CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 luglio 2019
216.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-02410 Baratto: Misure di contrasto ai fenomeni di evasione fiscale mediante money transfer.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante premesso che negli ultimi anni dalle inchieste condotte dagli organi di polizia giudiziaria è emerso un complesso sistema elusivo di matrice cinese che attraverso l'utilizzo del money transfer sottrae al Fisco ingenti risorse, chiede, anche alla luce del recente accordo di partenariato sottoscritto dal Governo italiano sulla cosiddetta via della seta, quali misure il Governo stesso intenda adottare per contrastare il suddetto fenomeno.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  L'obiettivo della lotta alla frode e all'evasione fiscale internazionale rappresenta una priorità. Con il passare degli anni, gli schemi fraudolenti hanno assunto sempre più una dimensione internazionale favorita dall'avvento di sofisticati strumenti elettronici e, più di recente, delle monete virtuali. Unità speciali della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle entrate operano costantemente al fine di intercettare comportamenti dannosi e preservare l'integrità del sistema.
  L'attenzione verso questa tematica è manifestata, tra l'altro, dalla sempre più intensa attività di monitoraggio dei capitali detenuti all'estero che ha generato l'invio, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle lettere di compliance.
  Inoltre, l'Italia ha supportato costantemente le iniziative a livello internazionale, volte a promuovere lo scambio automatico di informazioni tra gli Stati.
  In tal senso, assumono valore strategico gli accordi con gli altri Paesi per lo scambio automatico di informazioni, con particolare riferimento a quelli che riguardano il trasferimento delle informazioni di natura finanziaria (protocolli FATCA e Common Reporting Standard). I primi dati a disposizione sono stati scambiati nel 2018 e riguardano i periodi 2016 e 2017. Tra i Paesi con i quali è operativo l'accordo vi è anche la Repubblica Popolare Cinese.
  Sempre in tema di scambio di informazioni, si segnala l'articolo 26 della Convenzione contro le doppie imposizioni, stipulata tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Popolare cinese, che consente ai due Paesi di scambiare informazioni necessarie per l'applicazione delle imposte richiamate dall'accordo e prevenire l'evasione delle stesse.
  A rafforzare il sistema di monitoraggio e controllo sull'attività dei money transfer, è intervenuto il decreto legislativo n. 90/2017 («Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento») che ha apportato importanti modifiche all'impianto normativo sul contrasto e la prevenzione dei fenomeni di riciclaggio (decreto legislativo n. 231/2007) e alla disciplina sul monitoraggio fiscale (decreto-legge n. 167/1990, convertito in legge n. 227 del 4 agosto 1990). Il richiamo da parte del Legislatore – operato con l'articolo Pag. 751 del decreto-legge n. 167/1990 – dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 231/2007, è volto ad ampliare la platea dei soggetti, intermediari finanziari e altri operatori, obbligati alla segnalazione all'Agenzia delle entrate dei trasferimenti di capitale da e verso l'estero.
  Per quanto di competenza il Comando Generale della Guardia di Finanza fa presente che con riguardo al rischio di utilizzo del circuito dei money transfer per finalità illecite, ha avviato, sin dal 2016, specifiche campagne di controlli, dapprima nel quadro delle iniziative intraprese dal Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo e, successivamente, nell'ambito del più ampio piano d'intensificazione dell'azione di contrasto all'economia illegale e sommersa.
  In esito al menzionato decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, con il quale è stata recepita la «IV Direttiva antiriciclaggio», che ha potenziato, tra l'altro, le funzioni della Guardia di finanza, il Comando Generale del Corpo ha emanato apposite direttive volte ad accrescere la qualità dell'azione delle unità operative nello specifico settore, stimolando l'approccio basato sul rischio.
  Inoltre, il Corpo ha svolto numerose indagini di polizia giudiziaria nei confronti della criminalità di matrice cinese, all'esito delle quali è stato possibile appurare la commissione di illeciti di varia natura, quali, tra l'altro, reati di associazione per delinquere, anche di carattere transnazionale, abusivismo finanziario, riciclaggio, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento lavorativo, produzione e traffico di prodotti commerciali contraffatti e frodi fiscali.
  In tale ambito, è emerso che il riciclaggio dei capitali illeciti avveniva trasferendo denaro contante verso la madrepatria, anche facendolo transitare dapprima in Inghilterra e successivamente su rapporti bancari ubicati in Cina, mediante connazionali, titolari di agenzie di money transfer o utilizzati quali «trasportatori» di valuta (i cosiddetti «spalloni»).
  Più in dettaglio, la Guardia di finanza ha svolto, complessivamente, dal 2016 al 31 maggio 2019, n. 19.350 controlli nei confronti di agenzie money transfer, eseguito, nel periodo dal 1o gennaio 2017 al 31 maggio 2019, n. 2.938 verifiche e controlli fiscali nei confronti di persone fisiche e ditte individuali di nazionalità cinese, che hanno permesso di constatare, tra l'altro, elementi positivi di reddito non dichiarati pari a 792.116.896 euro, elementi negativi di reddito non deducibili pari a 115.134.172 euro, IVA dovuta pari a 203.921.153 euro e IVA non versata pari a 20.286.594 euro, nonché di rilevare l'impiego di manodopera in nero (563 soggetti) e irregolare (641 lavoratori).

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ALLEGATO 2

5-02411 Fregolent: Criticità applicative del regime agevolato per i titolari di partite IVA.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, con riferimento al regime agevolato di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, come modificato dalla legge di bilancio 2019, lamentano come lo stesso sembrerebbe incentivare la trasformazione delle società in ditte individuali al solo fine di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dal citato regime.
  Gli Onorevoli, pertanto, chiedono se non si intenda intervenire, anche attraverso la predisposizione di adeguati controlli, al fine di escludere tali comportamenti elusivi ed opportunistici.
  Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  In via preliminare, si evidenzia che con l'articolo 1, commi da 9 a 11, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) sono state apportate modifiche al regime forfetario introdotto con l'articolo 1, della legge n. 190 del 2014. Tali modifiche non hanno interessato la struttura del regime in vigore dal 1o gennaio 2015, bensì ne hanno principalmente ampliato l'ambito soggettivo di applicazione, estendendolo ai soggetti con ricavi o compensi fino a 65.000 euro (in precedenza il limite era inferiore e diversificato – da 25.000 a 50.000 euro – a seconda del settore di attività). Sono stati, inoltre, eliminati i limiti relativi ai beni strumentali e all'utilizzo di collaboratori che ne impedivano l'accesso nella previgente disciplina.
  Ciò premesso, appare evidente che il vantaggio di operare in regime forfetario non discende dalle modifiche apportate con la legge di bilancio per il 2019, bensì è connaturato nell'impianto del regime stesso che è volto ad agevolare le iniziative produttive individuali di più limitate dimensioni.
  Si evidenzia, inoltre, per esaustività, che, al fine di evitare il fenomeno della traslazione del fatturato dall'attività esercitata in forma societaria verso quella esercitata in forma individuale e tassata in base alla disciplina del regime forfettario, con la stessa legge di bilancio 2019 è stata modificata la causa di esclusione, in senso restrittivo, riferita alla contestuale partecipazione del soggetto in regime forfetario ad una società.
  Fino al 2018, infatti, non era consentito l'accesso al regime agli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipavano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del Tuir, ovvero a S.r.l. trasparenti di cui all'articolo 116 del Tuir.
  Dal 2019 è precluso l'accesso al regime forfetario agli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del Tuir così come a quelli che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.
  Con riferimento all'incremento delle partite IVA individuali tra i soggetti over 65, riconducibile, a parere dell'interrogante, alle modifiche normative introdotte dalla legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio Pag. 772019), giova sottolineare che nella formulazione attualmente in vigore, l'accesso al regime forfetario è precluso alle persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi di imposta.
  Quanto alla ulteriore considerazione circa la possibilità che il soggetto in regime forfetario possa adottare comportamenti opportunistici ed elusivi, «cedendo» parte dei propri ricavi o compensi ad un altro contribuente al fine di «pagare» entrambi il 15 per cento di imposte, si evidenzia che tale comportamento elusivo non è legato necessariamente ad una «trasformazione» di società in ditte individuali, poiché lo stesso può essere posto in essere – anche a prescindere da un precedente esercizio dell'attività in forma associata – da soggetti che per evitare di superare la soglia per l'accesso al regime ricorrano a terzi per la fatturazione dei ricavi eccedenti. Ciò detto, laddove l'esercizio individuale dell'impresa o della professione dovesse risultare fittizio – ossia laddove l'attività fosse svolta tramite una «società occulta» – tale comportamento potrebbe essere, comunque, perseguito e sanzionato attraverso le ordinarie attività di controllo.
  In ultimo, con riguardo ai profili collegati alle attività di controllo, si evidenzia che, anche in occasione dell'estensione della platea dei potenziali beneficiari, saranno messi in campo presidi finalizzati ad evitare che possano accedere al regime soggetti che non possiedono i requisiti prescritti dalla legge, secondo due direttrici dell'azione di contrasto dei comportamenti illeciti:
   accessi diretti presso i contribuenti per verificare se sono in possesso dei requisiti per l'applicazione del regime agevolato;
   attività di analisi del rischio effettuata attraverso l'utilizzo delle informazioni a disposizione dell'Agenzia che individuerà i contribuenti con degli elevati profili di rischio nei confronti dei quali sarà effettuata la verifica dei requisiti previsti dalle disposizioni normative.

  L'attività di controllo sarà rivolta sia nei confronti di coloro che hanno adottato il regime per la prima volta sia nei confronti di coloro che già lo applicavano in precedenza.

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ALLEGATO 3

5-02412 Centemero: Entità del gettito derivante dalle misure per il contrasto dell'evasione fiscale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti richiamano i risultati dell'attività di contrasto all'evasione registrati nel 2018 da parte dell'Agenzia delle entrate chiedono di conoscere a quanto ammonta il gettito fiscale finora riscosso nei primi mesi del 2019, tenuto conto dell'introduzione degli obblighi di fatturazione elettronica e in che termini si stia muovendo il Governo per introdurre misure finalizzate al contrasto all'evasione fiscale.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Per quanto riguarda la richiesta relativa ai dati del «gettito fiscale finora riscosso» nei primi mesi del 2019, si posso richiamare i dati contenuti nei comunicati del Ministero dell'Economia e delle Finanze relativo al periodo gennaio-aprile 2019 (Comunicati n. 109 – «Entrate tributarie: gettito di 129,3 miliardi nei primi quattro mesi dell'anno e 119 – «Rapporto sulle entrate tributarie e contributive di gennaio-aprile 2019»).
  Giova, altresì, evidenziare che l'elaborazione dei dati relativi al recupero da attività di controllo svolte dall'Agenzia delle entrate contempla la necessità di acquisire le informazioni relative anche alle riscossioni da parte degli Agenti della riscossione.
  Pertanto, l'Agenzia delle entrate rappresenta che i dati relativi al primo semestre 2019 non saranno, comunque, disponibili prima della fine del corrente mese.
  In merito all'adozione di misure per combattere l'evasione, possono richiamarsi le più recenti iniziative normative che sono state adottate con il decreto-legge n. 119/2018, convertito in legge n. 136/2018.
  In particolare agli articoli da 16-quater a 16-septies del citato decreto è stata prevista la conservazione decennale dei dati relativi alle comunicazioni all'anagrafe finanziaria delle transazioni finanziarie da parte di banche, Poste italiane Spa, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario.
  È stato consentito l'accesso alla banca dati dell'anagrafe finanziaria anche da parte della Guardia di Finanza che scambierà i dati con l'Agenzia delle entrate.
  Attraverso la rimodulazione della presenza ispettiva della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle entrate nei confronti dei soggetti cosiddetti «di medie dimensioni», non soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale, sarà possibile l'esecuzione da parte dell'Amministrazione finanziaria di piani di intervento annuali, sulla base degli elementi emersi dalle analisi di rischio sviluppate utilizzando le banche dati nonché le informazioni acquisite nell'esercizio degli ordinari poteri istruttori e d'indagine.
  Tale modalità di selezione dei contribuenti da sottoporre a controllo consentirà, quindi, di concentrare l'attività ispettiva nei confronti dei fenomeni di evasione e di frode più gravi e pericolosi, affrancando l'Amministrazione finanziaria da vincoli di presenza ispettiva correlati a Pag. 79rigidi parametri numerici, non connessi a concreti elementi espressivi di potenziale pericolosità fiscale.
  È stato rafforzato lo scambio automatico di informazioni per attività di controllo tributario o per finalità di analisi di rischio tra l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza.
  Da ultimo, si fa presente che l'Agenzia delle entrate è impegnata ad adottare soluzioni tecniche ed organizzative idonee a favorire la compliance volontaria dei contribuenti e ad assicurare una riduzione strutturale del tax gap, attraverso una migliore qualità dei servizi resi ai contribuenti/utenti, il presidio dell'attività di interpretazione delle norme tributarie mediante l'emanazione di circolari e risoluzioni e la tempestiva risposta agli interpelli, la semplificazione degli adempimenti tributari per le persone fisiche, le società, le imprese, la valorizzazione delle banche dati tra le quali quella relativa alla fatturazione elettronica, basata anche sullo sviluppo di modelli statistico-econometrici e su analisi di big data.
  Più in generale, l'azione è volta a rafforzare il rapporto fiduciario con i cittadini e a ridurre la conflittualità con i contribuenti attraverso iniziative mirate che vanno dall'incentivo all'adempimento spontaneo attraverso un'azione bilanciata tra consulenza e controllo, all'intensificazione dell'azione di contrasto al fenomeno delle frodi anche attraverso l'utilizzo di nuovi meccanismi di sensibilizzazione e allerta precoce, mediante l'utilizzo di strumenti di analisi del rischio e delle basi dati a disposizione, compresa la valorizzazione del patrimonio informativo derivante dalla fatturazione elettronica e il potenziamento delle metodologie e degli strumenti tecnologici a sostegno della lotta all'evasione per favorire la tax compliance.

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ALLEGATO 4

5-02413 Cancelleri: Disciplina in materia di riscossione dei buoni fruttiferi postali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In riscontro alla richiesta formulata dall'onorevole interrogante, sentita anche Poste italiane SpA in relazione alle scelte operative nello svolgimento del servizio di collocamento dei buoni postali fruttiferi, si ritiene utile precisare che, premesso che la sentenza richiamata della Corte di Appello di Milano del 25 ottobre 2017, riguarda Buoni emessi nel 1984, per una corretta ricostruzione normativa, occorre distinguere tra Buoni emessi prima e dopo la data di entrata in vigore del richiamato decreto ministeriale 19 dicembre 2000, ovvero il 28 dicembre 2000.
  I Buoni oggetto della richiamata sentenza del 2017 sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 156/1973 (cosiddetto Codice Postale) e dal decreto del Presidente della Repubblica 256/1989 (Regolamento di esecuzione del libro III del Codice Postale), per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 284/99 e di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale 19 dicembre 2000.
  Ai sensi di tale normativa (cfr. articolo 187 del decreto del Presidente della Repubblica 256/89), il rimborso di un Buono Postale Fruttifero emesso fino alla data del 27 dicembre 2000, munito di clausola di pari facoltà di rimborso e cointestato a persona deceduta, è possibile soltanto con la quietanza congiunta di tutti gli aventi diritto.
  La ratio di tale disposizione del Codice Postale era quella di tutelare i successori del cointestatario deceduto. La clausola di «pari facoltà di rimborso» presuppone, infatti, il consenso del cointestatario a che l'altro cointestatario possa esercitare ogni facoltà; tale presupposto non può essere considerato ancora valido dopo la morte del cointestatario.
  Tale ricostruzione è stata confermata dalla sentenza della Corte di Appello di Roma del 25 gennaio 2018 (sentenza che, peraltro, analizza la citata sentenza della Corte di Appello di Milano del 2017).
  Si soggiunge che lo scorporo della quota di spettanza del cointestatario superstite è invocabile solo al contestuale ricorrere di due precise condizioni quali l'assenza di opposizione degli eredi del/i cointestatario/i deceduto/i e l'esaurimento del periodo di fruttuosità del titolo.
  Con riferimento, invece, ai Buoni Fruttiferi Postali emessi a partire dal 28 dicembre 2000, data di entrata in vigore del richiamato decreto ministeriale 19 dicembre 2000, sono previste differenti modalità di rimborso, a seconda del formato (cartaceo o dematerializzato) e della data di emissione dei buoni caduti in successione. In generale, per tali Buoni in caso di decesso di uno dei cointestatari, la richiesta di rimborso dell'intero importo del buono può essere presentata sia dal cointestatario — salvo le eccezioni di seguito elencate – sia dagli eredi congiuntamente. Infatti, il citato decreto ministeriale 19 dicembre 2000 non contiene una norma analoga a quella di cui al citato articolo 187 del decreto del Presidente della Repubblica 256 del 1989.
  In particolare, per i suddetti buoni cartacei, Poste Italiane, di fronte alla richiesta di rimborso di un solo cointestatario, può procedere al rimborso dell'intero importo dei titoli, senza aprire la pratica di successione, con piena liberazione Pag. 81dell'Azienda nei confronti degli altri aventi diritto, salvo le seguenti eccezioni:
   per i Buoni Fruttiferi Postali emessi dal 28 dicembre 2000 fino al 4 settembre 2005, in presenza della notifica di un provvedimento dell'autorità giudiziaria di sospensione del pagamento, Poste Italiane non può procedere al rimborso fino alla notifica di un successivo provvedimento di rimozione dell'impedimento;
   per i Buoni Fruttiferi Postali emessi dal 5 settembre 2005, Poste italiane non può procedere al rimborso in presenza di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria o in presenza di opposizione scritta di uno degli eredi/tutti gli eredi congiuntamente oppure di un altro eventuale cointestatario.

  In particolare, dal 5 settembre 2005, i richiedenti le emissioni di buoni fruttiferi postali cartacei devono obbligatoriamente compilare e sottoscrivere l'apposito modulo di «Richiesta di emissione di BFP», aggiornato con le condizioni contrattuali, tra le quali è previsto che in caso di buoni emessi con la clausola della «p.f.r.», (pari facoltà di rimborso) in caso di morte di uno degli intestatari, il cointestatario superstite conserva il diritto di rimborsarsi il titolo separatamente ovvero senza istruire pratica di successione.
  Per i Buoni Fruttiferi Postali dematerializzati – istituiti dal decreto ministeriale 19 dicembre 2000 – in seguito all'acquisizione della notizia del decesso di uno dei cointestatari, è sempre necessario aprire la pratica di successione.