CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 2 ottobre 2019
247.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Risoluzioni 7-00092 Sandra Savino, 7-00310 Caretta, 7-00311 Golinelli, 7-00312 Incerti e 7-00318 Del Sesto: Iniziative per il contrasto alla diffusione della cimice marmorata asiatica (Halyomorpha Halys).

PROPOSTA DI RISOLUZIONE UNITARIA

  La XIII Commissione,
   premesso che:
    si assiste da anni, con un costante aumento di intensità del fenomeno, al proliferare di specie aliene – cosiddette «specie esotiche invasive» – la cui introduzione determina danni ingenti sia dal punto di vista della difesa dei territori e della biodiversità che da quello economico, con rilevantissime ricadute sulla produzione agricola nazionale;
    la cimice marmorata asiatica – halyomorpha halys – proveniente dall'Est asiatico, sta determinando ormai da anni una vera e propria situazione di emergenza: pur non essendo nociva per l'uomo, risulta invece estremamente distruttiva per l'agricoltura, arrecando consistenti danni alla frutticoltura e all'orticoltura, senza risparmiare piante ornamentali e forestali. È un insetto polifago e quindi può passare da una coltura all'altra. Inoltre, ha un'elevata capacità di adattamento all'ambiente e si espande da un territorio all'altro. La sua presenza si è velocemente diffusa in tutto il Nord Italia, area in cui si ripropone ogni anno una situazione sempre più emergenziale, su aree sempre più vaste, ma si sta diffondendo rapidamente anche nelle regioni del Centro-Sud;
    la specie è stata segnalata la prima volta in Europa a partire dal 2004. La prima segnalazione italiana si è avuta in Emilia-Romagna nel 2012. L'habitat di questo insetto si è esteso negli anni in Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Lombardia e Piemonte. Dal 2018 se ne registra la presenza anche in Campania in alcune località dell'agro acerrano-nolano e dell'alto casertano e nel 2019 la cimice avrebbe già infestato i noccioleti di Teano, con un'alta probabilità di riduzione del raccolto di quest'anno;
  nella sua proliferazione, la cimice asiatica non ha trovato fattori naturali di contrasto: non risultano specie antagoniste e non si conoscono strumenti di contenimento chimici o meccanici validi, in quanto anche interventi con prodotti insetticidi non riescono ad ottenere risultati per la grande mobilità di questo insetto che si sposta facilmente da una coltura a un'altra;
    la conseguenza è quella di milioni di euro di danni per gli agricoltori e di pesanti ripercussioni sugli habitat e sul paesaggio agrario di vaste aree, in quanto la cimice attacca qualsiasi tipo di raccolto tra luglio e settembre (almeno 300 specie vegetali) e si moltiplica velocemente con 300-400 esemplari per volta, deponendo le uova anche due volte l'anno a causa dell'innalzamento delle temperature, soprattutto nel periodo invernale; inoltre, l'esemplare adulto è in grado di volare per lunghe distanze alla ricerca del cibo, con conseguente aumento della tendenza a diffondersi anche in altri territori;
    la più aggiornata stima dei danni è impietosa e per l'annata 2019, con riferimento ai frutteti nel Nord Italia, supera i 350 milioni di euro, tenendo conto anche delle possibili ricadute negative sull'industria di trasformazione. Si ipotizza inoltre un possibile taglio del 30 per cento dei Pag. 140lavoratori stagionali, solo per quanto riguarda le pere;
    in Emilia-Romagna, in particolare, le perdite sul pero sono enormi ed arrivano anche al 100 per cento dei frutti in alcune aziende, soprattutto del Ferrarese. Danni accertati del 25-30 per cento anche su pesco, susino, albicocco, ciliegio, mandorlo. Peggio ancora le colture di pomacee (melo, pero e nespolo) biologiche non protette da reti: il danno valutato ad oggi è tra il 40 per cento e l'80 per cento. La presenza della cimice asiatica è in aumento anche in Veneto, dove le situazioni più gravi si registrano nel Polesine e nel Padovano. Rispetto agli anni precedenti, il fenomeno nel 2019 ha visto un aumento della gravità, con perdite sempre più importanti, fino al 100 per cento del raccolto. Coldiretti Veneto in data 23 luglio 2019 ha presentato il conto sui danni prodotti dalla cimice asiatica ai raccolti di tutta la regione, raccolti che registrano perdite fino al 70 per cento con una stima dei danni totali che raggiunge la quota di 100 milioni di euro. La situazione nel Veronese è preoccupante, dove i danni stimati sulle principali colture frutticole ad oggi si aggirano sui 79,1 milioni di euro. Le coltivazioni di mele scaligere rappresentano il 74 per cento di quelle venete, le pere il 46 per cento pesche e nettarine l'82 per cento delle produzioni regionale e l'actinidia rappresenta il 76 per cento;
    nel territorio altocasertano (areali di Pastorano, Carinola e Teano), l'Halyomorpha halys ha già attaccato peschi, meli, peri, noccioli, kaki e actinidie; in particolare, nel territorio di Teano (Caserta), primo comune campano per superficie corilicola, ove si concentra una grossa percentuale della produzione nazionale, la cimice avrebbe già infestato i noccioleti, con un'esponenziale riduzione del raccolto per il 2019;
    tutte le evidenze tecnico-scientifiche confermano come il ricorso a pesticidi e altre sostanze chimiche si sia rivelato di fatto inefficace per fronteggiare l'invasione di questo insetto, come anche l'impiego di insetti antagonisti autoctoni, in particolare imenotteri (vespe);
    viceversa, a seguito di un'ampia attività di sperimentazione in laboratorio, lo strumento più efficace di contrasto è risultato essere quello di contrapporre alla cimice asiatica il suo antagonista naturale, la cosiddetta «vespa samurai» (Trissolcus japonicus), anch'essa originaria dell'Estremo Oriente;
    tale operazione di lotta biologica, già intrapresa con successo in altri Paesi alle prese con il medesimo problema, non poteva finora essere fatta in Italia a causa della normativa contenuta nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, che aveva recepito in Italia in termini molto restrittivi e cautelativi la direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (cosiddetta «direttiva habitat»); l'articolo 12 del suddetto decreto, nella versione precedente a quella attualmente in vigore, vietava infatti tassativamente l'introduzione in Italia di specie e popolazioni non autoctone, per qualsiasi fine, senza prevedere deroghe finalizzate alla lotta biologica, così privando l'Italia di uno dei più importanti strumenti di contrasto alla diffusione di specie esotiche invasive, che si basa appunto sull'utilizzo di antagonisti naturali;
    a tal proposito, il 4 aprile 2019, il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame definitivo, un regolamento, da adottarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica che dispone che, in presenza di motivate ragioni di interesse pubblico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possa derogare al divieto imposto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, sulla base di studi che evidenzino l'assenza di effetti negativi sull'ambiente e di appositi criteri da adottare entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento;
    il Senato, il 16 aprile 2019, ha approvato in Commissione Agricoltura la Pag. 141risoluzione n. 7-00021 che impegnava il Governo a dare la massima priorità all'adozione del decreto ministeriale previsto dal menzionato regolamento, accelerando le altre fasi dell'iter autorizzatorio al fine di consentire l'introduzione dell'imenottero Trissolcus japonicus (cosiddetta «vespa samurai») per contrastare la diffusione della cimice asiatica già durante la campagna agricola 2019; il 12 giugno 2019 il Senato ha inoltre approvato l'ordine del giorno 9/Doc. XXIV, n. 5/1 che impegnava il Governo, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, con particolare riferimento all'azione di contrasto alla cimice marmorata asiatica mediante la cosiddetta «vespa samurai» (Trissolcus japonicus) quale antagonista naturale, a valutare l'opportunità di una specifica azione di monitoraggio con cadenza annuale al fine di garantire una periodica informazione circa le condizioni di inserimento della cosiddetta «vespa samurai» nel territorio nazionale ed un controllo dello stato dell'emergenza fitopatologica, scongiurando eventuali effetti pregiudizievoli agli habitat naturali, alla flora e alla fauna;
    da ultimo, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale serie generale n. 208 del 5 settembre 2019 del decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 2019, n. 102, recante «Regolamento recante ulteriori modifiche dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche», consente, quindi, anche in Italia, in presenza di motivate ragioni di interesse pubblico, di derogare al divieto di introduzione di specie o popolazioni non autoctone, seppur non prima di aver valutato studi scientifici che dimostrino l'assenza di effetti negativi sull'ambiente;
    il modificato articolo 12 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, prevede comunque una lunga procedura per l'avvio concreto degli interventi di lotta biologica, in quanto entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento di modifica, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, il Ministero della salute e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, previo parere del Consiglio del sistema nazionale (di cui all'articolo 13, comma 2, della legge n. 132 del 2016) deve adottare un decreto che fissi i criteri per l'immissione in natura delle specie non autoctone;
    rispettando i suddetti criteri, e solo in seguito ad una richiesta delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti di gestione delle aree protette nazionali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e il Ministero della salute, previo parere del Consiglio del sistema nazionale (di cui all'articolo 13, comma 2, della legge n. 132 del 2016), può autorizzare l'immissione, dopo aver proceduto alla valutazione di specifici studi scientifici che escludano qualsiasi tipo di rischio per la conservazione dell'intero ecosistema;
    tale procedura, che mira giustamente a prevenire qualsiasi eventuale effetto negativo derivante dall'immissione degli organismi non autoctoni, rischia però di allungare eccessivamente i tempi per l'avvio concreto delle sperimentazioni in campo della «vespa samurai», che quindi non potrebbe svolgere la sua azione di contrasto alla cimice asiatica nella stagione agricola in corso, con grave danno per le coltivazioni interessate da questo flagello;
    in materia di emergenze fitosanitarie, nella XVII legislatura, fu approvata dalla Commissione Agricoltura della Camera la risoluzione unitaria n. 8-00212 nella quale si impegnava il Governo ad istituire presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una «Cabina di regia con il compito di coordinare le Pag. 142attività del Servizio Fitosanitario Nazionale con tutti i soggetti istituzionali» e a valutare l'istituzione «presso il Servizio Fitosanitario Centrale di un fondo di emergenza, per le attività di prevenzione e contrasto ai parassiti e alle fitopatie, realizzate anche in collaborazione con regioni e province autonome, Crea, Università ed altri soggetti pubblici con finalità analoghe» coinvolgendo le associazioni e aziende agricole del territorio e alla quale non è stata data piena attuazione;
    la compresenza di diverse emergenze fitosanitarie ha portato le principali associazioni agricole nazionali a mettere sotto accusa il sistema di controllo dell'Unione europea, le cui frontiere sono considerate sin troppo permeabili, in quanto avrebbe lasciato passare materiale vegetale infetto e parassiti vari. Secondo le associazioni si assiste, infatti, ad una politica europea troppo permissiva che consente l'ingresso di prodotti agroalimentari e florovivaistici nell'Unione europea senza che siano applicate le cautele, i controlli e le quarantene che devono invece superare i prodotti nazionali quando vengono esportati extra Unione europea, con estenuanti negoziati e dossier che durano anni e che affrontano un prodotto alla volta,

impegna il Governo:

   a) ad adottare con urgenza il decreto ministeriale previsto dal nuovo articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 (modificato dall'articolo 2 del d.P.R. 5 luglio 2019, n. 102) volto a fissare i criteri per l'immissione di specie e di popolazioni non autoctone nel territorio italiano e ad autorizzare, nei tempi più rapidi possibili, il lancio e la diffusione nell'ambiente del parassitoide esotico detto vespa samurai, con l'attivazione di procedure semplificate per l'autorizzazione all'immissione dell'antagonista;
   b) ad adottare misure straordinarie in favore delle imprese agricole che hanno subìto danni a causa dell'invasione della cimice asiatica prevedendo opportune forme di credito specializzato supportate dagli strumenti pubblici a disposizione (Ismea) e potenziando gli strumenti di risarcimento delle imprese danneggiate sia a valere sul Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004, sia attraverso l'istituzione di uno specifico fondo nella legge di bilancio 2020;
   c) ad attivare la procedura per l'utilizzo degli aiuti di Stato come previsto dal decreto legislativo n. 102 del 2004, visto che la cimice è inserita nell'elenco allegato al decreto ministeriale 21 gennaio 2019;
   d) ad attivare gli ammortizzatori sociali per i lavoratori dipendenti occupati nelle imprese di lavorazione della frutta, in particolare nelle aree maggiormente colpite dall'emergenza fitosanitaria;
   e) ad adottare iniziative volte al potenziamento della ricerca finalizzata ad individuare nuove misure di contrasto alla diffusione della cimice asiatica, ivi compresa la selezione di nuove specie antagoniste, prevedendo altresì il rafforzamento delle azioni di monitoraggio delle specie antagoniste in corso di introduzione, al fine di evitare effetti pregiudizievoli agli habitat naturali, alla flora, alla fauna e alle colture;
   f) ad avanzare in sede europea la richiesta di una maggiore dotazione finanziaria delle Ocm (Organizzazioni comuni di mercato, ovvero le politiche europee per la gestione dei mercati) finalizzate alla creazione di fondi mutualistici per compensare i danni del crescente numero di patologie che affliggono l'ortofrutta;
   g) a promuovere in sede europea un'iniziativa volta a potenziare il regime di controlli in ingresso di prodotti agroalimentari e florovivaistici nel territorio dell'Unione, nel senso di richiedere misure e cautele, anche preventive, più stringenti, e di intensificare i controlli fitosanitari sull'importazione delle merci sensibili originarie di Paesi terzi.

Pag. 143

ALLEGATO 2

Risoluzioni 7-00092 Sandra Savino, 7-00310 Caretta, 7-00311 Golinelli, 7-00312 Incerti e 7-00318 Del Sesto: Iniziative per il contrasto alla diffusione della cimice marmorata asiatica (Halyomorpha Halys).

RISOLUZIONE UNITARIA APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XIII Commissione,
   premesso che:
    si assiste da anni, con un costante aumento di intensità del fenomeno, al proliferare di specie aliene – cosiddette «specie esotiche invasive» – la cui introduzione determina danni ingenti sia dal punto di vista della difesa dei territori e della biodiversità che da quello economico, con rilevantissime ricadute sulla produzione agricola nazionale;
    la cimice marmorata asiatica – halyomorpha halys – proveniente dall'Est asiatico, sta determinando ormai da anni una vera e propria situazione di emergenza: pur non essendo nociva per l'uomo, risulta invece estremamente distruttiva per l'agricoltura, arrecando consistenti danni alla frutticoltura e all'orticoltura, senza risparmiare piante ornamentali e forestali. È un insetto polifago e quindi può passare da una coltura all'altra. Inoltre, ha un'elevata capacità di adattamento all'ambiente e si espande da un territorio all'altro. La sua presenza si è velocemente diffusa in tutto il Nord Italia, area in cui si ripropone ogni anno una situazione sempre più emergenziale, su aree sempre più vaste, ma si sta diffondendo rapidamente anche nelle regioni del Centro-Sud;
    la specie è stata segnalata la prima volta in Europa a partire dal 2004. La prima segnalazione italiana si è avuta in Emilia-Romagna nel 2012. L'habitat di questo insetto si è esteso negli anni in Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Lombardia e Piemonte. Dal 2018 se ne registra la presenza anche in Campania in alcune località dell'agro acerrano-nolano e dell'alto casertano e nel 2019 la cimice avrebbe già infestato i noccioleti di Teano, con un'alta probabilità di riduzione del raccolto di quest'anno;
    nella sua proliferazione, la cimice asiatica non ha trovato fattori naturali di contrasto: non risultano specie antagoniste e non si conoscono strumenti di contenimento chimici o meccanici validi, in quanto anche interventi con prodotti insetticidi non riescono ad ottenere risultati per la grande mobilità di questo insetto che si sposta facilmente da una coltura a un'altra;
    la conseguenza è quella di milioni di euro di danni per gli agricoltori e di pesanti ripercussioni sugli habitat e sul paesaggio agrario di vaste aree, in quanto la cimice attacca qualsiasi tipo di raccolto tra luglio e settembre (almeno 300 specie vegetali) e si moltiplica velocemente con 300-400 esemplari per volta, deponendo le uova anche due volte l'anno a causa dell'innalzamento delle temperature, soprattutto nel periodo invernale; inoltre, l'esemplare adulto è in grado di volare per lunghe distanze alla ricerca del cibo, con conseguente aumento della tendenza a diffondersi anche in altri territori;
    la più aggiornata stima dei danni è impietosa e per l'annata 2019, con riferimento ai frutteti nel Nord Italia, supera i 350 milioni di euro, tenendo conto anche delle possibili ricadute negative sull'industria di trasformazione. Si ipotizza inoltre un possibile taglio del 30 per cento dei Pag. 144lavoratori stagionali, solo per quanto riguarda le pere;
    in Emilia-Romagna, in particolare, le perdite sul pero sono enormi ed arrivano anche al 100 per cento dei frutti in alcune aziende, soprattutto del Ferrarese. Danni accertati del 25-30 per cento anche su pesco, susino, albicocco, ciliegio, mandorlo. Peggio ancora le colture di pomacee (melo, pero e nespolo) biologiche non protette da reti: il danno valutato ad oggi è tra il 40 per cento e l'80 per cento. La presenza della cimice asiatica è in aumento anche in Veneto, dove le situazioni più gravi si registrano nel Polesine e nel Padovano. Rispetto agli anni precedenti, il fenomeno nel 2019 ha visto un aumento della gravità, con perdite sempre più importanti, fino al 100 per cento del raccolto. Coldiretti Veneto in data 23 luglio 2019 ha presentato il conto sui danni prodotti dalla cimice asiatica ai raccolti di tutta la regione, raccolti che registrano perdite fino al 70 per cento con una stima dei danni totali che raggiunge la quota di 100 milioni di euro. La situazione nel Veronese è preoccupante, dove i danni stimati sulle principali colture frutticole ad oggi si aggirano sui 79,1 milioni di euro. Le coltivazioni di mele scaligere rappresentano il 74 per cento di quelle venete, le pere il 46 per cento pesche e nettarine l'82 per cento delle produzioni regionale e l'actinidia rappresenta il 76 per cento;
    nel territorio altocasertano (areali di Pastorano, Carinola e Teano), l'Halyomorpha halys ha già attaccato peschi, meli, peri, noccioli, kaki e actinidie; in particolare, nel territorio di Teano (Caserta), primo comune campano per superficie corilicola, ove si concentra una grossa percentuale della produzione nazionale, la cimice avrebbe già infestato i noccioleti, con un'esponenziale riduzione del raccolto per il 2019;
    tutte le evidenze tecnico-scientifiche confermano come il ricorso a pesticidi e altre sostanze chimiche si sia rivelato di fatto inefficace per fronteggiare l'invasione di questo insetto, come anche l'impiego di insetti antagonisti autoctoni, in particolare imenotteri (vespe);
    viceversa, a seguito di un'ampia attività di sperimentazione in laboratorio, lo strumento più efficace di contrasto è risultato essere quello di contrapporre alla cimice asiatica il suo antagonista naturale, la cosiddetta «vespa samurai» (Trissolcus japonicus), anch'essa originaria dell'Estremo Oriente;
    tale operazione di lotta biologica, già intrapresa con successo in altri Paesi alle prese con il medesimo problema, non poteva finora essere fatta in Italia a causa della normativa contenuta nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, che aveva recepito in Italia in termini molto restrittivi e cautelativi la direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (cosiddetta «direttiva habitat»); l'articolo 12 del suddetto decreto, nella versione precedente a quella attualmente in vigore, vietava infatti tassativamente l'introduzione in Italia di specie e popolazioni non autoctone, per qualsiasi fine, senza prevedere deroghe finalizzate alla lotta biologica, così privando l'Italia di uno dei più importanti strumenti di contrasto alla diffusione di specie esotiche invasive, che si basa appunto sull'utilizzo di antagonisti naturali;
    a tal proposito, il 4 aprile 2019, il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame definitivo, un regolamento, da adottarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica che dispone che, in presenza di motivate ragioni di interesse pubblico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possa derogare al divieto imposto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, sulla base di studi che evidenzino l'assenza di effetti negativi sull'ambiente e di appositi criteri da adottare entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento;
    il Senato, il 16 aprile 2019, ha approvato in Commissione Agricoltura la risoluzione n. 7-00021 che impegnava il Governo a dare la massima priorità all'adozione del decreto ministeriale previsto dal menzionato regolamento, accelerando le altre fasi Pag. 145dell'iter autorizzatorio al fine di consentire l'introduzione dell'imenottero Trissolcus japonicus (cosiddetta «vespa samurai») per contrastare la diffusione della cimice asiatica già durante la campagna agricola 2019; il 12 giugno 2019 il Senato ha inoltre approvato l'ordine del giorno 9/Doc. XXIV, n. 5/1 che impegnava il Governo, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, con particolare riferimento all'azione di contrasto alla cimice marmorata asiatica mediante la cosiddetta «vespa samurai» (Trissolcus japonicus) quale antagonista naturale, a valutare l'opportunità di una specifica azione di monitoraggio con cadenza annuale al fine di garantire una periodica informazione circa le condizioni di inserimento della cosiddetta «vespa samurai» nel territorio nazionale ed un controllo dello stato dell'emergenza fitopatologica, scongiurando eventuali effetti pregiudizievoli agli habitat naturali, alla flora e alla fauna;
    da ultimo, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale serie generale n. 208 del 5 settembre 2019 del decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 2019, n. 102, recante «Regolamento recante ulteriori modifiche dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche», consente, quindi, anche in Italia, in presenza di motivate ragioni di interesse pubblico, di derogare al divieto di introduzione di specie o popolazioni non autoctone, seppur non prima di aver valutato studi scientifici che dimostrino l'assenza di effetti negativi sull'ambiente;
    il modificato articolo 12 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, prevede comunque una lunga procedura per l'avvio concreto degli interventi di lotta biologica, in quanto entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento di modifica, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, il Ministero della salute e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, previo parere del Consiglio del sistema nazionale (di cui all'articolo 13, comma 2, della legge n. 132 del 2016) deve adottare un decreto che fissi i criteri per l'immissione in natura delle specie non autoctone;
    rispettando i suddetti criteri, e solo in seguito ad una richiesta delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti di gestione delle aree protette nazionali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e il Ministero della salute, previo parere del Consiglio del sistema nazionale (di cui all'articolo 13, comma 2, della legge n. 132 del 2016), può autorizzare l'immissione, dopo aver proceduto alla valutazione di specifici studi scientifici che escludano qualsiasi tipo di rischio per la conservazione dell'intero ecosistema;
    tale procedura, che mira giustamente a prevenire qualsiasi eventuale effetto negativo derivante dall'immissione degli organismi non autoctoni, rischia però di allungare eccessivamente i tempi per l'avvio concreto delle sperimentazioni in campo della «vespa samurai», che quindi non potrebbe svolgere la sua azione di contrasto alla cimice asiatica nella stagione agricola in corso, con grave danno per le coltivazioni interessate da questo flagello;
    in materia di emergenze fitosanitarie, nella XVII legislatura, fu approvata dalla Commissione Agricoltura della Camera la risoluzione unitaria n. 8-00212 nella quale si impegnava il Governo ad istituire presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una «Cabina di regia con il compito di coordinare le attività del Servizio Fitosanitario Nazionale con tutti i soggetti istituzionali» e a valutare l'istituzione «presso il Servizio Fitosanitario Centrale di un fondo di emergenza, per le attività di prevenzione e contrasto ai parassiti e alle fitopatie, realizzate anche in collaborazione con regioni e province autonome, Crea, Università Pag. 146ed altri soggetti pubblici con finalità analoghe» coinvolgendo le associazioni e aziende agricole del territorio e alla quale non è stata data piena attuazione;
    la compresenza di diverse emergenze fitosanitarie ha portato le principali associazioni agricole nazionali a mettere sotto accusa il sistema di controllo dell'Unione europea, le cui frontiere sono considerate sin troppo permeabili, in quanto avrebbe lasciato passare materiale vegetale infetto e parassiti vari. Secondo le associazioni si assiste, infatti, ad una politica europea troppo permissiva che consente l'ingresso di prodotti agroalimentari e florovivaistici nell'Unione europea senza che siano applicate le cautele, i controlli e le quarantene che devono invece superare i prodotti nazionali quando vengono esportati extra Unione europea, con estenuanti negoziati e dossier che durano anni e che affrontano un prodotto alla volta,

impegna il Governo:

   a) ad adottare con urgenza il decreto ministeriale previsto dal nuovo articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 (modificato dall'articolo 2 del d.P.R. 5 luglio 2019, n. 102) volto a fissare i criteri per l'immissione di specie e di popolazioni non autoctone nel territorio italiano, al fine di consentire, nei tempi più rapidi possibili, e ottenute le necessarie autorizzazioni, il lancio e la diffusione nell'ambiente del parassitoide esotico detto vespa samurai;
   b) ad adottare misure straordinarie in favore delle imprese agricole che hanno subìto danni a causa dell'invasione della cimice asiatica prevedendo opportune forme di credito specializzato supportate dagli strumenti pubblici a disposizione (Ismea) e potenziando gli strumenti di risarcimento delle imprese danneggiate sia a valere sul Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004, sia attraverso l'istituzione di uno specifico fondo nella legge di bilancio 2020;
   c) ad attivare la procedura per l'utilizzo degli aiuti di Stato come previsto dal decreto legislativo n. 102 del 2004, visto che la cimice è inserita nell'elenco allegato al decreto ministeriale 21 gennaio 2019;
   d) ad attivare gli ammortizzatori sociali per i lavoratori dipendenti occupati nelle imprese di lavorazione della frutta, in particolare nelle aree maggiormente colpite dall'emergenza fitosanitaria;
   e) ad adottare iniziative volte al potenziamento della ricerca finalizzata ad individuare nuove misure di contrasto alla diffusione della cimice asiatica, ivi compresa la selezione di nuove specie antagoniste, prevedendo altresì il rafforzamento delle azioni di monitoraggio delle specie antagoniste in corso di introduzione, al fine di evitare effetti pregiudizievoli agli habitat naturali, alla flora, alla fauna e alle colture;
   f) ad avanzare in sede europea la richiesta di una maggiore dotazione finanziaria delle Ocm (Organizzazioni comuni di mercato, ovvero le politiche europee per la gestione dei mercati) finalizzate alla creazione di fondi mutualistici per compensare i danni del crescente numero di patologie che affliggono l'ortofrutta;
   g) a promuovere in sede europea un'iniziativa volta a potenziare il regime di controlli in ingresso di prodotti agroalimentari e florovivaistici nel territorio dell'Unione, nel senso di richiedere misure e cautele, anche preventive, più stringenti, e di intensificare i controlli fitosanitari sull'importazione delle merci sensibili originarie di Paesi terzi.
(8-00042) «Sandra Savino, Caretta, Golinelli, Incerti, Del Sesto, Badole, Anna Lisa Baroni, Benvenuto, Brunetta, Bubisutti, Butti, Cadeddu, Caon, Cassese, Cavandoli, Cenni, Cestari, Ciaburro, Cillis, Covolo, Critelli, Dal Moro, Luca De Carlo, D'Eramo, Fasano, Foti, Gadda, Gagnarli, Gallinella, Gastaldi, Gobbato, Guidesi, Liuni, Lolini, Loss, Lucchini, Maglione, Alberto Manca, Manzato, Martina, Morrone, Murelli, Nevi, Parentela, Parolo, Patassini, Piastra, Pignatone, Raffaelli, Emanuela Rossini, Paolo Russo, Schullian, Spena, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Valbusa, Vallotto, Vinci, Viviani, Zoffili».