CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 31 luglio 2019
231.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Risoluzione n. 7-00243 Roberto Rossini: Sulle iniziative volte ad assicurare supporto psicologico al personale militare.

NUOVA FORMULAZIONE

  La IV Commissione,
   premesso che:
    si rende necessario assicurare la presenza di un supporto psicologico al personale militare appartenente alle Forze Armate e garantire, specie in un contesto così sensibile, un adeguato supporto morale con l'intento di pervenire, attraverso la conoscenza dei fenomeni, all'attuazione di procedure che permettano una conoscenza e una gestione efficace di eventi critici che, come è noto, sono ad alto impatto emotivo;
    durante l'audizione della Ministra per la difesa sulle linee programmatiche del Dicastero presso le Commissioni congiunte 4a (Difesa) del Senato della Repubblica e IV (Difesa) della Camera dei deputati, tenutasi a Roma il 26 luglio 2018, è stato espresso l'impegno a garantire le legittime aspettative del personale militare su temi che riguardano la loro vita quotidiana quali ad esempio la tutela dei rapporti familiari e la salvaguardia della salute;
    il deputato Antonio Del Monaco (con l'interrogazione n. 4-01187 del 25 settembre 2018, presentata nella seduta n. 49) ha richiesto alla Ministra della difesa se – al fine di implementare il lavoro di prevenzione primaria finalizzata a evitare il fenomeno dei suicidi tra i militari – non ritenesse opportuno adottare iniziative per aumentare gli psicologi nelle brigate, fino ad arrivare a livello reggimento e reparti equiparati;
    la Ministra della difesa, nella sua risposta scritta (pubblicata venerdì 28 dicembre 2018 nell'allegato B del resoconto della seduta n. 104), ha affermato che la Difesa è impegnata nello svolgimento di specifiche attività finalizzate a prevenire e ridurre i fenomeni di suicidio e che, essendo la tutela della salute del proprio personale una priorità assoluta per le Forze armate, è sua intenzione avviare un piano per rafforzare ulteriormente il supporto psicologico ai militari e alle loro famiglie che vivono un disagio, non escludendo la possibilità di ricorrere anche a strutture/figure esterne;
    è innegabile l'attenzione che la Difesa esprime per il mantenimento dello stato di benessere psico-fisico del proprio personale, in particolare di coloro che si trovano impiegati in operazioni fuori dal territorio nazionale e pertanto esposti con maggiori probabilità a situazioni catalizzatrici di esperienze disorganizzanti dell'equilibrio psico-emotivo;
    le osservazioni psicologiche effettuate sui reduci delle guerre del XX e XXI secolo hanno condotto alla formulazione del cosiddetto disturbo post-traumatico da stress (d'ora in avanti Dpts) ed allo sviluppo degli attuali criteri diagnostici;
    nella codificazione internazionale dei disturbi mentali, al Dpts è associata inderogabilmente la presenza di un evento rilevante quale causa di stress nel 2013, in Italia, stando ai dati della Difesa, si erano già registrati almeno una trentina di casi (agli atti dell'Osservatorio epidemiologico della difesa sono presenti 16 casi, di cui 3 nel 2007, 9 nel 2008, 1 nel 2010 e 3 nel 2011 a cui si aggiungerebbero altri 16 casi Pag. 60risultati estrapolati dai ricoveri (post-sgombero da teatro operativo estero presso il Celio);
    il dato relativo ai suicidi avvenuti nel 2016, pubblicato sulla «RELAZIONE SULLO STATO DELLA DISCIPLINA MILITARE E DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE FORZE ARMATE» registra un aumento rispetto al 2015 (23 casi rilevati a fronte dei 17 casi dell'anno precedente);
    nell'ambito delle Forze armate si verificherebbe la tendenza da parte del personale a occultare/dissimulare il disturbo, al fine di evitare provvedimenti medico-legali;
    valutato il convincimento pressoché unanime del Comitato tecnico-scientifico per lo studio dei disturbi mentali nel personale militare che, nonostante trauma e stress non siano sinonimi e non appartengano al medesimo dominio di eventi psichici, la fenomenologia clinica li associa rispetto all'assunto che esiste una soglia di tolleranza agli stimoli, oltre la quale le esperienze sono in grado di provocare ferite profonde all'individuo e che il trauma è un'esperienza che mette in difficoltà il sistema di protezione difensivo dell'individuo e potrebbe esporlo a sentimenti di impotenza e di perdita di controllo;
    preso atto che il servizio militare presenta diverse fonti di stress, quali il contenuto e il contesto in cui il lavoro si svolge e che lo stesso, in un certo senso è parte delle «regole di ingaggio» del militare, mentre invece il trauma non è declinabile in termini operativi perché è l'esito di un processo psico-patogenetico che incastra in un'implosione eventi e mondo interno come fallimento di ogni strategia che colloca la persona nell'area della sofferenza psichica;
    l'articolo 9, comma 4, della legge 11 gennaio 2018, n. 3 (Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute), ha disposto che all'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56 (ordinamento della professione di psicologo), sia premesso l'articolo 01 (categoria professionale degli psicologi) che prevede che: «La professione di psicologo di cui alla presente legge è ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561»;
    va inoltre considerato il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), che al titolo V (sanità militare), capo I (disposizioni generali), articolo 183 reca norme relative ai rapporti con il servizio sanitario nazionale; si rilevano inoltre al capo IV (personale addetto alla sanità militare) nella sezione I (personale del servizio sanitario militare), gli articoli 208, 209 e 210 e nella sezione II (esercizio delle professioni sanitarie), gli articoli 211 e 212 e l'articolo 821, comma 2, lettera c, relativo all'Arma dei Carabinieri, concernente ruoli del personale in servizio permanente, dove è ricompreso espressamente il comparto sanitario e psicologico nel ruolo tecnico degli ufficiali in servizio permanente e l'articolo 847 concernente l'equiparazione degli ufficiali del ruolo tecnico agli ufficiali dei ruoli normali delle Forze armate costituiti per l'assolvimento di analoghe mansioni;
    ai sensi del comma 3 dell'articolo 183 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 il Ministero della difesa può stipulare convenzioni con laureati in medicina, psicologia, estranei all'Amministrazione dello Stato; il rapporto di lavoro tra l'amministrazione e questi è regolato dagli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e del comma 8 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 517 del 1993 e dal decreto legislativo n. 229 del 1999;
    il 20 Settembre 2018, il Ministro della Difesa ha inaugurato il Centro Veterani della Difesa, collocato all'interno del Pag. 61Dipartimento Scientifico del Policlinico Militare, con l'intento di diventare unico punto di riferimento, con connotazione interforze, per l'accoglienza e l'assistenza per il personale della Difesa che, nell'adempimento del dovere nei più diversi contesti addestrati ed operativi, abbia subito traumi fisici o psichici;
    preso atto del fatto che la possibile origine del Dpts, risiede nelle transazioni fra il soggetto e la realtà, nel rapporto fra caratteristiche dell'evento e caratteristiche soggettive (si pensi al concetto di resilienza, ossia alla capacità di fronteggiare efficacemente gli eventi avversi e di riorganizzare positivamente la propria vita dinanzi alle difficoltà), è auspicabile costruire una rete di intervento ampia ed integrata che coinvolga i diversi attori afferenti alla individuazione e presa in carico delle problematiche psicologiche. Nello specifico, individuare team di pari con competenze tecniche tali da rilevare le problematiche con funzioni di coadiutore socio-assistenziale specifico; team supervisionato da una figura professionale con una formazione in ambito psicologico clinico, individuata tra il personale civile ed esterno alle Forze Armate;
    il personale militare, afferente al Pst (peer support team) assumerebbe il ruolo di referente al supporto e all'orientamento (Rso) e al suo interno un membro del gruppo di lavoro farà riferimento, attraverso il coordinamento e il supervisore, nelle varie unità, a un team superiore composto da esperti a più livelli individuati nella realtà civile e militare. Essa quindi, a seguito di un adeguato momento di formazione ad opera delle stesse Forze armate, e in sinergia con le associazioni accreditate presenti sul territorio, effettuerà un intervento di supporto morale, e di orientamento al fine di sviluppare le strategie volte alla risoluzione delle problematiche inerenti;
    la nuova figura potrebbe così fungere da ponte tra due tipologie di supporto: da un lato il supporto morale, mantenendo il senso di appartenenza e il senso di identità, dall'altro l'orientamento al supporto psicologico clinico, destinato al militare e alla sua famiglia;
    il punto di forza di tale progetto è quello di proporre l'inserimento di una nuova figura che, piuttosto che allontanare dalle Forze armate il militare in difficoltà, creerebbe uno spazio neutro e un ponte verso azioni di intervento integrate gestite da associazioni professionali specializzate e/o presidi ospedalieri, in grado quindi di coniugare interventi psicologici specifici e azioni finalizzate al mantenimento del senso di appartenenza alle Forze armate. Tale progetto, avrebbe inoltre il pregio di impedire prolungati tempi di attesa «in stato di malattia»,

impegna il Governo:

   ad istituire, presso il Centro Veterani della Difesa una struttura organizzativa per l'indirizzo e il coordinamento delle attività di supporto morale e psicologico al personale delle Forze armate, costituito da professionisti interni all'amministrazione e da professionisti psicologi e psichiatri appartenenti al mondo civile organizzati anche in associazioni specializzate e riconosciute sul territorio nazionale;
   ad istituire unità organizzative periferiche, a livello di Forza armata/Arma dei carabinieri, dipendenti dalla struttura organizzativa per l'indirizzo e il coordinamento delle attività di supporto morale e psicologico individuata presso il Centro Veterani della Difesa;
   ad istituire, la figura del supervisore clinico a livello di comandi/enti territoriali e per ogni Forza armata/Arma dei carabinieri, con formazione specialistica in psicoterapia ed esperienza nel settore, individuata tra professionisti esterni alle Forze armate, prevedendo altresì l'istituzione di team di supporto alla pari (denominati PST), composti da professionisti in forza presso il Ministero della Difesa aventi compito di referenti al Supporto e all'Orientamento del personale militare impiegato nell'area assegnata (denominati Pag. 62RSO) necessari per rilevare preventivamente le problematiche afferenti la sfera psicologica da riferire al supervisore clinico per il tramite di un coordinatore scelto all'interno dei PST. Il supervisore clinico ha responsabilità nella scelta del trattamento più idoneo a cui sottoporre il militare indirizzandolo nella struttura militare o civile più idonea;
   ad emanare, in accordo con il Ministero della Salute, apposite linee guida e i relativi dettagli operativi al Comitato Tecnico scientifico di Psichiatria e Psicologia Militare dell'Ispettorato Generale della Sanità Militare (IGESAN) con la finalità di potenziare la politica» di supporto alla pari, nonché ad individuare idonei percorsi di formazione professionale indirizzato al personale militare e civile per l'indirizzo e il coordinamento delle attività di supporto morale e psicologico individuate a seguito dell'istituzione della struttura organizzativa di sanità a livello interforze, delle unità organizzative periferiche, dei supervisori clinici e dei gruppi di lavoro presenti sul territorio;
   a rivedere i requisiti necessari, per l'accreditamento delle associazioni dei professionisti sul territorio, e i criteri di controllo di mantenimento degli stessi identificandoli anche tra i seguenti: presenza sul territorio nazionale, esperienza temporale non inferiore a cinque anni dimostrabili capacità di relazioni funzionali all'accoglienza della richiesta di supporto e sviluppo ed applicazione di protocolli clinici di cura e trattamento;
   a convocare un tavolo tecnico presso il Centro Veterani della Difesa, coinvolgendo le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché la Direzione di Sanità del Comando Generale del Corpo della Guardia di finanza, per la definizione dei dettagli operativi e la stesura delle linee guida necessari ad implementare gli impegni sopra adottati.
(7-00243) «Roberto Rossini, Galantino, Rizzo».

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ALLEGATO 2

Risoluzione n. 7-00228 Iorio: Sul trascinamento delle indennità supplementari.

NUOVA FORMULAZIONE APPROVATA

  La IV Commissione,
   premesso che:
    l'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255 ha stabilito la «verticalizzazione» delle indennità supplementari (previste dalla legge n. 78 del 1983) e che pertanto, con decorrenza del 1o gennaio 1999, tali indennità non sono state più definite in misura forfettaria, bensì secondo la percentuale di maggiorazione prevista dalla legge n. 78 del 1983, riferita all'operativa di base spettante in relazione al grado rivestito ed all'anzianità di servizio;
    è stato riconosciuto il «valore economico» di ciascuna indennità operativa di base, nelle misure stabilite per gli ufficiali e sottoufficiali, maggiorandola di una percentuale prefissata dalla legge (legge n. 78 del 1983 e successive modificazioni), in funzione delle varie tipologie di impiego ed, essendo le indennità supplementari di ordine sussidiario rispetto alle cosiddette fondamentali, la loro misura economica è decisamente inferiore a quella delle indennità fondamentali;
    i percettori dei suddetti emolumenti godono dell'applicazione in loro favore del meccanismo del cosiddetto trascinamento con il quale il legislatore ha riconosciuto le maggiorazioni, da calcolarsi sull'indennità di impiego operativo di base, in favore di quel personale che, a seguito di un cambio di impiego correlato alla percezione di una diversa indennità operativa, risulti destinatario di un decremento economico;
    il Consiglio di Stato ha previsto che «la maggiorazione, peraltro, essendo attribuita in relazione agli anni di servizio prestati in impieghi particolari (fino a 20 anni) può complessivamente, essere maggiore della nuova indennità speciale spettante.
  E di qui il secondo meccanismo perequativo, consistente nella possibilità di optare per il suo mantenimento» (Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 8236/2006) e che, tuttavia, l'indennità supplementare per subacquei, disciplinata dall'articolo 9 della legge n. 78 del 1983, è un'indennità che, a dispetto della sua veste giuridico formale di cosiddetta indennità supplementare, in realtà delinea decisamente meglio di quelle fondamentali la funzione operativa specificata svolta dal personale incursore e subacqueo;
    l'indennità supplementare per gli incursori e gli operatori subacquei è infatti tutt'altro che episodica, ma fissa e continuativa visto che il legislatore ha riconosciuto che l'incursore e il palombaro/sommozzatore sono considerati, alla stregua del pilota, meritevoli di una specifica retribuzione indipendentemente dal singolo episodio (di volo o, nel caso di specie, l'immersione),

impegna il Governo:

   a istituire un tavolo tecnico che approfondisca i principi fondamentali ispiratori del trattamento economico del personale militare e, in particolare, delle indennità operative, al fine anche di determinare la fattibilità concreta dell'introduzione Pag. 64di possibili maggiori benefici economici, sia al personale evidenziato nell'atto, sia per il personale appartenente al gruppo delle FS/FOS, quantificandone gli oneri e senza alterare gli equilibri della legge 23 marzo 1983, n. 78;
   a riconsiderare, conseguentemente, all'interno di una revisione generale della materia, l'intero impianto delle indennità esistenti, anche al fine di intraprendere possibili iniziative di tutela assistenziale e previdenziale.
(8-00038) «Iorio, Corda, Aresta, Chiazzese, Del Monaco, D'Uva, Ermellino, Frusone, Galantino, Iovino, Rizzo, Roberto Rossini, Giovanni Russo».