CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 ottobre 2019
251.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 (Doc. LVII, n. 2-bis, Annesso e Allegati).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

   La VI Commissione Finanze,
   esaminata la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 (Doc. LVII, n. 2-bis, Allegati e Annesso);
   ricordato che la Nota di aggiornamento, ai sensi dell'articolo 10-bis della la legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità pubblica), reca l'eventuale aggiornamento degli obiettivi programmatici e delle previsioni macro-economiche e di finanza pubblica per l'anno in corso e per il periodo di riferimento; le osservazioni e le eventuali modifiche e integrazioni al DEF conseguenti alle raccomandazioni del Consiglio ECOFIN relative al Programma di stabilità e al Piano nazionale di riforma (PNR), nonché l'indicazione dei principali ambiti di intervento della manovra di finanza pubblica per il triennio successivo, con una sintetica illustrazione degli effetti finanziari attesi dalla manovra stessa in termini di entrata e di spesa, ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmatici;
   rammentato che le raccomandazioni di politica economica e di bilancio per il 2019 rivolte all'Italia dalla Commissione europea concernono, tra l'altro, le riforme fiscali e il potenziamento dei sistemi elettronici di fatturazione e pagamento, la riduzione della pressione fiscale sul lavoro, in particolare riducendo le agevolazioni fiscali e riformando i valori catastali non aggiornati, nonché la ristrutturazione dei bilanci delle banche, in particolare di piccole e medie dimensioni, migliorando l'efficienza e la qualità degli attivi, continuando la riduzione dei crediti deteriorati e diversificando la provvista. Si raccomanda altresì all'Italia di migliorare il finanziamento non bancario per le piccole imprese innovative;
   tenuto conto che la Nota prevede, a completamento della manovra di bilancio 2020-2022, la presentazione di 22 disegni di legge collegati alla decisione di bilancio, tra i quali meritano di essere segnalati quelli per la semplificazione e il riordino in materia fiscale, per la creazione di una Banca degli Investimenti pubblica, nonché per la riduzione del cuneo fiscale;
   valutato positivamente che:
    con riferimento alle politiche fiscali, il Governo si impegna innanzitutto alla completa disattivazione dell'aumento dell'IVA; tale disattivazione, porterebbe da un lato ad una maggiore crescita della domanda interna e, dall'altro, ad un incremento più contenuto dei deflatori dei consumi e del PIL, con un effetto netto positivo sul PIL reale e altre variabili macroeconomiche quali l'occupazione;
    il Governo intende – al fine di rilanciare la crescita, lo sviluppo del Mezzogiorno e la sostenibilità ambientale – ridurre il cd. cuneo fiscale sul lavoro, in linea con la Raccomandazione n. 1 della Commissione europea, che invita l'Italia a spostare la pressione fiscale dal lavoro (cd. tax shift);
    il Governo pone tra i propri obiettivi – in coerenza con quanto richiesto dalla citata Raccomandazione – la revisione delle agevolazioni fiscali, volta a Pag. 84razionalizzare quelle attualmente esistenti, rendendo il sistema più coerente con l'approccio d'insieme e sostenendo il gettito fiscale. Si programma in particolare di rendere quanto più possibile trasparenti le transazioni commerciali, agevolando, estendendo e potenziando i mezzi di pagamento elettronici;
    il Governo prevede inoltre di proseguire nella digitalizzazione delle certificazioni fiscali per diffondere la cultura digitale nel mondo delle imprese, rendere più efficienti i processi amministrativi e migliorare la compliance fiscale;
    in tale ambito si prevede, tra l'altro, di dare attuazione alla web tax per le multinazionali del settore che spostano i profitti verso giurisdizioni più favorevoli, nell'ambito di un ampio processo di riforma dell'imposizione sugli utili d'impresa concordato a livello internazionale;
    la manovra di bilancio prefigurata nella NADEF è destinata a includere interventi in grado di incentivare investimenti, sia per il rinnovo delle produzioni e degli impianti in uso, in modo da contenere le emissioni e ridurre i consumi energetici, sia per l'utilizzo delle nuove tecnologie, attivando un circolo virtuoso tra innovazione e ambiente. In particolare al tal fine si prevedono incentivi e agevolazioni aventi l'obiettivo di proteggere l'ambiente e favorire la crescita e l'economia circolare, in modo tale da pervenire alla realizzazione e lo sviluppo di un nuovo modello di crescita sostenibile ed inclusivo;
    si prevedono inoltre misure, nella forma di specifici interventi fiscali, in favore delle famiglie, in particolare per quelle prive di adeguate risorse economiche (istituzione di un assegno unico mensile destinato alla crescita, al mantenimento e all'educazione della prole, anche nell'ottica di pervenire a un sistema organico più semplice e coordinato) e quelle con persone disabili;
    il Governo si impegna affinché la valorizzazione del patrimonio pubblico sia parte integrante della strategia economica e di bilancio, sia mediante varianti urbanistiche e variazioni nella destinazione d'uso degli immobili, propedeutiche alla loro cessione, che attraverso una gestione economica più efficiente degli immobili utilizzati a fini istituzionali;
    con riferimento infine al sistema bancario, il Governo intende sostenerne il completo risanamento, rafforzare le tutele per i risparmiatori e stimolare i canali di finanziamento delle imprese alternativi a quello bancario,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

5-02849 Buratti: Iniziative per il contrasto del fenomeno dell'evasione fiscale nel settore della distribuzione dei carburanti.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono quali strumenti urgenti il Governo intende mettere in campo al fine di contrastare gli importanti fenomeni di evasione fiscale e contributiva, le frodi, la contraffazione e la concorrenza sleale, che hanno interessato il fenomeno della distribuzione dei carburanti negli ultimi decenni, promuovendo la diffusione di nuove tecnologie utili al controllo e tracciamento digitale della filiera del carburante.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Preliminarmente, giova evidenziare che nel settore dei carburanti, i fenomeni di evasione significativi in termini di impatto negli ultimi anni sono riconducibili essenzialmente a due categorie, di cui soltanto la prima riguardante l'evasione di accisa in senso stretto.
  Il primo riguarda il contrabbando degli oli minerali leggeri dall'Est Europa (cioè il traffico di prodotti classificati come lubrificanti, oli base o altri prodotti minerali utilizzati da soli o in miscela come succedanei dal gasolio) che essendo posti al di fuori del sistema unionale dell'EMCS di controllo sulla circolazione cui vengono sottoposti tutti gli altri prodotti soggetti ad accisa, sono di fatto sottratti alla vigilanza sui flussi comunitari. La soluzione strutturale può derivare solamente da una modifica dei regolamenti unionali.
  Attualmente, l'azione delle Agenzie fiscali si svolge in coordinamento con altri organi nazionali e comunitari, sia con azioni mirate che con attività investigative dirette ad individuare le organizzazioni transnazionali promotrici dei traffici.
  Il secondo ambito riguarda l'evasione della componente IVA nel commercio dei prodotti energetici che ha portato, anche su iniziativa delle associazioni di settore colpite da effetti distorsivi del mercato, alla predisposizione nell'anno 2017 di un «tavolo della legalità» presso il MEF. Al riguardo, sono stati già adottati provvedimenti normativi di contrasto con la legge di stabilità per il 2018 (articolo 1, commi 937-943 della legge n. 205 del 2017).
  Le Agenzie fiscali hanno avviato molteplici attività specifiche mirate a contrastare le frodi nel settore del commercio idrocarburi, tra cui quella che si realizza con l'emissione delle lettere di intento e quella caratterizzata dalla creazione di falsi crediti Iva, successivamente utilizzati per effettuare compensazioni dei debiti tributari sorgenti in capo alle società «cartiere».
  A tal riguardo, sono altresì in corso di elaborazione delle proposte di modifiche normative che riguardano anche le dichiarazioni d'intento, finalizzate ad impedire l'uso delle dichiarazioni d'intento per tutte le cessioni e le importazioni definitive che riguardano i carburanti, proprio al fine di evitare l'uso fraudolento delle predette dichiarazioni e aggirare così l'obbligo di versamento dell'IVA.
  Nell'ambito del contrasto alle frodi IVA e accise nei settori di cui si discute, la Guardia di Finanza ha elaborato appositi piani operativi, che si aggiungono alle numerose e rilevanti indagini di polizia giudiziaria condotte su tutto il territorio Pag. 86nazionale che, negli ultimi anni, hanno consentito di disvelare organizzazioni criminali, anche transnazionali, dedite all'illecito traffico di prodotti petroliferi.
  Il contrasto ai predetti fenomeni criminali è oggetto, altresì, di una costante collaborazione operativa e di intelligence sviluppata anche attraverso apposite operazioni internazionali congiunte con gli Organi collaterali esteri. Al riguardo, la Guardia di finanza è referente nazionale nell'ambito delle iniziative assunte in attuazione del ciclo programmatico (cosiddetto «Policy Cycle»), promosso dal Consiglio dell'Unione europea e coordinato da Europol con lo scopo di intensificare l'azione di contrasto al crimine organizzato transnazionale in tale settore.
  In particolare, per l'attuale EU Policy Cycle 2018-2021, il Corpo è referente nazionale nei comparti operativi delle frodi IVA intracomunitarie (MTIC-Missing Trader Intra Community) e delle frodi in materia di accise (Excise Fraud).
  Infine, è opportuno evidenziare che dal 2018, a livello nazionale, è stato avviato, inoltre, il piano straordinario di controlli per il triennio 2018-2020 nel settore della commercializzazione e distribuzione dei carburanti, previsto dall'articolo 1, comma 919, della legge n. 205 del 2017 (cosiddetta «legge di bilancio 2018»).
  L'iniziativa in argomento, convenzionalmente denominata «piano straordinario carburanti», tra l'altro, ha preso in esame, avvalendosi delle informazioni presenti nell'Anagrafe Tributaria, le operazioni commerciali poste in essere dalle cosiddette «conduit company» comunitarie, note in quanto risultate coinvolte in casi di frodi all'IVA intracomunitaria, che hanno intrattenuto rapporti con le «cartiere» nazionali.

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ALLEGATO 3

5-02850 Paternoster: Chiarimenti relativi al versamento dell'addizionale IRES per i contribuenti che hanno aderito alla cosiddetta «Pace fiscale».

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito all'operato di alcune Direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate che, in sede di verifica dei conteggi e dei versamenti effettuati dai contribuenti in occasione della cosiddetta «pace fiscale», avrebbero richiesto il versamento della «Robin tax» per le annualità antecedenti il 2015 nonostante la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 10/2015, ne abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale facendo salvi esclusivamente i versamenti già effettuati.
  Al riguardo, sentiti gli uffici dell'Agenzia delle entrate, si rappresenta quanto segue.
  Con la sentenza n. 10 del 2015, la Corte Costituzionale, avuto riguardo agli articoli 3 e 53 della Costituzione, sotto il profilo della violazione dei principi della ragionevolezza e della proporzionalità, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 81, commi 16-18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 113, con cui era stata introdotta, a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, un'addizionale Ires a carico di determinati soggetti operanti nel settore petrolifero e del gas, come individuati dalla stessa norma in base a parametri relativi al volume di ricavi conseguiti e al reddito imponibile dichiarato.
  La pronuncia della Corte – pur statuendo per l'illegittimità della disposizione – ha, altresì, inciso significativamente sulla parametrazione degli effetti temporali della declaratoria di incostituzionalità, sulla base del doveroso bilanciamento tra diversi principi costituzionali, tra cui – per quanto di interesse nel caso di specie – quello del pareggio di bilancio di cui all'articolo 81 della Costituzione.
  A tal proposito, infatti, recita la sentenza che: «Considerato il principio generale della retroattività risultante dagli articoli 136 Cost. e 30 della legge n. 87 del 1953, gli interventi di questa Corte, che regolano gli effetti temporali della decisione, devono essere vagliati alla luce del principio di stretta proporzionalità. Essi debbono, pertanto, essere rigorosamente subordinati alla sussistenza di due chiari presupposti: l'impellente necessità di tutelare uno o più principi costituzionali i quali, altrimenti, risulterebbero irrimediabilmente compromessi da una decisione di mero accoglimento, e la circostanza che la compressione degli effetti retroattivi sia limitata a quanto strettamente necessario per assicurare il contemperamento dei valori in gioco».
  Con specifico riferimento alla delimitazione degli effetti della pronuncia, si legge espressamente che: «La cessazione degli effetti delle norme dichiarate illegittime dal solo giorno della pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica risulta, quindi, costituzionalmente necessaria allo scopo di contemperare tutti i principi e i diritti in gioco, in modo da impedire “alterazioni della disponibilità economica a svantaggio di alcuni contribuenti ed a vantaggio di altri [...] garantendo il rispetto dei principi di uguaglianza e di solidarietà, che, per il Pag. 88loro carattere fondante, occupano una posizione privilegiata nel bilanciamento con gli altri valori costituzionali” (sentenza n. 264 del 2012). Essa consente, inoltre, al legislatore di provvedere tempestivamente al fine di rispettare il vincolo costituzionale dell'equilibrio di bilancio, anche in senso dinamico (sentenze n. 40 del 2014, n. 266 del 2013, n. 250 del 2013, n. 213 del 2008, n. 384 del 1991 e n. 1 del 1966), e gli obblighi comunitari e internazionali connessi, ciò anche eventualmente rimediando ai rilevati vizi della disciplina tributaria in esame.
  In conclusione, gli effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui sopra devono, nella specie e per le ragioni di stretta necessità sopra esposte, decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica».
  Si rileva, inoltre, che la Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 32716 del 18 dicembre 2018, seppure con riferimento agli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 10 del 2015 sul diniego di un rimborso, chiarisce che: «Pare evidente [...] che la Corte Costituzionale abbia voluto escludere gli effetti retroattivi tipicamente connessi, altrimenti, ad una pronunzia di costituzionalità».
  Sulla scorta dei principi affermati nella richiamata sentenza della Corte Costituzionale, l'Amministrazione finanziaria, con la Circolare 18/E del 28 aprile 2015, a proposito dei profili intertemporali ha chiarito che: «la declaratoria di incostituzionalità non può produrre effetti sulle obbligazioni tributarie riguardanti adempimenti relativi ai periodi d'imposta chiusi in data antecedente al 12 febbraio 2015. Pertanto, i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare sono tenuti, per il periodo d'imposta 2014, al versamento del saldo entro la scadenza naturale della Robin Hood Tax (RHT), prevista in via ordinaria il 16 del mese di giugno 2015 (termine di scadenza ratione temporis vigente, ndr.), compreso l'obbligo di versamento degli acconti dovuti nel corso dell'anno 2014. Diversamente, tali soggetti non sono assoggettati alla RHT, con riferimento al periodo d'imposta 2015. I soggetti il cui esercizio sociale non è coincidente con l'anno solare non saranno assoggettati alla RHT a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 12 febbraio 2015».
  Ciò premesso, in via generale, con riferimento alla portata temporale della declaratoria di illegittimità, sulla scia dei principi contenuti nella sentenza e alla luce dei chiarimenti resi dall'Agenzia delle entrate, si ritiene corretto il comportamento degli uffici che, ai fini della cosiddetta «pace fiscale», considerano dovuta la Robin Tax per i periodi d'imposta chiusi in data antecedente a quella di pubblicazione della sentenza della Corte.
  Diversamente opinando, ossia ritenendo «congelata» l'attività degli uffici dell'amministrazione a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza, si verrebbe a creare una disparità di trattamento – censurabile ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione – tra i contribuenti che, fino alla data della pubblicazione della sentenza, hanno spontaneamente adempiuto all'obbligo di versamento dell'imposta o sono stati destinatari di avvisi di accertamento aventi ad oggetto la Robin Tax (la cui debenza è stata pacificamente confermata dalla Corte) e contribuenti che non vi abbiano adempiuto e nei cui confronti non sia stato mosso alcun rilievo alla data del 12 febbraio 2015.

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ALLEGATO 4

5-02822 Pastorino: Misure per la rideterminazione dei canoni demaniali dei porti turistici.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alla problematica concernente la quantificazione dei canoni demaniali marittimi relativi alle concessioni di realizzazione e gestione dei porti e degli approdi turistici.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Nell'ambito della più generale materia dei canoni riferiti alle concessioni turistico ricreative gravate da pertinenze demaniali la situazione riguardante i canoni per le concessioni aventi ad oggetto la realizzazione e gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto presenta specifiche peculiarità.
  Infatti, la citata legge finanziaria 2007 ha esteso anche a detti rapporti concessori, in corso o rilasciati, l'applicabilità dei criteri di calcolo di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 400 del 1993, come rivisti dal menzionato comma 252.
  Occorre rilevare che tale settore era rimasto escluso dalla disciplina dei canoni attuata all'epoca dal decreto-legge n. 400 del 1993 e fino al 2007 hanno, per tali fattispecie, continuato a trovare applicazione i criteri fissati dal decreto dell'allora Marina Mercantile n. 343/1998 (Criteri ugualmente tabellari ma diversi da quelli stabili dalla legge finanziaria).
  Inoltre, si sottolinea che, a tali tipologie di concessioni, come ribadito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 29/2017, non trova applicazione il canone OMI sopra descritto in quanto la gran parte delle stesse sono state rilasciate a seguito dello sviluppo del settore, favorito dall'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 509 del 1997, recante «disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto» e che, avendo di regola durata ultradecennale, esse sono attualmente in corso senza essere mai arrivate alla prima scadenza, termine essenziale ai fini dell'incameramento allo stato delle opere inamovibili in quanto pertinenze demaniali marittime, che andrebbero a ricadere nell'ambito di applicazione dell'OMI.
  La Corte Costituzionale, con la citata sentenza n. 29 del 2017, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha inoltre precisato che un'interpretazione costituzionalmente corretta del comma 252, con riferimento ai criteri tabellari, impone la necessità di considerare la natura e le caratteristiche dei beni oggetto di concessione quali erano all'avvio del rapporto concessorio.
  Tanto premesso, la legge di bilancio 2019 è intervenuta dettando una complessa disciplina finalizzata al riordino delle concessioni demaniali marittime nonché dei canoni, stante la persistente e immutata esigenza di tale riassetto.
  La legge citata delinea un articolato quadro normativo che va dai commi 675 a 685 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2019 aventi ad oggetto la ricognizione e la conoscenza dei beni demaniali, il riordino delle modalità di assegnazione delle concessioni, della quantificazione dei canoni, da attuarsi in modo progressivo nel tempo Pag. 90attraverso l'emanazione di numerosi decreti ministeriali attuativi di cui il primo da adottarsi entro 120 giorni.
  Ai fini dell'adozione del primo decreto del Presidente del Consiglio è stato costituito un Comitato tecnico presso il Gabinetto del Ministero delle politiche agricole al quale hanno partecipato tutte le amministrazioni competenti, nell'ambito del quale è stato elaborato e discusso lo schema del citato, predisposto dal Ministero delle infrastrutture e Ministero delle politiche agricole, che ad oggi risulta oggetto di confronto con l'Unione europea.

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ALLEGATO 5

5-02823 Fragomeli: Determinazione del prezzo massimo per la cessione del diritto di proprietà o di superficie delle unità abitative edificate in regime di edilizia residenziale convenzionata.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La tematica relativa alla disciplina della rimozione dai vincoli di prezzo gravanti sugli immobili costruiti in regime di edilizia convenzionata, anche a seguito dell'ultima modifica normativa di fine 2018, recata dal decreto-legge n. 119 del 2018 è stata oggetto di un attento esame da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.
  Dopo una lunga istruttoria, dovuta alla complessità della materia e che ha visto coinvolte tutte le articolazioni ministeriali ed anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si è giunti alla predisposizione del decreto ministeriale attuativo dell'articolo 31, comma 49-bis, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 25-undecies, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
  La bozza di decreto, così come previsto dal citato articolo 31, è stata inviata agli inizi di agosto alla Conferenza unificata per acquisire la prescritta intesa. Nell'attività istruttoria prodromica all'intesa e, in particolare, in seguito alle interlocuzioni con regioni ed enti locali è emersa la necessità di procedere ad un ulteriore approfondimento per la definizione dei criteri di calcolo del corrispettivo da versare per la rimozione del vincolo.
  Nel corso dei mesi di agosto e settembre si è, quindi, provveduto ad apportare alcune modifiche al testo e gli Uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, dopo approfondita istruttoria, stanno inviando nuovamente il decreto ministeriale alla Conferenza Unificata.
  Per quanto attiene ai contenuti, il nuovo decreto definisce il criterio di calcolo dell'onere concessorio per la rimozione del vincolo di prezzo, determinandolo in una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48 del medesimo articolo 31 – che disciplina le modalità di calcolo del corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà – ed inserendo una riduzione rapportata alla durata residua del diritto.
  In particolare è previsto che l'onere per la rimozione del vincolo di prezzo sia determinato nella misura del 50 per cento del corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, con la citata riduzione rapportata alla durata del diritto. Nella bozza di decreto si prevede, inoltre, per evitare un aumento o una riduzione eccessiva del canone, un valore minimo e uno massimo del medesimo corrispettivo.
  Conclusivamente, ricordando che dopo il passaggio in Conferenza Unificata è necessario acquisire il parere del Consiglio di Stato, si confida che il perfezionamento del decreto possa avvenire prima della fine dell'anno.

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ALLEGATO 6

5-02824 Giacomoni: Iniziative per la capitalizzazione delle banche di credito cooperativo.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In riscontro alla richiesta degli onorevoli interroganti, sentita anche la Banca d'Italia, si precisa, preliminarmente che, pur avendo presenti le finalità della proposta, essa potrebbe confliggere con il carattere mutualistico delle BCC, che l'attuale normativa pone tra le società cooperative a mutualità prelevante e i soci di queste tra i soggetti che non perseguono primariamente finalità lucrative. In virtù di tale inquadramento, le BCC godono di un trattamento fiscale di favore e i soci traggono beneficio dalla propria partecipazione a prescindere dai dividendi (ad esempio, sfruttando il meccanismo dei ristorni o godendo di trattamenti di favore in sede di erogazione del credito).
  Tale inquadramento è stato recentemente confermato dal legislatore della riforma (decreto-legge n. 18 del 2016, convertito con legge n. 49 del 2016) che ha imposto alle capogruppo di esercitare i propri poteri di direzione e coordinamento «nel rispetto delle finalità mutualistiche» delle BCC (articolo 37-bis del Testo Unico Bancario – TUB). In particolare, l'intervento prospettato in materia di riserve indivisibili distoglierebbe tali riserve dalla loro naturale destinazione (nell'attuale quadro in caso di scioglimento della società, la riserva indivisibile è devoluta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione), con effetti sulla natura della partecipazione sociale (a seguito della modifica prospettata, in caso di recesso, esclusione o scioglimento, i soci avrebbero diritto alla restituzione di tutto il capitale sociale, compresa la quota realizzata a titolo gratuito, e percepirebbero più di quanto conferito in sede di sottoscrizione delle azioni). Ne conseguirebbe la necessità di intervenire su altre fonti che disciplinano le BCC, in particolar modo sul TUB e sulle norme prudenziali che sono strutturate per tener conto del carattere mutualistico di queste banche e l'operazione prospettata dovrebbe ulteriormente comportare quantomeno una nuova considerazione di tutti gli istituti tendenti ad agevolare il trattamento tributario delle riserve indivisibili.

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ALLEGATO 7

5-02825 Currò: Criticità applicative e revisione della disciplina degli indici sintetici di affidabilità (ISA).

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, dopo aver ricordato le recenti manifestazioni di protesta di alcune associazioni di commercialisti ed esperti contabili finalizzate a chiedere la disapplicazione degli ISA per l'anno 2018 a causa delle criticità riscontrate in fase di prima applicazione di questo strumento di misurazione fiscale, evidenziano come – nonostante le rassicurazioni ricevute in relazione al fatto che l'applicazione degli ISA non comporti un rigido automatismo – permarrebbero anomalie nello svolgimento dell'attività di controllo tali da non garantire una corretta rilevazione della situazione patrimoniale delle categorie interessate e tali da confliggere con i principi sanciti nello Statuto del contribuente.
  Chiedono, pertanto, di sapere se, in considerazione delle criticità riscontrate, non si ritenga opportuno – all'uopo anche avvalendosi di un confronto con le categorie di settore – porre in essere un intervento correttivo sulle modalità di calcolo degli indici valutando al contempo la possibilità di una proroga per i versamenti con una minima maggiorazione.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Con riferimento alle anomalie/malfunzionamenti degli ISA, in via generale è possibile rilevare che le anomalie correlate al funzionamento del software «iltuoISA», per il calcolo degli indici, sono state superate e le relative correzioni sono state gestite, nel tempo, con le diverse versioni del software stesso pubblicate sul sito dell'Agenzia delle entrate ove sono state, altresì, rese disponibili, nel dettaglio, le motivazioni dei diversi aggiornamenti per rendere edotta l'utenza delle modifiche intervenute tra le diverse versioni del software.
  Avuto riguardo alla richiesta formulata dagli Onorevoli interroganti circa la possibile apertura di un tavolo di confronto con gli operatori del settore, si osserva preliminarmente che la norma istitutiva degli indici sintetici di affidabilità fiscale (articolo 9-bis del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni in legge 21 giugno 2017, n. 96) ha previsto, al comma 8, l'istituzione di una Commissione di esperti, designati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali, con il compito di esprimere, prima dell'approvazione e della pubblicazione di ciascun indice, il proprio parere sull'idoneità degli indici stessi a rappresentare la realtà cui si riferiscono, nonché sulle attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici.
  La citata norma prevede, inoltre, che la Commissione debba essere sentita nella fase di elaborazione degli indici. L'elenco dei membri di tale Commissione è pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate. Al fine di consentire alla Commissione di esprimere il proprio parere, le associazioni di categoria e gli ordini professionali interessati sono invitati a partecipare a specifiche riunioni tecniche di analisi dei prototipi dei singoli ISA (sono calendarizzati più di 80 incontri). La documentazione tecnica ed il calendario delle attività Pag. 94finalizzate all'approvazione degli ISA, evoluti per il periodo d'imposta 2019, sono pubblicati sul sito dell'Agenzia.
  Per quanto attiene agli ISA, approvati per il periodo d'imposta 2018, le relative riunioni di presentazione con le organizzazioni di categoria interessate si sono svolte nell'arco degli anni 2017 e 2018. A conclusione di tale attività, la Commissione degli esperti ha fornito parere favorevole al Ministro dell'economia e delle finanze per l'approvazione degli ISA.
  Ciò premesso, non si rilevano motivi ostativi a prevedere specifici ulteriori momenti di confronto sul tema.
  Per quanto concerne, poi, la richiesta di provvedere «anticipatamente rispetto ai tempi di revisione previsti» per correggere eventuali anomalie negli ISA, si osserva che sono allo studio una serie di interventi finalizzati a semplificare e a ridurre, già per il periodo di imposta 2019, gli adempimenti correlati allo strumento. Tali interventi non riguarderanno solo gli ISA oggetto di evoluzione, ma interesseranno trasversalmente tutti gli indici in applicazione. Come di consueto, tali interventi saranno oggetto di illustrazione, analisi e confronto, in seno alla Commissione degli esperti.
  Con riferimento, infine, all'invito a valutare la praticabilità di una potenziale proroga dei versamenti correlati con maggiorazione minima, si evidenzia che tutti gli elementi necessari per porre in essere correttamente l'adempimento correlato agli ISA sono stati resi noti all'utenza già da tempo. Infatti, le note tecniche e metodologiche, che descrivono le modalità applicative degli ISA, sono state rese disponibili, per i primi 69 ISA, già dal mese di marzo 2018 e, per ulteriori 106 ISA, dal mese di dicembre 2018, i modelli di dichiarazione e le relative istruzioni sono stati approvati il 30 gennaio 2019, le specifiche tecniche dei singoli ISA e quelle per l'acquisizione massiva dei dati «precalcolati sono state approvate, rispettivamente, il 15 febbraio 2019 e il 4 giugno 2019 e, infine, la prima circolare ISA è stata pubblicata il 2 agosto 2019. Da ultimo, il decreto ministeriale del 9 agosto 2019 non introduce alcun elemento di novità, ma si limita ad esplicitare aspetti afferenti alle variabili precalcolate, già definiti nel precedente decreto ministeriale del febbraio 2019, e a correggere dei disallineamenti.