CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 luglio 2019
216.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VII e XII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (Atto n. 86).

PROPOSTA DI PARERE DELLE RELATRICI

  Le Commissioni riunite VII (Cultura, Scienza e Istruzione) e XII (Affari sociali)
   esaminato, nelle sedute del 20 giugno, del 3 luglio 2019, lo schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, della legge 13 luglio 2015, n. 107» (Atto n. 86);
   tenuto conto del parere espresso dalla Conferenza unificata in data 20 giugno 2019;
   tenuto conto delle audizioni informali svoltesi presso le Commissioni riunite VII e XII il 2 luglio e preso visione delle memorie scritte depositate dai soggetti auditi nel corso di tali audizioni,

  esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   valuti il Governo l'opportunità di:
    a) all'articolo 3, comma 1, lettera e), con riferimento all'accordo in sede di Conferenza unificata, di cui al comma 5-bis, individuare una data entro la quale perfezionare l'accordo medesimo;
    b) all'articolo 6, comma 1, lettera a) sostituire il numero 4) con il seguente: «4) la lettera d) è sostituita dalla seguente: d) esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall'accordo di cui al comma 5-bis del precedente articolo 3.»;
    c) integrare, all'articolo 1 del decreto legislativo n. 66 del 2017, la definizione di inclusione scolastica quale cifra fondamentale della scuola italiana con riferimento alla particolarità di ogni alunno con bisogni educativi speciali e a metodologie didattiche inclusive per ogni alunno, fermo restando che le disposizioni del decreto legislativo, compresi i benefici collegati alle misure di sostegno, si applicano esclusivamente ai bambini, agli alunni e agli studenti certificati ai sensi della legge n. 104 del 1992;
    d) fare riferimento, dove la norma disponga l'assegnazione di risorse di competenza degli Enti Territoriali, all'accordo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), dello schema in esame, al fine di garantire in ogni momento decisionale uniformità delle prestazioni sul territorio nazionale;
    e) assegnare all'Ente locale la possibilità di integrare l'Unità di Valutazione Pag. 28Multidisciplinare anche con un pedagogista o altro delegato del medesimo Ente, purché in possesso di specifiche professionalità, al fine di assicurare la presenza di personale idoneo alla presa di decisioni soprattutto ai fini della redazione del Progetto Individuale;
    f) integrare l'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 66 del 2017, con una disposizione che preveda la revisione delle Linee Guida, in quanto trattasi di documento di natura tecnica da sottoporsi a verifica, preferibilmente su base triennale, anche per l'evolversi delle conoscenze scientifiche in materia;
    g) introdurre, in analogia con quanto accade per la proposta delle misure di sostegno, che è avanzata da parte del dirigente scolastico all'Ufficio scolastico regionale, il principio che sia il medesimo dirigente scolastico ad avanzare ai competenti Enti locali la proposta relativa alle misure di sostegno diverse da quello didattico, precisando che tale proposta abbia natura «complessiva»;
    h) prevedere che, per la definizione dell'utilizzazione delle risorse complessive destinate all'istituto scolastico per l'assistenza di competenza degli Enti locali, nei Gruppi di Lavoro per l'Inclusione (GLI) sia presente un rappresentante dell'Ente locale competente, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera e) dello schema in esame;
    i) precisare che il supporto degli operatori sanitari all'interno del GLO abbia natura «necessaria»;
    l) integrare, nella procedura per l'assegnazione delle ore di sostegno, che la richiesta dei posti da parte del dirigente scolastico sia inviata anche sulla base dei Piani educativi individualizzati (PEI) di ciascun alunno con disabilità della scuola;
    m) precisare che l'acquisizione dei 60 CFU ai fini dell'accesso ai corsi di specializzazione per il sostegno può avvenire con percorsi in parte integrati nel corso di laurea in scienze della formazione primaria (24-30 CFU) e in parte in modalità integrative supplementari (36-30 CFU).