CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 luglio 2019
218.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VII e XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità. Atto n. 86.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO

  Le Commissioni riunite VII (Cultura, scienza e istruzione) e XII (Affari sociali),
  esaminato, nelle sedute del 20 giugno, del 3 e del 9 luglio 2919, lo schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (Atto n. 86);
  tenuto conto del parere espresso dalla Conferenza Unificata in data 20 giugno 2019;
  tenuto conto altresì delle audizioni informali svoltasi presso le Commissioni riunite VII e XII il 2 luglio 2019;
  premesso che:
   lo schema di decreto correttivo costruisce un percorso di inclusione che non tiene conto solo dei bisogni del singolo alunno, ma anche della necessità di lavorare sul contesto sia esso la classe, l'istituto o l'ambiente sociale, entro il quale il percorso di crescita e di istruzione dell'alunno si sviluppa tenuto anche conto dei principi della Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità;
   è sicuramente positiva l'introduzione di una certificazione che contenga anche l'analisi delle barriere e dei facilitatori ambientali rispetto all'esercizio del diritto all'istruzione dell'alunno con disabilità è comunque necessario porre alcune integrazioni e modifiche affinché l'impianto configurato dallo schema di decreto possa trovare concreta applicazione,

  esprimono

PARERE FAVOREVOLE
  con le seguenti condizioni:
   a) rimarcare nella definizione di inclusione scolastica di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n.66 del 2017 che questa riguarda non solo gli alunni con disabilità, ma anche tutti gli altri alunni che, pur non in possesso della certificazione ai sensi della legge n. 104 del 1992, necessitano comunque di attenzioni educative peculiari. A tal proposito, è opportuno ricordare che la direttiva MIUR del 27 dicembre 2012 individua tre sottocategorie di BES, vale a dire la disabilità, i disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici e lo svantaggio socioeconomico, linguistico o culturale;
   b) all'articolo 3, comma 1, lettera e), con riferimento all'accordo in sede di Conferenza unificata, di cui al comma 5-bis, individuare una data entro la quale perfezionarlo;
   c) all'articolo 4 apportare le seguenti modifiche: 1) al comma 1, lettera a) eliminare le parole «a cura dell'azienda sanitaria locale»; 2) al comma 1, lettera b) sostituire le parole «e l'altro specialista» con la parola «preferibilmente»; 3) al Pag. 26comma 1, lettera b), precisare meglio il significato di «assistente specialistico» e di «operatore sociale»;
   d) all'articolo 6, comma 1, lettera a), riformulare il punto 4) in modo tale che le risorse umane siano programmate ed assegnate in modo tale da non avere Piani Educativi Individualizzati (PEI) inattuati come accade oggi all'esito di molte Valutazioni Multidimensionali laddove il personale che si deve andare ad inserire nei PEI potrebbe, per ragioni di sostenibilità economica, poi non essere effettivamente assegnato. Sempre all'articolo 6 comma 1 lettera a), n. 4) sostituire le parole «personale ausiliario» con «collaboratori scolastici» e aggiungere, in fine, le seguenti parole «individuandone il numero di ore di intervento e le modalità di interrelazione con le altre figure professionali;
   e) all'articolo 6, comma 1, lettera b) sopprimere il capoverso comma 2-bis in quanto in contrasto con la sentenza della Corte Costituzionale 80/2010;
   f) all'articolo 6, comma 1, lettera b), capoverso comma 2-ter dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze,» aggiungere le seguenti: «sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica,». Ciò per coerenza con la stessa dizione contenuta nel nuovo comma 7 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 66 del 2017;
   g) all'articolo 8, lettera a), sopprimere il periodo «il GIT conferma la richiesta inviata dal dirigente scolastico all'ufficio scolastico regionale relativa al fabbisogno delle misure di sostegno ovvero può esprimere su tale richiesta un parere difforme». Sempre a tale articolo apportare le seguenti modifiche: 1) al comma 1, lettera a), punto 4, dopo la parola «parere difforme» aggiungere «non vincolante»; 2) al comma 1, lettera a), punto 8, dopo le parole «Il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI) è composto» aggiungere le seguenti «dal dirigente scolastico o suo delegato» e dopo le parole «Azienda sanitaria locale» aggiungere le seguenti «e degli enti locali»; 3) al comma 1, lettera a), punto 9, eliminare le parole «può avvalersi»; 4) al comma 1, lettera a), punto 10, sostituire la parola «unità» con «equipe» e dopo la parola «multidisciplinare» aggiungere «del Servizio sanitario nazionale»; 5) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «del territorio» aggiungere le seguenti «e per la misura degli impatti sociali dei processi di inclusione nelle singole istituzioni scolastiche con i metodi dell'evidenza scientifica»;
   h) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole «tenendo conto» inserire le seguenti «delle indicazioni contenute nei singoli PEI,». Tale precisazione era prevista nella precedente formulazione ed inoltre la stessa nuova formulazione del decreto prevede che i PEI debbano proprio indicare il numero delle ore di sostegno. Tanto più che subito dopo, per richiedere le risorse agli Enti territoriali, si chiede ai dirigenti scolastici di fare espresso riferimento ai PEI. L'omissione del riferimento ai singoli PEI nel nuovo articolo 10 proposto potrebbe creare problemi interpretativi che è assolutamente indispensabile evitare.
   i) all'articolo 10, comma 1, sopprimere la lettera b);
   l) all'articolo 11, comma 1, aggiungere la seguente lettera «c): le parole “ , nonché quanto previsto dall'articolo 1, comma 131, della citata legge n. 107 del 2015” sono soppresse». Ciò in quanto il comma 131 citato è stato abrogato dal decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. Inoltre, sempre all'articolo 11 dello schema di decreto, prevedere di inserire all'articolo 14 del decreto legislativo n. 66 del 2017 il seguente comma: «2-bis Il docente a tempo indeterminato su cattedra di sostegno può chiedere trasferimento su altra cattedra o su altra sede solo quando l'alunno assegnato abbia terminato quel determinato grado di scuola.». È questo che garantisce statisticamente la maggiore continuità didattica secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 1, comma 181, lettera c), numero 2) della legge n. 107 del 2015;Pag. 27
   m) all'articolo 13 sostituire il comma 1 con il seguente: «Dopo l'articolo 15, è inserito il seguente: «Art. 15 bis – Misure di accompagnamento 1. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero della Salute, sentita la Conferenza Stato-Regioni-Città, sono stabilite le misure di accompagnamento a tutto il personale coinvolto nel processo inclusivo sulle nuove modalità di inclusione previste dal presente decreto. Tali misure sono rivolte anche alle famiglie delle bambine e bambini, alunne e alunni, studentesse e studenti con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica. Le modalità delle misure di cui al presente articolo vanno estese anche alla formazione permanete di tutto il personale e dei famigliari secondo i principi contenuti dalla legge n. 104 del 1992, articolo 14 comma 7 che trova la più recente applicazione nelle linee di indirizzo del 10 maggio 2018 della Conferenza Unificata. In particolare, dovranno essere definite misure di accompagnamento in ordine a: a) iniziative formative per tutto il personale coinvolto nel processo inclusivo; b) attivazione di progetti e iniziative per supportare il processo inclusivo; c) composizione di un comitato per la direzione e il coordinamento delle misure di accompagnamento. 2. Ai componenti del comitato di cui alla lettera c) non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento»;
   n) chiarire in modo esaustivo che le risorse attualmente a disposizione degli Enti locali per l'integrazione scolastica, del tutto insufficienti e infatti soggette a integrazione da parte degli stessi Enti locali, siano quelle a disposizione degli ambiti territoriali per l'attuazione dei Piani sociali di zona nonché siano programmate a livello territoriale nell'alveo delle risorse trasferite dallo Stato alle Regioni con i riparti del Fondo non autosufficienza e del Fondo nazionale politiche Sociali. Questo anche in virtù di quanto affermato dalla Corte dei conti nella Deliberazione del 16 luglio 2018 n.13/2018/G: «tra i motivi che rendono difficile l'attuazione vi è anzitutto «l'inadeguatezza di una pianificazione delle risorse per l'integrazione [...] e l'incertezza ed episodicità delle risorse finanziarie dedicate»;
   o) prevedere che l'eventuale integrazione dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare sia fatta dalla Asl e non dall'Ente locale anche perché il pedagogista non è una figura professionale solitamente presente negli organici degli Enti locali e, pertanto, tale disposizione comporterebbe maggiore spesa a carico degli stessi Enti. Inoltre, per la redazione del PEI l'assistente sociale può già essere chiamato ad intervenire sul caso di specie quando se ne ravveda la necessità;
   p) prevedere che il dirigente scolastico svolga una funzione di sintesi delle attività di valutazione del Gruppo di lavoro per l'inclusione propedeutiche all'attivazione di ogni intervento o, in alternativa, che sia il personale dell'Ente locale (se partecipante al GLI) a riportare per quanto di competenza gli esiti al proprio Ente;
   q) prevedere che nella procedura per l'assegnazione delle ore di sostegno la richiesta del dirigente scolastico debba esclusivamente fondarsi sulla base dei Piani Educativi Individualizzati (PEI) di ciascun alunno con disabilità;
   r) precisare che l'acquisizione dei 60 CFU necessari per accedere al Corso di Specializzazione per il sostegno, previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 66 del 2017, siano acquisiti in parte (30 CFU) mediante il riconoscimento di crediti relativi alle competenze in didattica inclusiva, già acquisiti con il conseguimento della laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria, in parte (30 CFU) mediante modalità integrative supplementari;
   s) precisare che il riconoscimento dei crediti (30 CFU) già acquisiti con il conseguimento della laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria deve riguardare i crediti relativi a corsi scelti ad hoc, al tirocinio, ai laboratori e alla relazione Pag. 28per la prova finale dell'attuale ordinamento, se il loro contenuto è volto specificatamente all'inclusione e alla disabilità; tale riconoscimento spetterà al Consiglio di Coordinamento didattico;
   t) richiamare nei principi il decreto legislativo n. 65 del 2017 «Istituzione del sistema di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni», riconoscendo l'ampia rilevanza della socializzazione fin dalla primissima infanzia e delle immediate opportunità di apprendimento anche per i bambini piccolissimi, specialmente se in situazione di disabilità;
   u) riconsiderare nei principi, il ruolo strategico che l'educatore può avere riguardo, specialmente, al Progetto di Vita della persona con disabilità; uguale attenzione va posta al ruolo fondamentale del Pedagogista nella presa in carico della persona con disabilità, introducendo il riferimento della c.d. «Legge Iori»;
   v) sostituire il termine «condizione» di disabilità, più volte richiamato, con l'espressione «situazione di disabilità» – che implica anche e sempre degli aspetti evolutivi – e con quella di «persona con disabilità», indicata dalla Convenzione ONU, 2006.
DE FILIPPO, ASCANI, CARNEVALI, PICCOLI NARDELLI, UBALDO PAGANO, PINI, RIZZO NERVO, SCHIRÒ, SIANI, PRESTIPINO, DI GIORGI, CIAMPI, ANZALDI, FRANCESCHINI, ROSSI.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità. Atto n. 86.

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

  Le Commissioni riunite VII (Cultura, scienza e istruzione) e XII (Affari sociali),
  esaminato, nelle sedute del 20 giugno, del 3 luglio e del 9 luglio 2019, lo schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (Atto n. 86);
  tenuto conto del parere espresso dalla Conferenza unificata in data 20 giugno 2019;
  tenuto altresì conto delle audizioni informali svoltesi presso le Commissioni riunite VII e XII il 2 luglio 2019 e preso visione delle memorie scritte depositate dai soggetti auditi nel corso di tali audizioni;
  esprimono

PARERE FAVOREVOLE
  con le seguenti osservazioni:
  valuti il Governo l'opportunità di:
   a) all'articolo 3, comma 1, lettera e), con riferimento all'accordo in sede di Conferenza unificata, di cui al comma 5-bis, individuare una data entro la quale perfezionare l'accordo medesimo;
   b) all'articolo 6, comma 1, lettera a), sostituire il numero 4) con il seguente: «4) la lettera d) è sostituita dalla seguente: d) esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall'accordo di cui al comma 5-bis del precedente articolo 3.»;
   c) integrare, all'articolo 1 del decreto legislativo n. 66 del 2017, la definizione di inclusione scolastica quale cifra fondamentale della scuola italiana con riferimento alla particolarità di ogni alunno con bisogni educativi speciali e a metodologie didattiche inclusive per ogni alunno, fermo restando che le disposizioni del decreto legislativo, compresi i benefici collegati alle misure di sostegno, si applicano esclusivamente ai bambini, agli alunni e agli studenti certificati ai sensi della legge n. 104 del 1992;
   d) fare riferimento, dove la norma disponga l'assegnazione di risorse di competenza degli Enti territoriali, all'accordo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), dello schema in esame, al fine di garantire in ogni momento decisionale uniformità delle prestazioni sul territorio nazionale;
   e) assegnare all'Ente locale la possibilità di integrare l'Unità di Valutazione Pag. 30Multidisciplinare anche con un pedagogista o altro delegato del medesimo Ente, purché in possesso di specifiche professionalità, al fine di assicurare la presenza di personale idoneo alla presa di decisioni soprattutto ai fini della redazione del Progetto individuale;
   f) integrare l'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 66 del 2017, con una disposizione che preveda la revisione delle linee guida, in quanto trattasi di documento di natura tecnica da sottoporsi a verifica, preferibilmente su base triennale, anche per l'evolversi delle conoscenze scientifiche in materia;
   g) introdurre, in analogia con quanto accade per la proposta delle misure di sostegno, che è avanzata da parte del dirigente scolastico all'Ufficio scolastico regionale, il principio che sia il medesimo dirigente scolastico ad avanzare ai competenti Enti locali la proposta relativa alle misure di sostegno diverse da quello didattico, precisando che tale proposta abbia natura «complessiva»;
   h) prevedere che, per la definizione dell'utilizzazione delle risorse complessive destinate all'istituto scolastico per l'assistenza di competenza degli Enti locali, nei Gruppi di Lavoro per l'Inclusione (GLI) sia presente un rappresentante dell'Ente locale competente, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera e) dello schema in esame;
   i) precisare che il supporto degli operatori sanitari all'interno del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) abbia natura «necessaria»;
   l) integrare, nella procedura per l'assegnazione delle ore di sostegno, che la richiesta dei posti da parte del dirigente scolastico sia inviata anche sulla base dei Piani Educativi Individualizzati (PEI) di ciascun alunno con disabilità della scuola;
   m) precisare che l'acquisizione dei 60 CFU ai fini dell'accesso ai corsi di specializzazione per il sostegno può avvenire con percorsi in parte integrati nel corso di laurea in scienze della formazione primaria (24-30 CFU) e in parte in modalità integrative supplementari (36-30 CFU).