CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 novembre 2019
273.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 124/2019: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili (C. 2220 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2220 di conversione del decreto-legge n. 124 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;
   rilevato che:
    il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla materia sistema tributario e contabile dello Stato di esclusiva competenza statale (articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione); assumono anche rilievo altre materie di competenza esclusiva come la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (articolo 117, secondo comma, m) nonché di competenza concorrente come il sostegno all'innovazione dei settori produttivi e le grandi reti di trasporto e di navigazione (articolo 117, terzo comma) o residuale regionale come il trasporto pubblico locale (articolo 117, quarto comma);
    l'articolo 47 dispone il rinvio al 2020 della riforma del sistema di ripartizione del Fondo per il trasporto pubblico locale, nonché l'applicazione dal 2021 della ripartizione della quota residua del Fondo sulla base dei livelli adeguati di servizio, secondo quanto previsto dall'articolo 27 del decreto-legge n. 50 del 2017; al riguardo, andrebbe valutata la congruità del termine del 2021, considerato che, per la ripartizione della quota residua del fondo, entro il medesimo 2021 si dovrà provvedere alla definizione da parte delle regioni dei livelli di servizio sulla base dei quali, entro il 30 giugno del medesimo anno, si dovrebbe procedere all'emanazione del decreto di ripartizione delle risorse,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con un'osservazione:
valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la congruità del termine fissato dall'articolo 47 al 2021 per l'individuazione e la prima applicazione dei livelli adeguati di servizio nel settore del trasporto pubblico ai fini del riparto delle risorse del fondo nazionale.

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ALLEGATO 2

DL 126/2019: Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti (C. 2222 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2222 di conversione del decreto-legge n. 126 del 2019, recante misure di straordinaria necessità e urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti;
   rilevato che:
    il provvedimento risulta principalmente riconducibile alle competenze legislative esclusive dello Stato in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e di norme generali sull'istruzione (articolo 117, secondo comma, lettera g), m) ed n); in proposito si richiama la sentenza n. 76/2013 della Corte costituzionale che ha ricondotto alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato la disciplina del personale scolastico;
    l'articolo 3, comma 2, interviene su un contenzioso giurisdizionale concernente la qualificazione del servizio di trasporto degli alunni delle scuole di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 63 del 2017; in una prima fase alcune sezioni regionali di controllo della Corte dei conti hanno assimilato tale servizio a un servizio di trasporto pubblico locale, richiedendo pertanto che gli enti territoriali responsabili, ai sensi dell'articolo 117 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000) sottoponessero il servizio ad una tariffa che costituisse il corrispettivo dei servizi pubblici, coprendo integralmente i costi;. la Corte dei conti sezione autonomie, invece, con la delibera 25/2019 ha precisato che il servizio di trasporto scolastico non può essere qualificato come trasporto pubblico locale bensì come un servizio pubblico essenziale a garanzia del primario diritto allo studio; tale qualificazione non osta quindi – a differenza di quella di servizio di trasporto pubblico locale – ad una forma di graduazione della tariffa o di gratuità stabilita dall'ente locale; la norma recepisce l'orientamento affermato dalla delibera 25/2019;
    appaiono comunque meritevoli di approfondimento due aspetti;
    in primo luogo, merita richiamare che l'articolo 5 del decreto legislativo n. 63 del 2017 richiamato dall'articolo 3, comma 2, afferma, al comma 1, il principio generale della programmazione dei servizi di trasporto e delle forme di agevolazione della mobilità per le alunne e gli alunni di tutte le scuole; il comma 2 prevede poi che sia assicurato il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali da parte degli enti territoriali, con un servizio assicurato su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta; l'articolo 3, comma 2, del provvedimento richiama in termini generali l'articolo 5 del decreto legislativo n. 63 del 2017 e andrebbe pertanto chiarito Pag. 844se si intenda fare riferimento al trasporto degli alunni di tutte le scuole o solo a quello degli alunni delle scuole primarie statali;
    in secondo luogo andrebbe chiarito e, in caso, esplicitato il carattere interpretativo, e quindi anche retroattivo della disposizione,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
valutino le Commissioni di merito l'opportunità di approfondire, per le ragioni esposte in premessa, la formulazione dell'articolo 3, comma 2.