CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 10 ottobre 2019
252.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 104/2019: Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. S. 1493 Governo.

PARERE APPROVATO

   La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
  esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge S. 1493 di conversione del decreto-legge n. 104 del 2019, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole e alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
  rilevato che:
   il provvedimento investe materie di interesse regionale quali il turismo, il commercio con l'estero, le infrastrutture e i trasporti e l'ambiente;
   esso tuttavia attiene, per queste materie, all'individuazione dell'amministrazione centrale competente allo svolgimento delle funzioni statali, senza alterare la ripartizione di compiti tra Stato e regioni;
   in tal senso il provvedimento appare riconducibile alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» di esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

C. 1939 – Promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l'economia circolare («Legge SalvaMare»).

PARERE APPROVATO

   La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
  esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 1939 recante disposizioni per la promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l'economia circolare, nel testo risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;
  rilevato che:
   il provvedimento appare principalmente riconducibile alla materia tutela dell'ambiente, di esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione; assume però anche rilievo, con riferimento a specifiche disposizioni, quali quelle di cui agli articoli 3 e 5, la materia di competenza concorrente, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117, valorizzazione dei beni culturali e ambientali; rilevano infine, con riferimento all'articolo 2, le materie porti e aeroporti civili, di competenza concorrente, e sistema tributario e contabile dello Stato, di esclusiva competenza statale (articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione), nonché, con riferimento agli articoli 5-bis e 5-ter, la materia, anch'essa di esclusiva competenza statale, norme generali sull'istruzione (articolo 117, secondo comma, lettera n) della Costituzione);
   l'articolo 2, comma 4, prevede che i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati in mare sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa o tariffa sui rifiuti; al riguardo, richiamato il parere contrario reso dalla Conferenza unificata sul testo originario provvedimento nella seduta del 1o agosto 2019 e preso atto delle modifiche introdotte nel testo per recepire alcune preoccupazioni espresse in quella sede dalle regioni (vale a dire l'equiparazione tra i rifiuti in questione e i rifiuti urbani e la specificazione che la componente aggiuntiva sarà applicata a tutti i comuni e non solo a quelli costieri), si invita comunque la Commissione di merito ad approfondire l'impatto della misura di cui all'articolo 2, comma 4, anche valutando, con finalità compensative dei maggiori oneri per la finanza locale, l'introduzione di misure di premialità per i comuni che ottengano i migliori risultati in termini di recupero dei rifiuti in mare e per quelli che sostengano i maggiori costi;
   l'articolo 3 detta disposizioni finalizzate a disciplinare lo svolgimento di campagne di pulizia finalizzate alla raccolta volontaria di rifiuti; si tratta di misure che appaiono riconducibili, oltre che alla materia di esclusiva competenza statale della tutela dell'ambiente, a quella di competenza concorrente della valorizzazione dei beni ambientali. Potrebbe quindi risultare opportuno coinvolgere il sistema delle autonomie territoriali nella procedura di adozione del decreto attuativo del Ministro dell'ambiente previsto al comma 1;
   l'articolo 5 prevede che possono essere effettuate campagne di sensibilizzazione per il conseguimento delle finalità Pag. 86della presente legge, della Strategia per l'ambiente marino di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 ottobre 2017 e degli obiettivi della Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; anche tali campagne appaiono riconducibili alla materia di competenza concorrente della valorizzazione dei beni ambientali; anche in questo caso, pertanto, potrebbe quindi risultare opportuno coinvolgere il sistema delle autonomie territoriali nella procedura di adozione del decreto attuativo del Ministro dell'ambiente previsto;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:
    approfondire l'impatto sulla finanza locale delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, anche prendendo in considerazione, con finalità compensative, l'introduzione di misure di premialità per i comuni che ottengano i migliori risultati in termini di recupero dei rifiuti in mare e per quelli che sostengano i maggiori costi;
    coinvolgere il sistema delle autonomie territoriali nell'ambito della procedura di adozione dei decreti ministeriali attuativi previsti agli articoli 3 e 5.