CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 27 giugno 2019
213.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-01110 Pallini: Sul riconoscimento del titolo abilitante degli insegnanti tecnico pratici (ITP).

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  On.le Pallini,
   la problematica da Lei rappresentata con l'interrogazione in argomento è riconducibile a questione già analiticamente esaminata dal Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. I, 957/2019 e 958/2019).
   A questo riguardo, evidenzio come l'intero complesso della normativa di riferimento non riconosce mai valenza abilitante al diploma ITP ex se, ma si limita a legittimare i possessori dello stesso diploma ad accedere all'insegnamento mediante incarichi a tempo determinato (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 8 febbraio 2019, n. 972, nonché id., 23 luglio 2018, n. 4507).
   In particolare, cito la sentenza n. 4507/18, resa sull'appello promosso dalla difesa erariale avverso la nota sentenza TAR Lazio n. 9234/17, che ha concluso che «non può ritenersi che il diploma Itp abbia valore abilitante. Come questa Sezione ha più volte avuto modo di affermare in sede cautelare (da ultimo, ordinanze 6 luglio 2018, n. 3087; aprile 2018, n. 1587) non risulta infatti che le parti resistenti abbiamo seguito uno dei percorsi ordinari o speciali sopra riportati. Né il valore abilitante può desumersi, come ritenuto dal primo giudice, dal decreto ministeriale 30 giugno 1998, n. 39, in quanto tale decreto si è limitato ad ordinare le classi di concorso. Non sussistono, pertanto, i presupposti giuridici, previsti dalla normativa sopra riportata, perché gli insegnanti in possesso del diploma in esame abbiano diritto all'iscrizione nelle graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia. In merito poi alla presunta illegittimità del decreto ministeriale n. 39 del 1998, circa l'impossibilità di ottenere l'abilitazione da parte di diplomati ITP per non avere l'amministrazione attivato le procedure ordinarie di abilitazione, il Consiglio di Stato ha ritenuto tale motivo non fondato. Cito testualmente: «L'accertamento della oggettiva mancanza di percorsi abilitanti ordinari può giustificare la partecipazione degli insegnanti pregiudicati a concorsi pubblici che richiedono l'abilitazione in quanto in questo caso la verifica dell'idoneità all'insegnamento stesso passa attraverso il filtro della procedura concorsuale. Ma la suddetta mancanza non può valere per consentire l'iscrizione nella seconda fascia che autorizza direttamente l'insegnamento. Si tratterebbe di una finzione giuridica priva di fondamento giustificativo».
   A tale proposito la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico», istitutiva delle graduatorie un tempo permanenti, contempla l'opportunità, per i docenti già iscritti nelle precedenti graduatorie per soli titoli di essere inclusi nella I fascia delle graduatorie medesime, anche se in possesso dei requisiti richiesti da norme previgenti, mentre, per le nuove iscrizioni nelle fasce successive, tra i requisiti è sempre contemplato il superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi.
   Inoltre, all'articolo 2 comma 4, viene prevista l'indizione di una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione Pag. 32o dell'idoneità: «Contemporaneamente alla emanazione del primo concorso per titoli ed esami dopo l'entrata in vigore della presente legge, è indetta, ..., una sessione riservata per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità ... che dà titolo all'inserimento in graduatorie permanenti secondo quanto previsto dal comma 1. Ai predetti esami sono ammessi i docenti non abilitati, nonché gli insegnanti di scuola elementare, gli insegnanti tecnico-pratici, d'arte applicata ed il personale educativo non in possesso di idoneità, che abbiano prestato servizio effettivo di insegnamento ... per almeno 360 giorni».
   Infatti, i titoli di accesso alla Tabella C delle classi di concorso, già prima e fino all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 297 del 1994, erano titoli idonei all'inserimento nelle graduatorie per soli titoli (cosiddetto «doppio canale») per l'accesso ai ruoli, purché accompagnati dall'ulteriore requisito di 360 giorni di servizio.

  Precisato ciò, sottolineo che l'attuale normativa relativa all'accesso al ruolo di insegnante, di cui al decreto legislativo n. 59 del 2017, prevede all'articolo 5 quali titoli di ammissione al concorso non solo l'abilitazione ma, in alternativa, la laurea e i 24 CFU. Stabilendo, altresì, al comma 4-ter che il superamento di tutte le prove concorsuali costituisce abilitazione all'insegnamento. A ciò si aggiunga che è stata prevista proprio per i posti di insegnante tecnico pratico un'opportuna fase transitoria, all'articolo 22, difatti i requisiti sopra menzionati saranno richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi successivamente all'anno scolastico 2024/2025, nel frattempo il titolo di ammissione al concorso per l'accesso al ruolo resta il diploma ITP.
   Inoltre, il decreto ministeriale n. 92 dell'8 febbraio 2019, recante «Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del MIUR n. 249/2010 e successive modificazioni», prevede che anche per la partecipazione ai percorsi di specializzazione sul sostegno per i posti di ITP i requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2017 siano richiesti per i concorsi banditi successivamente all'anno scolastico 2024/2025. Sino ad allora rimane fermo il requisito del diploma di ITP.

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ALLEGATO 2

5-02210 Gagliardi: Sulla presenza dei docenti di religione durante gli esami conclusivi del primo ciclo della scuola secondaria.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  On.le Gagliardi,
   i docenti che svolgono l'insegnamento di religione cattolica, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 62 del 2017, partecipano, per gli alunni che si avvalgono di detto insegnamento, alle attività di valutazione periodica e finale nei consigli di classe e, in sede di scrutinio finale, alla deliberazione sulla ammissione ovvero sulla non ammissione di tali alunni alla classe successiva o all'esame di Stato. In tale deliberazione, la manifestazione di volontà del docente di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
   In tal senso, nulla è stato innovato dal citato decreto legislativo, difatti tale procedura è stata prevista già dal punto 2.7 dell'Intesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 751 del 16 dicembre 1985.
   Dal dettato normativo si evince, peraltro, che fanno parte del consiglio di classe tutti i docenti cui è affidato l'insegnamento delle discipline indicate nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2009, all'articolo 5 (commi 5 e 8), ove è specificamente indicata, come disciplina di insegnamento, anche la religione cattolica.
   Ne deriva che, con riferimento alla presenza del docente di religione cattolica nelle commissioni d'esame, come precisato ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del menzionato decreto legislativo, presso ciascuna istituzione scolastica è costituita una commissione per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Di tale commissione fanno parte tutti i docenti del consiglio di classe, ovverosia tutti i docenti delle classi terze che svolgono insegnamenti curricolari, ivi compresi, pertanto, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative a tale insegnamento, eventuali insegnanti di sostegno e insegnanti di strumento musicale. Al contrario non fanno parte della commissione d'esame i docenti che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e dell'arricchimento dell'offerta formativa.
   Per completezza, preciso che commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 185 del Testo unico in materia di istruzione, che individuavano specificatamente i docenti componenti delle commissioni di esame, nonché le materie oggetto di esame sono stati abrogati in due momenti successivi. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 ha abrogato i primi due commi, relativi alle materie di esame, mentre il decreto legislativo n. 62 del 2017 ha abrogato esplicitamente anche il successivo comma 3, riguardante la composizione della commissione.
   Quanto all'inserimento della religione cattolica tra le materie d'esame, si rappresenta che tale disciplina non rientra tra le prove scritte, previste all'articolo 8, comma 4, lettera c) del decreto legislativo n. 62 del 2017 e non costituisce oggetto del colloquio, atteso che lo stesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del citato decreto, è diretto a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente, secondo le vigenti Indicazioni nazionali per il curricolo per la scuola dell'infanzia Pag. 34e del primo ciclo di istruzione, emanate con decreto ministeriale 16 novembre 2012, n. 254. Al profilo finale dello studente definito nelle citate Indicazioni, difatti, non afferisce l'insegnamento della religione cattolica.
   In tal senso si conferma la previsione dell'articolo 309 del decreto legislativo 14 aprile 1994, n. 297 in base alla quale «in luogo di voti e di esami» la valutazione dell'insegnamento della religione cattolica non è espressa in voti e non è oggetto di specifica prova e valutazione in sede di esame.
   Ciò posto, preme far notare che il colloquio non costituisce una sommatoria di domande sulle conoscenze possedute dagli alunni nelle singole discipline, ma attiene piuttosto, come esplicitato dall'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 62 del 2017, all'accertamento della capacità di argomentazione, di risoluzione dei problemi, di sviluppo di un pensiero critico riflessivo, sicché la presenza del docente preposto all'insegnamento della religione cattolica appare utile a tal fine, vista la conoscenza dell'alunno che si è avvalso di tale insegnamento, oltre alla capacità, in quanto docente, di accertare le competenze trasversali che l'alunno ha maturato nel corso di studi.
   Si rappresenta, infine, che il decreto legislativo n. 62 del 2017 ha equiparato il ruolo del docente di attività alternative a quello del docente di religione cattolica, sia nell'ambito delle competenze valutative all'interno del consiglio di classe, sia nelle modalità di partecipazione alle commissioni dell'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione.

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ALLEGATO 3

5-02082 Suriano: Su concorsi per il reclutamento di docenti e ricercatori presso l'Università di Catania.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  On.le Suriano,
   relativamente alle procedure concorsuali indette dall'università degli Studi di Catania, per la posizione di ricercatore in storia contemporanea nonché circa il ricorso sull'assegno di ricerca e in merito al ricorso sul bando di ricercatore «tipo a)» in filosofia del diritto, è doveroso preliminarmente precisare che la vigente normativa in materia di reclutamento dei professori e dei ricercatori universitari – ovverosia gli articoli 18 e 24 della legge n. 240 del 2010 – attribuisce agli Atenei la competenza esclusiva in ordine alle svolgimento delle relative procedure concorsuali.
   Chiarito ciò, il Ministero, pur non avendo una competenza diretta in materia, non è indifferente alla problematica da Lei rappresentata e proprio al fine di fornire elementi utili agli Atenei atti a garantire il regolare e imparziale svolgimento delle procedure concorsuali in data 14 maggio, lo scorso anno, ha adottato l'Atto di Indirizzo n. 39. In particolare, con riferimento alla programmazione dei concorsi da attivare, al fine di escludere l'esposizione degli Atenei a pressioni indebite e a decisioni non correttamente ponderate e adeguate rispetto all'effettivo fabbisogno, con il predetto Atto di indirizzo è stato ribadito quanto, peraltro, già affermato anche dall'ANAC, ossia che gli Atenei dovrebbero, nell'ambito dei Piani triennali per la programmazione del reclutamento del personale:
    garantire il concorso di tutte le componenti dell'Università alla definizione degli atti di programmazione, fermi restando i vincoli normativi al riguardo;
    essere orientati da criteri oggettivi e principi generali per tutte le Università che tengano conto, ad esempio, del numero di professori per materia già presenti nei dipartimenti;
    unire le esigenze di natura didattica e di ricerca del dipartimento con quelle di merito dei possibili singoli candidati all’upgrade;
    adottare un sistema più aperto alle procedure di reclutamento dall'esterno;
    rendere maggiormente trasparenti i processi decisionali e le motivazioni delle scelte effettuate, anche facendo conoscere le ragioni della mancata attivazione di alcuni insegnamenti;
    assicurare la massima conoscibilità di tutti gli atti di programmazione.
   Per quanto concerne la formazione delle commissioni giudicatrici e gli eventuali conflitti di interesse dei componenti, l'ANAC parte dalla considerazione che la composizione irregolare delle commissioni o la presenza di soggetti che siano in conflitto di interessi con i candidati può pregiudicare l'imparzialità della selezione. Le disposizioni legislative non disciplinano né le regole di formazione delle commissioni né lo svolgimento dei loro lavori, rinviando ai regolamenti universitari. Perciò, in relazione alla composizione delle commissioni, con il predetto Atto di Indirizzo il Ministero ha raccomandato alle Università di prevedere nei propri regolamenti che:
    per l'individuazione dei componenti, si ricorra alla modalità del sorteggio basato su liste di soggetti in possesso dei Pag. 36medesimi requisiti previsti per la partecipazione alle commissioni dell'abilitazione scientifica nazionale. Detta modalità può, eventualmente, essere temperata nei settori di ridotta consistenza numerica;
    i componenti appartengano al medesimo settore concorsuale messo a concorso;
    ove possibile, sia rispettato il principio delle pari opportunità tra uomini e donne nella formazione delle commissioni giudicatrici;
    venga garantita la massima trasparenza delle procedure prevedendo che le commissioni per il reclutamento dei ricercatori e dei professori associati siano composte di almeno tre membri in maggioranza esterni e, per il reclutamento dei professori ordinari, di almeno cinque membri di cui uno solo interno. Si avrebbe in tal modo un sistema di «garanzie crescenti» in relazione alla crescente rilevanza delle posizioni accademiche;
    l'incarico di commissario in un concorso locale sia limitato a due procedure all'anno, eventualmente estendibile a un numero massimo di tre per i settori di ridotta consistenza numerica.
   Più in generale, con riferimento alle ipotesi di conflitto di interesse dei componenti delle commissioni giudicatrici, si osserva che, nell'ambito delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale universitario, trovano applicazione i principi generali in materia di astensione e ricusazione del giudice e, nello specifico le cause di incompatibilità e di astensione previste dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.
   Qualora un componente di una commissione concorsuale si trovi, quindi, in una situazione di incompatibilità prevista dal citato articolo 51, ha il dovere di astenersi dal compimento di atti inerenti la procedura stessa; allo stesso modo, l'amministrazione interessata, valutata l'esistenza dei presupposti predetti, ha l'obbligo di disporre la sostituzione del componente, al fine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati (come ribadito dalla Circolare n. 3/2005 del Dipartimento della Funzione Pubblica).
   Premesso quanto sopra, al fine di dare riscontro alle puntuali questioni da Lei segnalate in riferimento all'Ateneo di Catania, rappresento gli ultimi elementi informativi riferiti, con recente nota del 18 giugno scorso, dallo stesso Ateneo.
   Quanto alla posizione di ricercatore in storia contemporanea a tempo determinato l'Ateneo ha comunicato di aver risarcito l'interessato nei termini e modi stabiliti dallo stesso TAR. Quindi, si è riconosciuto il parziale risarcimento del danno in forma specifica, con conseguente sub-ingresso dell'interessato nel contratto stipulato, nei limiti in cui questo era ancora in corso, e si è disposto per il residuo periodo per il risarcimento del danno per equivalente.
   Con riguardo al contenzioso per l'attribuzione di un assegno di ricerca in filosofia del diritto l'Ateneo, secondo quanto riferito con la succitata nota, preso atto di quanto disposto dalla magistratura catanese, ha dato esecuzione alla sentenza provvedendo alla liquidazione a favore dell'interessato della metà dell'assegno biennale a titolo di risarcimento per perdita di chance, ferma restando la sopravvivenza dell'incarico attribuito al controinteressato.
   Con riferimento, al ricorso sul bando di ricercatore di tipo a), sempre secondo quanto riferito nella nota dell'Ateneo, il Consiglio di giustizia amministrativa con ordinanza ha accolto il ricorso cautelare in appello promosso dall'interessato. Di conseguenza, l'Ateneo, nella predetta nota, ha riferito di aver dato avvio alle procedure atte a darne corretta esecuzione.
   In ultimo, con riguardo alla nuova procedura concorsuale che prende le mosse, proprio dalla precedente, che si è conclusa senza la contrattualizzazione di un vincitore, l'Ateneo ha precisato, prima di pubblicare il bando, di aver atteso l'esito del giudizio cautelare conclusosi per il ricorrente con la sopraccitata pronuncia del Consiglio di Giustizia Amministrativa.Pag. 37
   Concludendo, non posso che ribadire la ferma volontà del Ministero, per quanto di competenza, di vigilare e monitorare sulla trasparenza e rispetto del merito nelle procedure di reclutamento dei docenti e dei ricercatori universitari.

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ALLEGATO 4

5-02099 Toccafondi: Sul sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai 6 anni.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  On.le Toccafondi,
   rispondo chiarendo, da subito, che relativamente al finanziamento del servizio 0-6, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo, n. 65 del 2017, a decorrere dall'anno 2019, sono stanziati 239 milioni di euro per il finanziamento del Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 12 del citato decreto. Tale importo è stato integrato con 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 con l'articolo 1, comma 741 della legge di bilancio n. 145 del 2018.
   L'ultimo piano di riparto delle risorse, esercizio finanziario 2018, è stato approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 687 del 26 ottobre 2018. Con il citato decreto e con il decreto relativo alle risorse afferenti l'esercizio finanziario 2017 sono state ripartite tutte le risorse in favore delle Regioni.
   Ciò premesso, ricordo che, nel rispetto della programmazione deliberata dalle singole Regioni e nell'ambito del riparto nazionale effettuato, la Direzione Generale delle Risorse Umane e Finanziarie provvede ad erogare ai Comuni in forma singola o associata, le risorse spettanti e iscritte sul pertinente capitolo di bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (capitolo 1270/1), per la realizzazione delle seguenti tipologie di interventi:
    a) interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso di incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili di proprietà delle amministrazioni pubbliche;
    b) finanziamento di spese di gestione, in quota parte, dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione;
    c) interventi di formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124 della legge n. 107 del 2015, e la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali.
   Precisato ciò, aggiungo che con il decreto n. 220 del marzo 2019 è stata istituita la Cabina di regia prevista dall'articolo 5 del Piano di azione nazionale pluriennale (deliberazione Presidenza del Consiglio dei ministri dell'11 dicembre 2017) con funzioni di monitoraggio e valutazione dell'attuazione e dell'efficacia degli interventi del Piano. La Cabina di regia in attuazione dei compiti assegnati ha individuato quale prima azione da porre in essere la predisposizione di una scheda di monitoraggio, al momento in fase di ultima definizione, sugli interventi realizzati con le risorse relative all'esercizio finanziario 2017, al fine di poter avviare un'analisi aggregata degli interventi effettuati e dei risultati ottenuti.
   Segnalo, inoltre, che sul tema della costituzione da parte delle Regioni di Poli per l'infanzia, l'articolo 3 del decreto legislativo n. 65 del 2017 stabilisce che al Pag. 39fine di favorire la costruzione di edifici da destinare a Poli per l'infanzia innovativi a gestione pubblica, l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65, della legge n. 153 del 1969, destina, nel rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, fino ad un massimo di 150 milioni di euro per il triennio 2018-2020 comprensivi delle risorse per l'acquisizione delle aree.
   Alla norma è seguito il decreto ministeriale n. 637 dell'agosto 2017, con il quale è stata ripartita la somma complessiva messa a disposizione dall'INAIL, pari a 150 milioni, tra tutte le Regioni e sono stati definiti i criteri di acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte degli enti locali per la predisposizione dei piani regionali.
   Tali piani sono pervenuti al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, con nota MIUR-INAIL, sono stati definiti i criteri per l'avvio delle progettazioni. Al riguardo, infatti, con l'articolo 42-bis del decreto-legge n. 109 del 2018 è stata operata una semplificazione delle procedure, proprio al fine di accelerare la realizzazione dei Poli per l'infanzia. Infatti, è stato stabilito che le risorse destinate al pagamento dei canoni di locazione all'INAIL sia per scuole innovative sia per Poli per l'infanzia vengono utilizzate per far fronte alle spese di progettazione delle scuole stesse.
   A ciò aggiungo che, per la parte di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sull'edilizia, tutte le procedure amministrative sono state espletate e non ci sono altri adempimenti in sospeso. Attualmente è in corso la valutazione e la stima del valore delle aree da parte dell'INAIL, che è anche competente e qualificata ad essere stazione appaltante per i Comuni per la realizzazione dei lavori di costruzione dei nuovi Poli per l'infanzia.
   Alla luce di quanto sopra rappresentato, è del tutto evidente che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca abbia provveduto all'erogazione dei fondi e abbia operato non solo per la realizzazione ma anche per un ampliamento delle misure e delle risorse.

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ALLEGATO 5

5-02008 Anzaldi: Su atti vandalici all'Istituto comprensivo Giovanni Falcone di Palermo.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  On.le Anzaldi,
   rispondo alla Sua interrogazione premettendo che bisogna adottare una linea dura nei confronti di quei ragazzi e comunque verso tutti coloro che commettono atti vandalici. I danni causati alle istituzioni scolastiche sono gravi in quanto inferti ad un'intera comunità, appunto per questo gli atti di vandalismo devono essere considerati vere e proprie trasgressioni e devono essere respinti e condannati dall'intera comunità scolastica e da tutta la società civile. Il dirigente scolastico deve essere supportato e nessun docente o alunno deve sentirsi in balia dei vandali. La scuola deve essere un luogo di formazione, sicuro e protetto.
   Ciò premesso, la informo che il Ministero si è attivato per acquisire, tramite il competente Ufficio scolastico regionale, informazioni direttamente dall'istituzione scolastica interessata dai fatti da Lei rappresentati.
   Il dirigente scolastico ha confermato che effettivamente nella settimana tra il 15 e 23 aprile scorso, la scuola ha subito tre intrusioni mediante atti vandalici che hanno causato l'interdizione di alcuni locali posti al piano terra del plesso denominato ex «Sciascia» e prodotto danni ai materiali didattici.
   Riferito ciò, posso rassicurarla che la questione da Lei posta trova una valida risposta nel protocollo di intesa che il Ministero e la Regione Sicilia hanno sottoscritto sull'emergenza educativa. Il Protocollo ha difatti già individuato proprio la scuola «Falcone» come destinataria di un finanziamento per opere di messa in sicurezza, miglioramento strutturale e potenziamento dell'orario di apertura della scuola.
   L'importo complessivo destinato all'istituzione scolastica in argomento è pari a 200.000 euro, di cui la metà a carico del Ministero e la restante parte a carico della Regione Sicilia; lo stesso contributo sarà erogato nell'arco di due anni.
   Di tale finanziamento è stata già assegnata alla scuola una quota parte che ha permesso l'acquisto e la sistemazione di porte per la messa in sicurezza dell'area oggetto dell'intrusione.
   Posso assicurare che a breve sarà erogata un'ulteriore franche per attivare proprio le misure di videosorveglianza.