CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 giugno 2019
212.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, in materia di formazione del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola dell'infanzia. S. 641.

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge S. 641, recante modifiche al decreto legislativo 14 febbraio 2004, n. 59, in materia di formazione del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola dell'infanzia;
   rilevato che:
    gli interventi previsti dal provvedimento attengono alla formazione degli insegnanti, ambito che la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 200 del 2009) ha ricondotto alle norme generali dell'istruzione, di esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n),
   esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (cd. «DL Crescita»). S. 1354.

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge S. 1354 di conversione del decreto-legge n. 34 del 2019, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi;
   richiamato il parere reso sul provvedimento nel corso dell'esame alla Camera, nella seduta del 14 maggio 2019;
   rilevato che:
    nel suo complesso il provvedimento appare principalmente riconducibile alle materie sistema tributario e contabile dello Stato, di competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera e) e sostegno all'innovazione dei settori produttivi, di competenza concorrente tra Stato e regioni (articolo 117, terzo comma);
    il comma 1 dell'articolo 18 abroga la previsione dell'articolo 18, comma 1, lettera r), secondo periodo, del decreto legislativo n. 112 del 1998, che consentiva di limitare, con delibera della Conferenza unificata, l'intervento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese alle sole operazioni di controgaranzia nel territorio delle regioni in cui fossero coesistenti fondi regionali di garanzia; al riguardo, appare opportuno un approfondimento al fine di individuare modalità alternative a quella della disposizione abrogata per garantire forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nella gestione del fondo;
    l'articolo 26, nel prevedere forme di agevolazione per l'economia circolare, fa riferimento, ai fini dell'adozione del necessario decreto attuativo, a un’«intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»; la norma citata riguarda però le intese in sede di Conferenza Stato-regioni; andrebbe quindi chiarito a quale tipologia di intesa si faccia riferimento;
    l'articolo 28 introduce poi semplificazioni per la definizione dei patti territoriali e dei contratti d'area; anche in questo caso un coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali è garantito attraverso la prevista intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per l'adozione del previsto decreto del Ministro dello sviluppo economico chiamato a ripartire le residue risorse dei patti territoriali; al riguardo andrebbe però valutata l'opportunità di prevedere un'intesa in sede di Conferenza unificata, anziché in sede di Conferenza Stato-regioni, data la natura dei patti territoriali che coinvolgono, come è noto, enti locali, parti sociali e altri soggetti pubblici e privati;
    l'articolo 29, comma 3, rimette a decreti del Ministero dello sviluppo economico la revisione degli incentivi per le attività imprenditoriali; al riguardo andrebbe valutata l'opportunità di introdurre forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie, ad esempio attraverso la previsione di un parere sui decreti della Conferenza Stato-regioni;
    l'articolo 30 prevede invece contributi ai comuni per interventi di efficientamento Pag. 210energetico; al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere un'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del previsto decreto attuativo del Ministero dello sviluppo economico;
    l'articolo 31 prevede l'istituzione del Marchio storico di interesse nazionale; anche in questo caso andrebbe valutata l'opportunità di prevedere un parere della Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del previsto decreto attuativo del Ministero dello sviluppo economico;
    l'articolo 33 introduce importanti agevolazioni per le assunzioni da parte di regioni e comuni; ai fini di tali agevolazioni, la disposizione prefigura un percorso di graduale riduzione del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti fino al conseguimento di un determinato valore soglia nell'anno 2025; non viene però disciplinato cosa accada nel caso in cui il valore soglia sia raggiunto prima dell'anno 2025;
    l'articolo 40, comma 3, prevede che le indennità previste dai commi 1 e 2 nell'ambito delle misure di sostegno al reddito per la chiusura della strada SS 3-bis Tiberina E45 siano concesse con «decreto delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Umbria», utilizzando un'espressione non chiara; occorrerebbe piuttosto fare riferimento a «provvedimenti delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Umbria»,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:
    approfondire, all'articolo 18, comma 1, le modalità per assicurare forme di coinvolgimento delle regioni nella gestione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, alternative all'articolo 18, comma 1, lettera r), secondo periodo, del decreto legislativo n. 112 del 1998, che viene abrogato;
    chiarire, all'articolo 26, comma 1, se si intenda fare riferimento a un'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni o a un'intesa in sede di Conferenza unificata;
    sostituire, all'articolo 28, comma 3, le parole: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano» con le seguenti: «Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;
    aggiungere, all'articolo 29, comma 3, dopo le parole: «con propri decreti» le seguenti: «, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano»;
    aggiungere, all'articolo 30, comma 1, dopo le parole: «da emanarsi» le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;
    aggiungere all'articolo 31, comma 1, lettera a), capoverso articolo 11-ter, comma 2, dopo le parole: «decreto del Ministro dello sviluppo economico» aggiungere le seguenti: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano»;
    approfondire la formulazione dell'articolo 33;
    sostituire, all'articolo 40, comma 3, le parole: «decreti delle regioni» con le seguenti: «provvedimenti delle regioni».

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ALLEGATO 3

Legge di delegazione europea 2018. (S. 944 Governo, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge S. 944 – Legge di delegazione europea 2018;
   rilevato che:
    l'articolo 11 del provvedimento interviene in materia di controlli effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, garantendo così l'adeguamento del diritto interno al regolamento (UE) 2017/625;
    al comma 3, lettera b) dell'articolo 11, il Ministero della salute è individuato come sola autorità competente in materia di controllo; al riguardo potrebbe essere approfondito se, alla luce del riparto di competenze in materia non risulti opportuno indicare come autorità competenti il Ministero della salute, le regioni e le aziende sanitarie locali che si coordinano tra loro, ferma restando la competenza del Ministero della salute quale Autorità unica di coordinamento per la collaborazione e i contatti con la Commissione europea in relazione ai controlli ufficiali, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b) del predetto regolamento, in ogni settore disciplinato dalla lettera b) del comma 3 dell'articolo 11 medesimo del disegno di legge di delegazione europea 2018,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di apportare all'articolo 11, comma 3, le seguenti modifiche:
    1) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) Fermo restando che il Ministero della salute è designato quale Autorità unica di coordinamento e di contatto, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, individuare il Ministero della Salute, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie locali, nell'ambito di rispettiva competenza, quali Autorità competenti ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 2017/625, deputate ad organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), anche con riferimento agli alimenti geneticamente modificati, lettera c), anche con riferimento ai mangimi geneticamente modificati, lettere d), e), f) e lettera h), del medesimo regolamento, garantendo un coordinamento efficiente ed efficace delle menzionate Autorità competenti;»;
    2) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) individuare il Ministero della salute, quale organismo unico di coordinamento ai sensi dell'articolo 109 del regolamento (UE) 2017/625 e quale organo di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti degli Stati membri, ai sensi degli articoli da 103 a 107 del medesimo regolamento, nel rispetto dei profili di competenza istituzionale di cui alla lettera b) del presente comma;».

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ALLEGATO 4

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura. (C. 478).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminata la proposta di legge C. 478 recante Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura;
   rilevato che:
    il provvedimento appare riconducibile, principalmente, alla materia «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali», che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione ha incluso tra le materie di legislazione concorrente;
    rilevano, inoltre, la materia «sistema tributario e contabile dello Stato», affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione) e la materia «commercio», ricondotta alla competenza legislativa residuale delle regioni ex articolo 117, quarto comma, della Costituzione;
   alla luce del richiamato riparto di competenze potrebbe risultare opportuno prevedere, ai fini dell'adozione del piano nazionale d'azione per la promozione della lettura di cui all'articolo 2, l'intesa in sede di Conferenza unificata anziché il parere,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
  valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire, all'articolo 2, comma 1, le parole: «previo parere della Conferenza unificata» con le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata».