CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 2 ottobre 2019
247.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-00636 Carnevali: Criteri di ripartizione tra le regioni del Fondo per la riduzione della quota fissa sulla ricetta.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Come ricordato nell'atto ispettivo in esame, l'articolo 1, comma 804, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un Fondo per la riduzione della quota fissa per ricetta di prestazioni di specialistica ambulatoriale, con una dotazione di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
  Il seguente comma 805 della stessa legge dispone che i criteri per la ripartizione del Fondo tra le Regioni vengono stabiliti con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente Stato-Regioni.
  Detta intesa è stata acquisita in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni nella seduta del 13 dicembre 2018.
  Il decreto in questione è stato firmato dai Ministri concertanti in data 12 febbraio 2019, ed ha ottenuto la registrazione della Corte dei Conti il 26 marzo 2019.
  Il decreto 12 febbraio 2019 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2019.
  Il Fondo viene attribuito alle Regioni a statuto ordinario ed alla Regione Sicilia, per una quota pari a 48 milioni di euro in rapporto alla quota di accesso al fabbisogno sanitario standard per l'anno 2018, secondo la proposta di deliberazione CIPE su cui è stata sancita intesa in Conferenza permanente Stato-Regioni in data 1o agosto 2018.
  La somma residua di 12 milioni di euro è stata attribuita alle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Basilicata, in rapporto allo scostamento tra il gettito teorico derivante dall'applicazione della quota fissa e il gettito effettivamente introitato, risultante dal Sistema Tessera Sanitaria per le ricette riferite alle prestazioni specialistiche erogate nell'anno 2016, in quanto le suddette Regioni hanno ampliato il numero di soggetti esentati dal pagamento della quota fissa per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ovvero hanno adottato misure alternative di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera p-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  Le somme attribuite alle singole regioni a statuto ordinario e alla Regione Sicilia sono riportate nella tabella allegata al decreto 12 febbraio 2019.
  Ai fini della verifica dei provvedimenti adottati dalle Regioni, sono attualmente in corso le calendarizzazioni per le riunioni dei Tavoli Tecnici (Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e Tavolo per la verifica degli adempimenti), onde consentire l'erogazione dei fondi per gli anni 2018 e 2019.

Pag. 130

ALLEGATO 2

5-01787 Paolo Russo: Modalità di utilizzo e di immissione in commercio dei prodotti e degli strumenti per tatuaggio.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito a quanto riportato nell'interrogazione in esame, circa l'assenza di legislazione riguardante la composizione chimica dei tatuaggi, desidero ricordare che, come comunicato dal Ministero della salute a tutti gli Assessorati alla sanità regionali con nota del 13 maggio 2009 (e riportato nelle singole notifiche pubblicate sul sito del Ministero nella sezione allarmi consumatori e reazioni a notifiche di prodotti non alimentari pericolosi), la Direttiva 2001/95/CE recepita in Italia con il decreto legislativo n. 206/2005, detto «Codice del Consumo», ha reso cogente anche la Risoluzione Europea 2008 Res AP (2008) 1.
  Pertanto, in Italia vigono i requisiti sulla composizione chimica, sull'etichettatura e sulla conservazione degli inchiostri per tatuaggi e trucco permanente riportati nella citata Risoluzione.
  Inoltre, agli inchiostri per tatuaggi, in quanto miscele chimiche, si applicano i requisiti di classificazione, etichettatura ed imballaggio di cui al Regolamento (CE) N. 1272/2008 sulla classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele, nonché gli obblighi di comunicare informazioni nella catena di approvvigionamento, anche attraverso schede di dati di sicurezza, come previsto dal Regolamento (CE) N. 1907/2006 sulla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
  La Risoluzione Europea 2008 Res AP (2008) 1 prevede che non debbano rientrare nella composizione chimica degli inchiostri le seguenti sostanze:
   n. 27 ammine aromatiche primarie elencate in Tabella 1 della Risoluzione;
   n. 35 coloranti elencati in Tabella 2 della Risoluzione;
   le sostanze elencate nell'Allegato II («Elenco delle sostanze vietate nei prodotti cosmetici») del Regolamento (CE) N. 1223/2009 sui Prodotti Cosmetici;
   i coloranti con restrizioni (nella colonna g) riportati nell'Allegato IV del Regolamento sui Prodotti Cosmetici;
   le sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, categoria 1A, 1B e 2, riportate in tabella 3.1 nella parte 3 dell'Allegato VI («Classificazione ed etichettatura armonizzate di talune sostanze pericolose») del Regolamento (CE) n. 1272/ 2008;
   n. 13 sostanze, metalli pesanti ed Idrocarburi Policiclici Aromatici, al di sopra dei limiti di concentrazione elencati in Tabella 3 della Risoluzione;

  la stessa Risoluzione prevede che sul contenitore dell'inchiostro siano riportati:
   nome ed indirizzo del produttore (o, in alternativa, del responsabile dell'immissione in commercio);
   la data di minima durabilità;
   le indicazioni sull'uso e le avvertenze;
   il numero di lotto;
   la lista e l'identità di tutte le sostanze componenti la miscela;
   la garanzia di sterilità del contenuto.

Pag. 131

  Inoltre, nel caso in cui l'inchiostro sia classificato come miscela pericolosa secondo i criteri di cui al Regolamento (CE) N. 1272/2008, l'etichetta deve contenere gli elementi seguenti:
   il nome, l'indirizzo e il numero di telefono del fornitore;
   la quantità nominale della sostanza o miscela contenuta negli imballaggi messi a disposizione del pubblico (se tale quantità non è indicata altrove nell'imballaggio);
   il nome commerciale o la designazione della miscela;
   l'identità di tutte le sostanze componenti la miscela che contribuiscono alla sua classificazione rispetto alla tossicità acuta, alla corrosione della pelle o a lesioni oculari gravi, alla mutagenicità sulle cellule germinali, alla cancerogenicità, alla tossicità per la riproduzione, alla sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle, alla tossicità specifica per organi bersaglio, o al pericolo in caso di aspirazione;
   i pittogrammi di pericolo, le indicazioni di pericolo, i consigli di prudenza, le avvertenze e le informazioni supplementari.

  Inoltre, l'etichetta deve essere saldamente attaccata ad una o più superfici dell'imballaggio che contiene direttamente la sostanza o la miscela e deve essere leggibile orizzontalmente, mentre il colore e la presentazione dell'etichetta devono permettere di distinguere chiaramente il pittogramma di pericolo, ove applicabile.
  La stessa Risoluzione dispone che gli inchiostri devono essere sterili e confezionati in contenitori, preferibilmente monodose, che ne garantiscano la sterilità fino al momento dell'applicazione: la sterilità deve essere preservata anche dopo l'apertura del contenitore.
  Il Regolamento REACH impone ai fornitori di una miscela, che risponda ai criteri di classificazione come pericolosa, di trasmettere al destinatario della miscela una scheda di dati di sicurezza compilata a norma dell'allegato II del REACH stesso: tale prescrizione è applicabile agli inchiostri per tatuaggi.
  Anche il fornitore di una miscela per la quale non è richiesta la trasmissione di detta scheda, è tenuto a comunicare al destinatario ogni informazione utile a consentire l'identificazione e l'applicazione di misure appropriate di gestione dei rischi.
  Segnalo, altresì, che per contrastare i possibili rischi per la salute dei consumatori associati alla pratica del tatuaggio e del trucco permanente in ampia diffusione, la Commissione Europea ha finanziato un progetto sulla sicurezza dei tatuaggi.
  Il progetto si è concluso nel 2016, sottolineando la non uniformità delle misure legislative adottate dai Paesi europei per la gestione della sicurezza chimica degli inchiostri per tatuaggi e la preoccupazione sulla tutela dei consumatori, che appare non garantita adeguatamente.
  A seguito di tali conclusioni la Commissione europea, ai sensi del Regolamento REACH, ha richiesto all'Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche (ECHA), di predisporre una proposta di restrizione per talune sostanze pericolose contenute negli inchiostri per tatuaggi e trucco permanente.
  La proposta di restrizione, concernente circa 4.000 sostanze presenti in inchiostri per tatuaggi e trucco permanente è stata elaborata dall'ECHA, con il supporto delle Autorità competenti REACH della Danimarca, Germania, Norvegia e Italia.
  Tale misura restrittiva incorpora, ovviamente, le disposizioni della citata Risoluzione Res AP (2008)1, aggiungendo ulteriori requisiti, sulla base del pericolo delle sostanze (cancerogenicità, mutagenicità, tossicità per la riproduzione, sensibilizzazione cutanea, irritazione o corrosione della pelle, danni o irritazione oculari) e sui divieti vigenti ad opera del citato Regolamento sui prodotti cosmetici.
  L'adozione del Regolamento europeo che modifica il Regolamento REACH viene prevista entro il 2019, con l'entrata in vigore dopo dodici mesi dall'adozione.Pag. 132
  Con particolare riguardo al nostro Paese, ricordo che l'Italia partecipa attivamente ai controlli degli inchiostri per tatuaggi immessi in commercio: tali controlli sono effettuati sulla base del Codice del Consumo, quindi miranti alla verifica del rispetto dei requisiti fissati dalla Risoluzione Europea 2008 Res AP (2008)1.
  Desidero sottolineare che, come testimoniato dal numero di notifiche «RAPEX» nel quinquennio 2012-2016, le notifiche italiane corrispondono ad un terzo delle notifiche di allerta inviate da tutti i Paesi europei nello stesso periodo.
  Il Ministero della salute, a partire dal 2017, ha disposto una campagna mirata di sorveglianza, che prevede il campionamento da parte dei Carabinieri dei Nuclei Antisofisticazione e Sanità e le successive analisi degli inchiostri da parte dell'Azienda Regionale per la Protezione Ambientale-Piemonte.
  Negli ultimi due anni in tal modo sono stati controllati circa 250 inchiostri immessi nel mercato nazionale e l'azione di vigilanza è tuttora in corso.
  I risultati preliminari hanno mostrato una discreta percentuale di non conformità ai requisiti chimici previsti dalla citata Risoluzione, in particolare per la presenza di ammine aromatiche cancerogene ed idrocarburi policiclici aromatici.
  Quanto alla gestione normativa degli aspetti igienico sanitari, microbiologici e formativi legati alla pratica del tatuaggio e del trucco permanente, emerge la necessità di armonizzare le disposizioni regionali e di aggiornare le circolari risalenti al 1998 del Ministero della sanità, anche in considerazione dell'incremento del ricorso a tali pratiche.
  Pertanto, il Ministero della salute ha costituito un tavolo tecnico riguardante le attività di tatuaggio e trucco permanente che, con il contributo ed il supporto dell'istituto Superiore di Sanità ha trattato la revisione delle linee guida contenute nelle citate circolari del 1998, ha predisposto linee guida sugli aspetti igienico-sanitari e microbiologici, nonché sugli aspetti relativi alla formazione.
  Questo Ministero assicura la piena disponibilità ed il contributo di competenza alle iniziative normative intraprese nella sede parlamentare per migliorare e perfezionare la disciplina del settore in esame, al fine di garantire ai cittadini la completa tutela della salute.

Pag. 133

ALLEGATO 3

5-02392 Rostan: Su un bando di concorso pubblico riservato ai dirigenti sanitari in servizio presso il Ministero della salute.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito all'interrogazione parlamentare in esame, in via preliminare, si precisa che, a seguito del regime di blocco delle assunzioni e delle disposizioni normative rivolte a limitare il « turn over» del personale, si è assistito ad un progressivo depauperamento degli assetti organizzativi del Ministero della salute.
  Le dotazioni organiche di tutte le Amministrazioni pubbliche hanno fatto registrare significativi ridimensionamenti, ma in effetti il Ministero della salute si è trovato ad affrontare linee di attività crescenti in un contesto internazionale di maggiore attenzione all'adeguatezza dei controlli in materia sanitaria, da garantire soprattutto presso la capillare rete territoriale degli Uffici periferici.
  Le progressive cessazioni dal servizio dovute al pensionamento del personale sanitario, hanno reso più grave il quadro di carenza delle risorse necessarie a garantire l'assolvimento dei rilevanti compiti istituzionali affidati a questo Dicastero, tenuto conto della situazione nazionale e internazionale connessa alle cicliche emergenze sanitarie, agli accresciuti compiti nel settore dei controlli alle merci, agli alimenti, ai viaggiatori, nonché al progressivo intensificarsi dei fenomeni migratori, che ha costretto gli uffici a un costante lavoro in regime di emergenza.
  La necessità di assicurare gli adeguati livelli delle attività istituzionali del Ministero della salute ha determinato l'utilizzo dell'istituto del comando di dipendenti di altre Amministrazioni, nonché il conferimento di incarichi a tempo determinato quinquennali rinnovabili, per lo svolgimento dei controlli obbligatori in materia di profilassi internazionale.
  Tuttavia, considerato che gli Uffici periferici e centrali soffrono di una carenza strutturale di personale, appare indispensabile l'assunzione di nuove e qualificate unità di personale e, al fine di garantire rapporti di lavoro stabile piuttosto che forme di precariato.
  Il personale dirigenziale sanitario in questione è altamente specializzato nel settore dei controlli obbligatori in materia di profilassi internazionale, ha maturato la propria esperienza all'interno dell'Amministrazione in virtù di collaborazioni e incarichi a tempo determinato conferiti in base alle normative di settore, e non ha potuto beneficiare delle stabilizzazioni previste dalla «riforma Madia» (articolo 20 d.lgs. n. 75/2017 e circolare applicativa del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3 del 2017) relative al personale non dirigenziale.
  L'esigenza di garantire le attività di competenza dell'Amministrazione e l'implementazione di nuove azioni, anche di rilievo strategico, con personale sufficiente e adeguatamente formato, è stata sostenuta da richieste di intervento normativo, finalizzate non solo all'assunzione di personale sanitario aggiuntivo, ma soprattutto alla definizione della perdurante posizione lavorativa precaria dei dirigenti a tempo determinato.
  Le richieste di intervento normativo hanno trovato accoglimento nella legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il Pag. 134triennio 2019-2021) la quale all'articolo 1, comma 355, ha autorizzato il Ministero della salute, in deroga alle vigenti facoltà di assunzioni e senza il previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del d.lgs. n. 165/2001, ad assumere a tempo indeterminato, per il triennio 2019-2021, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, un contingente di personale di 80 unità appartenenti all'Area III, posizione economica FI, e di 28 unità appartenenti all'area II, posizione economica FI, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.
  Il successivo comma 356 dello stesso articolo 1 ha autorizzato il Ministero della salute ad assumere a tempo indeterminato un contingente di personale, in posizioni dirigenziali non generali, delle professionalità sanitarie pari a complessive 210 unità.
  Fermo il limite massimo di dette assunzioni autorizzate, il Ministero della salute è stato autorizzato ad indire procedure, per titoli ed esami, per un numero non superiore a 155 unità, riservate al personale medico, veterinario, chimico e farmacista, con incarichi di svolgimento dei controlli obbligatori in materia di profilassi internazionale, conferiti ai sensi dell'articolo 34-bis del decreto-legge n. 207/2008 come convertito dalla legge n. 14/2009, in servizio presso il Ministero della salute alla data di entrata in vigore della legge n. 145/2018, ovvero il 1o gennaio 2019.
  La citata stabilizzazione non presenta oneri ulteriori, in quanto le relative risorse risultano già allocate nel bilancio di previsione del Ministero della salute, Capitoli 3036, 3039 e 5022, sui quali gravano attualmente gli oneri concernenti gli incarichi quinquennali rinnovabili.
  Alla luce dei suddetti commi 355 e 356, la dotazione organica del Ministero della salute, di cui alla tabella A allegata al regolamento ex d.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 59, è incrementata di 210 (155 da stabilizzare e 55 nuove assunzioni) posizioni dirigenziali non generali delle professionalità sanitarie, nonché di 80 unità di personale non dirigenziale appartenente all'Area III, FI e di 28 unità di personale non dirigenziale appartenente all'Area II, F1.
  Il Ministero della salute, pertanto, in base alla suddetta legge finanziaria – norme che prevedono una riserva dei posti non superiore al 50 per cento dei posti messi a concorso, da destinare al personale interno – in attesa della definizione del provvedimento di ampliamento della dotazione organica di cui al d.P.C.M. n. 59/2014, e tenuto conto della situazione di particolare emergenza, che consentiva di prevedere una procedura di selezione semplificata per il personale sanitario, già in servizio con la maturazione di una esperienza quinquennale, ha avviato la procedura di stabilizzazione.
  All'esito della menzionata procedura si procederà con l'assunzione di altri 55 posizioni dirigenziali non generali.
  Pertanto, in data 24 aprile 2019 sono stati banditi i concorsi pubblici, per titolo ed esami, per la copertura di n. 121 posti, a tempo pieno e indeterminato, riservato ai dirigenti sanitari veterinari in servizio presso il Ministero della salute; per la copertura di n. 12 posti, a tempo pieno e indeterminato, riservato ai dirigenti sanitari medici in servizio presso il Ministero della salute; per la copertura di n. 13 posti, a tempo pieno e indeterminato, riservato ai dirigenti sanitari farmacisti in servizio presso il Ministero della salute; per la copertura di n. 8 posti, a tempo pieno e indeterminato, riservato ai dirigenti sanitari chimici in servizio presso il Ministero della salute.
  L'avviso relativo ai bandi è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale «concorsi ed esami» n. 37 del 10 maggio 2019 e, scaduti i termini per la presentazione delle domande (10 giugno 2019), sono stati effettuati i lavori istruttori finalizzati alla verifica della regolarità delle candidature pervenute.
  Sono state nominate le Commissioni esaminatrici e fissate le date delle prove scritte e orali per i concorsi finalizzati alla stabilizzazione del personale medico, veterinario, chimico e farmacista.Pag. 135
  Quanto ai concorsi rivolti ai concorrenti esterni, per la copertura di n. 55 posizioni dirigenziali non generali delle professionalità sanitarie, nella G. U. n. 69 del 30 agosto 2019 sono stati pubblicati i bandi relativi alla copertura di n. 3 posti di dirigente sanitario biologo, n. 10 posti di dirigente sanitario chimico e n. 9 posti di dirigente sanitario farmacista.
  L'ufficio concorsi di questo Ministero sta lavorando per bandire, a breve, i concorsi rivolti ai dirigenti sanitari medici ed ai dirigenti sanitari veterinari.
  Alla luce delle considerazioni espresse, la condotta del Ministero della salute non appare viziata da illegittimità, né presenta aspetti inopportuni o discriminatori.