CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 novembre 2019
277.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 123/2019: Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici. C. 2211 Governo.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 3.069 DEL GOVERNO

  Al capoverso Art. 3-bis, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  «1-bis. Ai fini del ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito i territori di differenti Regioni del Paese, e in particolar modo Venezia e Matera, nei mesi di ottobre e novembre del 2019, è stanziata una somma complessiva fino a euro 1.000 milioni per il 2020 che è trasferita sulla contabilità speciale aperta in favore del Presidente del Consiglio dei ministri.
  1-ter. Le risorse di cui al comma 1-bis sono destinate alla sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari di cui al successivo comma 1-quater, nonché alla concessione di contributi diretti in favore dei soggetti pubblici, delle persone fisiche, delle imprese e degli altri soggetti che hanno segnalato danni in sede di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico, al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive, ivi comprese le aziende agricole e per interventi di ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio pubblico, patrimonio privato, attività economiche e produttive, ivi comprese le aziende agricole, che hanno riportato danni in seguito agli eventi calamitosi.
  1-quater. Salvo quanto disposto dal comma 1-bis in riferimento alle città di Venezia e Matera, il Consiglio dei ministri provvede con propria delibera, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, alla ricognizione degli eventi calamitosi di cui al comma 1-bis, su proposta delle Regioni interessate, all'individuazione delle restanti aree interessate a cui destinare le risorse.
  1-quinquies. Con successiva delibera, da emanarsi, entro i dieci giorni successivi, il Consiglio dei ministri provvede alla nomina dei Commissari Delegati. Con medesima delibera provvede, altresì, nei confronti delle persone fisiche, che alla data degli eventi eccezionali avevano la residenza ovvero la sede operativa nei territori delle regioni colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche come individuate dalla delibera del precedente comma, alla sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 5 ottobre 2018 ed il 31 ottobre 2018. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nei medesimi territori. La sospensione non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.Pag. 134
  1-sexies. La sospensione di cui al comma 1-quinquies è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della stessa richiesta agli uffici dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.
  1-septies. I Commissari Delegati provvedono con proprie ordinanze, adottate di concerto con il Capo Dipartimento Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, a disciplinare procedure e modalità di concessione e di erogazione dei contributi al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti dall'interessato per le medesime finalità e a prevedere un piano di ricostruzione e messa in sicurezza del territorio.
  1-octies. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
  2-nonies. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.000 milioni di euro per il 2020, si provvede:
   a) quanto a 100 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199 della legge n. 190 del 2014;
   b) quanto a 700 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui articolo 1, comma 95 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
   c) quando a 200 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004.».
0. 3. 069. 1. Bazzaro, Andreuzza, Fogliani, Vallotto, Liuni, Patassini, D'Eramo, Badole, Basini, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa.
(Inammissibile)

  Al capoverso Art. 3-bis, comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché alla città di Matera, capitale della cultura 2019 e ai comuni della fascia ionica lucana, ricchi di testimonianze della Civiltà Magno-Greca, colpiti dagli eventi meteorologici del 12 novembre 2019.

  Conseguentemente, sostituire le parole: 0,55 milioni, 1,05 milioni, 1,56 milioni, 0,97 milioni e 0,47 milioni, rispettivamente con le parole: 0,9 milioni, 1,6 milioni, 2,1 milioni, 1,4 milioni e 0,9 milioni.
0. 3. 069. 2. Casino.

  Al capoverso Art. 3-bis, comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per il territorio di Matera.
0. 3. 069. 3. Rospi, De Filippo, Cillis, Gabriele Lorenzoni.

  Al capoverso Art. 3-bis, comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e nella città di Matera.
0. 3. 069. 4. Liuni, Patassini, D'Eramo, Badole, Basini, Gobbato, Lucchini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Pag. 135

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Ambito di applicazione dell'articolo 17 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in materia di erogazioni liberali per beni culturali, si applicano anche nei territori di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798, recante nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia. Alla copertura degli oneri derivanti dal primo periodo si provvede, quanto a 0,55 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 1,05 milioni di euro per l'anno 2021, a 1,56 milioni di euro per l'anno 2022, a 0,97 milioni di euro per l'anno 2023 e a 0,47 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. 069. Il Governo.

Pag. 136

ALLEGATO 2

DL 123/2019: Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici. C. 2211 Governo.

PROPOSTA EMENDATIVA 8.71 DELLE RELATRICI

  All'articolo 8, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. 71. Le Relatrici.

Pag. 137

ALLEGATO 3

DL 123/2019: Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici. C. 2211 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 2.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 1, lettera a-bis), le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

  Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 14, comma 3-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
*2. 40. Fregolent, D'Alessandro, Occhionero, Annibali.
*2. 41. Gallinella, Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Ilaria Fontana, Cataldi.
*2. 42. Stumpo, Muroni.
*2. 43. Braga, Melilli, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Verini.
*2. 44. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.
*2. 45. Trancassini, Foti, Butti, Prisco.

  Al comma 2, capoverso 3.1, terzo periodo, sostituire le parole: non può essere mutata con le seguenti: deve rimanere ad uso pubblico o comunque di pubblica utilità.
**2. 58. Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.
**2. 59. Mazzetti, Cortelazzo, Polidori, Gelmini, Baldelli, Casino, Giacometto, Labriola, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifica all'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189).

  1. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il Commissario straordinario può disporre un ulteriore differimento del termine di cui al periodo precedente al 31 marzo 2020».
*2. 016. Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Pag. 138Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.
*2. 017. Morgoni.

ART. 3.

  Al comma 1, capoverso articolo 12-bis, comma 1, quarto periodo, dopo le parole: al fine di acquisire aggiungere le seguenti: , nel caso della mancata richiesta di convocazione di detta Conferenza da parte del professionista ai sensi del precedente periodo, i pareri ambientali e paesaggistici, ove occorrano per gli interventi riguardanti aree o beni tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o compresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, e.
3. 22. Muroni, Stumpo, Lorenzoni, Fontana.

  Al comma 1, capoverso articolo 12-bis, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Gli uffici speciali per la ricostruzione provvedono a definire elenchi separati delle richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad abitazione, denominato «elenco A», e richieste di contributo relative a unità strutturali destinate ad attività produttive, denominato «elenco B». Il contributo relativo agli interventi di cui al comma 1 è concesso secondo il seguente ordine di priorità:
   a) con riferimento all'elenco A:
    1) richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad abitazione principale, anche se adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), per le quali i soggetti ivi residenti al momento del sisma beneficiano della provvidenza dell'autonoma sistemazione;
    2) richieste di contributo relative a unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad abitazione principale, anche se adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), diverse da quelle di cui al numero 1);
    3) richieste di contributo relative ad unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad abitazione diverse da quelle di cui ai numeri 1) e 2);
   b) con riferimento all'elenco B:
    1) richieste di contributo relative ad attività produttive in esercizio al momento del sisma per le quali non è stata presentata la domanda di delocalizzazione temporanea;
    2) richieste di contributo relative ad unità strutturali in cui sono comprese unità immobiliari destinate ad attività produttive in esercizio diverse da quelle di cui al numero 1).
3. 25. Buratti, Pellicani, Fontana, Lorenzoni, Fregolent, Occhionero.

  Al comma 1, capoverso articolo 12-bis, comma 3, al primo periodo sostituire le parole: almeno sul 20 per cento con le seguenti:, mediante sorteggio, in misura pari ad almeno il 20 per cento.
*3. 31. (Nuova formulazione) Gallinella, Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.
*3. 32. (Nuova formulazione) Morgoni.

Pag. 139

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifica all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189).

  1. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La partecipazione alla Conferenza permanente costituisce dovere d'ufficio».
3. 067. Le Relatrici.

  All'articolo aggiuntivo 3.069 del Governo, capoverso Art. 3-bis, comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e nella città di Matera.
*0. 3. 069. 3. (Nuova formulazione) Rospi, De Filippo, Cillis, Gabriele Lorenzoni, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Ilaria Fontana, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Orlando, Pellicani, Fregolent, Occhionero, Muroni, Cortelazzo, Casino, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Trancassini, Foti, Butti.
*0. 3. 069. 4. Liuni, Patassini, D'Eramo, Badole, Basini, Gobbato, Lucchini, Paolini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Ambito di applicazione dell'articolo 17 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189).

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in materia di erogazioni liberali per beni culturali, si applicano anche nei territori di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798, recante nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia. Alla copertura degli oneri derivanti dal primo periodo si provvede, quanto a 0,55 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 1,05 milioni di euro per l'anno 2021, a 1,56 milioni di euro per l'anno 2022, a 0,97 milioni di euro per l'anno 2023 e a 0,47 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. 069. Il Governo.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifica all'articolo 19 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189).

  1. All'articolo 19, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «sei».
3. 049. (Nuova formulazione) Cataldi, Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini, D'Eramo, Patassini, Badole, Gobbato, Lucchini, Paolini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

ART. 4.

  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   c-bis) al comma 11, dopo il settimo periodo è inserito il seguente: «La verifica Pag. 140che le varie frazioni di rifiuto, derivanti dalla separazione e cernita di cui al quinto e al sesto periodo, siano private del materiale contenente amianto e delle altre sostanze pericolose è svolta con i metodi per la caratterizzazione previsti dalla normativa vigente sia per il campionamento sia per la valutazione dei limiti di concentrazione in peso delle sostanze pericolose presenti».
*4. 5. (Nuova formulazione) Giacometto, Labriola, Mazzetti, Baldelli, Nevi, Polidori, Gelmini, Spena, Cortelazzo, Casino, Ruffino, Martino, Calabria, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.
*4. 6. (Nuova formulazione) Stumpo, Muroni.
*4. 7. (Nuova formulazione) Fregolent, Annibali.
*4. 8. (Nuova formulazione) Ilaria Fontana, Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Cataldi, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.
*4. 9. (Nuova formulazione) Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Melilli, Orlando, Pellicani, Verini.
*4. 13. (Nuova formulazione) Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189).

  1. All'articolo 31 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. Nei contratti fra privati è possibile subappaltare lavorazioni previa autorizzazione del committente e nei limiti consentiti dalla vigente normativa. In tale ipotesi, il contratto deve contenere, a pena di nullità, la dichiarazione di voler procedere al subappalto, con l'indicazione delle opere e delle quantità da subappaltare. Prima dell'inizio delle lavorazioni deve essere in ogni caso trasmesso l’addendum al contratto di appalto contenente l'indicazione delle imprese subappaltatrici, le quali devono essere iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6. Sono nulle tutte le clausole che dispongono il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti sopra indicati».
**4. 02. Cortelazzo, Baldelli, Ruffino, Gelmini, Labriola, Mazzetti, Polidori, Casino, Giacometto, Martino, Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.
**4. 03. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli, Sorte.
**4. 04. (Nuova formulazione) D'Eramo, Patassini, Latini, Paolini, Bellachioma, Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, Lucchini, Marchetti, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.
**1. 038. (Nuova formulazione) Fregolent, Annibali.
**1. 046. (Nuova formulazione) Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Corneli, Roberto Rossini.
**1. 047. (Nuova formulazione) Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Melilli, Orlando, Pellicani, Verini.

Pag. 141

ART. 5.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La predetta misura è estesa, in deroga ai limiti di età previsti dall'alinea del comma 2 del presente articolo, anche ai territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito «E», a valere sulle risorse disponibili assegnate ai sensi dei commi 16 e 17 del presente articolo».
5. 13. (Nuova formulazione) Morgoni, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Ilaria Fontana, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Rospi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Fregolent, Occhionero, Muroni.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Incentivi per l'insediamento nei piccoli comuni colpiti da eventi sismici).

  1. Al fine di favorire il riequilibrio demografico e la ripresa economica dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, le regioni possono predisporre, con oneri a proprio carico, incentivi finanziari e premi di insediamento a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, impegnandosi a non modificarla per un decennio.
  2. Gli incentivi finanziari e i premi di insediamento di cui al comma 1 possono essere attribuiti a titolo di concorso per le spese di trasferimento e per quelle di acquisto, di ristrutturazione o di locazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario. Le regioni possono predisporre ulteriori forme di agevolazione. I benefìci possono essere attribuiti anche ai soggetti già residenti nei comuni di cui al comma 1.
  3. Le regioni individuano i comuni ai quali sono riservati i benefìci di cui al presente articolo, in ragione del patrimonio abitativo, della dotazione di servizi e dell'andamento demografico.
5. 03. (Nuova formulazione) Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Orlando, Pellicani, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Ilaria Fontana, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Rospi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Fregolent, Occhionero, Muroni, Gagliardi, Patassini, D'Eramo, Badole, Gobbato, Lucchini, Paolini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Pag. 142

ALLEGATO 4

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2019, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 129.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  L'VIII Commissione,
   esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2019, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi;
   valutati favorevolmente i contenuti complessivi dello schema di provvedimento in esame e i criteri adottati dal Ministero dell'ambiente per il riparto degli stanziamenti iscritti nel proprio stato di previsione a favore degli enti, istituti, associazioni e fondazioni sottoposti alla sua vigilanza;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE.