CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 21 novembre 2019
278.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-03169 Zucconi: Sul rilancio del turismo balneare.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'onorevole Zucconi, unitamente all'onorevole Acquaroli chiede quali azioni il Ministero intende adottare per rilanciare il turismo balneare.
  Permettetemi di precisare, ad inizio di questa sessione di question time, che al Ministero dei beni culturali non sono state ancora trasferite le risorse umane e finanziarie relative alla competenza in materia di Turismo (riattribuita a questa Amministrazione con il decreto-legge 21 settembre 2019 n. 104 che stabilisce la riassegnazione delle competenze in materia di turismo, fino a oggi assegnate al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo dal decreto-legge n. 86 del 2018) e che saranno attribuite al Ministero stesso a decorrere dal 1o gennaio 2020.
  Personalmente, tuttavia, sono già all'opera ed ho già avviato alcuni tavoli di lavoro sulle principali questioni legate al Turismo.
  Per tornare alla nostra interrogazione ricordo che la legge di bilancio per il 2019 (articolo 1, commi da 675 a 684, della legge 30 dicembre 2018, n. 145) ha previsto una complessiva revisione della disciplina sulle concessioni demaniali marittime, che si declinerà attraverso diverse fasi e che si prefigge di costruire un sistema ispirato ai principi di trasparenza e parità di trattamento, alla tutela del bene demaniale e alla massima qualità del servizio erogato all'utenza, che comprenderà anche un sistema di rating delle imprese.
  In particolare, si prevede di valorizzare la tutela e la riqualificazione della tutela e del mare, la vigilanza del bene demaniale, la sicurezza della balneazione, la pesca sostenibile.
  In tal modo si potrà conferire maggiore dinamismo al mercato, con un'offerta di migliore qualità a prezzi più accessibili.
  Faccio inoltre presente che a favore delle imprese ricettive e della ristorazione si applica l'IVA agevolata, nella misura del 10 per cento, estesa dal 2016 alle strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato (marina resort) e alle strutture ricettive all'aria aperta.
  Gli altri comparti del settore – segnatamente stabilimenti balneari, porti turistici e agenzie di viaggio – applicano invece l'aliquota ordinaria, in base alle disposizioni della Direttive europee in materia recepite nell'ordinamento italiano, mentre per le agenzie di viaggio il criterio di determinazione dell'aliquota dipende dalla tipologia e dalla territorialità delle operazioni.
  La domanda turistica, secondo i dati forniti dall'ENIT, è in aumento in quasi tutte le località costiere e marittime italiane: il numero di notti complessive trascorse nelle strutture ricettive nel 2018 ha raggiunto un picco di quasi 429 milioni e circa il 30 per cento di questi pernottamenti sono rilevati negli esercizi ricettivi costieri.
  Gli operatori esteri hanno rilevato un trend in crescita per le vendite del prodotto balneare in Italia nell'estate 2019, rispetto al periodo estivo del 2018. Gli aumenti indicati dai tour operator variano in media dal +5 per cento al +15 per cento.
  Il prodotto balneare, in generale, viene associato principalmente ai pacchetti turistici Pag. 99che includono la visita delle città d'arte e altri prodotti turistici di nicchia, come il termale.
  Negli ultimi 10 anni sono aumentate notevolmente le presenze turistiche degli stranieri (da Germania, Austria, Francia, Spagna e Russia, dagli USA e dalla Cina) con un incremento nelle località balneari del 47,7 per cento.
  Per la vacanza balneare i turisti stranieri hanno speso in Italia, nel 2018, 6,6 miliardi di euro, circa il 20 per cento in più rispetto al 2017.
  Quanto alle iniziative già intraprese segnalo che il Piano strategico per lo sviluppo del turismo per il periodo 2017-2022 elaborato dal Comitato permanente per lo sviluppo del turismo prevede alcuni interventi specifici nel settore balneare. Tra gli altri, segnalo, i seguenti:
   il «Parco del mare del Comune di Rimini», intervento che promuove la rigenerazione di 15 km di costa, quale nuovo luogo urbano attrattivo a vocazione internazionale. Una trasformazione fisica e spaziale che si regge su un profondo cambio culturale e relazionale di una destinazione turistica matura e rappresenta un nuovo volano per sostenere la riqualificazione del sistema turistico dell'accoglienza;
   la «Valorizzazione e riqualificazione integrata dei paesaggi costieri della Puglia» promossa attraverso la realizzazione di interventi articolati su water front urbani, sulle urbanizzazioni periferiche, sui sistemi dunali, sulle zone umide, sui paesaggi ad alta valenza naturalistica, sui collegamenti con gli entroterra costieri, sulla mobilità dolce;
   interventi nella Regione Toscana volti alla valorizzazione del paesaggio costiero come previsto nel Piano paesaggistico regionale che prevede, tra l'altro, misure volte alla salvaguardia delle dune e delle coste e impone limiti alla realizzazione di strutture permanenti sulle spiagge al fine di garantire l'accessibilità e la fruibilità delle rive.

  Si tratta di progetti che potrebbero essere estesi e sviluppati con possibili effetti significativi anche per il turismo nelle aree costiere e balneari.

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ALLEGATO 2

5-03170 Barelli: Sulle iniziative per favorire il turismo della terza età.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'onorevole Barelli, unitamente ad altri Onorevoli colleghi chiede al Ministero se non ritenga opportuno adottare specifiche misure per favorire il turismo della terza età e la destagionalizzazione dei flussi turistici.
  Abbiamo ricevuto a tale proposito, dall'ENIT (Agenzia Nazionale del Turismo) i seguenti dati, che ritengo utile riferire per una migliore comprensione del fenomeno.
  Il turismo della golden age, sopra i 65 anni, proveniente dai paesi esteri ha fatto registrare nel 2018 una spesa di ben 3,6 miliardi di euro, un valore in crescita del 17,1 per cento rispetto all'anno precedente.
  Sono 8,3 milioni i viaggiatori internazionali in Italia di età superiore ai 65 anni nel 2018, in crescita del 3 per cento rispetto all'anno precedente.
  Nel complesso il turismo della golden age internazionale in Italia ha prodotto, nel 2018, 38,1 milioni di pernottamenti, dato in crescita del 14,2 per cento rispetto all'anno precedente.
  In termini di scelte di tali utenti, il turismo culturale dimostra nel 2018, rispetto all'anno precedente, una maggiore incidenza nei volumi di spesa pari 1,2 miliardi di euro (32,8 per cento del totale), seguito dal turismo balneare pari a 886 milioni di euro (24,4 per cento) e da quello in montagna pari a 393 milioni di euro (10,8 per cento).
  Si tratta di tipologie di turismo in crescita rispetto ai valori dell'anno precedente: +9,2 per cento per il turismo culturale, +22 per cento per il turismo balneare, addirittura quasi quasi il doppio per quello in montagna (+90 per cento).
  Nel suo insieme, si tratta di un segmento che, nel nostro Paese, sostiene una migliore distribuzione dei flussi durante tutto l'arco dell'anno.
  Per valutare la capacità del settore di migliorare l'occupazione turistica durante tutto l'arco dell'anno l'Ufficio Studi di ENIT ha realizzato un indice che misura proprio la capacità del sistema di offerta di ampliare la stagione turistica.
  L'indice si basa sulle presenze mensili in percentuali e ci mostra come 40 anni fa il mese di agosto pesava per oltre il 30 per cento delle presenze nell'anno mentre nel 2018 scende a meno del 20 per cento. Maggio, per contro, passa dal 4,5 per cento all'8 per cento.
  Pertanto dai dati prodotti da ENIT possiamo già notare una significativa tendenza alla destagionalizzazione nelle presenze rispetto al passato.
  Tale tendenza può essere incoraggiata e sostenuta orientando la promozione turistica verso le destinazioni meno note, ma ricche di storia e di patrimonio culturale della quale l'Italia è disseminata e studiando apposite misure di incentivazione per favorire i flussi turistici in ogni periodo dell'anno.

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ALLEGATO 3

5-03171 Masi: Sul sostegno alle imprese turistiche colpite dal fallimento del tour operator Thomas Cook.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'onorevole Masi, finitamente ad altri onorevoli colleghi, chiede quali azioni il Ministero intenda adottare per attenuare l'impatto del fallimento della Thomas Cook sulle imprese turistiche italiane e sull'indotto.
  La riforma del Fondo di Garanzia operata della legge n. 115 del 2015, e dalla Direttiva Viaggi e Pacchetti dell'Unione europea 2015/2302 ha chiuso l'esperienza della gestione pubblica del Fondo e ha obbligato tutte le imprese (agenzie e tour operator) a individuare modelli di gestione privata dello stesso al fine di garantire il consumatore sull'effettiva copertura del rischio di insolvenza e fallimento delle agenzie di viaggio. In precedenza, era lo Stato che assolveva la funzione di garante, andando a rimborsare quei consumatori che venivano danneggiati a causa del fallimento delle agenzie di viaggio e tour operator.
  A decorrere dal 1o luglio 2016 è attivo il sistema di garanzia a gestione privata subentrato al Fondo nazionale di garanzia.
  La nuova legge sulla garanzia a gestione privata, applicabile in Italia, sebbene derivante da una Direttiva europea, impone l'obbligo per l'organizzatore di pacchetti turistici (tour operator) e per gli intermediari (agenzie di viaggi) di stipulare polizze assicurative o di fornire le garanzie bancarie a copertura dei contratti di turismo organizzato che, per i viaggi all'estero e i viaggi che si svolgono all'interno di un singolo Paese, garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento dell'intermediario o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista.
  Non vi è più dunque la gestione statale delle pratiche di rimborso, il cittadino utente deve accertarsi che all'interno del contratto di acquisto siano esplicitati i riferimenti dell'assicurazione stipulata al fine di potersi tutelare.
  Si tratta di strumenti di natura privatistica, come tali regolati dalla normativa generale in materia di assicurazioni (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle assicurazioni private) e di garanzie bancarie (Codice civile e decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), che non necessitano di particolari disposizioni attuative per assicurarne l'utilizzo da parte delle imprese.
  Peraltro, si segnala che l'obbligo di cui all'articolo 50, comma 2, di stipulazione delle polizze assicurative o delle garanzie bancarie da parte di organizzatori ed intermediari rientra tra i doveri del professionista, ai sensi del rinvio operato dall'articolo 32 del Codice del turismo.
  Sulle agenzie e i tour operator ricade dunque l'obbligo di dotarsi di strumenti volti a tutelare il consumatore che all'atto di acquisto stipula un vero e proprio contratto e può, anzi, deve pretendere che il tour operator esibisca gli estremi della polizza in tal modo da poter autonomamente verificare la validità della stessa.
  In questo caso, inoltre, il tour operator «Thomas Cook», società straniera, sembrerebbe assicurata attraverso il fondo di garanzia Atol, il sistema di protezione amministrato dall'ente dell'aviazione civile britannico e finanziato dalle industrie del settore.Pag. 102
  Al momento della prenotazione di una vacanza è necessario accertarsi di essere in possesso dell'assicurazione di viaggio. L'articolo 34 del codice del turismo, stabilisce gli «Obblighi di informazione e contenuto del contratto di pacchetto turistico». L'articolo prevede quanto segue: «prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un'offerta corrispondente, l'organizzatore e, nel caso in cui il pacchetto sia venduto tramite un venditore, anche quest'ultimo, forniscono al viaggiatore il pertinente modulo informativo standard di cui all'allegato A, parte I o parte II, al presente codice, nonché le seguenti informazioni...». Tra cui al punto (i) gli estremi della copertura di cui all'articolo 47, commi 1, 2 e 3 (polizza assicurativa).
  A seguito di quanto premesso, si evince che nessun onere è posto a carico del Ministero, sebbene appare opportuna un'opera sempre più incisiva di sensibilizzazione sul tema dei diritti e doveri degli operatori e degli utenti che usufruiscono dei servizi.
  In data 1o ottobre 2019 ho personalmente convocato le seguenti associazioni: FEDERTURISMO Confindustria, ASTOI Confindustria Viaggi, CONFTURISMO, ASSOTURISMO, ASSHOTEL, CONFINDUSTRIA ALBERGHI, FEDERALBERGHI, ASSOVIAGGI, FIPE, FIAVET, AIDIT Agenzie viaggi, FAITA Federcamping.
  Ho preso atto delle richieste da esse formulate anche se non è ancora possibile effettuare una quantificazione esatta del danno che la vicenda ha determinato nel nostro Paese.
  L'incontro è stato funzionale anche allo studio di eventuali iniziative a sostegno della categoria, consapevoli del danno che la stessa sta sopportando.
  Nel corso della riunione, le principali misure d'intervento richieste da tutte le categorie sono state:
   immediato credito di imposta temporaneo di importo proporzionale al credito vantato verso TC, per le aziende colpite;
   in alternativa, la modifica delle deducibilità delle imposte sul danno;
   possibilità di non pagare l'IVA sulle fatture non pagate da TC;
   interventi urgenti per i lavoratori: possibilità di intervenire attraverso il sostegno di INPS per l'attivazione degli ammortizzatori sociali.

  È tuttavia ancora prematura ogni anticipazione al riguardo ma intendo rassicurare gli onorevoli interroganti circa il fatto che la questione è già nell'agenda del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e mia in particolare, anche ben prima, come può constatarsi, dell'effettiva e piena operatività del Ministero sulla materia.

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ALLEGATO 4

5-03172 Nardi: Sull'istituzione della banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi.
5-03173 Andreuzza: Sull'istituzione della banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi.

TESTO DELLA RISPOSTA CONGIUNTA

  Gli onorevoli Mancini del PD e Andreuzza della Lega, unitamente ad altri onorevoli colleghi hanno richiesto notizie circa la prossima azione del Governo in merito alla banca dati delle strutture ricettive prevista dal cosiddetto «decreto crescita».
  Con il loro permesso procederà ad una risposta unica.
  Come correttamente riferito dagli onorevoli interroganti, l'articolo 13-quater (Disposizioni in materia di locazioni brevi e attività ricettive) del decreto-legge n. 34 del 2019 (cosiddetto decreto crescita) convertito con la legge n. 58 del 2019, ha individuato, tra l'altro, a tutela del consumatore, il Codice identificativo.
  Ogni struttura ricettiva dovrà essere univocamente collegata ad un codice identificativo da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza. L'obbligo nasce, secondo quanto previsto dall'articolo 13-quater, comma 4, «al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica, assicurare la tutela del turista e contrastare forme irregolari di ospitalità, anche ai fini fiscali».
  La stessa disposizione prevede l'istituzione di una apposita banca dati delle strutture ricettive nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi presenti nel territorio nazionale, identificati mediante un codice alfanumerico, di seguito denominato «codice identificativo», da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza.
  Vi comunico, a tale proposito, che il provvedimento relativo all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 13-quater che vi ho sopra richiamato è allo studio degli Uffici del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, ancorché il trasferimento delle risorse e delle strutture in materia di turismo, come noto, sarà operativo dal primo gennaio del prossimo anno.
  Occorre tuttavia precisare che la redazione del provvedimento richiede una necessaria interlocuzione con le regioni (alcune delle quali hanno già adottato un sistema di Codice identificativo), anche ai fini dell'opportuno coordinamento tra la nuova banca dati nazionale e quelle di singole regioni, nonché una attenta analisi dei profili relativi alla sicurezza e alla riservatezza dei dati.
  Sarà comunque mia cura venire a riferirvi in questa sede ogni aggiornamento, non appena avremo completato la fase di studio e redazione del decreto attuativo, consapevole dell'urgenza della sua emanazione vista l'importanza del provvedimento per tutti gli operatori del settore; importanza che, correttamente, gli onorevoli interroganti hanno inteso sottolineare.