CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 31 luglio 2019
231.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL n. 59/2019: Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020 (C. 2019 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. 2019, di conversione del decreto-legge n. 59 del 2019, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020, approvato con modificazioni, in prima lettura, dal Senato;
   preso atto che l'articolo 1, intervenendo sul tema dei rapporti di lavoro a tempo determinato e indeterminato presso le fondazioni lirico sinfoniche, mira a garantire la prosecuzione della loro attività istituzionale e a rilanciare l'intero settore;
   considerato che l'intervento si connota dei caratteri di necessità e urgenza, in quanto è volto a dare seguito alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 25 ottobre 2018 (causa C-331/17), che, con riferimento proprio alle fondazioni lirico sinfoniche, ha rilevato il mancato rispetto delle norme europee in materia di contratto a tempo determinato, di cui alla clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999;
   rilevato che, con tale sentenza, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha dichiarato che tale clausola osta a una normativa nazionale in forza della quale le norme di diritto comune disciplinanti i rapporti di lavoro, e intese a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato tramite la conversione automatica del contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato se il rapporto di lavoro perdura oltre una data precisa, non sono applicabili al settore di attività delle fondazioni lirico sinfoniche, qualora non esista nessun'altra misura effettiva nell'ordinamento giuridico interno che sanzioni gli abusi constatati in tale settore;
   condivisi i limiti, introdotti dal comma 1 dell'articolo 1, alla possibilità per le fondazioni lirico sinfoniche, i teatri di tradizione e i soggetti finanziati dal Fondo unico per lo spettacolo di stipulare contratti a tempo determinato, consistenti nella durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi, anche all'esito di successive proroghe o rinnovi, e nell'obbligo di indicare la causale che consente l'assunzione a tempo determinato, la proroga o il rinnovo, anche mediante il puntuale riferimento alla realizzazione di uno o più spettacoli o produzioni artistiche;
   preso atto che, sempre sulla base del comma 1 dell'articolo 1, la violazione di tali disposizioni non comporta la conversione del contratto in contratto a tempo indeterminato, ma il diritto del lavoratore al risarcimento del danno e l'obbligo delle fondazioni di recuperare le somme erogate Pag. 128a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o a colpa grave;
   osservato che il comma 2 dell'articolo 1 modifica la disciplina applicabile alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato da parte delle fondazioni lirico sinfoniche, disponendo che il reclutamento del personale avvenga attraverso esperimento di apposite procedure selettive pubbliche, sulla base dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità, opportunamente dettagliate dalla norma medesima, e devolve alla competenza del giudice ordinario le controversie relative alla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale;
   considerate le disposizioni, al medesimo comma 2 dell'articolo 1, volte a prevedere l'adozione delle dotazioni organiche, su proposta delle fondazioni lirico sinfoniche, sulla base di uno schema tipo predisposto dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto delle esigenze di struttura e organizzazione, contenute nel CCNL per i complessi artistici e il settore tecnico;
   preso atto che il procedimento per l'adozione delle dotazioni organiche è volto a garantire l'equilibrio economico-finanziario e la copertura degli oneri con risorse aventi carattere di certezza e di stabilità e il conseguimento di adeguati livelli di produzione e di produttività della fondazione, ovvero un loro incremento;
   osservato che la proposta della dotazione organica deve recare anche l'indicazione del numero dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nell'ultimo biennio e di quelli in essere alla data della proposta e dei relativi oneri, nonché del numero di posti vacanti, distinguendo tra personale artistico, tecnico e amministrativo;
   preso atto della disciplina transitoria, recata dal medesimo comma 2 dell'articolo 1, per il reclutamento di personale a tempo indeterminato,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.