CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 luglio 2019
224.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per il contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive. C. 1603-ter Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 6.

  Sopprimere gli articoli 6, 7, 8, 9 e 10.
6. 1. Il Relatore.

  All'articolo 6 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera a), numero 1), dopo la lettera d) inserire la seguente:
  «d-bis) il divieto di accesso in parola si estende ai luoghi specificatamente indicati di particolare pregio storico, artistico, turistico e monumentale delle città che ospitano eventi sportivi limitatamente al giorno in cui tali eventi sono calendarizzati».
  b) al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:
   «b-bis) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
  “1-ter: è istituito un Fondo nazionale di garanzia con una dotazione iniziale di euro 500.000,00 volto ad indennizzare soggetti pubblici o a partecipazione pubblica che in occasione o nell'occorso o durante lo svolgimento di manifestazioni pubbliche, anche a carattere sportivo, subiscono danni al loro patrimonio per reati i cui autori non sia stato possibile individuare”».
*6. 2. Pella.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  All'articolo 6 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera a), numero 1), dopo la lettera d) inserire la seguente:
  «d-bis) il divieto di accesso in parola si estende ai luoghi specificatamente indicati di particolare pregio storico, artistico, turistico e monumentale delle città che ospitano eventi sportivi limitatamente al giorno in cui tali eventi sono calendarizzati».
  b) al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:
   «b-bis) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
  “1-ter: è istituito un Fondo nazionale di garanzia con una dotazione iniziale di euro 500.000,00 volto ad indennizzare soggetti pubblici o a partecipazione pubblica che in occasione o nell'occorso o durante lo svolgimento di manifestazioni pubbliche, anche a carattere sportivo, subiscono danni al loro patrimonio per reati i cui autori non sia stato possibile individuare”».
*6. 3. Morani.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:
   3) al comma 5, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Nei confronti della persona già destinataria del divieto di cui al primo periodo, la durata del nuovo Pag. 83divieto e dell'eventuale prescrizione non può essere inferiore a tre anni e superiore a dieci anni».
6. 4. Bazoli, Verini, Morani, Miceli, Annibali, Bordo, Vazio, Ferri.

  Al comma 1, lettera a), numero 4) sostituire la parola: nonché con la seguente: ovvero.
6. 5. Bazoli, Verini, Morani, Miceli, Annibali, Bordo, Vazio, Ferri.

  Al comma 2, lettera a), capoverso comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo la parola: «condannati» inserire le seguenti: «negli ultimi cinque anni»;
   b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione».
6. 6. Bazoli, Verini, Morani, Miceli, Annibali, Bordo, Vazio, Ferri.

ART. 7.

  Sopprimerlo.
7. 1. Bazoli, Verini, Morani, Miceli, Annibali, Bordo, Vazio, Ferri.

ART. 8.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. All'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6-ter, le parole: «fino al 30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2022»;
   b) al comma 6-quater, secondo periodo, le parole: «fino al 30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2022».
8. 1. Bazoli, Verini, Morani, Miceli, Annibali, Bordo, Vazio, Ferri.

  Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge del 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48)

  All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge del 20 febbraio 2017 n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285» sono inserite le parole: «oltreché dall'articolo 1-sexies del decreto-legge febbraio 2003 n. 28 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2003, n. 88,».
*8. 01. Morani.
(Inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge del 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48)

  All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge del 20 febbraio 2017 n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285» sono inserite le parole: «oltreché dall'articolo 1-sexies del decreto-legge febbraio 2003 n. 28 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2003, n. 88,».
*8. 02. Pella.
(Inammissibile per estraneità di materia)

Pag. 84

ART. 9.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
9. 1. Bazoli, Verini, Morani, Miceli, Annibali, Bordo, Vazio, Ferri.

ART. 10.

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche all'articolo 7-bis del decreto legislativo 10 agosto 2000 n. 267)

  L'articolo 7-bis del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 267 è sostituito dal seguente:

Art. 7-bis.
(Sanzioni amministrative)

  1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 5.000 euro.
  1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.
  1-ter. Alle violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo si applica, laddove prevedibile, la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi per le fattispecie previste dai Regolamenti di Polizia Urbana.
  2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  3. Gli Enti Locali con regolamento di contabilità e per fattispecie specificatamente indicate nei propri regolamenti possono prevedere in caso di contestazione immediata della violazione la possibilità del pagamento in misura ridotta della sanzione direttamente nelle mani dell'organo accertatore, sempre che il trasgressore vi provveda inderogabilmente mediante strumenti di pagamento elettronici, la cui tracciabilità possa in qualunque momento essere verificata.
*10. 01. Morani.
(Inammissibile per estraneità di materia)

ART. 10.

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche all'articolo 7-bis del decreto legislativo 10 agosto 2000 n. 267)

  L'articolo 7-bis del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 267 è sostituito dal seguente:

Art. 7-bis.
(Sanzioni amministrative)

  1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 5.000 euro.
  1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.
  1-ter. Alle violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo si applica, laddove prevedibile, la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi per le fattispecie previste dai Regolamenti di Polizia Urbana.Pag. 85
  2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  3. Gli Enti Locali con regolamento di contabilità e per fattispecie specificatamente indicate nei propri regolamenti possono prevedere in caso di contestazione immediata della violazione la possibilità del pagamento in misura ridotta della sanzione direttamente nelle mani dell'organo accertatore, sempre che il trasgressore vi provveda inderogabilmente mediante strumenti di pagamento elettronici, la cui tracciabilità possa in qualunque momento essere verificata.
*10. 02. Pella.
(Inammissibile per estraneità di materia)

ART. 11.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole:, anche penale e processuale,.
11. 1. Bazoli, Verini, Morani, Miceli, Annibali, Bordo, Vazio, Ferri.

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: di cui alla presente legge, con la seguente: vigenti.
11. 2. Perantoni, Dori.

  Al comma 3, sopprimere la lettera a).
11. 3. Casciello, Marin, Costa.

  Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche)

  1. Il Questore, sentito il parere del comitato provinciale per l'ordine pubblico e la sicurezza, può disporre il divieto di vendita e la somministrazione di bevande alcoliche nei luoghi delle manifestazioni sportive nonché sui mezzi di trasporto utilizzati dai tifosi.
11. 01. Bordo.

  Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche)

  1. Il Questore, in occasione di manifestazioni sportive considerate a rischio, può disporre il divieto di vendita e la somministrazione di bevande alcoliche nei luoghi interessati dall'evento nonché sui mezzi di trasporto utilizzati dai tifosi.
11. 02. Bordo.

  Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni di sicurezza degli impianti sportivi)

  1. Le società ovvero i proprietari o i gestori degli impianti sportivi sono tenuti, entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere favorevole del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubbliche, ad eliminare le recinzioni che separano gli spalti dal terreno di gioco.
11. 03. Bordo.
(Inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Numero verde)

  1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso il Pag. 86Ministero dell'interno, un numero verde finalizzato a ricevere segnalazioni o denunce, anche in forma anonima, di episodi di violenza oppure di teppismo o di razzismo avvenuti nel corso di manifestazioni sportive.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo quantificato in 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
11. 04. Bordo.

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ALLEGATO 2

Disposizioni per il contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive. C. 1603-ter Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 6.

  Sopprimere gli articoli 6, 7, 8, 9 e 10.
6. 1. Il Relatore.

ART. 11.

  Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: di cui alla presente legge con la seguente: vigenti.
11. 2. Perantoni.