituire le parole: Dopo l'articolo 58, inserire il seguente: con le seguenti: Dopo l'articolo 58, inserire i seguenti:
0. 58. 037. 6. Gusmeroli, Boldi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 58, inserire il seguente:

Art. 58-bis.
(Regime tributario dell'Accademia nazionale dei Lincei)

  1. Le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359, continuano ad applicarsi a tutti i tributi erariali, regionali e locali vigenti, nonché a ogni altro tributo di nuova istituzione, salva espressa deroga legislativa, dovuti dall'Accademia nazionale dei Lincei nell'ambito delle attività istituzionali e strumentali dalla stessa esercitate non in regime di impresa, anche in deroga alle disposizioni agevolative riguardanti tali tributi.
58. 037. (Nuova formulazione) Il Governo.

  Dopo l'articolo 58, inserire il seguente:

Art. 58-bis.
(Finanziamento della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione dell'attività produttiva)

  1. All'articolo 44, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, Pag. 76dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché nel limite di 45 milioni di euro per l'anno 2019».
   2. All'articolo 22-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «270 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «225 milioni di euro per l'anno 2019»;
   b) al comma 3, le parole: «270 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «225 milioni di euro per l'anno 2019».
58. 038. Il Governo.