CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 luglio 2019
230.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 59/2019: Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico-sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020. (C. 2019 Governo, approvato dal Senato)

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

  Al comma 1, sopprimere le parole: la prosecuzione delle loro attività istituzionali.
1. 25. Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: giugno 2015, n. 81, aggiungere le seguenti: al primo periodo del comma 3 dopo le parole: «al personale artistico e tecnico» è aggiunta la seguente: «amministrativo» e.
1. 1. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: presenza di con le seguenti: caso di comprovate.
1. 29. Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 1, capoverso «3-bis», primo periodo, dopo le parole: personale artistico tecnico inserire le seguenti:, in aggiunta a quanto determinato dalla pianta organica.
1. 2. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

  Al comma 1, capoverso «3-bis», primo periodo, dopo le parole: le fondazioni lirico sinfoniche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, aggiungere le seguenti: nonché i teatri di prosa finanziati dal Fondo unico per lo spettacolo.
1. 60. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, prima delle parole: possono stipulare aggiungere le seguenti: sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,.
1. 28. Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 1, capoverso «3-bis.», primo periodo, dopo le parole; contratti collettivi aggiungere le seguenti: di primo e secondo livello.
1. 3. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, dopo le parole: fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi aggiungere le seguenti: o da concordare in sede aziendale,.
1. 27. Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire la parola: trentasei con la parola: ventiquattro.
1. 30. Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 1, capoverso «3-bis», dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Ai Pag. 80fini del calcolo della suddetta durata massima non si tiene conto delle attività stagionali individuate ai sensi dell'articolo 21, comma 2. Il presente vincolo temporale inizia a decorrere con efficacia retroattiva a far data dal 1o gennaio 2019.
1. 4. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La computazione del periodo, ai fini della decadenza del diritto di precedenza, è quella relativa ai rapporti giustificati da esigenze contingenti o temporanee, ovvero di sostituzione di lavoratori temporaneamente assenti a far data dall'entrata in vigore del presente decreto.
1. 31. Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, terzo periodo, sostituire le parole: è assolto anche con le seguenti: non può dirsi assolto.
1. 32. Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, terzo periodo, dopo le parole: Detto incombente è assolto aggiungere le seguenti:, nei casi di cui al precedente periodo,.
1. 33. Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, sopprimere il quarto periodo.
1. 34. Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, quarto periodo, dopo le parole: non trova applicazione aggiungere le seguenti: nei confronti dei lavoratori impiegati per Festival e specifiche stagioni, e.
1. 35. Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 1, capoverso 3-ter, primo periodo, dopo le parole: di cui al comma 3-bis sopprimere le seguenti: non ne.
1. 26. Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 1, capoverso 3-ter, secondo periodo, sopprimere la parola: imperative.
1. 37. Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 1, capoverso «3-ter.», terzo periodo, sostituire la parola: dirigenti con la seguente: soggetti.
1. 5. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

  Al comma 1, capoverso 3-ter, terzo periodo, sopprimere le parole:, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.
1. 36. Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 1, dopo il capoverso: «3-ter», aggiungere il seguente:
  3-quater. Le disposizioni di cui al comma 3-bis, si applicano anche ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dagli imprenditori nei settori dei pubblici esercizi, commercio e servizi, artigianato e piccola e media impresa.
1. 6. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 3-bis, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come introdotte dal presente decreto, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
1. 61. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

  Al comma 2, capoverso 2, alle parole: Le fondazioni premettere le seguenti: Fatte salve le procedure ad evidenza pubblica già avviate ex articolo 11, comma 19, del decreto-legge n. 91 del 2013 recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo.
1. 7. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

Pag. 81

  Al comma 2, capoverso 2, primo periodo, dopo le parole: previo esperimento di apposite procedure selettive pubbliche, aggiungere le seguenti:, sui posti disponibili della pianta organica.
1. 8. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

  Al comma 2, capoverso 2, primo periodo, sostituire la parola: pubbliche con le seguenti: sancite dalla contrattazione collettiva nazionale.
1. 38. Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 2, capoverso 2, secondo periodo, dopo la parola: fondazioni aggiungere le seguenti:, quali enti di diritto privato,.
1. 40. Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 2, capoverso 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: e dei princìpi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. fino alla fine del periodo.
1. 39. Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 2, capoverso 2, secondo periodo, sostituire le parole: e dei princìpi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 con le seguenti: e di concerto con le organizzazioni sindacali.
1. 41. Frassinetti, Mollicone.

  Al comma 2, capoverso 2, terzo periodo, sostituire le parole: trova diretta applicazione il citato articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 con le seguenti: le fondazioni indicono le procedure selettive secondo le modalità sancite dall'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
1. 42. Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 2, capoverso 2-ter, primo periodo, dopo le parole: il Ministro per i beni e le attività culturali, aggiungere le seguenti:, sentito il parere delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e delle associazioni di categoria,.
1. 9. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

  Al comma 2, capoverso 2-ter, sostituire le parole: dotazione organica con le seguenti: pianta organica.
1. 10. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

  Al comma 2, capoverso 2-ter, secondo periodo, sostituire le parole: sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative, con le seguenti: in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

  Conseguentemente sostituire, ovunque ricorrano, le parole: dotazione organica, con le seguenti: pianta organica.
1. 11. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

  Al comma 2, capoverso 2-ter, lettera a), sopprimere le parole: con risorse aventi carattere di certezza e di stabilità.
1. 62. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

  Al comma 2, capoverso 2-ter, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti: compatibilmente con la programmazione triennale degli spettacoli o serie di spettacoli da mettere in scena nel perseguimento delle finalità istituzionali prevalenti e prioritarie della tutela e diffusione del patrimonio artistico culturale italiano della lirica e del balletto. Le fondazioni sono pertanto obbligate a revisionare i propri debiti ed ad adottare tutte le misure utili all'abbattimento del debito bancario in caso di verifica dei Collegi dei Revisori, sotto propria responsabilità, della sussistenza di interessi usurati e/o anatocistici.
1. 43. Mollicone, Frassinetti.

Pag. 82

  Al comma 2, capoverso 2-ter, lettera c), sostituire le parole: del numero con le seguenti: della media per ruolo e settore.
1. 44. Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 2, capoverso 2-ter, lettera c) sostituire la parola: biennio con la seguente: triennio.
1. 46. Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 2, capoverso 2-ter, lettera c) sostituire le parole: dell'articolo 23 con le seguenti: dell'articolo 29, comma 3.
1. 45. Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 2, capoverso 2-quater, sostituire le parole: dotazioni organiche con le seguenti: piante organiche.
1. 12. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

  Al comma 2, capoverso 2-quinquies, sostituire le parole: dotazione organica con le seguenti: pianta organica.
1. 13. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

  Al comma 2, capoverso 2-quinquies, secondo periodo, sostituire le parole da: quando risulta essere venuto a: dei revisori dei conti della fondazione con le seguenti: risulta essere venuto meno, per almeno un biennio, il requisito della sostenibilità economico-finanziaria, oggetto della verifica periodica del Collegio dei revisori dei conti della fondazione, dopo aver adottato le opportune correzioni alle spese correnti e di gestione dell'ente.
1. 14. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

  Al comma 2, sostituire il capoverso 2-sexies, con il seguente: le assunzioni a tempo indeterminato da parte delle fondazioni devono essere contenute nei limiti di un contingente corrispondente alla spesa complessiva del personale cessato nell'anno in corso e nei due anni precedenti maggiorata del 20 per cento, nei limiti della pianta organica, ferma restando la compatibilità di bilancio della fondazione. Le assunzioni a tempo indeterminato sono effettuate in coerenza con il fabbisogno, definito dalla pianta organica, della fondazione e previa verifica da parte del Collegio dei revisori dei conti delle compatibilità con le voci del bilancio preventivo.
1. 15. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

  Al comma 2, capoverso 2-sexies, sostituire il primo periodo con il seguente: Le assunzioni a tempo indeterminato da parte delle fondazioni devono essere contenute nei limiti della dotazione organica, ferma restando la compatibilità di bilancio della fondazione, con priorità al settore artistico.
1. 47. Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 2, capoverso 2-sexies, primo periodo, dopo le parole: nei limiti di un contingente aggiungere le seguenti: pari alle attuali dotazioni organiche approvate all'epoca della costituzione delle fondazioni lirico sinfoniche, e dopo la rivisitazione delle piante organiche di cui ai commi che precedono secondo un contingente.
1. 48. Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 2, capoverso 2-sexies, sopprimere il secondo periodo.
1. 49. Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 2, capoverso 2-septies, premettere i seguenti: Qualora le assunzioni a tempo indeterminato da effettuarsi durante la procedura di contingentamento delle nuove piante organiche delle fondazioni dovessero risultare superiori alle dotazioni organiche storiche sancite all'epoca della costituzione delle fondazioni medesime, i lavoratori che hanno maturato il diritto alla trasformazione in tempo indeterminato vengono iscritti d'ufficio, su segnalazione delle singole fondazioni di concerto con le organizzazioni sindacali, in una graduatoria permanente nazionale per Pag. 83organico funzionale da cui vengono attinti sino ad esaurimento per colmare i vuoti delle dotazioni organiche funzionali che si vengono a verificare a seguito del pensionamento o collocamento in quiescenza del personale; alla cui graduatoria possono attingere tutte le fondazioni. L'espresso rifiuto del personale collocato in graduatoria all'assunzione a tempo indeterminato presso la fondazione che li ha formalmente contattati con legale comunicazione implica la decadenza dalla graduatoria.
1. 50. Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 2, capoverso 2-septies, sostituire le parole: dotazione organica, con le seguenti: pianta organica.
1. 16. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

  Al comma 2, capoverso 2-septies, primo periodo, sostituire le parole: approvata con le modalità di cui al comma 2-quater con le parole: di cui all'ultimo disposto del presente comma.

  Conseguentemente:
   al comma 2, capoverso 2-octies, primo periodo, sostituire le parole: approvata con le modalità di cui al comma 2-quater con le parole: di cui all'ultimo disposto del comma 2-septies;
   al comma 2, capoverso 2-octies, secondo periodo, sostituire le parole: approvata con le modalità di cui al comma 2-quater con le parole: di cui all'ultimo disposto del comma 2-septies;
   al comma 2, capoverso 2-octies, secondo periodo, sostituire le parole: approvata con le modalità di cui al comma 2-quater con le parole: di cui all'ultimo disposto del comma 2-septies.
1. 52. Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 2, capoverso 2-septies, primo periodo, sostituire le parole: approvata con le modalità di cui al comma 2-quater con le parole: di cui all'ultimo disposto del presente comma.
1. 51. Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 2, capoverso 2-septies, sostituire la parola: vincitori, con la seguente: idonei.
1. 17. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

  Al comma 2, capoverso 2-octies, alle parole: Fino al 31 dicembre, premettere le seguenti: Fatte salve procedure ad evidenza pubblica già avviate ex articolo 11, comma 19, del decreto-legge n. 91 del 2013 recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo,.
1. 18. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

  Al comma 2, capoverso 2-octies, sostituire ovunque ricorrano, le parole: 31 dicembre 2021, con le seguenti: 31 dicembre 2022.
1. 63. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

  Al comma 2, capoverso 2-octies, sostituire le parole: dotazione organica, con le seguenti: pianta organica.

  Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: dotazione organica, con le seguenti: pianta organica.
1. 19. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

  Al comma 2, capoverso 2-octies, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: in misura pari al 70 per cento dei posti disponibili,.

  Conseguentemente, al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: in misura pari al 70 per cento dei posti disponibili,.
1. 53. Mollicone, Frassinetti.

Pag. 84

  Al comma 2, capoverso 2-octies, primo periodo, dopo le parole: entrata in vigore della presente disposizione, aggiungere le seguenti: o avrebbe avuto diritto alla chiamata in base al diritto di precedenza maturato,.
1. 54. Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 2, capoverso 2-octies, primo periodo, sostituire le parole: non inferiore a diciotto mesi, con le seguenti: non inferiore a trentasei mesi.
1. 64. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

  Al comma 2, capoverso 2-octies, primo periodo, dopo le parole: non continuativi, inserire le seguenti: con esclusione dei periodi stagionali di cui all'articolo 21, comma 2,.
1. 20. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

  Al comma 2, capoverso 2-octies, al secondo periodo, dopo le parole: personale amministrativo, aggiungere le seguenti: anche dirigente,.
1. 21. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

  Al comma 2, capoverso 2-octies, al secondo periodo, dopo le parole: trentasei mesi, anche non continuativi, aggiungere le seguenti: con esclusione dei periodi stagionali di cui all'articolo 21, comma 2,.
1. 22. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

  Al comma 2, capoverso 2-octies, terzo periodo, dopo le parole: procedure selettive del personale artistico, tecnico e amministrativo aggiungere le seguenti: con priorità al settore artistico.
1. 55. Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 2, capoverso 2-decies, primo periodo, sostituire le parole: dall'approvazione delle dotazioni organiche ai sensi del comma 2-quater con le seguenti: dal 1o gennaio 2022 e dopo l'approvazione delle nuove dotazioni organiche del contingente lavorativo.
1. 56. Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 2, capoverso 2-decies, sopprimere le parole da: Ovunque ricorra a: comma 2-quater.
*1. 23. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

  Al comma 2, capoverso 2-decies, sopprimere le parole da: Ovunque ricorra a: comma 2-quater.
*1. 57. Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 3, lettera a), anteporre la seguente lettera:
   0a) al primo periodo, le parole: «procedure selettive pubbliche» sono sostituite con le seguenti: «procedure selettive sancite dalla contrattazione collettiva nazionale di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367».
1. 58. Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 3, dopo lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Tutto il personale dirigente ed apicale delle fondazioni, per una durata massima di cinque anni, viene assunto esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001».
1. 59. Mollicone, Frassinetti.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2020, in caso di riduzioni o sospensioni temporanee dell'attività lavorativa, ai lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro a tempo indeterminato è riconosciuta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una forma di sostegno al reddito, denominata Cigospet, cui si applicano gli Pag. 85stessi requisiti e gli stessi criteri della Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) per l'industria e l'edilizia.
1. 65. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Fondo in favore degli artisti e artigiani)

  1. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito il Fondo per la formazione di giovani artisti e artigiani, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, destinato all'erogazione di borse di studio, di durata da dodici a trentasei mesi, a giovani italiani di età inferiore ai trentacinque anni per lo svolgimento di studi e ricerche, presso istituti nazionali legalmente riconosciuti, previa presentazione del progetto di studio o di ricerca da parte del candidato.
  2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione del comma 1.
  3. All'onere derivante dal comma 1, quantificato in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. 01. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  All'articolo 43, comma 4-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58, secondo periodo, le parole: «30 giugno 2020», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».
1. 02. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.
(Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali, per la musica amatoriale, per i gruppi corali e per i gruppi folkloristici)

  1. È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali il Fondo, per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali, della musica amatoriale, dei gruppi corali e dei gruppi folkloristici di seguito denominato «Fondo», con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
  2. I criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro il 30 giugno di ogni anno, è determinata la percentuale, in misura non superiore al 30 per cento, delle vincite non riscosse del gioco del lotto e delle lotterie nazionali, devoluta al Fondo per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge. Pag. 86
  4. Con il decreto di cui al comma 2 sono, altresì, individuate le modalità di determinazione dei contributi annui da destinare alle associazioni bande musicali assicurando:
   a) una quota base da assegnare comunque, previa domanda, a titolo di concorso alle spese di impianto e di funzionamento;
   b) una quota aggiuntiva da assegnare alle formazioni musicali che si sottopongono almeno ogni quattro anni al giudizio tecnico di una giuria nell'ambito di concorsi, giornate di classificazione e campionati, organizzati dalle associazioni bande musicali o dalle federazioni delle medesime associazioni e riconosciuti dalla Consulta nazionale di cui all'articolo 5, ottenendo esito pari o superiore al 60 per cento del punteggio massimo, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 5, comma 3».
1. 03. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

«Art. 1-bis.
(Istituzione del Registro nazionale delle bande musicali)

  1. Ai fini di cui alla presente legge, si definisce banda musicale un complesso strumentale formato da almeno quindici componenti in grado di suonare in concerto o in sfilata ogni tipo di repertorio, originale o trascritto, senza necessità di amplificazione.
  2. L'organico della banda musicale è formato da strumenti a fiato e da percussioni e può essere integrato con altri strumenti previsti nella partitura, i quali hanno funzioni melodiche, armoniche, ritmiche e coloristiche.
  3. La banda musicale può essere composta da musicisti professionisti o dilettanti sotto la guida di un maestro direttore.
  4. Presso l'Agenzia delle entrate è istituito il Registro nazionale delle bande musicali, gestito su base territoriale e con modalità informatiche, in collaborazione con le direzioni provinciali di ciascuna regione e provincia autonoma. Ai fini dell'iscrizione nel Registro, l'Agenzia delle entrate verifica il possesso dei requisiti di cui al presente comma. La domanda di iscrizione nel Registro è presentata dalla banda musicale alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate in cui la banda ha sede ed è redatta in forma semplice. La domanda deve contenere:
   a) l'elenco dei componenti, almeno quindici, con l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e dello strumento musicale suonato;
   b) la copia dello statuto;
   c) la dichiarazione del sindaco del comune in cui ha sede la banda musicale, che attesta l'operatività della stessa.

  5. L'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 4, può:
   a) iscrivere la banda musicale nel Registro nazionale di cui al comma 4;
   b) invitare la banda musicale a rettificare la domanda o a integrare la relativa documentazione.

  6. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda o della rettifica ovvero dalla presentazione della documentazione integrativa ai sensi del comma 5, lettera b), la domanda s'intende accolta.
  7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia delle entrate pubblica nel proprio sito internet istituzionale il modulo per l'iscrizione nel Registro nazionale delle bande musicali.
  8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori Pag. 87oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 1-ter.
(Agevolazioni e semplificazioni fiscali per le bande musicali, nonché detrazioni fiscali per la frequenza di corsi di formazione musicale e per l'acquisto di uno strumento)

  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera i-septies) è aggiunta la seguente:
    «i-septies.1) le spese, per un importo annuo non superiore a 500 euro, sostenute per l'iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione artistica dilettantistica musicale, nonché per l'acquisto di uno strumento musicale collegato alla frequenza dei corsi stessi, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, purché tali attività siano effettuate presso strutture riconosciute dalla pubblica amministrazione o presso bande musicali iscritte nel Registro nazionale delle bande musicali» ;
   b) all'articolo 67, comma 1, lettera m), dopo le parole: «compensi erogati ai direttori artistici» sono aggiunte le seguenti: «, ai formatori»;
   c) all'articolo 148, comma 3, dopo le parole: »sportive dilettantistiche,« sono aggiunte le seguenti: »per le bande musicali iscritte nel Registro nazionale delle bande musicali,»;
   d) all'articolo 149, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché alle bande musicali iscritte nel Registro nazionale delle bande musicali».

  2. Alle bande musicali iscritte nel Registro nazionale di cui all'articolo 1-bis si applicano le disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche previste dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.
  3. Al comma 3-bis dell'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché alle bande musicali iscritte nel Registro nazionale delle bande musicali».

  4. All'onere derivante dal presente articolo, quantificato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
1. 04. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

  L'articolo 3 del decreto legislativo del 3 aprile 1998, n. 134, è sostituito dal seguente:

Art. 3.
(Organi).

  1. Organi consultivi del Ministero per i beni e le attività culturali, in seno alla Direzione Generale, sono il  «Consiglio Generale per le Arti Sceniche» e le «Commissioni Consultive per le Arti Sceniche».
  La Consulta per lo spettacolo svolge funzioni di consulenza e verifica in ordine alla elaborazione ed attuazione delle politiche di settore ed in particolare con riferimento alla predisposizione di indirizzi e di criteri Pag. 88generali relativi alla destinazione delle risorse statali per il sostegno alle attività dello spettacolo.
  È composta da quattro sezioni, per le arti sceniche, ciascuna competente per musica, danza, prosa, attività circensi e spettacolo viaggiante; è presieduta dal Ministro e composta dai componenti di ciascuna sezione (non più di sette), cioè appartenenti a sindacati ed associazioni di categoria e rappresentanti della Conferenza unificata, nonché dal Direttore Generale.
  I componenti vengono nominati con decreto del Ministro a seguito di designazione delle associazioni di categoria su invito del Direttore Generale.
  Le Commissioni consultive per lo spettacolo dal vivo (per la musica, per il teatro, per la danza, e per i circhi e lo spettacolo viaggiante) hanno funzione consultiva, possono aumentare o diminuire il contributo in base a percentuali prestabilite, in ordine alla valutazione degli aspetti qualitativi dei progetti e delle iniziative afferenti alle richieste di contributo nei settori di rispettiva competenza. Le Commissioni con il parere non escludere istanze dai contributi. I componenti di ogni commissione sono sette scelti tra esperti, operatori, docenti universitari, critici e personaggi di chiara fama altamente qualificati nelle materie di competenza.
  I suoi componenti sono cinque nominati dal Ministro, uno dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e uno dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.».
1. 05. Mollicone, Frassinetti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

  L'articolo 3 del decreto legislativo del 3 aprile 1998, n. 134, è sostituito dal seguente articolo:
Art. 3.

  Per categorie teatrali si intendono, ai fini della presente legge e sono riconosciute a livello nazionale, i seguenti:
   1) teatri nazionali; 2) teatri di rilevante interesse culturale; 3) imprese di produzione teatrale; 4) imprese di produzione teatrale »prime istante«; 5) imprese di produzione di teatro di figura e di immagine; 6) imprese di Produzione di teatro di figura e di immagine «prime istanze»; 7) teatro di strada; 8) Centri di produzione teatrale; 9) circuiti regionali; 10) organismi di programmazione; 11) organismi di programmazione in comuni con numero di abitanti inferiore a cinquecentomila; 12) festival; 13) festival e rassegne di teatro di strada; 14) teatro sperimentale; 15) teatro dei ragazzi.

  Sono definiti centri di produzione teatrale gli organismi che svolgono attività di produzione e di esercizio, avendo la disponibilità in esclusiva di un Teatro di almeno 200 posti (dotato di regolare certificato di agibilità).
  Tali organismi dovranno effettuare:
   1) un minimo di 100 giornate recitative di produzione e 120 giornate recitative di programmazione, di cui almeno 40 giornate recitative di ospitalità;
   2) un minimo di 1600 giornate lavorative che possono essere realizzate nell'ambito di attività di laboratorio, che saranno riconosciute fra le giornate recitative di produzione, in misura del 10 per cento.

  Ai centri di produzione teatrale e riconosciuta la specifica funzione di Centri di promozione culturale fondamentale per il territorio. Non necessitano di contributi locali per il riconoscimento.
  L'attività recitativa svolta all'estero è riconosciuta entro il limite del 30 per cento dell'attività programmata. Si considerano esclusivamente le rappresentazioni ovvero gli spettacoli compiuti certificabili come tali sulla base del contratto con l'organismo ospitante e/o delle relative distinte di incasso.
  Per quanto riguarda i minimi di giornate recitative di produzione teatrale, sono Pag. 89previste 90 giornate recitative e 1000 giornate lavorative annuali. Per le imprese di produzione teatrale »prime istanze«, i minimi solo il primo anno sono di 80 giornate recitative e di 900 giornate lavorative.
  Tutte le rappresentazioni devono rispettare i contratti nazionali.».
1. 06. Mollicone, Frassinetti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

  Alla Tabella A. – Parte II (Beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta) del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere, in fine, il seguente numero:
   41-quinquies) spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo, comunque ed ovunque dati al pubblico anche se in circoli e sale private; spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali strumentali, attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti.».

  Conseguentemente, sopprimere i numeri 3) e 4) della Tabella C.
1. 07. Mollicone, Frassinetti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.
(Misure in materia di applicazione della Cassa integrazione guadagni ordinaria ai lavoratori dello spettacolo)

  1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo la lettera o) è aggiunta la seguente: “o-bis) imprese dello spettacolo, che si avvalgono di lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato;”».
1. 08. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.
(Inammissibile)

ART. 2.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  «2-bis. Ai fini della preparazione e l'organizzazione degli interventi connessi alle celebrazioni del 3 febbraio 2021 per il 150o anniversario della proclamazione di Roma capitale d'Italia è istituito, in raccordo con il comune di Roma e la regione Lazio, il «Comitato 150 anni di Roma capitale d'Italia», di seguito denominato: «Comitato», presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dai Ministri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali e le autonomie e da tre deputati e tre senatori eletti nella regione Lazio, nominati, rispettivamente, dai Presidenti della Camera e del Senato.
  2-ter. Al Comitato sono attribuiti i seguenti compiti:
   a) promozione delle attività organizzative di competenza di altre istituzioni, anche avviando ogni utile rapporto con enti e organizzazioni a vario titolo coinvolti nelle celebrazioni per il 150o anniversario della proclamazione di Roma capitale d'Italia;
   b) predisposizione del programma delle manifestazioni celebrative di carattere nazionale direttamente connesse alla proclamazione di Roma capitale d'Italia;
   c) promozione e diffusione, a livello nazionale e internazionale, degli eventi connessi alle celebrazioni per il 150o anniversario della proclamazione di Roma capitale d'Italia, attraverso i mezzi di comunicazione di massa;Pag. 90
   d) promozione di opere letterarie, artistiche, cinematografiche, audiovisive e fotografiche, atte a rappresentare in modo significativo i valori dell'identità nazionale nell'età contemporanea;
   e) pianificazione di selezionati interventi infrastrutturali nella città di Roma, volti alla realizzazione e al completamento di opere di rilevante interesse culturale e scientifico;
   f) predisposizione del piano degli interventi finanziari da parte dello Stato.

  2-quater. Il Comitato stabilisce le modalità per assicurare la trasparenza delle decisioni e degli atti concernenti la pianificazione degli interventi di cui al presente articolo e l'informazione della pubblica opinione. Il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce sulle attività svolte ogni quattro mesi al Consiglio dei ministri, che ne informa il Parlamento.
  2-quinquies. Al Comitato è attribuito un contributo complessivo pari a euro 250.000, nella misura di 50.000 euro per il 2019, di 100.000 euro per il 2020 e di euro 100.000 per il 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
  2-sexies. Il Comitato può ricevere contributi dalle Amministrazioni statali, dalle Regioni, dagli Enti locali e da altre istituzioni e soggetti pubblici e privati».
2. 1. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 132, del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è incrementata di 2 milioni di euro a decorrere dal 2019».
  Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante la riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
2. 3. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 12 ottobre 2017, n. 153, relativamente alle celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, è autorizzata la spesa di euro 500.000 per il 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali».
2. 2. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 132, del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 Pag. 91milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente della riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma “Fondi di riserva speciale” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali».
2. 4. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.
(Inammissibile)

ART. 3.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).
3. 4. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).
3. 5. Di Giorgi, Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), aggiungere il seguente numero:
   3-bis) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis) È istituito un fondo per la promozione della musica italiana nazionale, destinato all'attuazione di iniziative concrete volte a favorire la diffusione degli apprendimenti musicali tra i giovani sia della scuola primaria che secondaria».
3. 1. Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), sopprimere la lettera a).
3. 6. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

  Al comma 4, sopprimere la lettera 0a).
3. 7. Di Giorgi, Ascani, Piccoli Nardelli, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Prestipino, Rossi.

  Al comma 4, lettera 0a), sostituire le parole: non può essere inferiore al 10 per cento con le seguenti: non può essere inferiore al 12 per cento.
3. 2. Palmieri, Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Saccani Jotti, Sorte.

  Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 34, comma 2, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori indipendenti».
3. 3. Palmieri, Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Saccani Jotti, Sorte.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Viene istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il «Consiglio degli operatori radiofonici» utile a tutelare le piattaforme radiofoniche che trasmettono sul suolo nazionale. Il Consiglio degli operatori radiofonici deve essere rappresentato da operatori ed esperti del settore.
  Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di attuazione della presente disposizione.
3. 01. Mollicone, Frassinetti.
(Inammissibile)

Pag. 92

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  È fatto obbligo alle piattaforme radiofoniche che trasmettono sul suolo nazionale il deposito di un indirizzo Ip informatico che sostituisca la residenza fiscale o domicilio, presso l'Agenzia delle entrate ai fini dei pagamenti delle imposte sui redditi e delle imposte SIAE come previsto dagli articoli 2 e 3 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.
3. 02. Mollicone, Frassinetti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure urgenti di semplificazione e sostegno per il settore musicale).

  1. Al fine di incentivare il riconoscimento di un credito d'imposta alle imprese di produzione musicale per le spese sostenute per la produzione, distribuzione e sponsorizzazione delle opere, il primo periodo del comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, è abrogato. L'efficacia delle disposizioni di cui al precedente periodo sono subordinate, ai sensi dell'articolo 88 paragrafo 3, del Trattato Istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
  2. Alla legge 22 aprile del 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3-bis dell'articolo 71-octies, infine, è aggiunto il seguente periodo:
    «Con medesimo atto di indirizzo, il 10 per cento delle somme stabilite nel periodo precedente, sono utilizzate per la creazione e il finanziamento del  “Music Export Office”, istituito con apposito decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, sentite l'ICE-Agenzia e le associazioni maggiormente rappresentative del settore musicale, con l'obiettivo di favorire la mobilità nel territorio nazionale ed internazionale degli artisti e dei talenti emergenti, sostenere l'internazionalizzazione degli spettacoli dal vivo e promuovere la diffusione delle produzioni italiane ed internazionali, anche attraverso specifiche manifestazioni di settore».
   b) All'articolo 181-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis) a decorrere dal 1o Settembre 2019, il contrassegno SIAE di cui al comma 1 non si applica per i supporti contenenti musica registrata».

  3. Al comma 2, lettera c), dell'articolo 14 della legge 14 novembre 2016, n. 220, aggiungere in fine le seguenti parole: «ad esclusione delle opere a carattere promozionale ed intrattenimento di un brano musicale o di un artista».
3. 03. Palmieri, Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Saccani Jotti.
(Inammissibile)

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
3-bis. 1. Mollicone, Frassinetti.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) dopo il comma 3-bis) è aggiunto il seguente:
  3-ter) Ai fini dell'applicazione del comma 1 all'anno 2019, una quota pari a 35 milioni di euro, a valere sulla quota di spettanza della Presidenza del Consiglio dei ministri dello stanziamento relativo all'annualità 2019, è destinata al riconoscimento del credito d'imposta esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line effettuati nel corso dell'anno 2019.
3-bis. 2. Mollicone, Frassinetti.

Pag. 93

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.
(Misure urgenti di semplificazione e sostegno per il settore musicale)

  1. Al fine di incentivare il riconoscimento di un credito d'imposta alle imprese di produzione musicale per le spese sostenute per la produzione, distribuzione e sponsorizzazione delle opere, il primo periodo del comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, è abrogato. L'efficacia delle disposizioni di cui al precedente periodo sono subordinate, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
  2. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3-bis dell'articolo 71-octies, in fine, è aggiunto il seguente periodo:
    «Con medesimo atto di indirizzo, il 10 per cento delle somme stabilite nel periodo precedente, sono utilizzate per la creazione e il finanziamento del Music Export Office, istituito con apposito decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, sentite l'ICE-Agenzia e le associazioni maggiormente rappresentative del settore musicale, con l'obiettivo di favorire la mobilità nel territorio nazionale ed internazionale degli artisti e dei talenti emergenti, sostenere l'internazionalizzazione degli spettacoli dal vivo e promuovere la diffusione delle produzioni italiane ed internazionali, anche attraverso specifiche manifestazioni di settore»;
   b) all'articolo 181-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis) A decorrere dal 1o settembre 2019, il contrassegno SIAE di cui al comma 1 non si applica per i supporti contenenti musica registrata».

  3. Al comma 2, lettera c), dell'articolo 14 della legge 14 novembre 2016, n. 220, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione delle opere a carattere promozionale ed intrattenimento di un brano musicale o di un artista».
3-bis. 01. Di Giorgi, Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Franceschini, Prestipino, Rossi.
(Inammissibile)

ART. 4.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le amministrazioni comunali devono compilare un elenco delle aree comunali e demaniali attrezzate e disponibili per le installazioni delle attività dei circhi equestri, dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento ai sensi dell'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 337.
  Tali aree devono essere ubicate almeno nella prima cintura dei centri cittadini. L'elenco delle aree disponibili per le installazioni delle attività, delle abitazioni mobili e dei carriaggi deve essere aggiornato almeno una volta all'anno.
  La concessione delle aree pubbliche deve essere fatta direttamente al richiedente, senza ricorso ad esperimento di asta. È vietata la subconcessione, sotto qualsiasi forma, delle aree stesse, ad eccezione di manifestazioni con soggetto organizzatore.
  Le modalità di concessione delle aree saranno determinate con regolamento deliberato dalle amministrazioni comunali, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
  In caso di mancata individuazione delle aree ed emanazione dei regolamenti da parte delle Amministrazioni si applicano i poteri sostitutivi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
  In relazione al pagamento del suolo pubblico ai fini della tariffa per l'occupazione del suolo pubblico o del canone per l'occupazione del suolo pubblico, si applicano Pag. 94le previsioni di cui agli articoli 42 e 45 del decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993.
4. 2. Mollicone, Frassinetti.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 545-bis della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «1o luglio 2019», sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2020».
*4. 1. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 545-bis della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «1o luglio 2019», sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2020».
*4. 3. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

  Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: al 31 dicembre 2019 con le seguenti: al 31 dicembre 2021.
4-bis. 1. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

  Dopo l'articolo 4-bis, inserire il seguente:

Art. 4-ter.
(Modifiche al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)

  1. All'articolo 6, del decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 7, alla fine del primo periodo, le parole: «non può essere superiore al 20 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «non può essere superiore all'85 per cento»;
   b) al comma 8, alla fine del primo periodo, le parole: «per un ammontare superiore al 20 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «per un ammontare superiore all'85 per cento»;
   c) al comma 12:
    1) le parole: «per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta», sono sostituite dalle seguenti: «per un ammontare superiore all'85 per cento della spesa sostenuta»;
   d) Al comma 13, alla fine del primo periodo, le parole: «deve essere non superiore al 50 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «deve essere non superiore all'85 per cento»;
   e) al comma 14, le parole: «non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «non possono effettuare spese di ammontare superiore all'85 per cento».

  2. All'onere derivante dal comma 1, quantificati in euro 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4-bis. 01. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.
(Inammissibile)

Pag. 95

  Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

Art. 4-ter.
(Modifiche al decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 – art-Bonus)

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge del 31 maggio 2014, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, le parole: «nella misura del 65 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 100 per cento».
  2. All'onere derivante dal presente articolo, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
4-bis. 02. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

Art. 4-ter.
(Agevolazioni in favore delle imprese)

  1. Al fine di promuovere l'occupazione di giovani artisti e artigiani, ai datori di lavoro che operano in arte, cultura, artigianato artistico, restauro e del design, che assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutela crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di 6 anni, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con inclusione dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Tale esonero si applica anche ai datori di lavoro che convertono i contratti a tempo determinato in essere con i lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età. Ai soggetti che dopo aver perso il lavoro, dopo almeno sei mesi di disoccupazione e senza limite di età vengono riassunti, si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.
  2. Le imprese di cui al comma 1 che assumono giovani artisti di età inferiore a trentacinque anni, sono esonerate per i primi 8 anni di attività, dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul reddito delle società.
  3. Al fine di promuovere l'arte contemporanea le spese sostenute dalle imprese che investono in arte e cultura attraverso manifestazioni artistiche o mostre di opere d'arte, sono deducibili per il 100 per cento in quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute.
  4. All'onere derivante dal comma 1, quantificati euro 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4-bis. 03. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.
(Inammissibile)

ART. 5.

  Al comma 1, sostituire le parole: Roma Capitale può nominare con le seguenti: il Governo può nominare.
5. 6. Rossi, Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino.

  Al comma 1, dopo le parole: Roma Capitale, Roma Capitale aggiungere le seguenti: Pag. 96sentito il parere della Regione Lazio.
5. 1. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

  Al comma 3, dopo le parole: È in facoltà del commissario, aggiungere le seguenti: sentito il parere della Regione Lazio.
5. 2. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

  Al comma 3, sopprimere le parole da: operare le riduzioni dei termini a: e 189 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

  Conseguentemente sopprimere l'ultimo periodo.
*5. 7. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

  Al comma 3, sopprimere le parole da: operare le riduzioni dei termini a: e 189 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

  Conseguentemente sopprimere l'ultimo periodo.
*5. 3. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: Il Commissario, aggiungere le seguenti: di concerto con la Regione Lazio.
5. 4. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: competente in materia di sport, aggiungere le seguenti: nonché alla Regione Lazio.
5. 5. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
5-bis. 1. Frassinetti, Mollicone.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
5-bis. 2. Frassinetti, Mollicone.

  Sopprimere il comma 2.
5-bis. 3. Frassinetti, Mollicone.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. È autorizzato lo stanziamento della somma di 1.000.000 di euro in favore dell'Accademia di Belle Arti “Mario Sironi” di Sassari, per l'istituzione di una sede distaccata della medesima Accademia nell'ambito territoriale della Città Metropolitana di Cagliari.».
5-bis. 4. Deidda, Mollicone.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:

Art. 5-ter.
(Censimento e mappatura depositi dei musei)

  1. Le Regioni, i Comuni o le unioni di comuni effettuano, con cadenza annuale, una mappatura e un censimento dei depositi dei musei per la catalogazione, la conservazione, il restauro dei beni culturali presenti a fini di studio e ricerca, trasmettendone copia agli uffici regionali competenti.
  2. La consultazione degli oggetti non esposti va comunque garantita, nel rispetto delle condizioni di sicurezza, secondo criteri definiti e resi pubblici.
  3. Nella fase di realizzazione del censimento di cui al comma 1, le Regioni, i comuni e le unioni di comuni possono avvalersi, a titolo gratuito, della consulenza di storici d'arte o figure professionalmente qualificate.
  4. Le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze e in attuazione della legislazione statale vigente, individuano e favoriscono le iniziative per la promozione e la salvaguardia dei beni culturali al fine di assicurare il diritto alla cultura. Pag. 97
  5. Per le finalità del presente articolo, è istituito a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, un Fondo con dotazione di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
  6. All'onere derivante dal presente articolo, quantificati in euro 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5-bis. 01. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:

Art. 5-ter.
(Deducibilità spese per l'acquisto di oggetti d'arte e mostre opere d'arte)

  1. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, l'acquisto di opere d'arte da parte di persone fisiche e soggetti titolari di reddito di impresa è deducibile per 100 per cento in quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute.
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle persone fisiche e soggetti titolari d'impresa che promuovono e finanziano mostre di opere d'arte.
  3. All'onere derivante dal comma 1, quantificati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5-bis. 02. Aprea, Casciello, Marin, Minardo, Palmieri, Saccani Jotti, Sorte.
(Inammissibile)