CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 settembre 2019
243.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018 (Emendamenti C. 1201-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione Finanze,
   esaminata la proposta emendativa Rossello 22.1, riferita al disegno di legge C. 1201-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018», trasmessa dalla XIV Commissione,
  esprime

PARERE CONTRARIO.

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ALLEGATO 2

5-02750 Ruocco: Misure di contrasto all'evasione fiscale nel settore delle vendite online.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante, richiamando i dati OCSE circa le proiezioni di vendita al dettaglio attraverso i canali e-commerce e le stime della Commissione europea relative all'evasione fiscale dell'IVA da parte delle aziende che vendono in rete, chiede di sapere quali iniziative si intendano adottare per salvaguardare i canali di vendita tradizionali rispetto alle multinazionali che beneficiano di una fiscalità di vantaggio. Ciò soprattutto al fine di evitare fenomeni evasivi e condotte dannose all'economia del Paese.
  Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  Occorre anzitutto evidenziare che le multinazionali operanti nel settore digitale, in base all'attuale sistema di tassazione internazionale, beneficiano spesso di una fiscalità vantaggiosa dovuta alla capacità di effettuare vendite on-line con una minima presenza fisica nel paese. Su questo problema di portata globale, l'Amministrazione Finanziaria italiana è stata tra le più attive nelle sedi internazionali, quali l'UE, l'OCSE e il G20 al fine di trovare rapidamente una soluzione condivisa a tale problematica.
  Anche grazie al ruolo dell'Italia, che detiene la Presidenza di due dei sei gruppi di lavoro coinvolti, è stato approvato prima dell'estate in sede OCSE, in formato «inclusive framework» (comprendente oltre 130 Paesi) un «Programma di lavoro per sviluppare una soluzione condivisa alle sfide fiscali poste dalla digitalizzazione dell'economia». Tale programma intende completare il progetto BEPS, e sulla base di due «pilastri» si è posto l'obiettivo di pervenire ad una soluzione globale condivisa entro la fine del 2020.
  Per quanto riguarda in particolare l'imposta sul valore aggiunto si fa presente che la direttiva (UE) 2017/2455 del consiglio del 5 dicembre 2017, prevede a tutela della riscossione dell'IVA che, a decorrere dal 1o gennaio 2021, le piattaforme che facilitano le vendite on line a consumatori privati siano responsabili del versamento dell'imposta per le cessioni a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi con spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 EUR e per le cessioni di beni effettuate nella Comunità da un soggetto passivo non stabilito nella Comunità.
  Con specifico riferimento, invece, ai profili relativi all'attuazione del progetto BEPS e, in particolare, alla cosiddetta web tax, occorre precisare che a livello nazionale, si sono registrati diversi interventi legislativi, di diretta ed indiretta incidenza, sul fronte della cosiddetta Digital Economy.
  Tali interventi includono, anzitutto, la previsione di una procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata che consente ai soggetti non residenti, con determinate caratteristiche, di chiedere all'Agenzia delle Entrate, con una serie di risvolti positivi sul piano sanzionatorio, una valutazione sulla presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale (con specifica istanza di accesso al regime dell'adempimento collaborativo). Al riguardo, è stato emanato il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 16 aprile 2019, rubricato «Disposizioni Pag. 50per l'attuazione della procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata, attuativo dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 50 del 2017».
  Con specifico riferimento alla, imposizione sulle transazioni digitali, si precisa che la nuova formulazione dell'imposta sui servizi digitali introdotta dalla legge di bilancio 2019 – che abroga la web tax precedente – presenta similitudini con l'imposta sui servizi digitali (DST) di matrice europea ed a questa sembra ispirarsi.
  In ultimo, l'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante «Termini e modalità di trasmissione dei dati relativi alle vendite a distanza di beni che avvengono mediante l'uso di una interfaccia elettronica», prevede che: «Il soggetto passivo che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione europea è tenuto a trasmettere entro il mese successivo a ciascun trimestre, secondo termini e modalità stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, per ciascun fornitore, i seguenti dati: a) la denominazione o i dati anagrafici completi, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, l'indirizzo di posta elettronica».
  Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 luglio 2019, prot. n. 660061, sono state, dunque, individuate le modalità e i termini con i quali i soggetti che utilizzano interfacce elettroniche per facilitare le vendite a distanza tra fornitori e acquirenti comunicano all'Agenzia delle Entrate i dati commerciali dei fornitori.
  Infine, per quanto concerne le azioni di prevenzione e contrasto dell'evasione nel settore del commercio elettronico, si stanno realizzando investimenti in capitale materiale e immateriale per approntare moderne tecniche di web scraping e machine learning finalizzate ad intercettare le transazioni sospette su piattaforme di market place.
  Tali tecniche esplicheranno, più compiutamente, il loro potenziale a seguito dell'introduzione delle recenti disposizioni normative che prevedono la comunicazione dei dati relativi agli operatori economici da parte di soggetti terzi, come le piattaforme digitali ed intermediari delle locazioni brevi. La piena operatività di tali norme richiederà, necessariamente, un ragionevole lasso di tempo per contemperare il giusto rispetto delle disposizioni in vigore in materia di privacy.

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ALLEGATO 3

5-02751 Mancini: Applicazione dell'IVA ai corsi per il rilascio delle patenti di guida resi dalle autoscuole.
5-02752 Bignami: Applicazione dell'IVA ai corsi per il rilascio delle patenti di guida resi dalle autoscuole.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa riferimento alla risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 79 con la quale – alla luce dell'interpretazione fornita dalla sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 maggio 2019 – si chiarisce che l'attività esercitata dalle autoscuole non possa intendersi al pari dell'insegnamento scolastico o universitario e, dunque, non possa considerarsi esente ai fini del pagamento dell'IVA. Si chiede, pertanto, di sapere quali iniziative si intendano adottare per evitare il recupero forzoso di tali somme a danno dei clienti ai quali il pagamento dell'IVA non è stato addebitato in forza di specifica esenzione prevista per legge.
  Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  La Corte di Giustizia dell'Unione europea, con la sentenza 14 marzo 2019, causa C-449/17, ha interpretato la nozione di «insegnamento scolastico o universitario», di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, in materia di esenzione IVA, precisando che questa non comprende l'insegnamento della guida automobilistica impartito da una scuola guida, ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
  Con la risoluzione 2 settembre 2019, n. 79/E, l'Agenzia delle entrate ha recepito quanto disposto dalla Corte di giustizia, precisando altresì che, in considerazione della valenza interpretativa della sentenza, da cui discende l'efficacia ex tunc della stessa, l'attività avente ad oggetto lo svolgimento di corsi teorici e pratici, necessari al rilascio delle patenti di guida, deve considerarsi imponibile, agli effetti dell'IVA.
  Mentre il principio di interpretazione e applicazione uniformi del diritto comunitario porta a un'applicazione delle disposizioni comunitarie sin dalla loro emanazione, i principi di certezza del diritto e del legittimo affidamento, conducono a un'applicazione delle stesse finalizzata a tutelare gli operatori che hanno fatto legittimo affidamento sulle disposizioni normative, come applicate e interpretate dalle Autorità dei singoli Stati membri.
  Secondo la stessa Corte di Giustizia, dunque, il principio del legittimo affidamento e la portata «innovativa» mitigano l'efficacia ex tunc delle sentenze pregiudiziali (cfr. le sentenze del 21 settembre 2017, C 326/15 e C 605/15) e portano ad escludere l'applicazione per il passato del principio in esse affermato.
  Nella citata risoluzione n. 79/E, l'Agenzia delle entrate ha, dunque, riconosciuto il legittimo affidamento del contribuente, in applicazione dell'articolo 10, comma 2, della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), il quale consente di non irrogare sanzioni né richiedere interessi moratori.
  Ciò premesso, si fa presente che sono allo studio proposte normative finalizzate Pag. 52ad attribuire efficacia ex nunc alla sentenza C-449/2017, evitando che la stessa operi in danno dei contribuenti i quali, sulla base del legittimo affidamento generato dalla vigente norma interna, come interpretata dalla precedente prassi dell'amministrazione finanziaria, hanno reso prestazioni in esenzione da IVA.
  Tale intervento normativo dovrebbe, altresì ridefinire l'ambito applicativo dell'esenzione attualmente prevista per le prestazioni didattiche di ogni genere, compresi, quindi, gli insegnamenti specifici quali quelli impartiti dalle scuole guida, atteso che la sentenza della Corte di Giustizia ha fatto venire meno le condizioni di compatibilità dell'articolo 10, n. 20, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 con l'articolo 132, comma 1, lettera i), della direttiva 2006/112/CE.

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ALLEGATO 4

5-02753 Giacomoni: Criticità applicative degli indici sintetici di affidabilità (ISA).
5-02754 Centemero: Criticità applicative degli indici sintetici di affidabilità (ISA).

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti segnalano che alcune Associazioni di commercialisti ed esperti contabili hanno proclamato l'astensione dei propri iscritti dalle attività connesse agli adempimenti fiscali dei contribuenti nelle giornate del 30 settembre e 1o ottobre 2019.
  Il motivo dell'agitazione, che si estende anche alla partecipazione alle udienze nelle Commissioni tributarie da parte dei professionisti, è connesso alle criticità che si stanno verificando in ordine all'applicazione per l'anno d'imposta 2018 dei nuovi Indici sintetici di affidabilità (ISA).
  Pertanto, gli Onorevoli interroganti chiedono iniziative volte a risolvere le predette criticità ed in particolare, prospettano la possibilità che, per il primo anno di applicazione (periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018) sia consentito ai contribuenti procedere alla compilazione e al calcolo degli ISA in via meramente facoltativa nell'ottica di perfezionare tale strumento e renderlo operativo «a regime» dal periodo d'imposta successivo o, in alternativa l'integrale disapplicazione degli ISA per l'anno 2018.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Giova preliminarmente osservare che gli ISA rappresentano un sistema che, attraverso l'introduzione di importanti elementi di novità, mira a favorire l'emersione spontanea di basi imponibili e stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari.
  Va ricordato agli stessi è correlato l'accesso a significativi regimi premiali specificati, sulla base della norma di legge (articolo 9-bis decreto-legge n. 50 del 2017), dal provvedimento del direttore della Agenzia delle entrate 10 maggio 2019: esonero dal visto conformità; esclusione dall'applicazione della disciplina delle società non operative; anticipazione dei termini di decadenza per attività di accertamento.
  Tanto premesso, in merito alle difficoltà riscontrate, a livello applicativo si evidenzia che le numerose revisioni cui è stato sottoposto il software per il calcolo degli ISA hanno riguardato soltanto un numero ridotto di indici e comunque, non hanno avuto impatto alcuno sui calcoli.
  Allo stesso modo, deve evidenziarsi che la recente modifica recata dal decreto ministeriale 9 agosto 2019 si limita ad esplicitare aspetti afferenti le variabili precalcolate, già precedentemente definiti nel decreto ministeriale 27 febbraio 2019.
  Quanto alle anomalie rilevate dagli operatori del settore nell'elaborazione dei dati storici e attuali dei contribuenti, deve evidenziarsi che nella Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 20/E del 9 settembre 2019 è stato precisato che «non sussiste alcun obbligo specifico per contribuenti ed intermediari di modificare i dati precalcolati forniti dall'Agenzia ai fini del calcolo degli ISA, ma e data la possibilità di Pag. 54modificare tali dati per disattivare eventuali criticità evidenziate dagli indicatori elementari di anomalia. Quindi il contribuente, laddove emergano criticità evidenziate dagli indicatori elementari di anomalia, dopo aver effettuato la verifica di tali dati precalcolati, può modificarli e calcolare nuovamente il proprio ISA con i dati modificati».
  In merito alla asserita maggiore complessità degli ISA rispetto agli studi di settore, si osserva che l'adempimento dichiarativo in tema di ISA è molto semplificato rispetto a quello in passato previsto per gli studi di settore.
  Infatti, i modelli ISA approvati per il periodo d'imposta 2018, paragonati ai modelli studi di settore approvati per l'annualità 2015, mostrano una rilevante contrazione delle informazioni richieste.
  Inoltre, con gli ISA è stato eliminato l'obbligo di compilazione del modello di rilevazione dati per 8.500 contribuenti che dichiarano ricavi/compensi tra 5 e 7,5 milioni di euro, 210.000 soggetti che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell'attività e 19.000 contribuenti per cui l'attività costituisce una mera prosecuzione di attività prima svolte da altri soggetti.
  In merito alle preoccupazioni generate nei contribuenti e in coloro che prestano consulenza ed assistenza fiscale si rappresenta che ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 14 del decreto-legge 50 del 2017 e del Provvedimento del 10 maggio 2019 (par. 6.1) del Direttore dell'Agenzia delle entrate, è escluso ogni automatismo nell'accertamento, dovuto al risultato conseguito dal contribuente come effetto della soggezione agli ISA.
  Come già chiarito nella circolare n. 20/E del 2019, l'attribuzione di un determinato punteggio «non comporta, di per sé (ossia sulla base degli elementi di rischio “insiti” nella valutazione di affidabilità fiscale operata dall'ISA), l'attivazione di attività di controllo».
  Deve inoltre ricordarsi che, i contribuenti che dovessero ottenere punteggi inferiori a 6 possono, per migliorare il proprio profilo di affidabilità, verificare la correttezza dei dati dichiarati e procedere alle eventuali correzioni ovvero indicare ulteriori componenti positive.
  In ogni caso è sempre consigliato fornire elementi esplicativi compilando le apposite «note aggiuntive» presenti nel software di compilazione.
  Le informazioni comunicate attraverso le note aggiuntive rappresentano, infatti, per l'Agenzia delle entrate un prezioso bagaglio informativo che consente agli uffici di disporre di elementi utili a indirizzare la propria attività di analisi, come chiarito dalla circolare n. 17/E del 2019, solo sulle «posizioni più a rischio per la successiva fase dei controlli» tralasciando, viceversa, quelle di coloro che, pur avendo ottenuto livelli minimi di affidabilità, hanno evidenziato idonei elementi giustificativi.
  Inoltre, per limitare l'aggravio di informazioni alla comunicazione delle quali è tenuto il contribuente, l'articolo 4-quinquies del decreto-legge n. 34 del 2019 ha previsto che: «a partire dal periodo di imposta 2020, dai modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici, sono esclusi i dati già contenuti negli altri quadri dei modelli di dichiarazione previsti ai fini delle imposte sui redditi.».
  In conclusione, l'applicazione degli ISA non implica un rigido automatismo nello svolgimento di attività di controllo e le risultanze di tale nuovo strumento di compliance rappresenteranno uno degli strumenti che consentirà all'Agenzia una sempre più ragionata azione di analisi del rischio, finalizzata a rendere più efficiente e a programmare in modo mirato l'azione di contrasto all'evasione, a concentrare le proprie risorse destinate alle attività di controllo sulle posizioni di coloro che mostrano reali e significativi elementi di criticità.
  Il Governo avvierà un dialogo con gli operatori per rendere sempre più equo ed efficiente l'intero processo, rivedendone eventuali criticità.