CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 settembre 2019
240.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018. C. 2017 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La VIII Commissione,
   esaminato, relativamente alle parti di propria competenza, il disegno di legge n. 2017, concernente il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018;
   evidenziato che lo stanziamento di competenza definitivo per la missione 14 «Infrastrutture pubbliche e logistica», nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è pari a 6.095,9 milioni di euro (rispetto ai 5.624,9 iniziali);
   evidenziata la formazione di consistenti residui passivi, il cui valore complessivo dagli iniziali 11,8 miliardi passa a circa 13,7 miliardi al termine dell'esercizio (+16,1 per cento) che, prevalentemente, si sono formati nei programmi di spesa relativi ai sistemi stradali (7 miliardi, di cui 3,4 derivanti dal 2018), allo sviluppo della mobilità locale (1,5 miliardi) e ai sistemi ferroviari (1,6 miliardi);
   preso atto che, relativamente al rendiconto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, i residui finali al 31 dicembre ammontano a 1.213, milioni di euro, di cui 86,5 milioni di nuova formazione, in diminuzione rispetto all'esercizio precedente,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

Pag. 172

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019. C. 2018 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019 (relativamente alle parti di competenza).

Tabella n. 9: stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2019.

Tabella n. 10: stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2019 (relativamente alle parti di competenza).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La VIII Commissione,
   esaminato il disegno di legge n. 2018, concernente l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2019, per le parti di competenza;
   preso atto, con riferimento alla Tabella 2 relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018, che il programma 8.4 Interventi per pubbliche calamità registra una consistente variazione, principalmente concentrata nel capitolo 7094, riguardante il Fondo per le esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nell'anno 2018 in cui sono confluite le risorse stanziate dall'articolo 24-quater del decreto-legge n. 119 del 2018 al fine di far fronte alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre dell'anno 2018;
   evidenziato, con riferimento alla tabella 9, che lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente è incrementato sia in termini di competenza (da 845,3 a 903,5 milioni di euro) che di cassa (da 1.511,8 a 1.569,9 milioni) e che le variazioni relative ai residui si giustificano nella necessità di adeguare i residui presunti a quelli risultanti dal rendiconto 2018;
   considerato, con riferimento alla tabella 10 per le parti di competenza, che lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è incrementato sia in termini di competenza (da 12.201 a 12.319 milioni di euro) che di cassa (da 16.005,2 a 16.184,6 milioni) e che le variazioni ai residui sono motivate dalla necessità di adeguare i residui presunti a quelli risultanti dal rendiconto 2018,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

Pag. 173

ALLEGATO 3

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. C. 1201-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

EMENDAMENTO DELLA RELATRICE

ART. 16.

  Al comma 1, lettera e), n. 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e prevedere, comunque, in mancanza di tali decreti, la possibilità per gli enti competenti, regioni, province autonome e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di provvedere caso per caso, sulla base di misure appropriate e verifiche del rispetto dei criteri e condizioni di cui all'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE così come modificato dalla direttiva (UE) 2018/851 e delle normative speciali di settore che ammettono nei cicli produttivi il riciclo o il recupero dei rifiuti, nonché sulla base dell'articolo 9-bis del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 settembre 2008, n. 210, anche tenendo conto dell'evoluzione tecnica e tecnologica dei processi produttivi connessi alle operazioni di recupero».
16. 1. La Relatrice.

Pag. 174

ALLEGATO 4

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. C. 1201-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici),
   esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018» (C. 1201-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato);
   preso atto delle modifiche apportate alle norme contenute negli articoli 13 e 14 del testo licenziato dal Senato, rispettivamente in materia di emissioni di gas a effetto serra e di gestione e raccolta di diverse tipologie di rifiuti;
   richiamata l'integrazione della disposizione recata dall'articolo 15 del testo licenziato dal Senato, in materia di economia circolare volta a dettare un nuovo criterio di delega, che richiama obiettivi progressivi per il raggiungimento dei target fissati dalla Direttiva (UE) 2018/850 in termini di percentuali massime di rifiuti urbani conferibili in discarica;
   evidenziata la nuova previsione dell'articolo 16 in materia di end of waste, che – in estrema sintesi – impone al legislatore delegato di far salve le autorizzazioni in essere e di consentire il rinnovo anche di quelle scadute, sia pure come soluzione transitoria, nelle more della piena attuazione dell'articolo 184-ter del codice dell'ambiente concernente la cessazione della qualifica di rifiuto, nonché nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, come modificato dalla direttiva (UE) 2018/851;
   ricordato che la materia della cessazione della qualifica di rifiuto è oggetto di una indagine conoscitiva in corso di svolgimento presso la VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  con la seguente osservazione:
   con riguardo alla delega di cui all'articolo 16 ed al criterio specifico dettato al comma 1, lettera e), abbia cura il Governo di esercitare la propria potestà legislativa in conformità con gli indirizzi eventualmente formulati dalla Commissione in sede di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva citata in premessa.