CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 novembre 2019
272.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-03111 Braga: Obbligatorietà dell'autorizzazione sismica per gli interventi nei comuni ubicati in zona sismica 3.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'articolo 94-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 disciplina gli interventi strutturali in zone sismiche.
  In particolare, tale articolo stabilisce che, fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, per i seguenti interventi, qualificati come «rilevanti» nei riguardi della pubblica incolumità:
   interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (zona I) e a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di peak ground acceleration-PGA compresi fra 0,20 g e 0,25 g);
   nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;
   interventi relativi ad edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso.

  Gli interventi di nuova costruzione, nonché quelli relativi ad edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali, pur se localizzati in zona sismica 3, sono, quindi, soggetti al rilascio di autorizzazione sismica preventiva, come evidenziato dall'On.le interrogante.
  Per contro, non sono soggetti alla preventiva autorizzazione sismica i lavori relativi ad interventi di «minore rilevanza» o «privi di rilevanza».
  Al riguardo, si rappresenta che sono giunte al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti diverse segnalazioni con le quali si manifestano perplessità proprio circa l'applicazione della nuova disciplina. nei termini esposti dall'On.le interrogante.
  Conseguentemente, gli uffici del Ministero stanno conducendo approfondimenti tecnici per verificare se le nuove disposizioni siano coerenti con il complesso delle disposizioni normative e tecniche connesse. Tali approfondimenti sono ancora più indispensabili tenuto conto che sono in corso di elaborazione, da parte del Ministero, le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi «rilevanti», di «minore rilevanza» o «privi di rilevanza», nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre la denuncia preventiva dei lavori e la presentazione dei progetti di costruzioni.

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ALLEGATO 2

5-03112 Mazzetti: Realizzazione da parte di Anas di un sottopasso lungo viale Leonardo da Vinci, a Prato.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In relazione allo stato di avanzamento del progetto del sottopasso in viale Leonardo da Vinci nel comune di Prato sono state assunte informazioni presso la società ANAS la quale ha rappresentato che il progetto definitivo di detto sottopasso, corredato di Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.), è in corso di redazione.
  La medesima ANAS ha altresì comunicato che non appena ultimato tale progetto, presumibilmente a marzo 2020, saranno avviate le relative procedure autorizzative, compresa la Valutazione di Impatto Ambientale.