CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 settembre 2019
240.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante codice della giustizia contabile (Atto n. 99).

PROPOSTA DI PARERE

  Le Commissioni riunite I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia) della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante codice della giustizia contabile (Atto n. 99);
   preso atto del parere reso dalla Corte dei Conti nell'adunanza del 1o luglio 2019;
   rilevato che:
    il giudizio di conto rappresenta un istituto di grande importanza poiché incide sull'intera attività delle pubbliche amministrazioni, stante l'immediato rilievo di tale verifica rispetto all'attività dei pubblici dipendenti;
    il processo contabile rappresenta un elemento di sistema di grande delicatezza, necessitando di una semplificazione e velocizzazione;
    il provvedimento in esame reca interventi correttivi ad ampio spettro anche in materia di funzioni direttive, di raccolta delle prove, di secretazione delle generalità del pubblico dipendente denunciante, di deleghe istruttorie, di segreto investigativo, di attività di indagine, di costi del processo;
   considerato che:
    l'articolo 21, incidendo sull'articolo 56 del codice della giustizia contabile, elimina l'obbligo di motivazione dell'attività istruttoria diretta del pubblico ministero, nonché la previsione della delega ai dirigenti e ai funzionari delle pubbliche amministrazioni in casi eccezionali e motivati;
    tali modifiche risultano dettate dall'esigenza di non comprimere la sfera di autonomia del pubblico ministero in ordine all'organizzazione delle proprie modalità organizzative, nonché da quella di attenuare il rigore che a legislazione vigente consente la delega di adempimenti istruttori a dirigenti e funzionari delle pubbliche amministrazioni e di attenuare il criterio della territorialità rendendolo rilevante nei limiti del possibile;
    andrebbero attentamente valutate tali modifiche finalizzate a non porre limiti ai poteri istruttori previsti;
    l'articolo 22 riformula il comma 1 dell'articolo 58 del codice in modo che il pubblico ministero contabile possa chiedere atti e documenti, ancorché coperti dal segreto investigativo, a tutte le autorità giudiziarie; le modifiche al comma 2 del medesimo articolo 58 risultano dettate dall'attuale onere, gravante sul pubblico ministero, di emettere un decreto motivato per richiedere alle pubbliche amministrazioni le informazioni e i documenti necessari all'istruttoria, non sussistendo in questi casi quelle esigenze di tutela del destinatario, che invece ricorrono con riguardo ad altre attività istruttorie per le quali il codice già impone specifica motivazione;
    andrebbero attentamente considerate tali modifiche alla luce delle esigenze connesse al segreto investigativo; Pag. 12
    l'articolo 37 introduce, nell'articolo 77, commi 2 e 3, del codice, uno specifico procedimento per il sequestro conservativo in appello, modellato su quello del primo grado;
    l'articolo 669-sexies del codice di procedura civile, in materia di procedimento cautelare, prevede che il giudice provvede sulla domanda con decreto motivato «quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento»;
    andrebbe estesa tale previsione anche al procedimento per il sequestro conservativo in appello nel giudizio contabile, ai fini di un coordinamento con l'omologo procedimento civile;
    l'articolo 47 prevede la soppressione del comma 1 dell'articolo 103, a norma del quale la redazione della sentenza deve avvenire entro quarantacinque giorni dalla decisione della causa;
    l'eliminazione del termine per il deposito della motivazione della sentenza rischia di incidere negativamente sul giusto tema dell'accelerazione dei tempi della giustizia;
    l'articolo 9, comma 2, del codice della giustizia contabile prevede che «in caso di assenza o impedimento del presidente», nelle sezioni giurisdizionali regionali e nelle sezioni giurisdizionali di Trento e di Bolzano, il collegio è presieduto dal magistrato con maggiore anzianità nel ruolo;
    andrebbe considerata l'ipotesi di prevedere la presidenza da parte del magistrato con maggiore anzianità di ruolo nel caso di impedimento e di assenza del presidente titolare e di quello aggiunto;
    l'articolo 10, comma 1, del codice della giustizia contabile prevede che nelle sezioni giurisdizionali di appello il collegio è presieduto da un presidente o dal magistrato con maggiore anzianità nel ruolo;
    andrebbe considerata l'ipotesi di prevedere che il collegio è presieduto dal presidente titolare o dal presidente aggiunto, o, in caso di loro assenza o impedimento, dal magistrato con maggiore anzianità nel ruolo,
  esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) si sopprima l'articolo 21;
   2) all'articolo 22, comma 1, siano soppresse le lettere a) e b);
   3) all'articolo 37, comma 1, lettera b), capoverso «2., si premettano le seguenti parole: «Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento»;
   4) si sopprima l'articolo 47;
   5) si preveda una disposizione che modifichi, al comma 2 dell'articolo 9 del codice della giustizia contabile, il secondo periodo nei seguenti termini: «In caso di assenza o impedimento del presidente titolare e di quello aggiunto, il collegio è presieduto dal magistrato con maggiore anzianità di ruolo»;
   6) si preveda una disposizione che modifichi, al comma 1 dell'articolo 10 del codice della giustizia contabile, l'ultimo periodo nei seguenti termini: «Il collegio è presieduto dal presidente o dal presidente aggiunto, o, in caso di loro assenza o impedimento, dal magistrato con maggiore anzianità nel ruolo».

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante codice della giustizia contabile (Atto n. 99).

PARERE APPROVATO

  Le Commissioni riunite I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia) della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante codice della giustizia contabile (Atto n. 99);
   preso atto del parere reso dalla Corte dei Conti nell'adunanza del 1o luglio 2019;
   rilevato che:
    il giudizio di conto rappresenta un istituto di grande importanza poiché incide sull'intera attività delle pubbliche amministrazioni, stante l'immediato rilievo di tale verifica rispetto all'attività dei pubblici dipendenti;
    il processo contabile rappresenta un elemento di sistema di grande delicatezza, necessitando di una semplificazione e velocizzazione;
    il provvedimento in esame reca interventi correttivi ad ampio spettro anche in materia di funzioni direttive, di raccolta delle prove, di secretazione delle generalità del pubblico dipendente denunciante, di deleghe istruttorie, di segreto investigativo, di attività di indagine, di costi del processo;
   considerato che:
    l'articolo 22 riformula il comma 1 dell'articolo 58 del codice in modo che il pubblico ministero contabile possa chiedere atti e documenti, ancorché coperti dal segreto investigativo, a tutte le autorità giudiziarie; le modifiche al comma 2 del medesimo articolo 58 risultano dettate dall'attuale onere, gravante sul pubblico ministero, di emettere un decreto motivato per richiedere alle pubbliche amministrazioni le informazioni e i documenti necessari all'istruttoria, non sussistendo in questi casi quelle esigenze di tutela del destinatario, che invece ricorrono con riguardo ad altre attività istruttorie per le quali il codice già impone specifica motivazione;
    andrebbero attentamente considerate tali modifiche alla luce delle esigenze connesse al segreto investigativo;
    l'articolo 37 introduce, nell'articolo 77, commi 2 e 3, del codice, uno specifico procedimento per il sequestro conservativo in appello, modellato su quello del primo grado;
    l'articolo 669-sexies del codice di procedura civile, in materia di procedimento cautelare, prevede che il giudice provvede sulla domanda con decreto motivato «quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento»;
    andrebbe estesa tale previsione anche al procedimento per il sequestro conservativo in appello nel giudizio contabile, ai fini di un coordinamento con l'omologo procedimento civile;
    l'articolo 47 prevede la soppressione del comma 1 dell'articolo 103, a Pag. 14norma del quale la redazione della sentenza deve avvenire entro quarantacinque giorni dalla decisione della causa;
    l'eliminazione del termine per il deposito della motivazione della sentenza rischia di incidere negativamente sul giusto tema dell'accelerazione dei tempi della giustizia;
    l'articolo 62 inserisce all'articolo 148 del codice della giustizia contabile un comma 2-bis, a norma del quale il magistrato che ha sottoscritto la relazione sul conto non fa parte del collegio giudicante;
    tale disposizione andrebbe soppressa, in quanto non si ravvisa alcun elemento di incompatibilità tra le due funzioni;
    l'articolo 9, comma 2, del codice della giustizia contabile prevede che «in caso di assenza o impedimento del presidente», nelle sezioni giurisdizionali regionali e nelle sezioni giurisdizionali di Trento e di Bolzano, il collegio è presieduto dal magistrato con maggiore anzianità nel ruolo;
    andrebbe considerata l'ipotesi di prevedere la presidenza da parte del magistrato con maggiore anzianità di ruolo nel caso di impedimento e di assenza del presidente titolare e di quello aggiunto;
    l'articolo 10, comma 1, del codice della giustizia contabile prevede che nelle sezioni giurisdizionali di appello il collegio è presieduto da un presidente o dal magistrato con maggiore anzianità nel ruolo;
    andrebbe considerata l'ipotesi di prevedere che il collegio è presieduto dal presidente titolare o dal presidente aggiunto, o, in caso di loro assenza o impedimento, dal magistrato con maggiore anzianità nel ruolo,
  esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 22, comma 1, siano soppresse le lettere a) e b);
   2) all'articolo 37, comma 1, lettera b), capoverso «2., si premettano le seguenti parole: «Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento»;
   3) si sopprima l'articolo 47;
   4) all'articolo 62, comma 1, sia soppressa la lettera b);
   5) si preveda una disposizione che modifichi, al comma 2 dell'articolo 9 del codice della giustizia contabile, il secondo periodo nei seguenti termini: «In caso di assenza o impedimento del presidente titolare e di quello aggiunto, il collegio è presieduto dal magistrato con maggiore anzianità di ruolo»;
   6) si preveda una disposizione che modifichi, al comma 1 dell'articolo 10 del codice della giustizia contabile, l'ultimo periodo nei seguenti termini: «Il collegio è presieduto dal presidente o dal presidente aggiunto, o, in caso di loro assenza o impedimento, dal magistrato con maggiore anzianità nel ruolo».