CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 luglio 2019
219.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-02465 Moretto: Su questioni relative alla cessazione del regime di maggior tutela nel settore del gas naturale e dell'energia elettrica.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La ratio sottesa alla modifica normativa operata dal decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, cui fanno riferimento gli Onorevoli Interroganti, non è stata quella di ritardare il processo di estensione dei prezzi di mercato, bensì quella stimolare e creare, nel tempo intercorrente a tale cambiamento, condizioni di piena consapevolezza e di effettivo vantaggio per i consumatori.
  A tal fine è stata prevista l'adozione di un decreto del Ministero dello sviluppo economico volto a verificare una serie di pre-condizioni sullo stato dei mercati retail, nonché ad azionare precisi strumenti a tutela dei consumatori, soprattutto di quelli più vulnerabili, che oggi non sono ancora tutti pienamente operativi.
  A tal proposito, preme evidenziare che sul tema in discussione (relativo agli interventi per dare attuazione alla legge sulla concorrenza in materia di superamento del regime di tutela dei prezzi dell'energia, in modo da rafforzare le garanzie per i consumatori e la concorrenza sul mercato), in Parlamento – negli ultimi mesi – si è svolto un confronto positivo tra varie forze politiche.
  In particolare, il Governo si è impegnato a dare attuazione, in tempi brevi, a quanto previsto dall'articolo 1, commi 80-82, della citata legge n. 124 del 2017, istituendo presso il Ministero dello sviluppo economico l'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali e, allo stesso tempo, predisponendo criteri e requisiti per l'iscrizione e la permanenza nel suddetto elenco.
  Il Governo, dunque, sta ponendo in essere tutti i passaggi utili per arrivare alla cessazione del regime di tutela in un contesto di regole e di requisiti richiesti agli operatori di mercato, con le dovute misure di accompagnamento, che diano più garanzie ai consumatori e allo stesso tempo sanzioni i comportamenti scorretti e anticoncorrenziali.
  In questi mesi il Ministero dello sviluppo economico ha altresì svolto un confronto con l'Autorità per la regolazione di energia reti e ambiente (ARERA) e L'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) finalizzato a considerare le sanzioni inflitte dalle Autorità regolatorie suscettibili di comportare effetti ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla normativa, ivi inclusa, nei casi più gravi, l'esclusione dall'elenco venditori.
  Sul tema sono stati svolti approfondimenti ed elaborate proposte di revisione della normativa medesima con lo scopo di rendere lo strumento più efficace, al fine di prevenire condotte scorrette e offrire maggiori garanzia ai consumatori.
  Relativamente al rafforzamento dei bonus sociali, elettrico e gas, destinati alle fasce più deboli di utenti, sono state formulate proposte per l'introduzione dell'automatismo, ritenuto necessario in quanto solo un terzo circa degli aventi diritto ne ha usufruito. A seguito di un confronto con l'ARERA e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono state definite, quindi, le possibili soluzioni a livello tecnico, che si stanno attentamente valutando.

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ALLEGATO 2

5-02466 Alemanno: Su questioni relative all'attività estrattiva su terraferma.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Occorre premettere che in Italia i giacimenti di idrocarburi sono patrimonio indisponibile dello Stato (articolo 826 del codice civile). Le imprese private che, in dipendenza dell'attribuzione di una concessione, effettuano la produzione di idrocarburi corrispondono aliquote di tali produzioni (royalties) allo Stato, alle regioni e ai comuni interessati.
  Nell'atto in discussione gli Onorevoli Interroganti fanno riferimento alle Regioni beneficiarie delle risorse afferenti al Fondo Sviluppo economico e attivazione di una social card, avviata ai sensi dell'articolo 45 della legge n. 99 del 2009, come modificato dall'articolo 36, comma 2-bis, lettera a), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Sblocca Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
  Nello specifico, risultano beneficiando delle royalties del Fondo in parola le seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Veneto. Alcune intese sono già concluse, altre sono in avanzata fase di definizione con istruttoria tecnica in corso.
  Ad oggi solo le regioni Abruzzo, Toscana e Veneto non hanno presentato alcuna proposta di intesa, che per Veneto e Toscana comprendono complessivamente poche decine di migliaia di euro.

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ALLEGATO 3

5-02467 Squeri: Sulle iniziative per consentire lo svolgimento delle gare per l'affidamento delle concessioni per la distribuzione del gas naturale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La partenza delle gare cui fanno riferimento gli Onorevoli interroganti, è dovuta alla complessità degli aspetti (non solo economici) coinvolti nel processo di liberalizzazione del settore che comporta la transizione dagli affidamenti comunali diretti ad affidamenti a mezzo di gara pubblica, da svolgersi in ambiti territoriali minimi.
  Tutto l'impianto normativo – normativa primaria, secondaria e delibere dell'Autorità di regolazione dei settore (ARERA) – è stato impostato e reso il più possibile aderente alle peculiarità del settore; inoltre, sono state poste regole di gara omogenee che diano la dovuta importanza agli aspetti tecnici e della qualità del servizio.
  Ad oggi, nonostante il quadro normativo sia completo, soltanto pochissime procedure di gara per l'aggiudicazione del servizio di distribuzione del gas risultano in corso di esecuzione e, come rappresentato dal Sottosegretario On. Crippa che ha la delega del settore, alcuni comuni e stazioni appaltanti hanno evidenziato taluni ultimi aspetti ritenuti ostativi all'avvio delle gare. Tali aspetti richiedono nuovi interventi legislativi, che sono in corso di approfondimento.
  Pertanto, il Ministero dello sviluppo economico si è già attivato, dopo alcuni incontri istituzionali, ed ha predisposto le modifiche necessarie per sbloccare la partenza delle gare, per promuovere una maggiore efficienza nel servizio di distribuzione, per sostenere gli investimenti necessari alla sicurezza e, infine, per preparare il settore alle modifiche tecnologiche e ai cambiamenti, indotti dalla transazione energetica.
  Tali cambiamenti saranno proposti nel DDL Energia in corso di predisposizione.

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ALLEGATO 4

DL 53/2019: Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. C. 1913 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La X Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica (C. 1913 Governo);
   valutate con favore le finalità del provvedimento,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 5

DL 53/2019: Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. C. 1913 Governo.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATA DAI DEPUTATI BENAMATI, BONOMO, MANCA, MOR, MORETTO, NARDI, NOJA, ZARDINI

  La X Commissione,
   premesso che:
    il decreto in esame si inserisce nell'alveo dei provvedimenti adottati dall'attuale Governo che declinano la materia «ordine e sicurezza pubblica» principalmente nel contrasto e repressione dell'immigrazione irregolare;
    tale politica, se così si può chiamare, è stata oggetto di severe critiche da parte dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani che ha evidenziato la sua radicale incompatibilità con gli obblighi derivanti dalle Convenzioni sul diritto internazionale del mare (UNCLOS, SOLAS e SAR), nonché con il principio del non-refoulement;
    per quanto riguarda le materie di stretta competenza della X Commissione, l'articolo 5, modificando l'articolo 109 del Testo unico di pubblica sicurezza che impone ai gestori di strutture ricettive di comunicare alla questura territorialmente competente le generalità delle persone alloggiate entro ventiquattr'ore dal loro arrivo, dispone che, per i soggiorni non superiori alle ventiquattr'ore, la comunicazione debba essere effettuata con immediatezza;
    in sostanza, mentre la norma previgente prevedeva che ogni struttura turistico-ricettiva effettuasse una comunicazione al giorno, il decreto-legge n. 53 stabilisce di fatto che venga effettuata una comunicazione per ogni cliente, determinando inevitabilmente disagi per i turisti e oneri a carico dei gestori delle strutture ricettive,
  esprime

PARERE CONTRARIO.