CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 20 giugno 2019
208.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-01559 Anzaldi: Sul rilancio produttivo della Ferrosud di Matera.
5-01938 Anzaldi: Sul rilancio produttivo della Ferrosud di Matera.

TESTO CONGIUNTO DELLA RISPOSTA

  Rispondo congiuntamente agli atti presentati essendo entrambi relativi alle vicende della FerroSud di Matera.
  Come noto, la citata società è un'azienda, italiana di costruzioni meccaniche del settore ferrotranviario e di ristrutturazione di rotabili. La storica azienda del settore ferroviario, inizialmente di proprietà dell'Ansaldo e che ha dato lavoro fino a 800 persone, attualmente occupa circa 100 lavoratori, i quali sono in ansia per il futuro dello stabilimento, oramai in difficoltà.
  I sindacati, pertanto, hanno chiesto l'apertura di un tavolo di confronto al Ministero dello sviluppo economico.
  L'ultima riunione del citato tavolo si è tenuta il 24 maggio scorso e ha visto la partecipazione oltre che dei rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, del lavoro, della regione Basilicata, dell'amministratore delegato della società, del rappresentante della Confapi di Matera, del Commissario straordinario del Gruppo Mancini in A.S. per l'istanza di transazione presentata dal Gruppo Malena, delle OO.SS. e delle RSU.
  Il rappresentante del Ministero dello sviluppo economico ha preliminarmente comunicato che il Commissario Giudiziale unitamente al Commissario Liquidatore, non hanno ritenuto opportuno presenziare all'incontro del tavolo Ministero dello sviluppo economico in considerazione dell'allora imminente convocazione della società stessa all'udienza dinanzi al Tribunale di Matera, fissata per il 22 maggio 2018, diretta alla verifica dell'esistenza dei presupposti per la trasformazione del concordato in fallimento (in proposito si informa che non sono stati ancora resi noti gli esiti della citata udienza).
  Il Commissario Straordinario del Gruppo Mancini in A.S. relativamente al contenzioso in atto riguardante l'azione revocatoria posta in essere sulla cessione di quote della FerroSud da parte della Cometi (società del Gruppo Mancini), ha informato che c’è un'ipotesi di accordo transattivo che potrebbe risolvere il contenzioso medesimo.
  L'ipotesi di accordo, che ha già avuto il parere favorevole del Comitato di Sorveglianza del Gruppo Mancini in AS, è in attesa dell'autorizzazione dei preposti uffici del Ministero dello sviluppo economico.
  L'amministratore delegato della FerroSud ha dichiarato di avere commesse da completare e gare vinte che garantiscono ulteriori nuove attività per un ammontare totale di circa 50 milioni di euro di lavori acquisiti, ma ha tuttavia segnalato, la mancanza di linee di credito e ribadito che, a suo parere, una soluzione percorribile potrebbe essere, l'affitto di ramo d'azienda.
  Le Organizzazioni sindacali, da parte loro, hanno espresso forte preoccupazione per le ricadute negative di tale vicenda sulla condizione dei lavoratori e sulle loro famiglie e hanno richiesto insistentemente che venga fatta chiarezza sul tema della proprietà e sulla procedura di concordato, rilevando che il portafoglio ordini e gli investimenti, in essere, nel settore ferroviario, rendono appetibile lo stabilimento di Matera e la professionalità delle persone che ci lavorano.Pag. 63
  Vorrei evidenziare, infine, che in quella sede il rappresentante della regione Basilicata ha già assicurato tutto il supporto della regione alla continuità aziendale.
  In conclusione, si rappresenta che il Ministero dello sviluppo economico segue, con attenzione gli sviluppi dello stato delle imprese italiane in crisi, soprattutto per salvaguardarne le competenze e il know-how e garantire la continuità produttiva. Per tale ragione, in attesa dell'evolversi della procedura concorsuale in itinere e degli assetti societari, dà la propria disponibilità a trovare le possibili soluzioni affinché la storica società materana possa continuare la propria attività, riconvocando il tavolo di confronto.

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ALLEGATO 2

5-01709 Mammì: Sulla tutela dei consumatori danneggiati da comportamenti fraudolenti delle società telefoniche.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Rispondo all'atto in discussione, con il quale si richiama il fenomeno dei cosiddetti «servizi non richiesti», molto diffuso nelle pratiche commerciali di vendita e/o fornitura di servizi attraverso la stipula di contratti a distanza.
  Premetto che la disciplina normativa richiamata dagli Interroganti è stata profondamente modificata con l'entrata in vigore del decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21, con il quale è stata recepita la Direttiva comunitaria 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, cosiddetta « Consumer Rights».
  In particolare, sono state introdotte nuove regole che si riferiscono sia ai contratti a distanza, stipulati on-line o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione, quando non vi è la presenza fisica e simultanea delle parti, che ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali.
  Tale intervento normativo ha contribuito ad accrescere notevolmente il livello di protezione dei consumatori prevedendo, infatti, sia obblighi precontrattuali di informazione in capo alle imprese, riferiti ai contratti tradizionali e a quelli a distanza, sia l'estensione fino a 14 giorni del termine per esercitare il diritto di recesso dal contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali, senza dover fornire alcuna motivazione e pagare penalità.
  A tal riguardo, evidenzio che con l'intervento di riforma del Codice del Consumo del 2014 è stato introdotto l'articolo 66-quinquies, il quale specificatamente stabilisce che il consumatore non è tenuto ad alcun pagamento nel caso di fornitura non richiesta di beni, acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento, o altri servizi.
  Preciso, altresì, che in tali casi l'assenza di una risposta da parte del consumatore in seguito a fornitura non richiesta non costituisce consenso e, comunque, salvo autorizzazione del consumatore, da esprimersi prima o al momento della conclusione del contratto, il professionista non può adempiere eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore e qualità equivalenti o superiori.
  Quanto agli interventi di tutela nel caso di raggiri/truffe ai danni del consumatore, si rileva che in tema di pratiche commerciali sleali e, nello specifico, di quelle adottate dai gestori telefonici, lo stesso Codice del Consumo (articolo 66) ha individuato l'Autorità Garante per la Concorrenza e del Mercato (AGCM), quale Autorità competente di riferimento con pregnanti poteri inibitori, di accertamento e sanzionatori.
  Come correttamente richiamato dagli Interroganti, l'AGCM non ha mancato di deliberare in materia, adottando provvedimenti nei confronti di operatori di telefonia mobile a partire dal 2015 in poi, con i quali ha stabilito che le pratiche commerciali consistenti nella fornitura agli utenti di servizi a sovraprezzo non richiesti o richiesti inconsapevolmente, costituiscono «pratiche scorrette», come novellato dal Codice del Consumo. Pertanto, come noto, l'Autorità ha irrogato sanzioni amministrative per diversi milioni di euro e imposto alle società coinvolte di rimborsare ai clienti le somme indebitamente acquisite.
  L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, (AGCOM), che ha il compito di vigilare affinché i diritti degli utenti siano Pag. 65pienamente garantiti nel settore delle telecomunicazioni, riguardo ai quesiti posti dagli Interroganti ha riferito di avere da tempo avviato un processo di monitoraggio del mercato dei servizi a valore aggiunto, cosiddetti VAS o servizi premium.
  Dal mese di luglio 2017 l'Autorità ha affiancato, all'ordinaria attività di vigilanza, la sperimentazione di una serie di misure tecniche e procedurali proposte dagli operatori di rete mobile e dai fornitori di servizi di comunicazione (content service provider), allo scopo di evitare attivazioni di servizi premium non richiesti dagli utenti.
  In particolare, il modello di autoregolamentazione prevede una doppia azione dell'utente (cosiddetto doppio click) in due schermate grafiche successive, con informazioni e funzioni diverse, le quali, a differenza del passato, ora risiedono nei sistemi degli operatori e sono, pertanto, da loro totalmente gestite e controllate. È stata prevista anche l'introduzione di un numero verde di customer care – come evidenziato dagli Interroganti – che consente all'utente di essere informato dell'attivazione di abbonamenti a servizi premium sulla propria utenza e di procedere, tramite digitazioni guidate, alla loro eventuale disattivazione.
  Tra le iniziative già assunte, è stato anche costituito un Comitato di Garanzia dei servizi a sovrapprezzo, al quale partecipano la medesima Autorità, gli operatori mobili e i fornitori, due rappresentanti delle Associazioni, dei consumatori scelti dal Consiglio nazionale dei consumatori e utenti, al fine di presidiare attivamente il processo di avviamento di tali servizi e di adottare nuove misure per tutelare, in modo sempre più efficace, il cliente da forme di attivazione inconsapevole.
  L'Autorità, ritenendo le misure proposte potenzialmente in grado di migliorare sia il processo di acquisto che quello di disattivazione dei servizi premium, ne ha autorizzato una fase di sperimentazione, richiedendo, tra l'altro, perfezionamenti quali l'adozione di una procedura unificata di rimborso delle somme non dovute in caso di attivazioni inconsapevoli e il miglioramento delle funzionalità delle pagine di acquisto.
  Inoltre, in considerazione della disposizione introdotta dalla citata legge 4 agosto 2017, n. 124 «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» che ha inserito, all'articolo 1, comma 41, il punto 3-quater secondo cui «il divieto per operatori di telefonia e di comunicazioni elettroniche di prevedere la possibilità per il consumatore o per l'utente di ricevere servizi in abbonamento da parte dello stesso operatore, o di terzi, senza il previo consenso espresso e documentato all'attivazione di tale tipologia di servizi», l'AGCOM ha richiesto agli operatori di assolvere alle esigenze probatorie legate alla volontaria (previa ed espressa) manifestazione del consenso del cliente all'acquisto del servizio premium fornendo evidenza, in maniera intellegibile all'utenza, della regolarità dell'acquisto tramite l'invio di ogni elemento utile a provare la consapevolezza dell'acquisto.
  L'Autorità, nel valutare gli esiti della sperimentazione ha richiesto agli operatori e ai fornitori dei servizi di far confluire le citate misure nel nuovo Codice di autoregolamentazione per l'offerta del servizi premium.
  Con delibera 108/19/CONS, pubblicata il 12 aprile 2019, l'Autorità ha approvato il richiamato Codice, nella sua versione 4.0, che rende più trasparente e consapevole l'intero processo di acquisto dei servizi VAS attraverso una serie di misure, quali: il miglioramento della grafica delle pagine di acquisto, l'adozione di una procedura unica di rimborso, l'invio di una messaggistica informativa (attivazione, disattivazione, remind) con contenuti standard di trasparenza, l'introduzione di «un periodo di ripensamento» che preveda l'addebito del costo del servizio premium in abbonamento decorse sei ore dalla ricezione del messaggio di attivazione, nonché la previsione di controlli atti a rilevare le attivazioni fraudolente.
  A tal riguardo, per verificare la compliance delle procedure di acquisto alle disposizioni del codice di condotta e rilevarne eventuali criticità, l'AGCOM ha informato Pag. 66che nel medesimo codice è stata prevista una attività di monitoraggio, svolta da un soggetto Indipendente, sull'intera user-experience dell'utente, dalla navigazione sui banner pubblicitari alla verifica del consenso fino al perfezionamento dell'acquisto dei servizi premium.
  In conclusione, il Ministero dello sviluppo economico tiene conto delle preoccupazioni manifestate dagli Interroganti sulle possibili ripercussioni che le descritte truffe telefoniche possono avere sugli utenti, vittime inconsapevoli di raggiri commerciali.
  Quindi, nel rispetto delle competenze delle Autorità preposte, valuterà l'opportunità di adottare eventuali misure tecnicamente percorribili, anche normative, volte a inibire tale illecito fenomeno, al fine di garantire la massima tutela dei diritti dei consumatori.

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ALLEGATO 3

5-01933 Marco Di Maio: Sul sostegno alle politiche territoriali in materia di credito in favore delle imprese.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Rispondo alle questioni poste nell'atto in discussione riguardanti le politiche in materia di accesso al credito per il sostegno alle imprese.
  Occorre premettere che la previsione contenuta nella lettera r) dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998 (cosiddetta «Riforma Bassanini»), come rilevato anche dall'Interrogante, consentiva alle regioni di limitare, nell'ambito del proprio territorio, gli interventi del Fondo di garanzia per le PMI alla sola controgaranzia, escludendo, in tal modo, l'altra modalità di intervento del Fondo rappresentata dalla garanzia diretta, ossia dalla garanzia prestata dal Fondo direttamente nei confronti del soggetto finanziatore.
  La norma, nata prima dell'avvio operativo del Fondo di garanzia per le PMI, avvenuto a gennaio 2000, rappresentava una sorta di correttivo all'applicazione del Fondo, nella eventualità che, a livello locale, lo strumento nazionale si rivelasse meno efficace rispetto agli strumenti regionali di garanzia, ivi incluso il sistema locale dei confidi.
  Tale previsione normativa si inseriva, pertanto, in un contesto storico ben diverso da quello odierno, in cui l'efficacia dell'intervento del Fondo a sostegno delle Piccole e medie imprese ha trovato positivi ed efficaci riscontri. Vale la pena di ricordare che il Fondo di garanzia è oggetto di studio di molti Paesi a livello europeo e mondiale ed è considerata una best practice internazionale.
  Va evidenziato, inoltre, che nei suoi venti anni di operatività, il Fondo di garanzia ha svolto – e continua a svolgere – un ruolo fondamentale a supporto dei fondi regionali di garanzia e dei confidi, essendo, di gran lunga, il principale contro garante a livello nazionale ed europeo. Non a caso, la contro garanzia, ancora oggi, rappresenta, in termini numerici, la modalità prevalente di accesso al Fondo.
  Negli ultimi anni, diverse regioni hanno fatto ricorso alla possibilità riconosciuta dalla predetta lettera r), sulla base di una logica ribaltata rispetto alle originarie finalità del Legislatore. Tali finalità avevano l'obiettivo di sostenere non già i fondi regionali di garanzia quanto il sistema locale dei confidi, in quei contesti regionali alle prese con situazioni di difficoltà connesse a problemi congiunturali (effetti della crisi e della crescita delle insolvenze), ma anche strutturali (crisi del tradizionale modello di business dei confidi).
  Tuttavia, in base ai dati rilevati nelle regioni che hanno usufruito della citata previsione, l'aver eliminato (o, in alcuni casi, fortemente limitato), la possibilità di accesso diretto al Fondo (garanzia diretta), non solo non ha prodotto, il più delle volte, significativi effetti di rilancio dell'attività dei confidi, ma ha determinato una forte contrazione, sui territori, dell'attività del Fondo.
  In altri termini, la riuscita – auspicata dalle regioni – ossia che l'operatività dei confidi in controgaranzia potesse assorbire e sostituire l'attività in garanzia diretta del Fondo sui territori interessati, è stata ben lungi dall'avvalersi.
  Tale situazione ha finito per produrre gravi effetti collaterali a danno delle PMI, che hanno visto la possibilità di accesso al Pag. 68Fondo preclusa o limitata. Infatti, nei territori in cui è stato fatto ricorso ai criteri suddetti, le PMI possono accedere al Fondo solo se si associano a un confidi, sostenendone i relativi costi.
  La scelta del Governo di intervenire sul disposto della lettera r) nasce, pertanto, dall'esigenza di tutelare le imprese, rimuovendo le distorsioni che il ricorso alla predetta previsione normativa ha creato a danno delle PMI.
  Il Governo non intende certo sottrarsi al tema del sostegno al sistema dei confidi, avendo chiara consapevolezza del ruolo importante svolto da tali soggetti, nonché l'esigenza e la necessità di valorizzare l'intervento di risorse regionali a supporto delle Piccole e medie imprese.
  Tuttavia, il Governo ritiene che le misure di sostegno all'attività dei confidi debbano trovare una diversa e più appropriata collocazione, con soluzioni efficaci e proporzionate, che non si traducano in danni alle imprese.
  Il Ministero dello sviluppo economico, proprio nell'ambito del recente progetto di riforma del Fondo di garanzia, ha significativamente revisionato le modalità di intervento dello strumento, introducendo nuovi e importanti spazi per l'operatività sia dei confidi che delle regioni.
  Tra gli interventi previsti, in grado di rilanciare significativamente il ruolo e l'attività dei confidi e di valorizzare le risorse regionali, è opportuno ricordare il riconoscimento di una misura di controgaranzia al 100 per cento in favore dei confidi più solidi, le «operazioni a rischio tripartito», la possibilità di modulare la misura della garanzia del confidi con la misura della riassicurazione richiesta al Fondo, la completa «delega» nella valutazione delle richieste di garanzie riferite a imprese start-up e di finanziamenti con importo ridotto, la possibilità di portare la misura della riassicurazione al 90 per cento se co-finanziata con risorse regionali e, infine, la destinazione di 225 milioni di euro di risorse del Fondo di garanzia ai fondi rischi dei confidi.
  Infine, vorrei evidenziare che le soluzioni messe in campo dal Ministero dello sviluppo economico fanno leva su meccanismi di incentivazione di premialità e non su anacronistiche barriere di accesso e limitazioni della concorrenza, come nel caso della richiamata previsione normativa. Di certo, tali misure offrono nuove opportunità non solo ai confidi e alle regioni, ma anche alle imprese operative in tutto il Paese.

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ALLEGATO 4

5-02168 Benamati: Sulla crisi aziendale di Mercatone Uno.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Una sintesi delle vicende del Gruppo Mercatone Uno potrà aiutare a meglio comprendere l'attuale situazione.
  Come noto, la procedura di Amministrazione Straordinaria è stata aperta in data 7 aprile 2015 e sono stati nominati Commissari Straordinari, l'avvocato Stefano Coen, il dottor Vincenzo Tassinari e il dottor Ermanno Sgaravato.
  Il 14 gennaio 2016, il Ministero dello sviluppo economico ha autorizzato il Programma di cessione dei complessi aziendali.
  Riferisce la procedura che la vendita delle attività aziendali di Mercatone Uno è stata particolarmente «faticosa», a causa di una debolissima risposta da parte del mercato. È stato necessario, infatti, svolgere tre successivi esperimenti di vendita che hanno impegnato la procedura di AS dal giugno 2016 fino al maggio 2018.
  La medesima procedura espone che si era temuto di non riuscire a finalizzare la vendita, con la conseguente conversione della procedura in fallimento e la perdita del posto di lavoro per oltre 3.000 addetti.
  Solamente in esito al terzo esperimento di vendita a trattativa privata, avviato nella seconda metà del 2017, i commissari hanno formalizzato l'istanza per l'aggiudicazione alle migliori offerte pervenute.
  Con provvedimento del 17 maggio 2018, è stata rilasciata l'autorizzazione ai Commissari del Gruppo Mercatone Uno ad accettare dette offerte che consentivano, a dir loro, la continuità in esercizio di 68 punti vendita, di cui 55 rilevati, insieme alla sede ed al marchio, da Shernon Holding, e n. 13 rilevati dalla società Cosmo.
  In data 9 agosto 2018 i citati Commissari hanno sottoscritto i relativi contratti di cessione.
  In particolare, con il contratto di cessione alla Shernon era stata pattuita la riserva di proprietà dei complessi aziendali.
  Riferisce ancora l'organo commissariale che, in sede di esecuzione della vendita, dal mese di dicembre 2018, constatato il mancato rispetto di alcune delle obbligazioni contrattualmente assunte da parte di Shernon, ha ripetutamente intimato alla stessa di adempiere, attivando i meccanismi contrattualmente previsti per avere contezza dell'andamento economico gestionale dell'azienda.
  Nonostante le rassicurazioni fornite da Shernon circa l'esistenza di trattative con partner industriali interessati ad un progetto di ricapitalizzazione della Società, all'inizio del mese di aprile 2019 la stessa, a fronte di iniziative esecutive da parte di alcuni creditori, richiedeva al Tribunale di Milano, l'ammissione alla procedura di concordato preventivo al fine di preservare, a suo dire, la continuità aziendale nelle more del completamento delle verifiche in corso da parte dei potenziali investitori.
  Con separati provvedimenti del 23 maggio scorso, il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile la proposta di concordato presentata dalla Shernon ed emesso sentenza di fallimento per la medesima Società, escludendo la possibilità di disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa in considerazione degli elevati costi di gestione maturati e che sarebbero potuti maturare.
  Al contempo, il Tribunale ha invitato il curatore a verificare la possibilità di sciogliersi dal contratto di cessione dei complessi aziendali d'azienda sottoscritto con l'Amministrazioni straordinaria – che prevedeva, come detto, la riserva di proprietà – con l'obbiettivo di salvaguardare il valore Pag. 70delle aziende in una prospettiva di futura cessione ad altro imprenditore.
  Nel prendere atto di tale situazione, quindi, con estrema preoccupazione, il Ministro dello sviluppo economico ha convocato, anticipandolo, un tavolo di confronto presso il Ministero dello sviluppo economico, da lui stesso presieduto e che ha visto la partecipazione degli amministratori straordinari, del commissario giudiziario, dei rappresentanti delle regioni coinvolte e dei sindacati.
  Ha premesso a tutti i presenti, prima ancora dei loro interventi, che l'obbiettivo prioritario della riunione era di definire la tabella di marcia per riattivare l'attività commerciale e salvaguardare i 1.800 lavoratori. La tutela degli stipendi e dei posti di lavoro sono stati, dunque, il proposito principale del tavolo presieduto dal Ministro.
  Durante l'incontro, gli amministratori straordinari e il commissario giudiziario dell'azienda hanno illustrato la situazione finanziaria che ha portato il Tribunale di Milano a dichiararne il fallimento, giudicandola insostenibile.
  Successivamente si sono espresse, al fine di risolvere tale complessa situazione, le iniziative da farsi nell'immediato e nel medio termine, ovvero: la richiesta al Tribunale di Bologna da parte della procedura di A.S. di autorizzazione a riprendere l'esercizio provvisorio dell'attività, così da consentire il ricorso agli ammortizzatori sociali e nel medio termine far partire la fase della reindustrializzazione.
  In seguito si dovrà pensare alla cessione dell'attività aziendale con un bando che contempli varie possibilità.
  L'ulteriore grave problema che andava affrontato rapidamente è stato quello dei fornitori e dei creditori della società.
  Il 30 maggio, pertanto, presso il Ministero dello sviluppo economico si è istituita una sede di confronto permanente, al fine di individuare soluzioni per venire incontro alle esigenze dei fornitori e dei creditori che in questi ultimi 5 anni hanno dovuto sopportare una situazione di estrema criticità a causa delle difficoltà operative, finanziarie e gestionali in cui si è trovato il gruppo Mercatone Uno.
  All'incontro, è stata ribadita la necessità di procedere in netta discontinuità rispetto alle scelte portate avanti dal Governo precedente sia durante la fase di amministrazione straordinaria che in quella che ha portato alla cessione dei punti vendita di Mercatone Uno ad un acquirente con serie debolezze finanziarie e industriali.
  Il Ministero dello sviluppo economico ha presentato, inoltre, un emendamento al decreto-legge Crescita, all'esame del Parlamento, che amplia i benefici del Fondo per le vittime di mancati pagamenti anche ai fornitori di Mercatone Uno, su cui la Procura milanese sta indagando con l'ipotesi di bancarotta fraudolenta.
  Infatti, ai reati di estorsione, truffa, insolvenza fraudolenta e false comunicazioni sociali già previsti dall'articolo 1, comma 200, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (come modificato dall'articolo 60-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96) con la proposta di norma in questione, vengono aggiunti i reati di bancarotta fraudolenta, bancarotta semplice e ricorso abusivo al credito disciplinati dalla legge fallimentare.
  Il Fondo è destinato a prestare sostegno – attraverso la concessione di finanziamenti agevolati – alle piccole e medie imprese che entrano in crisi a causa della mancata corresponsione di denaro da parte di aziende loro debitrici che risultino imputate in un procedimento penale.
  Informo ancora che, come anticipato nel corso dell'incontro presieduto dal Ministro On. Di Maio e tenutosi presso il Ministero dello sviluppo economico lo scorso 27 maggio, a seguito dello scioglimento da parte del Curatore del Fallimento Shernon dal contratto di cessione, la Procedura di amministrazione straordinaria è rientrata nella titolarità dei complessi aziendali ceduti alla Shernon medesima.
  Tale circostanza ha reso possibile chiedere ed ottenere dal Tribunale di Bologna (decreto 6 giugno 2019) la revoca dei provvedimenti di cessazione dell'esercizio d'impresa, a suo tempo emessi, per le Società del Gruppo Mercatone Uno, subordinandone Pag. 71l'efficacia alla concessione della proroga del programma di cessione da parte del Ministero dello sviluppo economico.
  Con decreto del Ministro in data 14 giugno 2019, è stata quindi disposta la proroga a decorrere dal 24 maggio 2019 e sino al 31 dicembre 2019, del termine di esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali del Gruppo Mercatone Uno, al fine di consentire l'accesso alla CISG ex articolo 7, comma 10-ter, della legge n. 236 del 1993 per complessivi n. 1824 dipendenti, come risultanti alla data del 31 maggio 2019, e quindi senza soluzione di continuità rispetto alla data di scioglimento del contratto di cessione da parte del Curatore, nonché l'avvio di un nuovo esperimento di gara per la vendita sul mercato.
  Infine l'11 giugno i tre commissari hanno rassegnato le dimissioni, lasciando al Ministero dello sviluppo economico il compito di scegliere altri professionisti, attraverso un bando pubblico, così come stabilito nella direttiva emanata dall'attuale Ministro Luigi Di Maio il 19 luglio dello scorso anno.
  Il 17 giugno presso il Ministero dello sviluppo economico ha avuto luogo in seduta pubblica, la procedura di estrazione a sorte dei Commissari straordinari del Gruppo Mercatone Uno. In particolare, si rappresenta che sono stati estratti i seguenti Commissari:
   1. dottor Giuseppe Farchione;
   2. avvocato Luca Gratteri;
   3. dottor Antonio Cattaneo.

  I nuovi Commissari straordinari sono stati presentati alle parti interessati al tavolo tenutosi ieri presso il Ministero dello sviluppo economico, al quale ho preso parte io stesso.
  Durante l'incontro, inoltre, sono stati siglati due accordi tra le parti per il rientro del Gruppo Mercatone Uno in procedura di amministrazione straordinaria e per lo sblocco della cassa integrazione straordinaria per i lavoratori fino al 31 dicembre 2019, a seguito del fallimento della società acquirente Shernon.
  La discussione al tavolo è poi proseguita sulle soluzioni volte a garantire, da un lato, la salvaguardia dei lavoratori e dall'altro i fornitori per cui, come già detto, è stato approvato in Commissione un emendamento al decreto crescita, che consentirà loro di accedere al Fondo per le vittime dei mancati pagamenti.
  Come ho già detto ieri, è stata altresì risolta la questione relativa all'intervento del fondo di garanzia dell'Inps per il pagamento del TFR in favore dei lavoratori di società in amministrazione straordinaria passati alle dipendenze di nuovi acquirenti.
  Non sfugge a nessuno, che il Ministero dello sviluppo economico sta mantenendo alta l'attenzione sull'evoluzione delle attività e della nuova attività che verrà predisposta dal nuovo Organo Commissariale, non soltanto per prevenire un rischio di depauperamento di attività in Italia, ma ancor di più e soprattutto, per salvaguardare l'occupazione.