CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 ottobre 2019
259.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-02951 Baratto: Modifiche alla normativa sulle agevolazioni fiscali per interventi di efficienza energetica e rischio sistemico.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alla disciplina introdotta dall'articolo 10 del decreto-legge n. 34 del 2019 concernente il cosiddetto ecobonus e sismabonus.
  Gli Onorevoli segnalano che tale misura ha suscitato da parte delle principali organizzazioni di categoria forti preoccupazioni, nella considerazione che tale norma mette a serio rischio l'operatività e la sopravvivenza stessa di centinaia di piccole e medie imprese del settore. Le stesse, infatti, si trovano nella paradossale condizione di dover riconoscere lo sconto, pena la perdita del cliente, non potendo d'altra parte sopportare il grave rischio di una inevitabile crisi di liquidità che comprometterebbe l'esistenza stessa dell'azienda.
  Pertanto, gli Onorevoli interroganti chiedono se si intenda adottare iniziative, anche normative, per modificare la disposizione richiamata in premessa, anche prevedendo la cosiddetta «bancabilità» del credito vantato dal fornitore, evitando il rischio sistemico cui attualmente è esposto un settore fondamentale per lo sviluppo economico del Paese, quale è quello delle piccole e medie imprese.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria si fa presente quanto segue.
  Giova preliminarmente ricordare che, con l'articolo 10 del decreto-legge n. 34 del 2019 il legislatore è intervenuto sugli articoli 14 e 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, integrando ed introducendo una nuova modalità con cui i contribuenti possono beneficiare degli incentivi fiscali riconosciuti in esecuzione degli interventi di efficienza energetica e di prevenzione dal rischio sismico.
  Il dettato normativo antecedente il cosiddetto «Decreto Crescita» prevedeva in favore dei contribuenti la possibilità di beneficiare di detrazioni ai fini IRPEF ed IRES sulla spesa sostenuta – ripartendone l'ammontare riconosciuto in 10 o 5 quote annuali di pari importo a seconda che si trattasse, rispettivamente, di interventi di riqualificazione energetica ovvero di interventi di consolidamento antisismico (articolo 14, comma 3, e articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge n. 63 del 2013) – ovvero di cedere il relativo credito d'imposta di ammontare corrispondente alla detrazione fiscale ai fornitori che avessero effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati (esclusi, salvo fattispecie particolari, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari), con facoltà per questi ultimi di operare una successiva cessione del credito.
  In aggiunta alle predette modalità di fruizione del beneficio, l'articolo 10 in commento prevede la possibilità per il contribuente di optare per il riconoscimento di un contributo sotto forma di sconto immediato sul prezzo della fornitura di beni e servizi.
  In particolare, l'articolo 10 prevede (tanto al comma 1 quanto al comma 2) che: «il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma Pag. 98di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo [...]».
  Tale sconto, in misura corrispondente alla detrazione fiscale, viene riconosciuto dall'impresa esecutrice sul corrispettivo ad essa dovuto in conseguenza dell'esecuzione delle opere realizzate e recuperato mediante il meccanismo del credito d'imposta.
  La disposizione in esame peraltro – al fine di consentire al fornitore di «monetizzare» e recuperare in tempi brevi lo sconto praticato – ha previsto la possibilità per il soggetto che ha effettuato gli interventi di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi, restando in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
  Tanto premesso, deve sottolinearsi che l'obiettivo perseguito dal legislatore con la norma in argomento è quello di incentivare la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e l'adozione di misure antisismiche superando alcune criticità operative riscontrate nel funzionamento dello strumento della detrazione fiscale (quali ad esempio l'ipotesi di incapienza dell'imposta lorda).
  L'articolo 10 in commento prevede invero una nuova ed aggiuntiva modalità opzionale per beneficiare dell'incentivo, riconoscendo al soggetto esecutore degli interventi una mera facoltà e non un obbligo ad accogliere la richiesta del committente finalizzata ad ottenere uno sconto.
  Di conseguenza, le disposizioni in esame non precludono la possibilità di continuare a beneficare dell'incentivo secondo la precedente (e vigente) modalità della detrazione e della eventuale successiva cessione.
  Infine, deve rilevarsi che le disposizioni dirette a vietare le successive cessioni del credito a terzi, inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, sono state introdotte anche al fine di ridurre l'impatto finanziario della nuova agevolazione che prevede, con specifico riferimento agli interventi di riqualificazione energetica, la ripartizione in cinque quote annuali del credito riconosciuto a fronte dello sconto praticato sul prezzo, in luogo delle dieci quote previste per la utilizzabilità della detrazione da parte del soggetto committente.

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ALLEGATO 2

5-02952 Fragomeli: Iniziative agevolative relative all'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento all'articolo 17 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, che ha modificato l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, trasformando da opzionale in obbligatoria l'adozione del processo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte di tutti i soggetti passivi Iva che effettuano attività di commercio al minuto e assimilate.
  Gli Onorevoli chiedono se non «si ritenga utile prevedere, in vista dell'introduzione dell'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi, a decorrere dal 2020, l'introduzione, in particolare a favore delle piccole attività commerciali, di una moratoria sulle sanzioni, per il primo semestre di applicazione, al fine di sanare eventuali omissioni dovute ad errori formali».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Dal 1o luglio 2019, gli operatori Iva che hanno avuto, nell'anno precedente al 2009, un volume d'affari complessivo superiore a 400.000 euro sono obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi e, dal 1o gennaio 2020, tale obbligo sarà esteso al resto dei soggetti passivi Iva, ivi incluse le piccole attività e gli artigiani.
  Con provvedimento del 28 ottobre 2016, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi tramite «RT» Registratori telematici (apparecchiature hardware derivanti dai registratori di cassa o misuratori fiscali) e, a seguire, con Provvedimento del 18 aprile 2019, ha individuato anche una modalità software, via web, gratuita, messa a disposizione della stessa amministrazione finanziaria.
  Tanto premesso, in merito alla proposta di introdurre, per il primo semestre di applicazione della disposizione normativa a favore delle piccole attività commerciali, una «moratoria sulle sanzioni», è opportuno evidenziare che la stessa avrebbe effetto sulle stime di maggior gettito previste dall'attuazione della disposizione normativa in vigore.
  Al riguardo deve altresì farsi presente che una «moratoria» delle sanzioni di sei mesi è già stata introdotta dall'articolo 2, comma 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dall'articolo 12-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi del quale: «Nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1, decorrente dal 1o luglio 2019, per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e, dal 1o gennaio 2020, per gli altri soggetti, le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto».
  In merito alla richiesta di agevolare l'introduzione di soluzioni software per la trasmissione e memorizzazione dei corrispettivi, Pag. 100si fa presente, che l'Agenzia delle entrate ha già attivato tavoli di lavoro con gli operatori di settore per individuare soluzioni software che consentano da un lato di offrire più possibilità agli esercenti tenuti all'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi, dall'altro di garantire l'amministrazione relativamente alla memorizzazione, sicurezza e inalterabilità dei dati con gli stessi livelli di garanzia offerti dai registratori telematici.
  Questi ultimi, infatti, per le loro caratteristiche tecniche e per il fatto che sono sottoposti ad apposito processo di omologa da parte della Commissione sui misuratori fiscali (prevista dall'articolo 5 del decreto ministeriale 23 marzo 1983), offrono elevati livelli di garanzia atteso che la registrazione dell'operazione effettuata dall'esercente non può più essere modificata.
  Peraltro, la procedura web denominata «documento commerciale online», offerta gratuitamente dall'Agenzia delle entrate, garantisce la sicurezza e inalterabilità dei dati registrati dall'operatore IVA, in quanto tale registrazione avviene in tempo reale nel sistema centralizzato dell'Agenzia delle entrate.
  Da ultimo, si ricorda che l'articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto legislativo n. 127 del 2015 prevede la possibilità per l'operatore IVA di usufruire di un credito d'imposta complessivamente pari al 50 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di euro 250 in caso di acquisto e di euro 50 in caso di adattamento, per ogni registratore telematico.

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ALLEGATO 3

5-02954 Grimaldi: Assunzioni nel Corpo della Guardia di finanza mediante scorrimento della graduatoria del concorso per allievi finanzieri indetto nel 2018.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante chiede di sapere, alla luce delle disposizioni normative che disciplinano le assunzioni di personale nell'ambito del Corpo della Guardia di finanza, se si intenda fare ricorso allo strumento dello scorrimento della graduatoria del concorso 2018 per il reclutamento degli allievi finanzieri per l'anno 2019.
  Al riguardo, sulla base degli elementi forniti dal Comando Generale della Guardia di finanza, si rappresenta quanto segue.
  Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 199 del 1995, il reclutamento del personale appartenente al ruolo «appuntati e finanzieri» è disposto annualmente.
  La tematica dell'ultrattività delle graduatorie dei concorsi indetti dal Corpo è, invece, disciplinata dall'articolo 7, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 199 del 1995, che costituisce norma speciale per la Guardia di finanza e prevede, per il reclutamento degli allievi finanzieri, la facoltà – e non l'obbligo – di utilizzare le graduatorie dei candidati idonei, ma non vincitori, per l'ammissione ad analoghi e successivi corsi entro 18 mesi dall'approvazione delle stesse.
  Il Corpo, in assenza di cogenti previsioni legislative, ritiene, pertanto, di non avvalersi di tale facoltà, privilegiando l'indizione di nuove procedure concorsuali nella prospettiva di effettuare un'idonea selezione dei migliori candidati all'interno di una rinnovata platea di aspiranti, in applicazione del principio della «massima partecipazione».
  Il citato orientamento trova fondamento nel principio di specialità riconosciuto all'Istituzione dall'ordinamento, con particolare riferimento alla disciplina del rapporto di impiego militare, affermato dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
  Sul punto, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 14 in data 4 luglio 2011 (Adunanza Plenaria) ha – tra l'altro – affermato che «La riconosciuta prevalenza delle procedure di scorrimento non è comunque assoluta e incondizionata», specificando, altresì, che nel caso in cui speciali disposizioni legislative impongano una precisa cadenza periodica del concorso «emerge il dovere primario dell'Amministrazione di bandire una nuova procedura selettiva».
  Tale orientamento è stato ribadito, da ultimo, dall'Alto Consesso con la recentissima sentenza n. 7503 in data 4 ottobre 2019.
  Infine, in ordine alla tematica in argomento, si evidenzia, altresì, che nell'ambito delle procedure per il reclutamento nelle carriere di base, lo «scorrimento delle graduatorie» ha riguardato i concorsi indetti negli anni 2010, 2011 e 2012, in attuazione di provvedimenti legislativi «ad hoc».
  Si tratta in particolare dell'articolo 16-ter del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito dalla legge n. 125 del 2015, che ha previsto il reclutamento straordinario, per le Forze di polizia, di n. 2.500 unità nelle carriere iniziali, di cui n. 800 allievi finanzieri (n. 400 nel 2015 e n. 400 nel 2016), a valere sulle facoltà assunzionali Pag. 102relative, rispettivamente, agli anni 2016 e 2017 e dell'articolo 1, comma 296, della legge n. 205 del 2017, (legge di bilancio 2018) che ha previsto il reclutamento di allievi finanzieri utilizzando le n. 304 assunzioni autorizzate con decreto ministeriale 4 agosto 2017, attingendo, fino ad esaurimento delle stesse, alle graduatorie degli idonei non vincitori del concorso bandito nel 2012.