CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 luglio 2019
226.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-01997 Melicchio: Su un convegno presso l'Università di Teramo su «Trecento anni di Massoneria».

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Onorevole Melicchio, al fine di dar riscontro alle questioni da Lei segnalate il Ministero ha interpellato la stessa Università che con una dettagliata relazione ha riferito quanto segue (leggo il virgolettato):
  «L'iniziativa è stata promossa da docenti afferenti alle Facoltà di Bioscienze e tecnologie agro-alimentari e ambientali, di Scienze della comunicazione e di Scienze Politiche, che con apposita nota, al fine di promuovere un convegno Interfacoltà dal titolo “Trecento anni di storia della Massoneria. La Gran Loggia D'Italia”, richiedevano un contributo pari a euro 2.000,00.
  Gli organi accademici sono, di norma, chiamati a pronunciarsi su tali richieste e anche per altre tipologie di convegni, riconoscendo alle stesse contributi anche superiori a duemila euro, come più volte accaduto in passato. Per la richiesta in questione, il Senato Accademico aveva, in prima istanza, chiesto l'integrazione dei pareri delle Facoltà di afferenza dei docenti promotori dell'iniziativa e altresì di esprimersi sulla valenza del convegno al fine di esaminarli nella seduta utile.
  Le Facoltà interessate hanno poi trasmesso gli estratti dei verbali dei rispettivi Consigli con i quali hanno espresso parere favorevole all'iniziativa.
  Acquisiti tutti gli elementi richiesti, gli organi si sono nuovamente pronunciati approvando all'unanimità la richiesta, senza alcuna «manifestazione di disappunto» da parte di nessun rappresentante dell'intera comunità accademica. Della presunta «protesta» l'Università ne è venuta a conoscenza solo attraverso la stampa locale, presumibilmente su segnalazione anonima».

  Aggiungo, citando quanto precisato nella relazione dall'Ateneo, che sulla base del regolamento per la disciplina delle spese di rappresentanza e di organizzazione di manifestazioni e convegni l'Università (leggo il virgolettato) «ha facoltà di assumere, a carico del proprio bilancio, spese finalizzate a mantenere o ad accrescere il prestigio, il ruolo e la presenza nel contesto sociale nazionale e internazionale per il miglior perseguimento delle sue attività istituzionali». Sempre secondo il regolamento citato nella nota dell'Ateneo «le spese per manifestazioni e convegni hanno la finalità di promuovere e valorizzare le attività istituzionali (didattica, ricerca, trasferimento della conoscenza, promozione della cultura), assicurandone la visibilità all'esterno, anche attraverso mezzi di comunicazione».
  Per completezza di informazione, il Rettore riferisce, inoltre, che le spese connesse all'organizzazione di tali manifestazioni/convegni sono sostenute avvalendosi, in via prioritaria, delle risorse e dei servizi disponibili all'interno dell'Ateneo e per l'iniziativa in argomento sono stati spesi euro 1.175,00 a fronte della richiesta di contributo d'importo pari a euro 2.000,00.

Pag. 110

ALLEGATO 2

5-02291 Frassinetti: Sull'uccisione di un gatto nella scuola primaria «Eugenio Montale» di Gioia Tauro.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Onorevole Frassinetti, venendo al quesito da Lei posto, la informo che il Ministero ha provveduto ad acquisire informazioni dall'istituzione scolastica interessata, tramite il competente Ufficio scolastico regionale, in ordine ai fatti da Lei rappresentati.
  Difatti, il 20 maggio il Dirigente Scolastico ha trasmesso all'Ambito Territoriale Provinciale di Reggio Calabria una dettagliata relazione in merito ai fatti verificatisi presso la scuola primaria «Eugenio Montale», Istituto Comprensivo «F. Pentimalli» di Gioia Tauro.
  Contemporaneamente, l'Ufficio Scolastico Regionale ha predisposto, con nota di pari data, una visita ispettiva presso l'istituzione scolastica al fine di attuare una compiuta verifica dei fatti e di valutare eventuali profili di responsabilità disciplinare del personale coinvolto nella vicenda.
  Nella stessa data l'ATP di Reggio Calabria ha avviato il procedimento disciplinare a carico del dipendente in questione e contestualmente ha sospeso detto procedimento, ai sensi dell'articolo 55-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, fino al termine del procedimento penale già avviato dalla Procura della Repubblica competente.
  Il 31 maggio l'ispettore tecnico, incaricato di procedere alla visita ispettiva, ha depositato presso l'Ufficio scolastico regionale la richiesta relazione, trasmessa immediatamente sia al competente Ufficio Procedimenti Disciplinari per le valutazioni di competenza sia alla competente Procura della Repubblica di Palmi.
  Tutto ciò premesso, riferisco di seguito alcuni aspetti emersi dall'accertamento ispettivo. Sempre per quanto comunicato dall'Ufficio scolastico regionale, contrariamente a quanto sostenuto dalla responsabile dell'Associazione Animalisti Italiani e a quanto riferito nell'atto di sindacato ispettivo, è da escludere categoricamente che i minori siano stati testimoni oculari dell'evento.
  Precisata tale circostanza, la ricostruzione dei fatti emersa dall'accertamento ispettivo attesta che in data 15 maggio è stato rinvenuto un gatto nella scuola e precisamente nella palestra, peraltro chiusa poiché inagibile, introdottosi probabilmente da diversi giorni.
  Ancora, a quanto riferito dal collaboratore scolastico, unico soggetto entrato nella palestra, il gatto alla sua vista si «è imbizzarrito» sbattendo contro le finestre fino a provocarsi evidenti ferite. A quel punto il collaboratore scolastico, sempre in base a quanto dichiarato dallo stesso, aiutandosi con un pezzo di legno, ha inserito il gatto ancora vivo in un bidone vuoto e lo ha trasportato sul marciapiede, fuori dal cortile della scuola.
  Conclude la relazione ispettiva che essendo il collaboratore scolastico l'unico soggetto presente nella palestra dove sono accaduti i fatti, sia l'ipotesi relativa alla versione fornita dallo stesso, sia l'ipotesi che vede il collaboratore scolastico quale responsabile diretto del tramortimento e del successivo decesso del gatto sono entrambe «plausibili, ma nessuna delle due comprovabili».
  Aggiungo, infine, che l'ATP di Reggio Calabria, alla luce della vicenda ha ritenuto opportuno avviare un progetto finalizzato a sviluppare fin dalla prima infanzia Pag. 111l'empatia, l'educazione ed il rispetto nei confronti degli animali ed a sensibilizzare gli studenti su tematiche quali il randagismo, l'abbandono ed il maltrattamento. Tra l'altro, il progetto prevede l'indizione di un concorso indirizzato alle scuole del primo ciclo (infanzia, primaria e secondaria di primo grado) dal titolo «Adotta un gatto. Il rispetto della vita: un segno di civiltà».

Pag. 112

ALLEGATO 3

5-01765 Migliore: Sull'Area ex Manifattura Tabacchi, da destinarsi all'uso di residenze universitarie dell'Università per gli Studi di Napoli «Parthenope».

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Onorevole Piccoli Nardelli, in primo luogo premetto che la legge n. 338 del 2000 prevede il cofinanziamento da parte dello Stato per interventi rivolti alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari. In attuazione di tale normativa il Ministero ha già emanato, negli anni passati, una serie di bandi ministeriali e relativi decreti.
  In particolar modo la residenza in argomento, sita a Napoli nella cosiddetta Area ex Manifattura Tabacchi, è stata oggetto di un cofinanziamento statale di cui al decreto ministeriale n. 42 del 25 maggio 2007. L'intervento di tipologia «D» ovvero «acquisto di cosa futura» è stato cofinanziato per un importo complessivo di euro 12.540.000,00.
  La relativa Convenzione con il Ministero, firmata in data 12 maggio 2010, prevede all'articolo 7.1, tra gli obblighi del beneficiario, il mantenimento della destinazione d'uso per un periodo non inferiore a 25 anni dalla piena funzionalità dell'opera. Con riferimento al controllo sulla gestione, l'articolo 7.2.3 della stessa Convenzione dispone che «il Beneficiario si obbliga ad assoggettarsi al controllo della Regione competente per territorio sul rispetto del vincolo di destinazione d'uso e sulla quota di posti alloggio da destinare agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi» come previsto dall'articolo 1 comma 4, della summenzionata legge n. 338 del 2000 e dall'articolo 3, comma 11, lettera f) del decreto ministeriale n. 47 del 2007.
  Ebbene, il Ministero ha esercitato il controllo nella fase di realizzazione dell'intervento fino all'entrata in funzione della residenza. Da tale momento, ai sensi della normativa sopra richiamata, subentra la vigilanza ed il controllo della regione competente in merito a tutte le vicende relative alla gestione dell'intervento.
  Ad oggi il Ministero non ha avuto notizia delle circostanze che hanno determinato una sospensione della funzionalità della residenza né da parte dell'Ateneo, né da parte dell'Ente per il diritto allo studio che gestisce la residenza universitaria, né dalla Regione interessata.
  Da quanto emerge dallo stesso atto di sindacato ispettivo in argomento sembrerebbe che la sospensione dell'utilizzo dei locali sia stata giustificata a tutela degli stessi studenti. Non si può pertanto escludere che la regione e il pertinente Ente per il diritto allo studio stiano operando, a tutt'oggi, a tutela degli ospiti della residenza.
  Riferisco, che, ad oggi, non risulta che la regione interessata abbia comunicato al Ministero la violazione da parte del beneficiario del finanziamento del vincolo di destinazione della residenza.
  Piuttosto, il Ministero è a conoscenza che – a seguito di parere positivo per l'area ex Manifattura Tabacchi, espresso dalla competente direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – l'ADISURC, ente gestore della residenza universitaria in argomento, inserirà nel prossimo bando per l'accesso ai benefici circa il Diritto allo Studio Universitario la suddetta residenza la quale, pertanto, sarà attiva dal prossimo Anno Accademico 2019/2020.

Pag. 113

ALLEGATO 4

5-01967 Nardi: Sull'ampliamento dell'insegnamento delle lingue orientali nelle scuole superiori.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Onorevole Ciampi, rispondo alla Sua interrogazione, evidenziando, preliminarmente, che l'attuale quadro ordinamentale consente, in maniera ampia, di introdurre l'insegnamento delle lingue non europee nei curricoli delle scuole secondarie di secondo grado.
  In questa prospettiva, infatti, già l'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 prevede che «Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia». Come è noto, tale piano deve integrare in modo armonico e coerente gli obiettivi generali e specifici dei diversi indirizzi di studio, determinati a livello nazionale, con le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, a partire da un'analisi del contesto e dall'interpretazione dei suoi bisogni educativi.
  A ciò si aggiunga che, le Indicazioni Nazionali dei Licei e le Linee Guida degli Istituti Tecnici e Professionali, laddove fanno riferimento a «Lingua e Cultura Straniera» o a «Lingua Straniera» consentono già alle scuole, nel rispetto della loro autonomia, di introdurre lingue non europee, poiché «Lingua Straniera» comprende qualsiasi lingua. Di conseguenza le istituzioni scolastiche possono offrire nel loro curricolo qualsiasi lingua o lingue straniere, laddove il piano di studio di alcuni indirizzi preveda più lingue straniere, in risposta alle richieste educative della propria utenza e del contesto. Più in dettaglio, l'Allegato H al decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010 «Insegnamenti attivabili sulla base del Piano dell'offerta Formativa nei limiti di contingente di organico assegnato all'istituzione scolastica» comprende Lingua e Cultura Straniera 2 e 3.
  Inoltre, il comma 28 dell'articolo 1 della legge 107 del 2015, consente alle scuole l'introduzione di insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nel quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado mediante l'utilizzo delle quote di autonomia e degli spazi di flessibilità che potrebbero essere utilizzati anche per offrire l'insegnamento di lingue non europee. Tali insegnamenti, che possono essere attivati nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e dei posti di organico dell'autonomia assegnati sulla base dei piani triennali dell'offerta formativa, sono parte del percorso dello studente e sono inseriti nel curriculum dello studente.
  Da ultimo, le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa prevista dall'articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 possono includere anche l'insegnamento di una lingua non europea in risposta alle esigenze del proprio contesto.
  Peraltro, l'inserimento di lingue non europee nei curricoli, coerente con il quadro ordinamentale fin qui delineato, trova una sua definizione nell'Esame di Stato, dove la seconda prova, per il corrente anno scolastico, verte anche su Lingua e Cultura Straniera 3, che può essere anche lingua non europea.

Pag. 114

ALLEGATO 5

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (Atto n. 89).

PARERE APPROVATO

  La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
   esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) (atto n. 89);

  premesso che:
   il Consiglio nazionale per l'Alta formazione artistica e musicale (CNAM), previsto dalla legge di riforma 21 dicembre 1999, n. 508 (»Riforma delle Accademie di belle arti, dell'accademia nazionale di danza, dell'accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati») quale organo tecnico di rappresentanza, consultivo e di proposta del settore AFAM, è decaduto il 31 dicembre 2012;
   secondo quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 3 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 508, il CNAM esprime pareri e proposte sugli schemi di regolamento riguardanti i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti, i requisiti di idoneità delle sedi, i possibili accorpamenti e fusioni, nonché le modalità di convenzione con istituzioni scolastiche e universitarie e con altri soggetti pubblici e privati, sui regolamenti didattici degli istituti, sul reclutamento del personale docente e sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;
   tale organo consultivo, costituito per la prima volta a seguito dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 16 settembre 2005, n. 236, è stato più volte prorogato con legge prima della decadenza definitiva del 31 dicembre 2012;
   l'ultima riunione del CNAM si è tenuta il 13 febbraio 2013 e da allora il mandato di tale organismo non è stato più prorogato;
   la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», ha disposto, all'articolo 1, comma 27, che, nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del CNAM, gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero (sui quali la legge n. 508 del 1999 prevede il parere obbligatorio del Consiglio stesso nel procedimento di approvazione di molteplici atti e provvedimenti anche di grande rilievo), siano perfetti ed efficaci anche in mancanza del prescritto parere del CNAM;
   l'assemblea congiunta delle Conferenze nazionali dei presidenti, dei direttori e dei presidenti delle consulte degli studenti ha approvato nel febbraio 2016 all'unanimità una mozione in cui veniva segnalato, tra le altre cose, come «a distanza di sedici anni dalla promulgazione della legge n. 508 manchino ancora fondamentali Pag. 115passaggi normativi, quali il decreto sul reclutamento del personale docente e la messa a ordinamento dei bienni, un dato cui si aggiunge l'effettiva inesistenza dell'organo consultivo di sistema (CNAM), scaduto da tre anni e non ancora rinnovato»;
   in un documento congiunto delle Conferenze dei presidenti, dei direttori e dei presidenti dei Conservatori di musica, approvato il 19 settembre 2018, si asseriva che «Infine resta aperta un'ultima importantissima questione relativa alla necessità di ricostituire il CNAM, organo previsto dalla Legge di Riforma 508/1999, a cui si devono pareri obbligatori previsti dalla stessa Legge. L'organo è scaduto ormai da qualche anno, e questa anomalia ha portato ad un rallentamento della piena attuazione della Riforma oltre al consolidamento di una situazione che si presenta ai limiti della legittimità giuridica»;
   nel parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto ministeriale in esame, espresso in data 30 maggio 2019, si manifesta apprezzamento per il fatto che il «Ministero proceda finalmente a dare puntuale attuazione al dettato legislativo, volto ad assicurare ad un settore importantissimo per l'alta formazione, la cultura e l'arte quale è l'AFAM, un organismo adeguatamente rappresentativo, ponendo così fine alla deprecabile prassi delle proroghe e della costituzione di organismi surrogatori»;
   lo schema di regolamento consta di 13 articoli e un allegato, suddiviso in due parti, una dedicata agli istituti superiori di studi musicali e una dedicata alle accademie di belle arti;
   il suddetto schema ha introdotto una serie di novità, tra cui la riduzione dei componenti del CNAM da 34 a 24; la riduzione da 6 a 2 degli esperti designati dal Ministro; l'eliminazione dei rappresentanti del Consiglio universitario nazionale; la previsione della rappresentanza degli istituti autorizzati a rilasciare titoli ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005 (una per il settore delle arti visive e del design e una per il settore musicale, coreutico e dello spettacolo), attribuendo tale rappresentanza ai soli direttori degli istituti;
   ulteriori modifiche hanno riguardato la semplificazione delle procedure relative alla composizione dei seggi presso le istituzioni; la necessità di tener conto del nuovo stato giuridico del personale docente, in ottemperanza agli ultimi contratti collettivi nazionali, eliminando la distinzione fra prima e seconda fascia; la modifica dei criteri di validità delle sedute del CNAM (validamente costituito con la nomina di almeno metà dei suoi componenti) e l'introduzione del quorum di un terzo degli aventi diritto al voto per la validità delle sedute; la durata dell'incarico per i componenti, che da tre anni passa a quattro, con l'introduzione della possibilità di riconferma per un altro mandato consecutivo; la previsione della decadenza del consigliere in caso di assenze ingiustificate per due sedute consecutive;
   il meccanismo di composizione delle rappresentanze elettive dei vari settori AFAM di cui all'articolo 3 dello schema di decreto non risulta adeguatamente proporzionato alle dimensioni effettive dei comparti e alla loro attuale popolazione;
   il meccanismo di rappresentanza risulta impostato su una serie di «macro-aree» individuate nella tabella A allegata allo schema di decreto, il cui criterio di ripartizione pare discutibile se valutato in riferimento alle affinità disciplinari;
   il meccanismo d'individuazione dei candidati nazionali previsto dall'articolo 6 dello schema di decreto richiede un passaggio preliminare in sede di singola istituzione per il vaglio del Collegio Docenti alla candidatura, con un'impostazione che allontana il nuovo CNAM dal CUN e risulta poco organica rispetto ad un settore caratterizzato da istituzioni di dimensioni molto variabili e da un corpo docenti connotato da instabilità per via dei trasferimenti. In altre parole, la libera e democratica elezione su base nazionale, che dovrebbe caratterizzare questo organismo, Pag. 116risulta condizionata da un meccanismo di pre-selezione su base locale;
   ai sensi dell'articolo 3, comma 3, dello schema di decreto la nomina a componente del CNAM è incompatibile con incarichi sindacali e si prevede che i componenti decadano dal mandato se viene meno l'appartenenza ad una categoria da essi rappresentata o se si verifica una causa di incompatibilità legata a incarichi sindacali;
   all'articolo 3, comma 4, quinto periodo dello schema di decreto ministeriale, si dispone che l'organo sia validamente costituito con la nomina di almeno metà dei suoi componenti (12 su 24);
   all'articolo 4, comma 9, dello schema di decreto ministeriale, si prevede poi, in relazione al quorum di validità delle sedute del CNAM, che «le sedute del consiglio sono valide se ad esse interviene un terzo degli aventi diritto al voto»;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) in sede di definizione dei meccanismi di rappresentanza elettiva del CNAM di cui all'articolo 3 del presente schema di decreto, appare opportuno tenere debitamente in considerazione le proporzioni tra le dimensioni dei differenti settori individuati e il numero dei rappresentanti espressi (con particolare riferimento ai commi 2 a) e 2 f), e cioè rispettivamente ai settori delle Accademie di Belle Arti e ISSM), procedendo, inoltre, ad una rimodulazione della Tabella A allegata allo schema di decreto al fine di garantire, nella suddivisione per aree omogenee, una maggiore affinità tra le diverse discipline, attualmente raggruppate nelle sei macro-aree degli Istituti Superiori di Studi Musicali e nelle cinque macro-aree delle Accademie di Belle Arti;
   b) si ritiene opportuno assimilare il meccanismo di individuazione delle candidature nazionali alle elezioni, previsto dall'articolo 6 dello schema di decreto, a quello già previsto per il CUN, superando, così, l'attuale meccanismo di pre-selezione operato dai Collegi docenti di ogni singola istituzione e consentendo, invece, ad ogni docente, la possibilità di proporre autonomamente la propria candidatura;
   c) si ritiene opportuno prevedere che i due rappresentanti elettivi degli Istituti autorizzati a rilasciare titoli secondo quanto previsto all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, di cui uno per il settore delle arti visive e del design e uno per il settore musicale, coreutico e dello spettacolo, appartengano solo al corpo docente;
   d) al fine di evitare la costituzione di posizioni dominanti nei momenti di discussione di temi legati all'erogazione dell'offerta formativa, ad eventuali accorpamenti o soppressioni di sedi, risulta opportuno estendere l'incompatibilità delle nomine a membro del CNAM, prevista all'articolo 3, comma 3, dello schema di decreto, oltre alle cariche sindacali, anche a chi rivesta il ruolo di consulente del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e a chi ricopra l'incarico di Direttore;
   e) atteso che per effetto del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, quinto periodo, che disciplina la validità costitutiva dell'organo con la nomina di almeno 12 componenti, e dell'articolo 4, comma 9, relativo al quorum di validità delle sedute, ove il CNAM risultasse costituito dal numero minimo di componenti consentito (12), sarebbero valide anche le sedute cui intervenga un terzo di questi, cioè soltanto quattro, sarebbe opportuno modificare il suddetto articolo 4, comma 9, nel senso di ritenere valide le sedute del consiglio cui intervengano almeno 8 componenti, come peraltro suggerito dal parere del Consiglio di Stato del 30 maggio 2019;
   f) valuti il Governo l'opportunità di sostituire la rubrica dell'articolo 13 («Copertura finanziaria») con la seguente: «Clausola di invarianza finanziaria», come suggerito dalla Commissione Bilancio nei rilievi trasmessi il 3 luglio 2019.