CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 29 ottobre 2019
263.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006. Atto n. 107.

PARERE APPROVATO

  Le Commissioni II e VIII,
   esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto;
   premesso che:
    lo schema attua la delega conferita dalla legge di delegazione europea 2016-2017 (legge n. 163 del 2017, articolo 2), per l'adozione di disposizioni sanzionatorie per le violazioni di obblighi contenuti in direttive o in regolamenti dell'Unione europea;
    esso rafforza il sistema sanzionatorio che assiste il regolamento (UE) n. 517/2014, recante norme volte alla riduzione delle emissioni dei gas fluorurati a effetto serra (cosiddetti «F-gas») contemplati dal protocollo di Kyoto, anche al fine di chiudere la procedura di infrazione (EU-PILOT 9154/2017/CLIMA) avviata dall'Unione europea, proprio in riferimento all'inadeguato apparato sanzionatorio;
    gli articoli da 3 a 15 fissano sanzioni amministrative pecuniarie per le diverse fattispecie di inadempimento agli obblighi posti dal citato regolamento europeo del 2014, segnatamente in materia di prevenzione delle emissioni (articolo 3), controllo e rilevamento delle perdite (articoli 4 e 5), tenuta dei registri (articolo 6), recupero dei gas (articolo 7), certificazione degli operatori economici (articolo 8), restrizioni all'immissione in commercio (articolo 9), etichettatura e informazioni sui prodotti e sulle apparecchiature (articolo 10), controllo sull'uso (articolo 11, comma 2) precarica delle apparecchiature (articolo 12) riduzione della quantità di idrofluorocarburi (articolo 13, comma 4), iscrizione al registro elettronico (articolo 14) e comunicazioni sulla gestione dei gas (articolo 15);
    a tale quadro sanzionatorio fanno eccezione gli articoli 11, comma 1 e 13, commi da 1 a 3, che invece puniscono con l'arresto da tre a nove mesi, o con un'ammenda da 50.000 a 150.000 euro chi fa uso improprio di esafluoruro di zolfo ovvero violi le prescrizioni restrittive afferenti alla commercializzazione degli idrofluorocarburi;
    l'articolo 16 disciplina il procedimento di applicazione delle sanzioni previste dallo schema medesimo, attribuendo l'attività di vigilanza e accertamento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – che può avvalersi del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente (CCTA), dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) nonché all'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
    all'esito delle attività di accertamento, il Ministero dell'ambiente (privo di uffici periferici), successivamente alla contestazione all'interessato della violazione accertata, trasmette il relativo rapporto al prefetto territorialmente competente ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative;Pag. 10
   rilevato che:
    nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'attività istruttoria è stato evidenziato come talune sanzioni – e segnatamente quelle dell'articolo 3, comma 3, dell'articolo 4, comma 1 e dell'articolo 6, comma 1 – appaiano eccessivamente rigorose nei loro importi minimi in quanto:
     l'articolo 3, comma 3, a seguito della scelta del legislatore italiano di non escludere che anche il proprietario sia responsabile degli obblighi dell'operatore (come pure l'articolo 6 del regolamento europeo consentiva) colpisce anche i proprietari o conduttori di appartamento, in relazione ad impianti di piccole dimensioni come quelli domestici;
     la limitata differenza tra importi minimi e massimi della sanzione prevista dall'articolo 4, comma 1, non consente di distinguere adeguatamente la punizione per la totale omissione degli obblighi di controllo dalle ipotesi, ben meno gravi, di minimi ritardi nella tempistica;
     l'articolo 6, comma 1, che sanziona (da 1.000 euro a 15.000 euro) le imprese e le persone fisiche certificate che non inseriscono le informazioni in Banca Dati entro 30 giorni dalla data dell'intervento non appare allineato a quanto previsto per il mancato rispetto degli altri obblighi di comunicazione di cui all'articolo 15 che, ai commi 1, 2 e 3 e 4, prevede sanzioni da 1000 a 10.000 euro, ai commi 5 e 6 prevede sanzioni da 500 a 5.000 euro e al comma 7 prevede sanzioni da 500 a 1.000 euro;
    richiamata l'esigenza che – non solo nella trasposizione della normativa di rango primario ma anche nella concreta applicazione in sede amministrativa – si garantisca che l'ambito di applicazione degli obblighi di tenuta del registro, controllo delle perdite, iscrizione alla banca dati e relative comunicazioni, siano pienamente coincidenti con quelli prescritti dal regolamento europeo n. 517 del 2014 e omogenei a quelli di altri Stati membri, quali in particolare l'Austria e Germania, per evitare squilibri concorrenziali dovuti a differenti costi sul piano burocratico e sanzionatorio;
   considerato che:
    quanto alla competenza all'irrogazione delle sanzioni, in caso di violazioni accertate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli essa è affidata agli uffici dell'Agenzia medesima territorialmente competenti, mentre per le sanzioni accertate dal Ministero dell'ambiente la relazione illustrativa precisa che il Governo ha espressamente deciso di rimettere al parere parlamentare l'individuazione dell'organo competente in luogo del previsto prefetto, in considerazione dell'avviso espresso dal Ministero dell'interno di sgravare le Prefetture dalla competenza ad esse assegnata dall'ordinamento vigente;
    le Commissioni ritengono opportuno lasciare la competenza alle prefetture in subiecta materia, prevedendo, per altro verso, il potenziamento degli organici in servizio presso dette amministrazioni;
    al riguardo, la stessa Agenzia delle dogane, intervenuta in audizione, ha infatti evidenziato che l'assolvimento dei nuovi compiti travalicherebbe le competenze funzionali attribuite dalla legislazione vigente e risulterebbe esorbitante rispetto alle effettive capacità di lavoro dell'organico disponibile. In particolare, l'assolvimento dei compiti attualmente svolti dalle prefetture richiederebbe un adeguato percorso procedurale concordato con l'Autorità nazionale competente, una costante formazione, un efficiente sistema informativo, nonché, infine, con l'eventuale ulteriore coinvolgimento di altre forze di polizie (quali ad esempio il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità l'Arma dei Carabinieri) per una maggiore qualità dei controlli alle frontiere;
    preso atto che, dall'interlocuzione informale con il ministero competente è emerso che modifiche all'attuale formulazione dell'apparato sanzionatorio nei termini precedentemente esposti comporterebbero potenziali distorsioni dall'applicazione Pag. 11della normativa europea nonché preso atto della rassicurazione sulla circostanza che il decreto del Presidente della Repubblica n. 146/2018, in linea con il regolamento europeo 517/2014 non introduce l'obbligo di istituzione e tenuta dei registri per operatori di apparecchiature contenenti gas fluorurati in misura inferiore a 5 ton. Co2 equivalente, né, per gli stessi operatori l'obbligo di comunicazioni alla Banca Dati istituita con l'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146/2018 in attuazione delle disposizioni del citato Regolamento europeo;

  esprimono

PARERE FAVOREVOLE