CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 luglio 2019
223.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto. Atto n. 92.

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

   La VIII Commissione,
   esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto (atto n. 92);
   ricordato che l'atto in esame, unitamente all'analogo schema riferito alla sola regione Piemonte (atto 91) completano un processo di revisione della rete autostradale e stradale nazionale avviato nella scorsa legislatura e concretizzatosi – con riguardo alle altre regioni italiane a statuto ordinario (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Toscana e Umbria) nel DPCM 20 febbraio 2018;
   ricordato che la prescritta intesa in sede di Conferenza unificata è stata acquisita il 15 novembre 2018;
   valutata la necessità di procedere ad una centralizzazione della gestione del patrimonio infrastrutturale mediante la riclassificazione di numerose arterie stradali di valenza nazionale che interessa la rete stradale della Emilia Romagna per 644,9 chilometri (mentre sono declassificati 49 chilometri), della Lombardia per 1.075,6 chilometri, della Toscana per 39,8 chilometri e del Veneto per 725,2 chilometri (a fronte della declassificazione di 50,9 chilometri);
   rilevata l'opportunità di verificare se sussistano le condizioni, d'intesa con la Regione e previa interlocuzione con gli enti locali interessati, di integrare le tabelle A e 1a, concernenti l'individuazione della rete stradale di interesse nazionale relativa alla Regione Emilia Romagna, con la S.P. n. 8 – Santagatese per km 19,5 e la S.P. n. 28 – Fanante per km 4,5 nel territorio della provincia di Rimini;
   segnalata la necessità di operare una correzione formale al comma 5, che si riferisce impropriamente ad «imprecisioni nei» dati, mentre dovrebbe utilizzare l'espressione «rettifiche ai»;
   richiamata l'attenzione sul fatto che l'articolo 2 dello schema effettua un rinvio normativo all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2000, il quale, nella sua formulazione letterale, riguarda il procedimento inverso a quello realizzato nel provvedimento in esame, poiché concerne il trasferimento agli enti territoriali delle risorse strumentali e organizzative, al fine di consentire a questi ultimi l'accesso ai dati e alla documentazione che originariamente era tenuta dall'Anas o dal Ministero delle infrastrutture;
   evidenziato che la dubbia portata normativa dell'articolo 2 si riverbera anche sulla formulazione dell'articolo 3, in quanto subordina l'operatività del trasferimento per i tratti di strade riclassificati all'adozione «del provvedimento di cui all'articolo 2», mentre l'articolo 2 non fa menzione ad alcun provvedimento;
   rappresentata l'esigenza di precisare, all'articolo 4, la locuzione «data del decreto» al fine di definire il riferimento Pag. 67temporale a partire dal quale resta di competenza della stazione appaltante l'ultimazione dei lavori per i quali sia stato pubblicato il bando di gara,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   valuti il Governo l'opportunità, d'intesa con la Regione e previa interlocuzione con gli enti locali interessati, di integrare le tabelle A e 1a, concernenti l'individuazione della rete stradale di interesse nazionale relativa alla Regione Emilia Romagna, con la S.P. n. 8 – Santagatese per km 19,5 e la S.P. n. 28 – Fanante per km 4,5 nel territorio della provincia di Rimini;
   si abbia cura di riformulare il comma 5 dell'articolo 1, sostituendo le parole: «Eventuali imprecisioni nei» con le seguenti: «Eventuali rettifiche ai», conformemente a quanto previsto dalla corrispondente disposizione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2018, recante «Revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Toscana e Umbria»;
   all'articolo 2 si verifichi la congruità del rinvio all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2000, considerato che esso concerne l'accesso di regioni ed enti locali ai dati contenuti negli albi e nei registri la cui tenuta è di competenza dell'Anas o del Ministero dei lavori pubblici;
   si verifichi la necessità di sostituire l'articolo 3 – che subordina l'operatività del trasferimento per i tratti di strade riclassificati all'adozione di un provvedimento del quale l'articolo 2 non fa tuttavia menzione – con il seguente: «L'operatività del trasferimento per i tratti di strade riclassificati è subordinata alla redazione e sottoscrizione dei verbali di consegna previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2000»;
   all'articolo 4, si chiarisca se le parole «alla data del presente provvedimento» debbano essere riferite alla data di entrata in vigore del provvedimento o alla data di pubblicazione dello stesso;
   valuti infine il Governo l'opportunità, in prosecuzione del processo di revisione della rete stradale nazionale, di dar corso alle ulteriori richieste degli enti locali e delle Regioni riferite alle strade esistenti o in corso di realizzazione, anche con riferimento al territorio delle Regioni interessate dal precedente DPCM del 20 febbraio 2018, come, ad esempio, la «pedemontana Marche Abruzzo», per la quale si raccomanda l'assunzione di ogni utile iniziativa di propria competenza per il suo completamento.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nella regione Piemonte. Atto n. 91.

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

  La VIII Commissione,
   esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nella regione Piemonte (atto n. 91);
   ricordato che l'atto in esame, unitamente all'analogo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri riferito alle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto (atto Governo n. 92) integra un processo di revisione della rete autostradale e stradale nazionale avviato già nella scorsa legislatura e concretizzatosi – con riguardo alle altre regioni italiane a statuto ordinario (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Toscana e Umbria) – nel DPCM 20 febbraio 2018;
   ricordato che, per la sola regione Piemonte, la prescritta intesa in sede di Conferenza unificata è stata acquisita il 22 novembre 2018;
   valutata la necessità di procedere ad una centralizzazione della gestione del patrimonio infrastrutturale mediante la riclassificazione di numerose arterie stradali di valenza nazionale che, per quanto concerne la regione Piemonte, è pari a l. 000,6 chilometri, a fronte della declassificazione di soli 8,9 chilometri;
   segnalata la necessità di operare una correzione formale al comma 5, che si riferisce impropriamente ad «imprecisioni nei» dati, mentre dovrebbe utilizzare l'espressione «rettifiche ai»;
   richiamata l'attenzione sul fatto che l'articolo 2 dello schema effettua un rinvio normativo all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2000, il quale, nella sua formulazione letterale, riguarda il procedimento inverso a quello realizzato nel provvedimento in esame, poiché concerne il trasferimento agli enti territoriali delle risorse strumentali e organizzative, al fine di consentire a questi ultimi l'accesso ai dati e alla documentazione che originariamente era tenuta dall'Anas o dal Ministero delle infrastrutture;
   evidenziato che la dubbia portata normativa dell'articolo 2 si riverbera anche sulla formulazione dell'articolo 3, in quanto subordina l'operatività del trasferimento per i tratti di strade riclassificati all'adozione «del provvedimento di cui all'articolo 2», mentre l'articolo 2 non fa menzione ad alcun provvedimento;
   rappresentata l'esigenza di precisare, all'articolo 4, la locuzione «data del decreto» al fine di definire il riferimento temporale a partire dal quale resta di competenza della stazione appaltante l'ultimazione dei lavori per i quali sia stato pubblicato il bando di gara,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   si abbia cura di riformulare il comma 5 dell'articolo 1, sostituendo le parole: «Eventuali imprecisioni nei» con le seguenti: Pag. 69«Eventuali rettifiche ai», conformemente a quanto previsto dalla corrispondente disposizione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2018, recante «Revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Toscana e Umbria»;
   all'articolo 2 si verifichi la congruità del rinvio all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2000, considerato che esso concerne l'accesso di regioni ed enti locali ai dati contenuti negli albi e nei registri la cui tenuta è di competenza dell'Anas o del Ministero dei lavori pubblici;
   si verifichi la necessità di sostituire l'articolo 3 – che subordina l'operatività del trasferimento per i tratti di strade riclassificati all'adozione di un provvedimento del quale l'articolo 2 non fa tuttavia menzione – con il seguente: «L'operatività del trasferimento per i tratti di strade riclassificati è subordinata alla redazione e sottoscrizione dei verbali di consegna previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2000»;
   all'articolo 4, si chiarisca se le parole «alla data del presente provvedimento» debbano essere riferite alla data di entrata in vigore del provvedimento o alla data di pubblicazione dello stesso;
   valuti infine il Governo l'opportunità, in prosecuzione del processo di revisione della rete stradale nazionale, di dar corso alle ulteriori richieste degli enti locali e delle Regioni riferite alle strade esistenti o in corso di realizzazione, anche con riferimento al territorio delle Regioni interessate dal precedente DPCM del 20 febbraio 2018, come, ad esempio, la «pedemontana Marche Abruzzo», per la quale si raccomanda l'assunzione di ogni utile iniziativa di propria competenza per il suo completamento.