CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 ottobre 2019
250.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Risoluzione n. 7-00314 Gagnarli: Iniziative concernenti l'uso agricolo dei prodotti derivati dalla cannabis sativa.

NUOVA FORMULAZIONE

  La XIII Commissione,
   premesso che:
    la legge 2 dicembre 2016, n. 242, reca norme per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa sativa e ne disciplina l'intera fase agronomica, dalla semina alla raccolta;
    la circolare 8 maggio 2018 del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo che chiarisce l'applicazione delle norme in parola, con riferimento alle infiorescenze, il cui interesse commerciale, come noto, è notevolmente aumentato a seguito della disciplina del settore, precisa che queste, pur non essendo espressamente citate dalla legge in questione, né tra le finalità della coltura, né tra i suoi possibili usi, rientrano nell'ambito delle coltivazioni destinate al florovivaismo, purché tali prodotti derivino da una delle varietà ammesse;
    con sentenza dello scorso 30 maggio, la Corte di Cassazione ha stabilito che la cessione, la vendita, e in genere la commercializzazione al pubblico dei derivati dalla coltivazione della cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio, resina, sono condotte che integrano il reato di cui all'articolo 73, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall'articolo 4, commi 4 5 e 7, legge n. 242 del 2016, salvo che tali derivati siano in concreto privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività»;
    ancorché la legge in parola disciplini la coltivazione della canapa al fine di promuoverne la filiera agroindustriale, senza pertanto alcun riferimento ad aspetti ricreativi o terapeutici, alla luce della sentenza succitata, è indispensabile, anche al fine di non sminuire le finalità dell'impianto normativo, disciplinare la cessione, da parte degli agricoltori, di biomassa di canapa a fini estrattivi;
    sarebbe altresì utile la determinazione di specifici codici doganali per ogni macro categoria di prodotto derivante dalla canapa come previsto dall'articolo 189 del Regolamento UE 1308/2013;
    con riferimento alle piante officinali, il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, dispone che l'elenco delle specie di piante officinali coltivate sia stabilito con decreto interministeriale previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, al quale è rinviata anche la disciplina dell'attività di raccolta e prima trasformazione delle specie di piante officinali spontanee e delle specie e delle varietà da conservazione o in via d'estinzione;
    ad oggi non risultano destinate risorse al settore della canapicoltura nonostante siano previste dall'articolo 6 della legge n. 242 del 2016 che reca norme per incentivare la filiera della canapa, in particolare per favorire il miglioramento delle condizioni di produzione e trasformazione nonché il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e i processi di prima trasformazione, finalizzati Pag. 163prioritariamente alla ricostituzione del patrimonio genetico e all'individuazione di corretti processi di meccanizzazione. Al fine di rendere adeguatamente remunerativa l'attività di coltivazione per gli agricoltori in ogni territorio, gli impianti di trasformazione sono le infrastrutture necessarie per incentivare la filiera;
    al fine di incentivare la creazione di nuove varietà di canapa adatte alle condizioni climatiche italiane è indispensabile permettere alle aziende sementiere, alle aziende florovivaistiche e agli enti pubblici di ricerca, di poter selezionare nuove varietà di canapa e procedere alla registrazione di tali nuove varietà ai sensi del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 5 aprile 2011,

impegna il Governo:

   a disciplinare la cessione di biomassa di canapa, intesa come materia prima composta da parti vegetative aeree, ivi compresi: steli, canapulo, fibra, semi, foglie, fiori e/o infiorescenze, identificabili o che, nel complesso, ne consentono l'identificabilità nello stato stabilizzato di presentazione – biomassa secca con umidità inferiore al 12 per cento – a fini estrattivi per le aziende che dispongano dei necessari requisiti di legge, e per tutti gli altri usi consentiti dalla legge vigente;
   a prevedere specifici codici doganali, anche alla luce dell'articolo 189 del Regolamento UE 1308/2013, per ogni macro categoria di prodotto derivante dalla canapa;
   ad inserire la cannabis sativa, in tutte le sue parti, nell'elenco delle piante officinali previsto dal decreto legislativo n. 75 del 21 maggio 2018;
   ad attuare urgentemente la previsione finanziaria di cui all'articolo 6 della legge n. 242 del 2016 e a valutare la possibilità di stanziare ulteriori risorse finalizzate alla realizzazione di progetti di promozione dell'economia circolare;
   ad incentivare la sperimentazione di nuove varietà di canapa per la costituzione di poli sementieri a garanzia della qualità e della tipicità italiana delle varietà selezionate;
   a prevedere una specifica formazione tecnico-normativa agli operatori dei controlli nel settore canapa, al fine di evitare errori e/o sovrapposizioni a scapito dei consumatori e delle imprese.
(7-00314) «Gagnarli, Gallinella, Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Pignatone».