CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 giugno 2019
212.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta delle elezioni
ALLEGATO

ALLEGATO

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DI VALIDITÀ O NULLITÀ DEI VOTI

  Considerate le disposizioni contenute in materia nel decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 (in particolare gli articoli 58, 59-bis, 62, 69 e 70) e le istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione emanate dal Ministero dell'interno nell'imminenza dello svolgimento delle elezioni politiche del 4 marzo 2018, nella valutazione delle schede, ai fini della validità dei voti, si dovrebbe privilegiare il principio fondamentale, stabilito dalla legge e dal costante orientamento della giurisprudenza, di salvaguardare la volontà dell'elettore nei casi in cui sia espressa in modo univoco e manchino segni di riconoscimento. Altresì, ai fini della valutazione dei casi di nullità derivanti dallo sconfinamento del segno dell'elettore su più riquadri o rettangoli, si dovrebbe assumere il principio stabilito dall'articolo 69, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, a norma del quale: «quando un unico segno sia tracciato su più rettangoli, il voto si intende riferito al contrassegno su cui insiste la parte prevalente del segno stesso».
  Con riferimento alle elezioni nelle circoscrizioni sul territorio nazionale, fermi restando i criteri di nullità delle schede e dei voti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 (in particolare, gli articoli 59-bis, 62, 69 e 70) possono essere definiti i seguenti criteri di valutazione della validità o nullità dei voti.
  Sono da considerare validi i voti espressi nei seguenti modi, fermo restando il principio che comunque dal voto espresso non risulti evidente la volontà dell'elettore di farsi riconoscere:
   1) i voti espressi con segno evidente su un simbolo o sul nominativo del candidato uninominale o sulla lista dei candidati del proporzionale e con un segno appena accennato, nel riquadro di un altro simbolo o nominativo di altro candidato uninominale o lista dei candidati del proporzionale o fuori da ogni riquadro;
   2) i voti espressi con segno sul simbolo o sul nominativo del candidato uninominale o sulla lista dei candidati del proporzionale, nonché altro segno all'interno del riquadro contenente il simbolo, il nominativo del candidato uninominale e la lista dei candidati del proporzionale medesimi;
   3) i voti espressi con unico segno la cui parte prevalente insista sul simbolo o sul nominativo del candidato uninominale o sulla lista dei candidati del proporzionale, anche se tracciato su più riquadri o sconfinante nella parte della scheda non coperta dai riquadri;
   4) i voti espressi su schede recanti ancora il tagliando antifrode, in ossequio al principio del favor voti, poiché non è imputabile all'elettore la causa di nullità, dato che il distacco del tagliando rientra nelle operazioni che deve effettuare il presidente del seggio come previsto dall'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 361/1957; il voto è infatti riconducibile all'identità del votante soltanto nell'ambito del seggio elettorale, che Pag. 11possiede l'elenco degli aventi diritto al voto e dei votanti, e non in sede di verifica presso la Giunta delle elezioni.
  Sono da considerarsi nulli i voti espressi nei seguenti modi:
   1) quando le schede presentino voti espressi con segno sul simbolo o sul nominativo del candidato uninominale o sulla lista, qualora risulti evidente la volontà dell'elettore di farsi riconoscere;
   2) quando le schede non siano quelle di cui alle tabelle A-bis e A-ter allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 (o, per la Valle d'Aosta, quelle delle tabelle F e G allegate alla legge n. 70 del 1980) o non rechino il bollo della sezione o la firma dello scrutatore richiesti dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957;
   3) i voti espressi con segno nel rettangolo contenente il nominativo del candidato nel collegio uninominale e un segno sul rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato;
   4) quando non sussiste alcuna possibilità di identificare la lista prescelta o il candidato prescelto;
   5) quando l'elettore ha tracciato un unico segno trasversale che comprenda interamente l'area di due o più riquadri della scheda contenenti i nomi dei candidati uninominali e della lista/delle liste;
   6) quando l'elettore ha tracciato due o più segni su diversi riquadri della scheda contenenti i nomi dei candidati uninominali e della lista/delle liste;
   7) i voti espressi con un segno posto al di fuori dei riquadri contenenti il simbolo, il nominativo del candidato uninominale e la lista dei candidati del proporzionale;
   8) i voti espressi con segni sul contrassegno di più liste, anche se collegate tra loro, ovvero con un unico segno che insista in parti uguali su più contrassegni di liste. Tale nullità del voto di lista trascina con sé la nullità del voto al candidato, non essendo possibile che una scheda sia nulla solo parzialmente ed essendo tale modalità di espressione del voto suscettibile di consentire l'identificabilità dello stesso.

  Con riferimento alle elezioni nella circoscrizione Estero (per la quale, come è noto, è possibile l'espressione di uno o due voti di preferenza, a seconda della ripartizione), tenuto conto delle disposizioni contenute nella legge 27 dicembre 2001, n. 459 (in particolare dell'articolo 11, comma 3), delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 – cui l'articolo 25 della citata legge n. 459 del 2001 rinvia per quanto non disciplinato – e dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104 (recante il regolamento di attuazione della citata legge n. 459 del 2001), nonché delle istruzioni per gli uffici elettorali di sezione emanate dal Ministero dell'interno e fermi restando i criteri di nullità delle schede e dei voti previsti dagli articoli 11, comma 3, e 14, comma 3, lettera c), n. 4, della legge n. 459 del 2001 e dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 104 del 2003, possono essere definiti i seguenti criteri di valutazione della validità o nullità dei voti, distinguendo i casi di nullità dei voti di lista dai casi di nullità dei voti di preferenza:
   a) sono da considerare validi i voti di lista espressi sulla scheda nei seguenti modi, fermo restando il principio che comunque dal voto espresso non risulti evidente la volontà dell'elettore di farsi riconoscere:
  1. i voti espressi con segno evidente sul simbolo della lista prescelta e con un segno appena accennato, fuori dei riquadri o nel riquadro di altro simbolo o all'interno del riquadro contenente il simbolo della lista prescelta;
  2. i voti espressi con unico segno la cui parte prevalente insista sul simbolo di una lista, anche se tracciato su più riquadri o sconfinante nella parte bianca della scheda non coperta da simboli; Pag. 12
  3. i voti espressi con segno sul simbolo di una lista nonché altro segno all'interno del riquadro;
  4. i voti espressi con più segni su simboli diversi qualora recanti una o più preferenze per candidati compresi nella medesima lista, alla quale il voto va pertanto attribuito;
  5. i voti espressi senza segno su un simbolo ma con l'indicazione di una o più preferenze per candidati della medesima lista, purché non sia tracciato altro segno in alcun spazio della scheda;
  6. i voti espressi anche mediante l'indicazione di preferenze dichiarate nulle, purché validi sotto ogni altro profilo;
   b) sono da considerare nulli i voti di lista espressi nei seguenti modi:
  1. i voti non espressi mediante penna di colore blu o nero;
  2. quando le schede utilizzate non siano quelle di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 459/2001;
  3. i voti espressi con segno sul simbolo, nonché altro segno all'interno del rettangolo, qualora risulti evidente la volontà dell'elettore di farsi riconoscere;
  4. i voti espressi con segni su più simboli ovvero con un unico segno che insista in parti uguali su più simboli;
  5. i voti espressi con segno posto al di fuori dei riquadri contenenti i simboli;
  6. i voti espressi con o senza segno su un simbolo e con il nome di un partito o di una lista o con qualunque altra scritta, diversa dal nome di un candidato, riportata entro o fuori di un rettangolo;
   c) sono da considerare validi i voti di preferenza espressi nei seguenti modi:
  1. i voti di preferenza espressi in uno spazio diverso da quello posto a fianco del simbolo della lista cui i candidati votati appartengono, purché riferiti a candidati della lista votata;
  2. i voti di preferenza per uno o più candidati compresi in una medesima lista sul cui simbolo l'elettore non abbia tracciato alcun segno, purché non sia tracciato altro segno in alcun spazio della scheda;
  3. i voti di preferenza espressi con errori ortografici che non impediscano comunque di individuare il candidato prescelto.
   d) salva l'eventuale validità dei voti di lista, sono da considerare nulli i voti di preferenza espressi nei seguenti modi:
  1. i voti di preferenza espressi su una scheda il cui voto di lista è dichiarato nullo;
  2. i voti di preferenza espressi senza che l'indicazione del candidato sia fatta con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista;
  3. i voti di preferenza espressi per candidati compresi in una lista diversa da quella votata;
  4. i voti di preferenza espressi per candidati compresi in una lista di un'altra ripartizione;
  5. i voti di preferenza espressi in eccedenza rispetto al numero di preferenze stabilito per la ripartizione, ferma restando la validità dei primi voti di preferenza ricompresi entro il predetto limite numerico;
  6. i voti di preferenza espressi mediante l'indicazione di numeri e non del cognome del candidato.